§ 98.1.31196 - D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 699.
Regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni


Settore:Normativa nazionale
Data:21/12/1996
Numero:699


Sommario
Art. 1.  Uffici di livello dirigenziale generale
Art. 2.  Norma di raccordo
Art. 3.  Dirigenti addetti a funzioni di studio, di ricerca e vicarie
Art. 4.  Funzioni degli uffici dirigenziali generali
Art. 5.  Modifiche alle competenze delle direzioni centrali della Direzione generale degli affari generali e del personale
Art. 6.  Livelli e posti di funzione


§ 98.1.31196 - D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 699.

Regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni

(G.U. 14 febbraio 1997, n. 37, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento concernente l'organizzazione della scuola centrale tributaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 526;

     Visto l'art. 1, commi 10 e 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6, comma 1, primo periodo;

     Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, recante il regolamento istitutivo del servizio per il controllo interno del Ministero delle finanze, adottato in applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

     Considerata la necessità di procedere all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni, con esclusione degli uffici del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette;

     Considerata la necessità di apportare, in relazione a quanto sopra, modifiche e integrazioni alla disciplina contenuta nei citati decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e 9 giugno 1992, n. 336;

     Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Uditi il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 22 febbraio 1996, nonchè quello successivo espresso nell'adunanza del 28 novembre 1996;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;

     Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

     EMANA

     il seguente regolamento

 

     Art. 1. Uffici di livello dirigenziale generale [1]

     (Omissis)

 

          Art. 2. Norma di raccordo

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, è apportata la seguente modifica:

     a) all'art. 1, comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera:

     «f) il servizio per il controllo interno».

 

          Art. 3. Dirigenti addetti a funzioni di studio, di ricerca e vicarie [2]

     (Omissis)

 

          Art. 4. Funzioni degli uffici dirigenziali generali [3]

     (Omissis)

 

          Art. 5. Modifiche alle competenze delle direzioni centrali della Direzione generale degli affari generali e del personale [4]

     (Omissis)

 

          Art. 6. Livelli e posti di funzione [5]

     (Omissis)

 

     ALLEGATO [6]

     (Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[4] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[5] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[6] Allegato abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.