§ 98.1.10265 - D.M. 16 ottobre 1990, n. 441.
Regolamento recante esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni all'interno della Comunità ed in provenienza da Paesi terzi.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/10/1990
Numero:441


Sommario
Art. 1.      1. Sono ammesse all'esenzione dai diritti doganali, ai sensi dell'art. 14, n. 3), punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione
Art. 2.      1. Il decreto ministeriale 27 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 9 dicembre 1985 è abrogato
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.10265 - D.M. 16 ottobre 1990, n. 441.

Regolamento recante esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni all'interno della Comunità ed in provenienza da Paesi terzi.

(G.U. 26 gennaio 1991, n. 22)

 

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Visto l'art. 14, n. 3), punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, apportate, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1981, n. 499, che stabilisce le norme relative all'importazione in franchigia delle merci oggetto di piccole spedizioni senza valore commerciale;

     Vista la direttiva del Consiglio n. 88/663/CEE del 21 dicembre 1988, concernente la franchigia fiscale applicabile alle piccole spedizioni prive di carattere commerciale;

     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;

     Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 9 dicembre 1985, concernente l'esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni all'interno della Comunità ed in provenienza da Paesi terzi e successiva modifica;

     Informato, prima dell'emanazione del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della citata legge n. 400 del 1988;

     Adotta

     il presente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Sono ammesse all'esenzione dai diritti doganali, ai sensi dell'art. 14, n. 3), punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione:

     a) le merci rispondenti alle condizioni richieste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, che formano oggetto, all'interno della Comunità, di piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale, effettuate tra privati e destinate all'uso personale o familiare del destinatario.

     Sono considerate come aventi non rilevante valore globale e prive di qualsiasi valore commerciale le spedizioni contenenti merci:

     1) che non risultino acquistate nel Paese membro di provenienza al di fuori delle normali condizioni di mercato interno nè di aver beneficiato di alcun rimborso o abbuono di imposte;

     2) la cui spedizione non risulti effettuata dietro corrispettivo in qualsiasi forma;

     3) il cui valore globale non sia superiore alle 110 unità di conto europee;

     b) le merci che, pur non rispondendo alle condizioni richieste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, formano oggetto di piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale.

     Sono considerate piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale le spedizioni che nel contempo:

     1) presentano carattere occasionale;

     2) riguardano esclusivamente merci che siano riservate all'uso personale e familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;

     3) riguardano merci il cui valore globale non superi 45 unità di conto europee;

     4) non risultano effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.

     2. Agli effetti della determinazione del valore globale di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, va calcolato anche il valore delle merci da escludere dall'agevolazione, elencate alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 14, n. 3), punto II, delle richiamate disposizioni preliminari.

 

          Art. 2.

     1. Il decreto ministeriale 27 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 9 dicembre 1985 è abrogato.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.