§ 6.2.8 - L.R. 9 giugno 1992, n. 26.
Prima attuazione dell'art. 48 dello Statuto. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:09/06/1992
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Il procedimento di programmazione.
Art. 2.  Le risorse finanziarie.
Art. 3.  Le funzioni amministrative.
Art. 4.  Il programma regionale di sviluppo.
Art. 5.  Il concorso della provincia alla definizione del PRS.
Art. 6.  La pianificazione territoriale.
Art. 7.  I piani di indirizzo.
Art. 8.  La tipizzazione delle procedure.
Art. 9.  La procedura diretta.
Art. 10.  La procedura allargata.
Art. 11.  I progetti contrattati.
Art. 12.  Il programma regionale di intervento finanziario.
Art. 13.  La procedura di riparto.
Art. 14.  Gli atti di programmazione degli enti locali.
Art. 15.  Il piano di sviluppo delle comunità montane.
Art. 16.  Le conferenze di programmazione.
Art. 17.  Il comitato d'intesa.
Art. 18.  Gli archivi dei progetti e dei programmi.


§ 6.2.8 - L.R. 9 giugno 1992, n. 26.

Prima attuazione dell'art. 48 dello Statuto. [*]

(B.U. 17 giugno 1992, n. 34).

 

[Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Il procedimento di programmazione.

     1. Ai sensi degli artt. 5 e 48 dello statuto regionale, la presente legge definisce il quadro della programmazione regionale, ed in particolare:

     a) disciplina gli strumenti fondamentali e le modalità generali con cui la regione definisce i propri obiettivi di programma;

     b) individua le procedure e gli strumenti con cui si perseguono gli obiettivi di programma;

     c) garantisce la partecipazione degli enti locali e delle formazioni sociali al procedimento di programmazione ed assicura il concorso delle province alla determinazione degli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

     2. La disciplina regionale del procedimento di programmazione è volta:

     a) ad assicurare la coerenza delle azioni di governo, a promuovere il coordinamento delle politiche settoriali e a favorire il coordinamento territoriale e fattoriale degli interventi;

     b) a favorire il concorso degli operatori pubblici e privati alla realizzazione degli interventi con cui si perseguono gli obiettivi di programma;

     c) a promuovere la costruzione di un sistema di regole tra enti autonomi che operano ordinariamente in regime di interrelazioni reciproche;

     d) ad assicurare la trasparenza delle decisioni e la certezza degli obblighi e delle facoltà nei rapporti tra soggetti pubblici e privati e a garantire i diritti dei singoli cittadini;

     e) a ordinare i processi decisionali e le attività strumentali del governo della regione.

     3. La regione concorre come soggetto autonomo alla elaborazione degli atti di programmazione nazionale e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine essa coordina i propri interventi con quelli degli enti locali, nel quadro della disciplina della cooperazione tra autonomie locali e regione, di cui all'art. 3, comma tre, della legge 8-6-1990, n. 142.

 

     Art. 2. Le risorse finanziarie.

     1. In applicazione della L.R. 6 maggio 1977, n. 28, i bilanci regionali, pluriennali e annuali, sono predisposti sulla base delle indicazioni del programma regionale di sviluppo, di cui all'art. 4. Le procedure di utilizzo delle risorse finanziarie per l'attuazione degli obiettivi del programma regionale di sviluppo sono disciplinate al titolo terzo.

     2. Gli atti del procedimento di programmazione costituiscono il quadro di indirizzo per gli enti locali, ai fini del coordinato impiego delle risorse finanziarie, secondo il disposto dell'art. 3, comma quattro, della legge 8-6-1990, n. 142, e rappresentano il riferimento per la verifica di compatibilità degli atti degli enti locali, rilevanti ai fini della programmazione regionale, ai sensi dell'art. 3, comma otto, della citata legge 8-6-1990, n. 142.

     3. Le risorse finanziarie destinate alle spese generali di gestione delle funzioni delegate o comunque attribuite agli enti locali sono tra loro ripartite, avuto riguardo al complesso delle competenze assegnate a ciascun ente, ai sensi della L.R. 10 gennaio 1985, n. 1. L'intesa con gli enti delegati o con loro associazioni, di cui all'art. 2, comma due, della citata L.R. 10 gennaio 1985, n. 1, viene verificata in sede di comitato di intesa, di cui all'art. 17.

 

     Art. 3. Le funzioni amministrative.

     1. Ai sensi dell'art. 3, commi uno e due, della legge 8-6-1990, n. 142, l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale è organizzato per favorire il coordinamento territoriale degli interventi, identificando gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche delle popolazioni e del territorio.

     2. Le funzioni amministrative disciplinate dalla legge regionale sono delegate o comunque attribuite ai comuni, alle province e alle comunità montane secondo i principi stabiliti dalla legge 8-6-1990, n. 142, ed in coerenza con le competenze agli enti stessi riconosciute dalla presente legge. Ai sensi del suddetto art. 3, comma uno, della legge 8-6-1990, n. 142, sono fatte salve le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nel governo della regione.

     3. La regione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a riorganizzare l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, secondo gli indirizzi di cui ai commi uno e due.

 

Titolo II

LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA

 

     Art. 4. Il programma regionale di sviluppo.

     1. Il programma regionale di sviluppo, di seguito chiamato PRS, definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi di programma e costituisce l'atto ordinatorio dell'attività di governo della regione.

     2. Il PRS si articola in due parti: il quadro di riferimento e le determinazioni programmatiche.

     3. Il quadro di riferimento comprende:

     a) il contesto strutturale, che contiene l'analisi degli elementi fondamentali dello sviluppo regionale, in funzione dell'individuazione dei criteri direttori e della definizione delle strategie operative, di cui alla lettera c);

     b) il rapporto di attività, relativo alla valutazione degli interventi attuati negli anni precedenti, sia sotto il profilo finanziario, sia rispetto allo stato di avanzamento dei programmi-obiettivo e delle loro articolazioni, di cui al comma quattro, lettera a), sia in relazione al loro impatto istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale;

     c) le opzioni politiche, che rappresentano le scelte fondamentali della regione in termini di criteri direttori e di strategie operative: i criteri direttori determinano le priorità del PRS, le strategie operative ne specificano le scelte in campo istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale.

     4. Le determinazioni programmatiche:

     a) individuano i programmi-obiettivo, selezionati in base ai criteri direttori e richiesti dalle strategie operative, e ne definiscono gli indirizzi generali e i tempi di elaborazione e di approvazione. I programmi-obiettivo possono articolarsi in piani-obiettivo, progetti e azioni;

     b) stabiliscono gli indirizzi per il bilancio regionale, definendo le scelte complessive in materia di entrate e di uscite, le strategie finanziarie che la regione intende perseguire, e le scelte di politica patrimoniale. Il raccordo con il bilancio si attua mediante la riconduzione dei capitoli di spesa ai programmi-obiettivo e alle loro articolazioni;

     c) individuano gli strumenti normativi, amministrativi, procedurali e organizzativi, rivolti alle fasi di elaborazione, attuazione, controllo e revisione del PRS;

     d) comprendono il programma annuale, che raccorda il PRS al bilancio annuale in termini di azioni, e che individua per ciascuna di esse, in quanto la legge lo consenta, le procedure di attuazione da applicare tra quelle previste all'art. 8; esso definisce, inoltre, i tempi delle attività programmate, con particolare riguardo all'elaborazione e all'approvazione dei programmi-obiettivo.

     5. Lo schema di PRS è predisposto dal comitato tecnico della programmazione, in base alle direttive della giunta, ed è redatto a cura del dipartimento programmazione. La giunta adotta lo schema e lo presenta al consiglio insieme agli atti di bilancio.]

     [6. Il PRS ha validità triennale ed è aggiornato annualmente in funzione della scorrevolezza degli atti di bilancio, relativamente ai contenuti di cui al comma tre, lettera b), e al comma quattro, lettere b), c) e d). Esso è approvato e modificato mediante risoluzione, secondo le procedure previste dall'art. 106 del regolamento interno del consiglio, precedentemente all'approvazione degli atti di bilancio.]

     [7. I programmi-obiettivo sono approvati dal consiglio regionale con le stesse modalità previste per il PRS, in quanto ne rappresentano la specificazione operativa. La loro approvazione avviene di norma nel corso della stessa sessione in cui è approvato il PRS successivo a quello che li ha individuati e ne ha disposto l'elaborazione. Essi sono muniti di schede relative, rispettivamente, alle modifiche normative, al riordino degli interventi in atto, al riordino delle articolazioni organizzative, alle previsioni finanziarie, occorrenti per la loro attuazione; sono corredati altresì di una scheda di valutazione che ne dimostra la congruità rispetto al PRS in termini di impatto istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale, e identifica gli indicatori fisici per il controllo del loro avanzamento e degli effetti indotti. All'elaborazione dei programmi-obiettivo concorrono i comuni e le province con atti o documenti di analisi e di proposta; la giunta regionale può concordare con tali enti forme di collaborazione operativa.

     8. Immediatamente dopo l'approvazione dei bilanci, pluriennale ed annuale, il consiglio regionale adotta apposito provvedimento deliberativo con cui:

     a) stabilisce le risorse finanziarie a disposizione della giunta per l'elaborazione dei programmi-obiettivo individuati dal PRS;

     b) determina l'ammontare degli impegni finanziari regionali, per l'anno di riferimento, relativi a ciascuna delle azioni programmate dal PRS e dai programmi-obiettivo; approvati ai sensi dei commi sei e sette;

     c) aggiorna, per ogni azione, il quadro degli impegni di spesa e delle liquidazioni effettuati negli esercizi precedenti.

     9. La giunta, a seguito del deliberato di cui al comma otto, indica con proprio atto:

     a) gli assessori referenti per l'elaborazione dei programmi-obiettivo, e nel caso di un coinvolgimento di più dipartimenti, le modalità del loro coordinamento;

     b) per ciascuna azione programmata, il servizio del centro direzionale cui compete la responsabilità operativa, nonché i rapporti tra le strutture organizzative della giunta regionale e gli apparati delle amministrazioni provinciali.

 

     Art. 5. Il concorso della provincia alla definizione del PRS.

     1. Il concorso delle province alla determinazione degli obiettivi di programma è volto a promuovere il raccordo tra le situazioni e le esigenze locali e il quadro programmatorio regionale.

     2. La provincia interviene nel procedimento assumendo la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività e assicurando ai comuni e agli altri enti locali la partecipazione all'elaborazione delle sue determinazioni programmatiche. In ogni caso la provincia garantisce ai comuni e alle comunità montane il contraddittorio per la definizione delle proposte da avanzare alla giunta regionale ai fini della redazione del PRS e dà atto, nelle proprie determinazioni, dei pareri espressi dai singoli enti.

     3. Per gli scopi di cui ai commi uno e due, la provincia:

     a) raccoglie ogni anno le richieste e le proposte dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali, le confronta e le coordina con gli obiettivi desumibili dalla propria relazione previsionale e programmatica e dagli altri suoi atti di programmazione, e definisce una scala di priorità, ai fini dell'aggiornamento annuale del PRS;

     b) elabora proposte di adeguamento o di revisione relative al quadro strutturale e alle determinazioni programmatiche, in occasione della loro ridefinizione.

     4. Le province inviano alla giunta regionale le proprie determinazioni entro il 31 luglio di ogni anno. Nel quadro delle competenze loro attribuite, le province possono definire, fra l'altro, le fasi e i termini del procedimento programmatorio, tenuto conto delle funzioni spettanti ai comuni in materia.

     5. La definizione da parte della giunta regionale dello schema di PRS e dei programmi-obiettivo è comunque preceduta da un contraddittorio di verifica con le province e con i comuni capoluogo.

     6. La mancata partecipazione dei singoli enti locali alle varie fasi del procedimento programmatorio non impedisce la definizione, a livello regionale, del PRS e dei programmi-obiettivo.

 

     Art. 6. La pianificazione territoriale.

     1. La regione elabora gli atti di pianificazione territoriale di propria competenza in attuazione del PRS e in conformità alle disposizioni legislative nazionali e regionali.

     2. Quando un atto di programmazione regionale, attuativo del PRS, comporti la modifica o l'integrazione di disposizioni contenute in atti regionali di pianificazione territoriale, esso deve essere presentato, per l'approvazione da parte dell'organo competente, contestualmente alla proposta di modifica o di integrazione dell'atto di pianificazione, e può essere approvato solo dopo che tale proposta sia stata adottata. L'efficacia degli atti di programmazione è subordinata al perfezionamento della corrispondente modifica o integrazione dell'atto di pianificazione territoriale.

     3. Le disposizioni di cui al comma due si applicano anche quando un atto di programmazione regionale, attuativo del PRS, comporti la modifica o l'integrazione di atti con i quali la regione disciplina i criteri e le metodologie di valutazione di impatto ambientale degli strumenti urbanistici, dei piani territoriali e degli altri piani e progetti che modificano l'uso del territorio.

     4. Gli atti regionali di pianificazione territoriale prevalgono comunque, relativamente alla disciplina sull'uso del territorio, sugli altri atti del procedimento di programmazione.

     5. Il consiglio regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione della propria legislazione di pianificazione territoriale secondo i principi della legge 8-6-1990, n. 142, e quelli di cui al presente articolo.

     6. La legge regionale individua espressamente gli atti regionali che hanno efficacia ai fini della pianificazione territoriale.

     Essa, inoltre:

     a) definisce i criteri e le procedure per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti locali;

     b) regola, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica di compatibilità degli atti di pianificazione territoriale degli enti locali con gli atti di programmazione regionale previsti dalla presente legge;

     c) detta criteri e procedure:

     1) sul concorso degli enti locali alla formazione dei piani territoriali di coordinamento delle province;

     2) sull'approvazione dei suddetti piani territoriali di coordinamento adottati dalle province;

     3) sull'accertamento della conformità di detti piani agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale;

     4) sui compiti delle province nel procedimento di perfezionamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale degli enti locali.

 

     Art. 7. I piani di indirizzo.

     1. Il consiglio regionale, anche a seguito dei programmi-obiettivo in cui si articola il PRS, definisce piani di indirizzo, di seguito chiamati PDI, aventi natura regolamentare, con i quali, in riferimento ai fenomeni considerati, vengono definiti gli indicatori e i parametri di misurazione che la regione assume nella propria attività, per garantire omogeneità di flussi informativi nei rapporti con gli enti locali e per promuovere il coordinamento dei procedimenti di programmazione entro il sistema delle autonomie locali e regionali.

     2. Quando la legge regionale faccia espresso rinvio al PDI, esso definisce, con norme di natura regolamentare, le modalità tecniche, procedurali e operative per l'attuazione degli interventi previsti dal PRS e dai programmi-obiettivo.

     3. Il PDI può inoltre definire, a integrazione dei criteri e delle strategie del PRS, di cui all'art. 4, comma tre, lettera c), gli specifici obiettivi operativi al cui perseguimento sono rivolti gli interventi disciplinati dalle singole leggi di settore.

 

Titolo III

LE PROCEDURE E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

 

     Art. 8. La tipizzazione delle procedure.

     1. La regione persegue gli obiettivi di programma, definiti con gli atti di cui al titolo secondo, che comportino impiego di risorse finanziarie, mediante le procedure di cui agli artt. 9, 10 e 13, oppure attraverso gli accordi di programma, disciplinati con apposita legge regionale in conformità all'art. 27 della legge 8-6-1990, n. 142. Nei casi in cui la legge consenta il ricorso a due o più procedure, il PRS o le sue articolazioni, individuano quella da applicare per ogni singola azione.

     2. Le leggi regionali in vigore che prevedano, per il perseguimento degli obiettivi di programma, procedure di spesa difformi da quelle disciplinate nel presente titolo, vengono adeguate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero sono confermate entro lo stesso termine, in ragione dell'atipicità del settore e dei soggetti pubblici o privati interessati. L'adeguamento o la conferma sono disposte a seguito di risoluzione approvata dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

     3. Nella revisione delle procedure di spesa la regione persegue criteri di flessibilità, di massima razionalizzazione dei procedimenti, di riduzione delle contribuzioni fisse e ricorrenti; per ogni singolo comparto, l'intervento finanziario della regione è limitato ai soli casi di rilevante interesse regionale, con determinazione della quota massima percentuale di contribuzione a carico della regione; sono stabiliti obblighi di rendicontazione dei finanziamenti a qualunque titolo erogati.

 

     Art. 9. La procedura diretta.

     1. Nei casi in cui la legge regionale, il PRS o un accordo di programma prevedano che il perseguimento di obiettivi programmati avvenga mediante progetti operativi di iniziativa regionale, la regione procede all'approvazione, con delibera consiliare, di propri piani-programma.

     2. Per la definizione del piano-programma, e in relazione alle sue specifiche finalità, la giunta regionale attiva le opportune consultazioni e assume le eventuali intese o convenzioni con soggetti pubblici e privati, o con le loro organizzazioni rappresentative, anche ricorrendo alle conferenze di programmazione, di cui all'art. 16.

     3. Il piano-programma contiene le determinazioni tecnico-progettuali, le valutazioni di fattibilità e, ove occorra, quelle di impatto ambientale; definisce i tempi di realizzazione degli interventi e le strategie di finanziamento; destina le risorse occorrenti e regola i rapporti con i soggetti interessati.

 

     Art. 10. La procedura allargata.

     1. Nei casi in cui la legge regionale o il PRS prevedano che il perseguimento degli obiettivi programmati avvenga mediante la realizzazione di progetti di iniziativa di enti locali o di operatori pubblici o privati, la regione opera mediante i programmi regionali di intervento finanziario, di cui all'art. 12.

     2. I programmi suddetti possono finanziare:

     a) progetti di rilevante interesse provinciale, assunti dalla provincia con il suo concorso finanziario o operativo:

     1) risultanti dalla collaborazione con i comuni e con gli altri enti locali, nei casi e nei settori di cui all'art. 14, comma due, della legge 8-6-1990, n. 142;

     2) definiti in collaborazione con operatori pubblici o privati, nell'ambito delle sue competenze;

     b) progetti contrattati tra comuni ovvero tra questi ed operatori privati, di cui all'art. 11

     3. La legge regionale stabilisce che l'istruttoria tecnica dei progetti di cui al comma due avvenga di norma in contraddittorio con i soggetti presentatori, e ne precisa le forme e le modalità, in conformità ai principi della legge 7-8-1990, n. 241.

 

     Art. 11. I progetti contrattati.

     1. I progetti contrattati, finanziabili con le procedure di cui all'art. 10, sono quelli sottoscritti tra più comuni ovvero tra comuni ed operatori privati, per la cui realizzazione sia previsto il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti partecipanti.

     2. I soggetti partecipanti concordano i reciproci impegni, le garanzie e le sanzioni per le eventuali inadempienze, nonché le modalità per l'utilizzazione dei finanziamenti richiesti; individuano inoltre tra di loro il soggetto presentatore, che è responsabile del progetto nei confronti della regione, anche agli effetti delle sanzioni di carattere pecuniario, salvo rivalsa secondo i patti sugli altri soggetti.

     3. Per agevolare la definizione dei rapporti giuridici tra i titolari dei progetti contrattati, il consiglio regionale predispone appositi schemi di convenzione.

     4. Sono parificati ai progetti contrattati i progetti adottati dalle comunità montane, dai consorzi e dalle unioni di comuni.

 

     Art. 12. Il programma regionale di intervento finanziario.

     1. I programmi regionali di intervento finanziario, di seguito chiamati PRIF, sono disciplinati con legge regionale. Essi sono approvati con deliberazione del consiglio regionale. Ad essi si applica l'art. 106 del regolamento interno del consiglio.

     2. Il PRIF dispone per un triennio, è aggiornato annualmente in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale e assume come riferimento finanziario le disponibilità da esso recate.

     3. Il PRIF contiene l'individuazione degli specifici obiettivi operativi al cui perseguimento dovranno rivolgersi i progetti di cui all'art. 10, comma due, nonché la determinazione dei criteri per la loro valutazione e selezione.

     4. Il PRIF, secondo le prescrizioni della legge regionale che lo disciplina, dispone in ordine all'approvazione e al finanziamento dei progetti di cui all'art. 10, previa valutazione di conformità agli specifici obiettivi operativi e ai criteri definiti nel PRIF di cui costituiscono attuazione, dando in ogni caso la precedenza ai progetti che siano immediatamente realizzabili, in quanto definiti compiutamente sul piano tecnico e corredati di tutte le autorizzazioni prescritte. La legge regionale prevede ordinariamente il ricorso a nuclei di valutazione tecnica.

     5. Gli obiettivi operativi e i criteri, di cui ai commi tre e quattro, possono essere diversificati per ambiti territoriali e per tipologia di intervento.

     6. Il PRIF è corredato dal consuntivo della spesa riferito al penultimo esercizio finanziario rispetto a quello di applicazione, nonché da una relazione sulle attività realizzate e sullo stato di attuazione degli interventi del precedente PRIF.

     7. Le province concorrono all'elaborazione e all'attuazione del PRIF, con le modalità e secondo le procedure definite dalla legge regionale:

     a) presentando i progetti di cui all'art. 10, comma due, lettera a), definiti anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

     b) inoltrando alla giunta regionale i progetti contrattati di cui all'art. 10, comma due, lettera b), muniti di un proprio parere riferito agli obiettivi operativi e ai criteri di selezione definiti nel PRIF precedente;

     c) provvedendo alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 10, comma due, lettera a), approvati dal PRIF;

     d) esercitando di norma la vigilanza sulla realizzazione dei progetti finanziati.

     8. E' riservata alla legge regionale la determinazione:

     a) delle tipologie di agevolazione finanziaria concedibili, anche in relazione alle diverse caratteristiche di intervento;

     b) della disciplina generale del procedimento per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, nonché dei requisiti essenziali per accedere al finanziamento;

     c) degli elementi di valutazione delle domande di accesso alle agevolazioni finanziarie, in termini di congruenza rispetto agli obiettivi, di fattibilità, di rendimento economico e sociale;

     d) delle modalità di vigilanza sull'attuazione degli interventi, nonché degli obblighi da imporre ai soggetti destinatari dei finanziamenti;

     e) delle forme e dei modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei PRIF, ai sensi dell'art. 3, comma sei, della legge 8-6-1990, n. 142.

 

     Art. 13. La procedura di riparto.

     1. Nei casi in cui il perseguimento degli obiettivi di programma richieda che le risorse finanziarie siano erogate prevalentemente secondo parametri oggettivi e comunque non sulla base di specifici progetti, la legge regionale o il PRS dispongono l'adozione della procedura di riparto.

     2. La procedura di riparto consiste nell'adozione, secondo scadenze predeterminate dalla legge o subordinatamente dal PRS, di provvedimenti deliberativi di spesa o di riparto. Essi contengono l'elenco delle richieste accolte totalmente o parzialmente, nonché di quelle non soddisfatte, con le relative motivazioni, desunte dai criteri, dagli indicatori o dai parametri di riparto delle risorse, quali risultano predeterminati ai sensi dell'art. 12 della legge 7-8-1990, n. 241.

     3. I criteri, gli indicatori e i parametri di cui al comma due, sono determinati in modo da adeguare l'azione della regione alle differenti situazioni locali ed al fine di incentivare la funzionalità e l'efficienza dell'azione pubblica.

 

     Art. 14. Gli atti di programmazione degli enti locali.

     1. La legge regionale individua, ai sensi dell'art. 3, comma sette, della legge 8-6-1990, n. 142, gli atti e gli strumenti di programmazione socio-economica degli enti locali, rilevanti ai fini dell'attuazione degli atti di programmazione regionale.

     2. Di tali atti e strumenti la legge regionale stabilisce:

     a) la denominazione, i contenuti essenziali e l'arco di validità temporale;

     b) i criteri e le procedure di formazione e di attuazione;

     c) le norme generali sui procedimenti e sui modi di verifica della loro compatibilità con gli atti di programmazione regionale.

     3. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali secondo il disposto dell'art. 3, comma tre, della legge 8-6-1990, n. 142, il consiglio regionale individua gli atti e gli strumenti degli enti locali, di cui al comma uno, avvalendosi del comitato di intesa, di cui all'art. 17, e assume le determinazioni di cui al comma due con riguardo ai principi:

     a) della tipizzazione delle procedure di spesa;

     b) della predeterminazione dei criteri e delle modalità operative;

     c) della disciplina dei procedimenti decisionali, in funzione della coerenza e dell'interconnessione territoriale degli interventi.

     4. Il consiglio regionale, sentito il comitato d'intesa di cui all'art. 17, approva uno schema tipo, e i relativi criteri di compilazione, delle relazioni previsionali e programmatiche di competenza dei comuni e delle province e degli altri enti locali, ai sensi dell'art. 1 quater del dl 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131.

 

     Art. 15. Il piano di sviluppo delle comunità montane.

     1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico della comunità montana, di cui all'art. 29, comma cinque, della legge 8 giugno 1990, n. 142:

     a) definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi programmatici fondamentali dell'ente;

     b) individua gli strumenti e precisa le opere e gli interventi idonei a perseguire tali indirizzi e obiettivi.

     2. Il piano di sviluppo socio-economico ha validità triennale, ed è aggiornato annualmente in funzione della scorrevolezza degli atti di bilancio, relativamente ai contenuti di cui al comma uno, lettera b).

     3. Ai fini della definizione dei contenuti del piano di sviluppo di cui al comma uno, lettera a), il presidente della comunità montana indice triennalmente una conferenza di programmazione alla quale prendono parte i consiglieri comunali dei comuni associati, nonché i rappresentanti delle categorie economiche e delle formazioni sociali, culturali ed ambientalistiche che operano nella zona montana. Ad essa partecipano anche i consiglieri regionali e i consiglieri delle province interessate; sono altresì invitati i rappresentanti della giunta regionale e delle giunte provinciali territorialmente competenti.

     4. Ai fini degli aggiornamenti annuali del piano di sviluppo, di cui al comma due, il presidente indice una conferenza di verifica alla quale partecipano i consiglieri della comunità montana e i consiglieri dei comuni associati.

     5. Il piano pluriennale e i suoi aggiornamenti annuali sono adottati dall'assemblea della comunità montana contestualmente agli atti di bilancio e vengono trasmessi all'amministrazione provinciale territorialmente competente nei termini previsti per l'invio agli organi di controllo.

     6. Il consiglio provinciale, entro quaranta giorni dalla data di ricevimento degli atti, procede all'approvazione del piano pluriennale o del suo aggiornamento annuale, ovvero:

     a) formula osservazioni di merito, su cui la comunità montana è tenuta a pronunciarsi in via definitiva entro trenta giorni;

     b) rileva elementi di contrasto con gli atti di programmazione della provincia o con il PRS, fissando il termine entro il quale la comunità montana deve adeguare il proprio atto. In tal caso quest'ultima procede, entro il medesimo termine, anche all'eventuale variazione dei propri atti di bilancio.

     7. La provincia assume gli obiettivi e gli interventi indicati dai piani pluriennali delle comunità montane, approvati ai sensi del comma sei, nella definizione dei propri strumenti programmatici, ivi compresi quelli di intervento finanziario, e nelle proposte relative agli atti di programmazione regionale.

 

Titolo IV

GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

 

     Art. 16. Le conferenze di programmazione.

     1. Il consiglio regionale e le province, separatamente o in accordo tra loro, ovvero d'intesa con i comuni, promuove conferenze di programmazione a cui partecipano gli enti locali, anche per verificare la possibilità di pervenire ad accordi di programma. In quelle sedi i soggetti pubblici e le formazioni sociali concorrono all'analisi di situazioni locali o settoriali, confrontano i propri programmi con gli atti di programmazione regionali e provinciali, partecipano alla elaborazione di ipotesi programmatiche e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi.

     2. Il consiglio regionale e le province definiscono preventivamente, per le conferenze di loro iniziativa, le forme e le modalità della loro attuazione, nonché lo specifico apporto richiesto ai partecipanti. Di norma la conferenza di programmazione è convocata sulla base di un rapporto tecnico preliminare, elaborato da un idoneo organismo scientifico a cura dei soggetti promotori, e preceduta da pre-conferenze tematiche per la definizione di protocolli d'intesa fra i soggetti partecipanti e di schemi operativi, che delineano obiettivi, tempi, responsabilità e criteri di verifica degli interventi proposti. I documenti delle pre-conferenze sono assunti dalla conferenza e organizzati in una piattaforma, ai fini di un possibile accordo di programma, che inquadri gli interventi proposti negli strumenti della programmazione regionale, in termini di articolazioni dei progetti-obiettivo, e li raccordi agli atti della programmazione provinciale e locale. La conferenza di programmazione indica i tempi e i modi per la verifica dell'attuazione degli interventi e per il loro eventuale aggiornamento.

     3. Gli enti locali, le amministrazioni statali e le formazioni sociali hanno facoltà di proporre al consiglio e alla giunta regionale conferenze di programmazione su questioni di interesse regionale.

     4. Le intese, eventualmente concordate dai soggetti promotori a conclusione delle conferenze di programmazione, vengono a richiesta inserite, con gli effetti conseguenti, negli archivi dei programmi, di cui all'art. 18.

     5. Ai fini della elaborazione del PRS, ogni tre anni viene promossa dalla giunta regionale un'apposita conferenza di programmazione. In tale sede la giunta illustra le proprie ipotesi programmatiche e le confronta con quelle delle formazioni sociali e degli operatori pubblici e privati.

     6. Ai fini dell'attuazione del PRS e della sua implementazione, la giunta regionale si avvale di un'apposita conferenza permanente di programmazione a cui partecipano le rappresentanze delle categorie economiche e sociali.

 

     Art. 17. Il comitato d'intesa.

     1. Al fine di potenziare il concorso degli enti locali all'attività di programmazione, è istituito il comitato d'intesa tra gli organi della regione e quelli delle associazioni regionali degli enti locali.

     2. La composizione e le modalità di funzionamento del comitato sono concordate tra la regione e gli organismi regionali dell'Anci, dell'Upi e dell'Uncem.

     3. Il comitato d'intesa si esprime sugli indirizzi generali della programmazione, sulla congruità delle relative scelte istituzionali, sulla idoneità delle strumentazioni, sullo stato dei rapporti tra la regione e gli enti locali e su quelli tra le istituzioni decentrate e gli organi dello stato centrale; promuove l'acquisizione e il coordinamento delle conoscenze anche ai fini della verifica dei risultati; persegue il coordinamento della spesa e l'integrazione funzionale delle strutture operative e verifica l'intesa in merito alle determinazioni di cui all'art. 2, comma tre.

 

Titolo V

GLI STRUMENTI DI CONOSCENZA E DI COORDINAMENTO

 

     Art. 18. Gli archivi dei progetti e dei programmi.

     1. Al fine di costituire una base informativa per l'attività di programmazione delle province, e quindi, per loro tramite, della regione, presso ogni provincia viene istituito l'archivio provinciale dei progetti degli enti locali, secondo la disciplina stabilita con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 17.

     2. Le province, sentiti i comuni e sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al comma uno, determinano i tipi e i requisiti degli atti da inserire nell'archivio provinciale, nonché le modalità per la periodica revisione di questo.

     3. Presso il dipartimento programmazione della giunta regionale viene istituito l'archivio centrale dei programmi, che raccoglie:

     a) gli atti programmatici definiti dalla regione e dai suoi enti funzionali e strumentali;

     b) i programmi delle province e gli altri piani e programmi la cui approvazione è demandata alle province.

     4. La giunta regionale, con proprio atto deliberativo, definisce i criteri di organizzazione e di periodica revisione dell'archivio centrale, nonché i requisiti degli atti da inserire.

     5. La regione e le province, ogni qualvolta assumano provvedimenti in contrasto con i contenuti degli atti inseriti negli archivi rispettivamente centrale e provinciale, hanno l'obbligo di darne atto, esplicitando contestualmente le relative motivazioni.]

 

 


[*] La presente legge è stata abrogata dalla L.R. 11 agosto 1999, n. 49 dall'entrata in vigore della stessa ad eccezione del comma 6 dell'art. 4 che è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1999.