Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/03/1975 |
Numero: | 104 |
Sommario |
Art. 1. Gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.30626 - D.P.R. 28 marzo 1975, n. 104.
Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, concernente la costituzione del Consiglio superiore delle finanze.
(G.U. 17 aprile 1975, n. 102)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'art. 2 della
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Gli articoli 2 e 3 del
Art. 2 - Composizione del Consiglio superiore. - Il Consiglio superiore delle finanze è composto:
a) dal presidente;
b) dai direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero delle finanze, dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal comandante generale della guardia di finanza, dal ragioniere generale dello Stato, dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
c) da altri sedici membri di cui quindici scelti fra persone di alta e sperimentata competenza, tenendo conto dell'esigenza di assicurare al Consiglio medesimo le specializzazioni necessarie a pronunciarsi nei diversi settori inerenti all'art. 1, ed uno esperto per la finanza regionale designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Ministro per le finanze ha facoltà di intervenire alle adunanze, può delegare ad intervenire in sua vece un Sottosegretario al Ministero delle finanze e può invitare uno o più Sottosegretari al medesimo Ministero.
Il presidente del Consiglio superiore anche su proposta del Ministro per le finanze ha facoltà di far partecipare alle adunanze persone particolarmente esperte delle questioni all'ordine del giorno, in numero non superiore a tre.
Art. 3 - Nomina dei componenti. - Il presidente e i membri indicati dalla lettera c) dell'articolo precedente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze. Durano in carica tre anni e possono venire confermati.
Il Consiglio superiore elegge un vice-presidente fra i propri componenti.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.