§ 98.1.5142 - D.M. 19 novembre 1997, n. 423.
Regolamento recante modificazioni al regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, adottato con decreto del Presidente [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/11/1997
Numero:423


Sommario
Art. 1. Norme per il funzionamento degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche


§ 98.1.5142 - D.M. 19 novembre 1997, n. 423.

Regolamento recante modificazioni al regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

(G.U. 10 dicembre 1997, n. 287)

 

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 12, comma 2;

     Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 70, comma 1;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Considerata la necessità di apportare modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria;

     Sentite le organizzazioni sindacali;

     Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 ottobre 1997;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-7755/U.C.L. del 7 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Norme per il funzionamento degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 41, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In realazione alle necessità di reperimento degli immobili, nonché a particolari esigenze di carattere locale, gli uffici delle entrate possono essere ubicati anche in comuni diversi da quelli indicati come sede degli uffici stessi, purché compresi all'interno della loro ciroscrizione territoriale.";

     b) all'articolo 73, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivate esigenze funzionali i centri di servizio delle imposte dirette ed indirette possono essere attivati anche in data anteriore a quella dell'attivazione degli uffici delle entrate.";

     c) l'articolo 79, comma 6, è sostituito dal seguente:

     “6. Le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio esercitano le proprie funzioni anche attraverso i corrispondenti reparti delle soppresse intendenze di finanza fino alla data di attivazione degli uffici delle entrate e degli uffici del territorio.”.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.