§ 5.4.51 – L.R. 5 maggio 1994, n. 33.
Norme per la tutela della qualità dell'aria.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:05/05/1994
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Competenze regionali.
Art. 3.  Piano regionale di rilevamento.
Art. 4.  Formulazione ed approvazione del piano regionale di rilevamento.
Art. 5.  Sistema di controllo della qualità dell'aria.
Art. 6.  Rapporto annuale sulla qualità dell'aria e pubblicità dei dati.
Art. 7.  (Istituzione del Comitato Regionale Contro l'Inquinamento Atmosferico - C.R.I.A.).
Art. 8.  Competenze e funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.
Art. 9.  Autorizzazione ad impianti esistenti - Delega di funzioni.
Art. 10.  Nuovi Impianti.
Art. 11.  Nuovi impianti: autorizzazioni regionali.
Art. 12.  Nuovi impianti: delega di funzioni
Art. 13.  Modalità per la presentazione delle domande e procedure per il rilascio delle autorizzazioni.
Art. 14.  Funzioni delegate - Personale e mezzi finanziari.
Art. 15.  Funzioni delegate - Relazione annuale.
Art. 16.  Comitati Provinciali contro l'Inquinamento Atmosferico (C.P.I.A.).
Art. 17.  Competenze e funzionamento del Comitato provinciale contro l'inquinamento atmosferico.
Art. 18.  Comitato di coordinamento.
Art. 19.  Funzioni dei Comuni.
Art. 20.  Direttive regionali.
Art. 21.  Abrogazione della L.R. 24 agosto 1982, n. 70.
Art. 22.  Norma finanziaria.


§ 5.4.51 – L.R. 5 maggio 1994, n. 33. [1]

Norme per la tutela della qualità dell'aria.

(B.U. 13 maggio 1994, n. 34).

 

TITOLO I

COMPETENZE REGIONALI PIANO DI RILEVAMENTO E SISTEMA REGIONALE DI CONTROLLO

DELLA QUALITA' DELL'ARIA

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     La presente legge, in applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 («Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183») e nel rispetto dei principi in esso contenuti, detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio regionale. Disciplina altresì le emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza, solida, liquida o gassosa proveniente da sorgenti fisse, con esclusione delle emissioni accidentali o occasionali non derivanti dal normale esercizio di cicli di lavorazione, e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative concernenti le relative autorizzazioni.

 

     Art. 2. Competenze regionali.

     1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 24-5-1988 n. 203, su proposta della Giunta determina:

     a) i valori delle emissioni degli impianti, tenuto conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissioni;

     b) i valori limite di qualità dell'aria compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;

     c) i valori limite di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;

     d) valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nell'ambito dei piani di prevenzione, conservazione e risanamento, per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nonché particolari condizioni di costruzione o di esercizio per talune categorie di impianti.

     2. Il Consiglio, su proposta della Giunta, approva il piano regionale di risanamento e di tutela della qualità dell'aria, di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 203/88 predisposto secondo i criteri previsti dal D.M. 20 maggio 1991, o parti del piano stesso riferentesi a porzioni limitate del territorio o a tipologie di impianti.

     3. La Giunta regionale esercita ogni altra funzione attribuita alla Regione dal D.P.R. 24-5-88, n. 203.

 

     Art. 3. Piano regionale di rilevamento.

     1. Al fine di coordinare ed indirizzare le funzioni tecniche di controllo della qualità dell'aria, la Giunta regionale approva, con la procedura di cui agli articoli seguenti, ed in conformità ai piani di indirizzo di cui all'art. 7 della L.R. 9-6-1992, n. 26 il piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria, di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), del D.P.R. 24-5-1988, n. 203, che deve contenere:

     a) i criteri per la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria e la previsione della strumentazione e delle apparecchiature necessarie all'acquisizione e concentrazione dei dati;

     b) le proposte di organizzazione e di gestione del sistema;

     c) la valutazione dei costi;

     d) i tempi di realizzazione del sistema di rilevamento.

     2. Il piano può essere elaborato per stralci riferiti a parti omogenee del territorio e/o per tipologia di inquinanti atmosferici da rilevare.

 

     Art. 4. Formulazione ed approvazione del piano regionale di rilevamento.

     1. Al fine della approvazione del piano di cui al precedente art. 3 la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora uno schema di piano e lo trasmette alle Province.

     2. Entro tre mesi dalla data di trasmissione dello schema di piano le Province deliberano ed inviano alla Giunta regionale osservazioni in merito alla struttura ed alla organizzazione dei sistemi di rilevamento relativi al proprio territorio. La mancata trasmissione delle osservazioni entro il termine predetto equivale ad approvazione dello schema.

     3. In sede di formulazione delle osservazioni sui sistemi di rilevamento le Province devono prevedere, previa consultazione dei soggetti interessati, la integrazione dei sistemi provinciali delle reti di rilevamento già in funzione, gestite da soggetti pubblici e privati.

     4. La Giunta regionale, sulla base dello schema di piano e delle osservazioni avanzate dalle Province, approva con proprio atto deliberativo il piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria entro 6 (sei) mesi a partire dalla data dell'invio dello schema di piano alle Province stesse.

     5. Il piano può essere motivatamente modificato in ogni tempo con le stesse procedure.

 

     Art. 5. Sistema di controllo della qualità dell'aria.

     1. Sulla base del piano di rilevamento ed al fine di ottenere gli elementi conoscitivi indispensabili alla tutela dell'inquinamento atmosferico ed alla predisposizione dei piani di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria di cui alla lett. a) primo comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 viene istituito un sistema regionale di controllo della qualità dell'aria e rilevazione degli inquinanti atmosferici, articolato in una serie di sistemi provinciali da collegarsi al sistema informativo regionale.

     2. I sistemi provinciali di rilevamento sono gestiti dalle Province che si avvalgono per gli aspetti tecnici dei competenti servizi di controllo.

     3. La Regione può finanziare l'acquisto da parte delle Province di strumenti, apparecchiature e mezzi previsti dal piano di cui al primo comma per il rilevamento, il controllo, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla qualità dell'aria.

 

     Art. 6. Rapporto annuale sulla qualità dell'aria e pubblicità dei dati.

     1. La Giunta regionale predispone entro il 30 maggio di ogni anno a partire dal 1994 un rapporto sulla qualità dell'aria sulla base dei dati raccolti.

     2. I dati raccolti attraverso il sistema regionale di controllo della qualità dell'aria sono utilizzati dagli organi regionali, oltre che per i fini di cui all'art. 5, comma 1, per le azioni di programmazione, pianificazione e sviluppo del territorio.

     3. L'accesso ai dati relativi alla qualità dell'aria è garantito ai soggetti pubblici e privati, con le modalità fissate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Istituzione del Comitato Regionale Contro l'Inquinamento Atmosferico - C.R.I.A.). [2]

     [1. E' istituito il Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico. Il Comitato è nominato dalla Giunta Regionale ed è composto:

     a) dal Dirigente regionale della struttura competente.

     b) da due tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana.

     c) da tre esperti designati dalle Università di Firenze, Siena e Pisa.

     d) da un esperto designato dalle associazioni ambientaliste operanti nel territorio regionale e rappresentate nel Consiglio Nazionale per l'ambiente.

     e) da un esperto designato dalla organizzazione regionale degli industriali.

     f) da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla VI appartenente alla struttura di cui alla lettera a) con funzioni di segretario senza diritto di voto.

     In fase di espressione del parere tecnico sulle autorizzazioni di emissione in atmosfera, il C.R.I.A. è inoltre integrato dal Presidente della C.P.I.A. della Provincia sul cui territorio sono situati gli impianti di cui viene richiesta l'autorizzazione.

     Gli esperti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), competenti in chimica dell'atmosfera ed industriale, fisica dell'atmosfera, impiantistica industriale, epidemiologia, sanità pubblica, e comunque in materie attinenti la tutela della qualità dell'aria sono nominati dalla Giunta Regionale nell'ambito dei soggetti designati, in numero pari a tre, di ciascuno degli organismi di cui sopra; la designazione delle associazioni ambientaliste viene fatta in modo congiunto.

     2. Le designazioni sono trasmesse alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla richiesta accompagnate da un dettagliato curriculum professionale.

     3. Le funzioni di Presidente del Comitato sono svolte dal dirigente regionale di cui alla lettera a) del primo comma.

     4. Il Comitato dura in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 8 marzo 1979 n. 11 ("Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in Enti e organismi esterni"), così come modificato dalla L.R. 3 aprile 1995 n. 45.]

 

     Art. 8. Competenze e funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

     1. Il Comitato è organo di consulenza della Giunta Regionale in materia di inquinamento atmosferico ed esprime parere tecnico sulle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera [3].

     2. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi ed ogni volta che lo richieda la Giunta.

     3. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; i pareri del Comitato sono validamente espressi a maggioranza dei presenti.

     4. Ai membri del Comitato, ad esclusione dei dipendenti regionali, spetta l'indennità di Lire 100.000 lorde per la presenza ad ogni seduta dello stesso. Spetta altresì l'indennità di missione secondo il trattamento previsto per i dirigenti regionali.

 

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI DELEGA DI FUNZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO

 

     Art. 9. Autorizzazione ad impianti esistenti - Delega di funzioni.

     1. Le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di impianti industriali o di pubblica utilità già esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 nonché le relative attività di controllo sono delegate alle Province.

 

     Art. 10. Nuovi Impianti.

     Il Consiglio regionale fissa con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. d) del D.P.R. 24-5-88, n. 203 i valori delle emissioni di nuovi impianti.

 

     Art. 11. Nuovi impianti: autorizzazioni regionali. [4]

     1. Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti industriali e di pubblica utilità e alle modifiche e/o trasferimenti di impianti ricadenti nelle categorie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, escluse quelle relative ai punti 3.5 e 5.2, sono esercitate dalla Giunta regionale, che può avvalersi del C.R.I.A. [5].

 

     Art. 12. Nuovi impianti: delega di funzioni [6].

     1. Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti industriali o di pubblica utilità ed alle modifiche e/o trasferimenti di impianti ricadenti nelle categorie di cui ai punti 3.5 e 5.2 dell'allegato 1 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, nonché di quelli non ricadenti nello stesso allegato del D.P.C.M. succitato, sono delegate alle province a decorrere dal 1° gennaio 1995 [7].

     2. (Omissis) [8].

     3. Le attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui al presente articolo ed all'art. 11 sono delegate alle Province dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della presente legge.

     4. Le domande di autorizzazione relative agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, presentate alla Giunta regionale anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 sono trasferite alle province [9].

 

     Art. 13. Modalità per la presentazione delle domande e procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

     1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni previste dai precedenti articoli, le autorità competenti seguono le procedure di cui agli artt. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 del D.P.R. 24-5-1988 n. 203 e successive integrazioni e/o modificazioni.

     2. Le domande di autorizzazione sono redatte in conformità alle indicazioni emanate dalla Giunta regionale.

     3. Entro il 30 giugno 1995 [10] i titolari degli impianti esistenti le cui emissioni, alla scadenza del termine fissato dalla normativa nazionale vigente per la presentazione del progetto di adeguamento delle emissioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, erano già conformi ai valori di emissione previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale del 19 febbraio 1991, n. 33, emanata ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 1 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, devono inviare alla provincia competente al rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione attestante il rispetto dei valori suddetti ai fini dell'accertamento per il rilascio dell'autorizzazione definitiva [11].

     4. I titolari degli impianti esistenti che hanno presentato il progetto di adeguamento delle emissioni di cui al precedente comma devono, entro sei mesi dal termine in esso previsto, ovvero, qualora tale termine fosse scaduto, entro il 30 giugno 1995, inviare alla provincia competente al rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione dalla quale risulti l'avvenuta realizzazione del progetto ed il rispetto dei valori di emissione fissati dal Consiglio regionale [12].

 

     Art. 14. Funzioni delegate - Personale e mezzi finanziari.

     1. Allo svolgimento delle funzioni delegate compreso il funzionamento dei C.P.I.A. di cui all'art. 16, le Province provvedono con il personale già assegnato ai sensi della L.R. 11-9-1989, n. 62 con i mezzi finanziari attribuiti annualmente ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11-9-1989, n. 62.

     2. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti la delega le Province provvedono, oltre che con il personale assegnato a norma del primo comma, avvalendosi per gli aspetti tecnici dei competenti servizi di controllo.

 

     Art. 15. Funzioni delegate - Relazione annuale.

     1. Le Province entro il 31 marzo di ciascun anno riferiscono alla Giunta regionale sull'andamento delle attività delegate, fornendo ogni elemento utile per lo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

 

     Art. 16. Comitati Provinciali contro l'Inquinamento Atmosferico (C.P.I.A.).

     1. In ciascuna Provincia è istituito un Comitato tecnico consultivo contro l'inquinamento atmosferico (C.P.I.A.), nominato dall'ente delegato così composto:

     a) da un dirigente della Provincia competente per materie con funzioni di Presidente;

     b) da un funzionario provinciale con professionalità attinente al settore;

     c) da tre tecnici del Dipartimento provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana esperti in una delle seguenti materie: chimica ambientale, fisica ambientale, ingegneria ambientale, biologia ambientale;

     d) da un dipendente provinciale con funzioni di segretario senza diritto di voto.

     Il Comitato può richiedere la presenza di esperti, senza diritto di voto, del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per l'esame delle questioni che presentano eventuali implicazioni igienico-sanitarie [13].

     2. A richiesta del Comune interessato, limitatamente ad argomenti concernenti il proprio ambito territoriale, può partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, un tecnico designato dal Comune stesso. Può altresì partecipare, quando lo richieda e anch'esso senza diritto di voto, il titolare dell'impresa direttamente interessata al progetto da esaminare, con l'assistenza di esperti di fiducia. I pareri vengono formulati in assenza dei soggetti di cui al presente comma.

     3. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere confermati.

 

     Art. 17. Competenze e funzionamento del Comitato provinciale contro l'inquinamento atmosferico.

     1. Il Comitato Provinciale contro l'inquinamento atmosferico svolge le seguenti attività:

     a) esprime parere in ordine alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di competenza della Provincia;

     b) esamina le questioni in materia di inquinamento atmosferico, di rilevanza locale, che siano ad esso sottoposte dal Presidente;

     c) esprime parere sullo schema di piano regionale di rilevamento di cui all'art. 3 limitatamente al territorio provinciale.

     2. Il Comitato svolge, inoltre, funzioni di consulenza nei riguardi dei Comuni compresi nel territorio della Provincia con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera degli impianti non soggetti alla disciplina della presente legge, ai fini della adozione dei provvedimenti concernenti le lavorazioni insalubri di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1935, n. 1265 «Testo unico delle leggi sanitarie».

     3. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi ed ogni volta che lo richieda la Giunta provinciale.

     4. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; i pareri del Comitato sono validamente espressi a maggioranza dei presenti.

     5. Il Comitato può acquisire documenti ed informazioni da associazioni, enti ed organizzazioni operanti nel territorio.

 

     Art. 18. Comitato di coordinamento.

     1. E' istituito, presso la Giunta regionale, un Comitato di coordinamento con compiti di raccordo ed armonizzazione fra gli uffici regionali e provinciali competenti relativamente alle funzioni delegate.

     2. Il Comitato di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile regionale competente, che lo presiede, almeno ogni due mesi, ed in ogni altra circostanza in cui esso lo ritenga opportuno.

     3. Il Comitato è composto dai Responsabili degli Uffici regionali e provinciali che esercitano attività in materia di tutela della qualità dell'aria.

 

     Art. 19. Funzioni dei Comuni.

     1. I soggetti titolari di nuove attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 25-7-1991 devono comunicare al Sindaco ed agli organi tecnici di controllo la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto in fase di richiesta dell'agibilità.

     Il Sindaco si farà carico di informare le Province per le eventuali future verifiche.

     2. I Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nella elaborazione dei piani del traffico, devono valutare il contributo all'inquinamento atmosferico urbano dovuto alle emissioni provenienti da sorgenti mobili.

 

     Art. 20. Direttive regionali.

     1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni esercitate da Province e Comuni il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, emana direttive in ordine ai seguenti punti:

     a) criteri generali e modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

     b) organizzazione e realizzazione degli inventari delle emissioni;

     c) criteri generali e modalità di controllo delle emissioni in atmosfera e della qualità dell'aria.

 

TITOLO III

NORME FINALI

 

     Art. 21. Abrogazione della L.R. 24 agosto 1982, n. 70.

     La legge regionale 24 agosto 1982, n. 70 «Norme per il funzionamento e l'istituzione del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico» è abrogata.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. Alle spese derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1994 come segue:

     a) per quanto concerne gli oneri di cui all'art. 8 mediante lo stanziamento del cap. 720 del bilancio 1994;

     b) per quanto concerne gli oneri di cui all'art. 5, primo comma e terzo comma mediante la variazione di bilancio disposta dal comma che segue.

     2. Al bilancio di previsione 1994 è apportata per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «spesa» la seguente variazione:

     (Omissis).

     3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 11 febbraio 2010, n. 9.

[2] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 19, sostituito dall'art. 4 della L.R. 13 agosto 1998, n. 63 e abrogato dall'art. 63 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[3] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 agosto 1998, n. 63.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 19.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 19.

[6] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 19.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 19.

[8] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 19.

[9] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 19.

[10] Vedi Avviso di Rettifica in B.U. 15 marzo 1995, n. 19.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 19.

[12] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 19.

[13] Comma già modificato dall'art. 5 L.R. 3 febbraio 1995, n. 19, e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 13 agosto 1998, n. 63.