Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 13/08/1998 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Competenze della Giunta Regionale). |
Art. 3. (Misure di prevenzione e risanamento). |
Art. 4. (Modifica dell'art. 7 della L.R. 5 maggio 1994 n. 33). |
Art. 5. (Modifica dell'art. 8 della L.R. 5 maggio 1994, n. 33). |
Art. 6. (Modifica dell'art. 16 della L.R. 5 maggio 1994, n. 33). |
Art. 7. (Norme transitorie). |
Art. 7 bis. (Interventi finanziari finalizzati alla promozione di iniziative e provvedimenti per la mobilità sostenibile.) |
Art. 8. (Norma finanziaria). |
§ 5.4.81 - L.R. 13 agosto 1998, n. 63. [1]
Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla L.R. 5 maggio 1994 n. 33.
(B.U. 24 agosto 1998, n. 31).
Art. 1. (Finalità).
La Regione con la presente legge detta norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico ai fini della tutela dell'ambiente atmosferico e delle popolazioni esposte e disciplina l'esercizio delle relative funzioni da parte degli enti locali.
Art. 2. (Competenze della Giunta Regionale).
1. La Giunta Regionale con propria deliberazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:
a) le zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico, comprendenti aree omogenee dal punto di vista delle caratteristiche orografiche, meteoclimatiche, emissive e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti, nelle quali sono applicabili i disposti del D.M. 15 aprile 1994 ("Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane") e successive modifiche.
b) le relative autorità competenti alla gestione degli stati di attenzione e di allarme, alla adozione dei provvedimenti preventivi o conseguenti all'insorgenza degli stati di attenzione e di allarme volti al contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico ed alla elaborazione, di concerto con la Provincia competente per territorio, di un piano di interventi operativi, comprendente misure strutturali a medio e lungo termine.
c) i criteri per la composizione ed i compiti di un organo tecnico consultivo da nominarsi da parte dell'autorità competente, per la elaborazione dei provvedimenti e del piano di cui alla lett. b).
d) i criteri generali per la elaborazione dei piani di intervento operativo, di cui alla lettera b) nel rispetto del Piano Regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, di cui all'art. 4 del
e) la struttura della rete di rilevamento degli inquinanti atmosferici, anche di tipo semplificato rispetto a quanto previsto dal D.M. 20 maggio 1991 ("Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria"), in accordo con le Amministrazioni Provinciali competenti, da installarsi nelle zone a rischio ed in altre aree, nell'ambito del piano regionale di rilevamento o di stralci di esso di cui all'art. 3 della
f) nel quadro della struttura del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, le stazioni costituenti la rete finalizzata al controllo ed alla sorveglianza dell'inquinamento da ozono, di cui al D.M. 16 maggio 1996 ("Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono").
2. Al fine della predisposizione delle deliberazioni di cui al comma 1, la Giunta Regionale trasmette, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle Provincie uno schema delle deliberazioni; entro i successivi 60 giorni le Provincie possono esprimere il proprio parere sulla proposta della Giunta Regionale.
3. Le autorità di cui alla lett. b) del comma 1 sono di norma, individuate nel Sindaco e vengono di seguito definite "Autorità Competente".
Art. 3. (Misure di prevenzione e risanamento).
1. La Giunta Regionale adotta norme tecniche relative:
a) ai criteri ed alle modalità dei controlli concernenti gas di scarico dei veicoli a motore circolanti in regione;
b) ai criteri ed alle modalità dei controlli concernenti il corretto funzionamento e manutenzione degli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale; tali controlli sono a carico dei proprietari dei veicoli a motore e degli impianti termici di cui alle precedenti lettere a) e b);
c) all'esercizio delle lavorazioni che utilizzano solventi organici volatili ai fini di un loro contenimento nell'ambito del Piano Regionale di Risanamento e Tutela di Qualità dell'Aria o di stralci di esso.
2. L'attivazione dei controlli, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1, lett. a) e b), deve essere disposta dalla Autorità Competente nelle zone a rischio di cui al comma 1, lett, a) dell'art. 2, mentre per le altre zone del territorio regionale può essere adottata dal Comune.
3. L'Autorità Competente, nell'ambito delle misure programmate permanenti o temporanee di riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico, vieta, in tutta o in parte della zona a rischio, la circolazione dei veicoli a motore non risultanti conformi o non sottoposti ai controlli di cui al comma 1.
4. L'Autorità Competente, nell'ambito delle misure strutturali a medio e lungo termine, può vietare, in tutta o in parte della zona a rischio, l'utilizzo negli impianti termici per uso civile, di olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio di cui all'art. 8, primo comma, del D.P.C.M. 2 ottobre 1995 ("Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione").
5. Chiunque non sottoponga i veicoli a motore e gli impianti termici ai controlli attivati ai sensi dei commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 400.000.
6. Chiunque violi il divieto di circolazione di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 400.000.
7. Chiunque violi il divieto di utilizzo dei combustibili di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000.
8. All'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti, commi 5, 6 e 7 provvede il Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione, con l'osservanza delle disposizioni dettate dalla
9. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie sono introitati dal competente Comune.
Art. 4. (Modifica dell'art. 7 della
Art. 5. (Modifica dell'art. 8 della
1. [3].
Art. 6. (Modifica dell'art. 16 della
1. [4].
Art. 7. (Norme transitorie).
1. La Giunta Regionale richiede le designazioni per la costituzione del C.R.I.A. entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Sino alla nomina del C.R.I.A. rimane in carica il Comitato già istituito ai sensi della L.R. n. 33/94.
3. Sino alla nomina dei C.P.I.A. nella composizione prevista dalla presente legge rimangono in carica i comitati già istituiti ai sensi della L.R. n. 33/94.
4. In fase di prima attuazione, la Giunta Regionale adotta le norme tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 bis. (Interventi finanziari finalizzati alla promozione di iniziative e provvedimenti per la mobilità sostenibile.) [5]
1. La Regione, ai fini di una più efficace tutela dell’ambiente atmosferico e delle popolazioni esposte ai rischi relativi, provvede all’assegnazione ai Comuni, inclusi nelle aree a tal fine individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, di contributi finanziari finalizzati:
a) alla realizzazione di appositi progetti e piani di azione, che contengano specifiche misure atte a favorire la mobilità sostenibile, ivi compresa la realizzazione di parchi di veicoli a due ruote, a zero emissioni;
b) alla promozione, da parte degli stessi Comuni individuati alla lettera a), di iniziative atte ad incentivare l’acquisto, da parte dei cittadini interessati, di veicoli elettrici a due ruote.
2. I Comuni inclusi nelle aree individuate ai sensi del comma 1, ai fini dell’erogazione dei contributi disciplinati dal presente articolo, sono tenuti a presentare alla Regione, entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento, l’istanza finalizzata al conseguimento del contributo relativo, corredata dal progetto e dalla ulteriore documentazione atta a comprovare l’efficacia dell’intervento proposto. Limitatamente all’anno 2002, listanza relativa deve essere proposta entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La Regione, previa valutazione dell’efficacia dell’intervento proposto, procede all’erogazione dei finanziamenti previsti dal presente articolo, nel rispetto dei criteri di priorità, degli ulteriori criteri, forme e modalità definite dalla deliberazione di cui al comma 1. Il contributo spettante può essere concesso anche in relazione a stralci funzionali del progetto o del piano dazione di cui si tratti.
Art. 8. (Norma finanziaria).
1. La Regione, con deliberazione della Giunta Regionale, assegna contributi alle Amministrazioni Provinciali competenti per l'installazione delle reti di rilevamento di cui alla lett. e) comma I) dell'art. 2, in misura non superiore al 50% dei costi.
2. Agli oneri finanziari relativi agli interventi di cui al comma 1 si provvede per il presente esercizio con le risorse stanziate nella UPB n. 431 (Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente- spese di investimento) come da deliberazione del Consiglio regionale n. 24 del 30 gennaio 2002. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio. Analogamente si provvede altresì, con riferimento agli oneri finanziari derivanti dall’articolo 7 bis, nella medesima UPB [6].
[1] Abrogata dall'art. 18 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 63 della
[3] Sostituisce il comma 1, art. 8 della
[4] Sostituisce il comma 1, art. 16 della
[5] Articolo aggiunto dall’art. 1 della
[6] Comma così sostituito dall’art. 2 della