§ 6.1.201 - L.R. 17 ottobre 2001, n. 50.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 - Terza variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:17/10/2001
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa.
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per l'anno 2001.
Art. 3.  Contributo annuale all'A.R.P.A.T.
Art. 4.  Finanziamenti dell'Agenzia Regionale di Sanità.


§ 6.1.201 - L.R. 17 ottobre 2001, n. 50.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 - Terza variazione.

(B.U. 24 ottobre 2001, n. 34).

 

Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa.

     1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2001 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).

     2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2001 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l'anno 2001.

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 40 (Disposizioni per il controllo e il contenimento della spesa) le quote di spesa delle leggi regionali sono modificate, per competenza e per cassa, dalla presente legge nell'importo indicato al prospetto "Allegato B)".

 

     Art. 3. Contributo annuale all'A.R.P.A.T.

     1. [1]

     2. Per l'anno 2001 il contributo di cui al comma 1 è determinato in lire 67.700 milioni (euro 34.964.132,07).

     3. Per l'anno 2002 il contributo di cui al comma 1 è determinato in lire 73.000 milioni (euro 37.701.353,63).

     4. [A decorrere dall'anno 2003 il contributo ordinario annuale, a valere sulle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, è stabilito con legge di bilancio in misura non superiore a quella determinata per l'anno precedente, incrementata del tasso programmato di inflazione indicato nel documento di programmazione economico-finanziario di cui all'articolo 1 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio)] [2].

     5. Sono abrogati l'articolo 9 della legge regionale 26 gennaio 1999, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000/2002) e l’articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000/2002) [3].

 

     Art. 4. Finanziamenti dell'Agenzia Regionale di Sanità.

     1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 3 settembre 1998, n. 7 (Istituzione e disciplina dell'Agenzia Regionale di Sanità e del Consiglio Sanitario Regionale) è così sostituito:

     "2. Per gli esercizi successivi si provvede con una somma annuale, determinata con legge di bilancio, in misura non superiore a quella stabilita per l'anno precedente, incrementata del tasso programmato di inflazione indicato nel documento di programmazione economico-finanziario di cui all'articolo 1 bis della legge n. 468 del 1978".

 

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

     Allegati [4]

     (Omissis).


[1] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 25 della L.R. 18 aprile 1995, n. 66.

[2] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 58.

[3] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 18 marzo 2002, n. 6.

[4] Allegati corretti con errata corrige pubblicato nel B.U. 31 ottobre 2001, n. 35.