§ 6.1.20 - L.R. 9 aprile 1990, n. 40.
Disposizioni per il controllo e il contenimento della spesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:09/04/1990
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi regionali che quantificano la quota di spesa a carico del bilancio regionale. Conseguentemente la quantificazione della spesa è demandata [...]
Art. 2.      1. Per i servizi previsti dalla Legge Regionale 14-6-1989 n. 37, che disciplina gli interventi del diritto allo studio universitario di cui in seguito, le tariffe sono determinate:
Art. 3.      1. I membri di nomina regionale facenti parte degli organi esecutivi di enti, società, associazioni, fondazioni e comitati relazionano ogni semestre alla Giunta sulla situazione economica e [...]
Art. 4.      1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per le sanzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, di cui all'art. 18 della L.R. 18-5-1983, n. 33, comminate fino a tutto [...]
Art. 5.      1. Per l'anno 1990 gli interventi finanziari della Regione per il programma di intervento per la valorizzazione del patrimonio forestale non possono superare il totale degli impegni di spesa, [...]
Art. 6.      1. Nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione gli enti destinatari della delega assumono impegni di spesa nei limiti delle somme assegnate dalla Regione che acquistano il carattere di [...]
Art. 7.      1. I competenti servizi dei Dipartimenti proponenti devono corredare i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta di una relazione tecnica nella quale sono indicati gli oneri [...]
Art. 8.      1. L'Ufficio di Segreteria della Giunta, ferme restando le responsabilità degli uffici e dei dirigenti ai sensi delle vigenti disposizioni, effettua rilievi sulla legalità degli atti [...]


§ 6.1.20 - L.R. 9 aprile 1990, n. 40. [1]

Disposizioni per il controllo e il contenimento della spesa.

 

Art. 1.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi regionali che quantificano la quota di spesa a carico del bilancio regionale. Conseguentemente la quantificazione della spesa è demandata ciascun anno, a decorrere dal 1990, alla legge di bilancio.

     2. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 della L.R. 21-6-1982, n. 50. La quantificazione del fondo sociale regionale, istituito dal primo comma dell'art. 1 della L.R. 21-6-1982, n. 50, è determinata annualmente dalla legge di bilancio.

 

     Art. 2.

     1. Per i servizi previsti dalla Legge Regionale 14-6-1989 n. 37, che disciplina gli interventi del diritto allo studio universitario di cui in seguito, le tariffe sono determinate:

     - Per il servizio editoriale: in modo da garantire la copertura totale dei costi di produzione;

     - Per il servizio mensa la tariffa minima per l'anno 1990 è stabilita in L. 3.000 (tremila) per gli studenti universitari non beneficiari di assegno di studio e in L. 1.000 per gli studenti beneficiari di assegno di studio e per gli studenti in stato di bisogno provenienti dai paesi in via di sviluppo dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina. Per gli anni successivi le tariffe saranno determinate dagli enti delegati per le funzioni del diritto allo studio universitario in base ai criteri previsti dalla programmazione regionale di settore di cui all'art. 19, lettera e) del comma secondo, della L.R. n. 37/1989.

     2. Le tariffe dei servizi del diritto allo studio universitario di cui al primo comma e quelle del servizio abitativo usufruito non in qualità di beneficiari di assegno di studio, determinate dagli enti delegati in base ai criteri previsti dalla programmazione regionale ed indicate nei rispettivi piani annuali di gestione, avranno vigore dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno cui il piano di gestione è riferito.

 

     Art. 3.

     1. I membri di nomina regionale facenti parte degli organi esecutivi di enti, società, associazioni, fondazioni e comitati relazionano ogni semestre alla Giunta sulla situazione economica e finanziaria di tali soggetti.

     2. I membri di nomina regionale facenti parte degli organi dei soggetti di cui al primo comma, ai fini dell'approvazione in seno agli organi di cui fanno parte di atti recanti oneri che non trovano copertura nel bilancio del soggetto deliberante e che possono comunque venire a gravare sul bilancio regionale, devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4.

     1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per le sanzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, di cui all'art. 18 della L.R. 18-5-1983, n. 33, comminate fino a tutto il 31 dicembre 1988 sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

 

     Art. 5.

     1. Per l'anno 1990 gli interventi finanziari della Regione per il programma di intervento per la valorizzazione del patrimonio forestale non possono superare il totale degli impegni di spesa, assunti sugli stanziamenti di competenza e depurati delle somme reimpostate provenienti da precedenti esercizi o reiscritte in bilancio ai sensi dell'art. 125 della L.R. 6-5-1977, n. 28, risultanti dal rendiconto generale per l'anno 1988 sui capitoli di spesa 10600, 10620, 10650, 10660, 10670, 10680, 10700, 10720, 10760, 10780, 10840, 10880, 10900, 32000, 32010, 32020.

     2. A decorrere dall'anno 1991 la spesa di cui al primo comma è ridotta del 5 per cento l'anno fino all'eliminazione dei finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all'art. 32 della L.R. 6-5-1977, n. 28, salvo quelli che sono richiesti come condizione per accedere ai finanziamenti comunitari.

 

     Art. 6.

     1. Nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione gli enti destinatari della delega assumono impegni di spesa nei limiti delle somme assegnate dalla Regione che acquistano il carattere di fondi a destinazione vincolata [2].

     2. Eventuali impegni di spesa eccedenti la limitazione di cui al primo comma devono essere coperti con fondi propri dell'ente delegato.

 

     Art. 7.

     1. I competenti servizi dei Dipartimenti proponenti devono corredare i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta di una relazione tecnica nella quale sono indicati gli oneri recanti da ciascuna disposizione e sono indicate le relative coperture finanziarie.

     2. I competenti servizi dei Dipartimenti Affari Giuridici e Legali, Affari Generali e del Personale, Finanze e Bilancio esaminano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i disegni di legge, gli emendamenti e le relazioni di cui al precedente comma. Ai fini della verifica della copertura finanziaria il competente servizio del Dipartimento Finanze e Bilancio appone il proprio visto.

     3. L'Ufficio di Segreteria della Giunta verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 8.

     1. L'Ufficio di Segreteria della Giunta, ferme restando le responsabilità degli uffici e dei dirigenti ai sensi delle vigenti disposizioni, effettua rilievi sulla legalità degli atti amministrativi proposti all'approvazione della Giunta tenuto conto dell'esito dell'esame di cui ai commi successivi.

     2. Il competente servizio del Dipartimento Finanze e Bilancio esamina tutti gli atti amministrativi proposti all'approvazione della Giunta verificandone la corretta imputazione della spesa al bilancio e l'esistenza dei fondi disponibili sul pertinente capitolo, nonché la regolarità della relativa documentazione. Il Dipartimento Finanze e Bilancio nel corso dell'esame e delle verifiche di sua competenza può anche effettuare rilievi in ordine alla legalità della spesa.

     3. Il competente servizio del Dipartimento Affari Generali e del Personale esamina gli atti amministrativi proposti all'approvazione della Giunta che hanno riflessi sulla dotazione organica e sull'organizzazione delle strutture.

     4. Sugli atti osservati ai sensi dei precedenti commi l'ufficio che ha predisposto il provvedimento ha facoltà di presentare le proprie deduzioni al componente la Giunta competente per materia il quale, ove ritenga necessario dar corso al provvedimento, sottopone la questione all'esame della Giunta che può disporre ai fini dell'approvazione.

     5. La procedura indicata nel comma precedente non si applica quando si tratta di spesa che eccede la somma stanziata o disponibile sul relativo capitolo di bilancio o imputabile ai residui piuttosto che alla competenza o ad un capitolo diverso da quello indicato nel provvedimento.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 46 della L.R. 6 agosto 2001, n. 36, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 46 della L.R. 36/2001.

[2] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 13 giugno 1990, n. 37.