§ 5.4.262 - L.R. 12 aprile 2016, n. 27.
Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:12/04/2016
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Piano di azione comunale (PAC). Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2010
Art. 2.  Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2010
Art. 3.  Poteri sostitutivi. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2010
Art. 4.  Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all’articolo 13. Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 9/2010


§ 5.4.262 - L.R. 12 aprile 2016, n. 27.

Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010.

(B.U. 20 aprile 2016, n. 15)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a) e l), dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);

 

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 14 marzo 2016;

 

Considerato quanto segue:

 

1. I cambiamenti climalteranti in atto, quali la prolungata assenza di precipitazioni atmosferiche nel periodo autunnale ed invernale, rendono sempre più frequenti situazioni di criticità suscettibili di generare pericolo per la popolazione, quali quelle del superamento dei valori limite e dei livelli critici di cui all'articolo 9 del d.lgs. 155/2010 e relativi allegati;

 

2. In particolare, per quanto riguarda il PM10, l'allegato XI del d.lgs. 155/2010 fissa il valore limite giornaliero in 50 μg/m3 e stabilisce che esso non debba essere superato più di trentacinque volte per anno civile;

 

3. Dagli esiti del monitoraggio della rete regionale della qualità dell'aria è emerso che i superamenti del valore limite giornaliero del PM10 si concentrano prevalentemente nel periodo invernale, e cioè da novembre a marzo, e che numerosi comuni della Regione Toscana, nelle ultime decadi del mese di dicembre, sono risultati prossimi al raggiungimento del valore limite giornaliero di 50 μg/m3 per trentacinque volte per anno civile;

 

4. L'articolo 13 della l.r. 9/2010 ha previsto che l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) elabori un rapporto sui livelli dei principali inquinanti monitorati dalla rete regionale e che in tale rapporto siano indicate le situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite fissati dalla normativa nazionale;

 

5. Le analisi effettuate dall’ARPAT e dal settore regionale preposto hanno evidenziato che, nel periodo invernale, e quindi nell'imminenza dello scadere del termine dell'anno civile, tendono a verificarsi condizioni meteoclimatiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;

 

6. Fermi restando i parametri fissati dal legislatore nazionale e comunitario relativi ai valori limite, alle soglie di allarme ed al numero di superamenti consentiti dei singoli inquinanti, si è determinata l'esigenza, con specifico riguardo al PM10, di superare la rigidità dell’intervallo di riferimento annuale, che comporta l'automatico azzeramento delle misurazioni al 31 dicembre di ogni anno e quindi proprio nel periodo di massima concentrazione dell'inquinante, prevedendo, nell'ambito dell'attività di definizione e riduzione delle situazione di rischio di superamento che compete alla Regione, l'individuazione da parte della Giunta regionale di misure emergenziali da attivarsi sulla base di specifici indici di criticità per singolo inquinante;

 

7. Per quanto attiene al PM10, tali indici di criticità debbono tenere conto anche dei reiterati superamenti del valore limite giornaliero che il protocollo d'intesa, sottoscritto il 30 dicembre 2015, tra Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Conferenza delle regioni e delle province autonome e Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), indica in sette giorni continuativi;

 

8. L'esigenza rappresentata al punto 6, opera nel rispetto della normativa nazionale, che indica nell'annualità il periodo di osservazione, e nel rispetto dei principi dello Statuto, a tutela del diritto alla salute della popolazione residente in Toscana e per rafforzare la tutela dell'ambiente, nella sua componente di aria ambiente;

 

9. L'esigenza di rafforzare i poteri sostitutivi della Regione nei confronti dei comuni nei casi di inerzia o ritardo nell'adozione dei piani di azione comunale (PAC) o di adozione dei PAC in difformità dai criteri e modalità stabilite dalla Regione, nonché l’esigenza di estendere l'attivazione dei poteri sostitutivi anche nell'ipotesi di mancata individuazione delle misure contingibili da parte dei comuni;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Piano di azione comunale (PAC). Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2010

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) è inserito il seguente:

“ 4 bis. I comuni di cui al comma 1 adeguano il rispettivo piano di azione comunale (PAC) entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dei provvedimenti di modifica delle linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g). ”.

 

     Art. 2. Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2010

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 13 della l.r. 9/2010 è aggiunto il seguente:

“ 3 ter. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, nell'ambito della definizione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), determina specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo per l'individuazione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme dei singoli inquinanti, tenendo conto:

a) delle misurazioni effettuate, senza soluzioni di continuità, nei periodi di massima concentrazione dell'inquinante, ancorché a cavallo tra due anni di riferimento;

b) delle previsioni di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, formulate sulla base di tecniche di modellizzazione, anche sperimentali, coerenti con i metodi di valutazione stabiliti dal d.lgs. 155/2010. ”.

 

     Art. 3. Poteri sostitutivi. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:

“ 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 3 bis, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti dei comuni inadempienti in caso di:

a) inosservanza delle norme della presente legge e del piano regionale per la qualità dell'aria;

b) inerzia o ritardo nell'approvazione o nell’aggiornamento dei PAC;

c) approvazione dei PAC in difformità dai criteri e dalle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g). ”.

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all’articolo 13. Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 9/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 17 bis della l.r. 9/2010, dopo le parole: “ Qualora i comuni ” sono aggiunte le seguenti: “ non individuino o ”.