§ 4.1.162 - L.R. 6 aprile 2000, n. 57.
Disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:06/04/2000
Numero:57


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Autorizzazione regionale).
Art. 3.  (Domanda di autorizzazione).
Art. 4.  (Registro regionale unico dei produttori).
Art. 5.  (Obblighi e divieti del titolare di autorizzazione).
Art. 6.  (Commercio al dettaglio).
Art. 7.  (Funzioni dell'ARPAT).
Art. 8.  (Controllo e vigilanza fitosanitaria).
Art. 9.  (Quarantena fitosanitaria).
Art. 9 bis.  Tariffa fitosanitaria
Art. 10.  (Tariffario).
Art. 11.  (Sanzioni amministrative e tributarie
Art. 12.  (Applicazione delle sanzioni amministrative).
Art. 12 bis.  Recupero della tariffa fitosanitaria e irrogazione della sanzione tributaria
Art. 13.  (Sospensione e revoca dell'autorizzazione regionale).
Art. 13 bis.  Comunicazioni
Art. 13 ter.  Norma contabile
Art. 14.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 15.  (Modifiche).


§ 4.1.162 - L.R. 6 aprile 2000, n. 57. [1]

Disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali.

(B.U. 17 aprile 2000, n. 17).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali e la vigilanza fitosanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987 "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi", nonché del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 535 "Attuazione della direttiva 91/682/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali", del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 536 "Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali", del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione", del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi", e della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

     2. Rimangono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

     a) la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e piante da rimboschimento, di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269 "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento" e successive modifiche;

     b) la disciplina dell'attività sementiera, di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 "Disciplina dell'attività sementiera" e successive modifiche, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 6 della presente legge;

     c) la disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 "Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite" e successive modifiche.

 

     Art. 2. (Autorizzazione regionale).

     1. L'esercizio dell'attività di produzione di piante e parti di piante destinate alla vendita ed il commercio all'ingrosso di piante, parti di piante e prodotti sementieri sono subordinati, ai fini della protezione fitosanitaria, ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana".

     2. L'autorizzazione regionale sostituisce le autorizzazioni previste dalle norme di cui all'articolo 1, comma 1.

     3. L'autorizzazione regionale abilita all'esercizio di uno o più settori di attività di cui all'articolo 4 comma 4.

     4. L'autorizzazione regionale è rilasciata nel termine di sessanta giorni dalla consegna della domanda all'ARPAT, fatta salva l'eventuale sospensione del termine, su richiesta dell'ARPAT, per il completamento o l'integrazione della documentazione allegata.

     5. Il termine di cui al comma 4 può essere prorogato di trenta giorni qualora l'ARPAT, al fine di evitare il rischio di diffusione, di parassiti pericolosi e diffusibili, debba effettuare analisi specialistiche non abituali.

     6. L'autorizzazione è eventualmente aggiornata, a seguito dell'effettuazione delle relative verifiche, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'articolo 5 comma 1 lettere c) e d).

     7. L'autorizzazione non decade nel caso di morte del titolare o di cessione della titolarità dell'impresa. E' consentita la prosecuzione dell'attività da parte degli aventi titolo alla successione, purchè ne sia data notizia all'ARPAT entro sessanta giorni dalla morte o dalla cessione e fatta salva la verifica, da parte dell'ARPAT stessa, del possesso, nei soggetti che succedono, dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente.

     8. La presentazione della domanda di autorizzazione consente lo svolgimento delle attività di preparazione del terreno e di allevamento delle piante.

 

     Art. 3. (Domanda di autorizzazione).

     1. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione e per l'aggiornamento dell'autorizzazione stessa.

     2. La domanda di autorizzazione, presentata su un modello approvato dalla Giunta regionale, contiene in particolare:

     a) le generalità del richiedente;

     b) il settore di attività di cui al successivo articolo 4;

     c) la dichiarazione attestante la proprietà o la disponibilità dei beni immobili destinati all'esercizio dell'attività ed il possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigenti;

     d) per le colture in campo: le principali specie delle piante coltivate; per le colture protette: l'indirizzo colturale prevalente;

     e) la dichiarazione di conformità degli impianti e delle attrezzature a quanto previsto dalle normative vigenti;

     f) i riferimenti catastali dei terreni e delle strutture destinati all'attività.

     3. Ai fini dell'istruttoria delle domande, l'ARPAT può stipulare con i Centri Autorizzati di Assistenza Procedimentale (CAAP), di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca", apposite convenzioni per lo svolgimento di determinate fasi procedimentali prive di discrezionalità amministrativa. Il Consiglio regionale definisce i criteri cui devono uniformarsi le suddette convenzioni ed individua le fasi procedimentali attribuibili ai CAAP.

 

     Art. 4. (Registro regionale unico dei produttori).

     1. E' istituito presso l'ARPAT il Registro regionale unico dei produttori, di seguito denominato Registro regionale.

     2. Al Registro regionale sono iscritte le ditte autorizzate ai sensi della presente legge.

     3. Il Registro regionale assolve le funzioni di tutti i registri previsti in materia da normative nazionali o comunitarie.

     4. Il Registro regionale è organizzato su base provinciale ed è suddiviso nelle seguenti sezioni, cui corrispondono i relativi settori di attività:

     a) aziende che moltiplicano o coltivano o producono e commercializzano vegetali o prodotti vegetali per i quali è richiesta l'autorizzazione, ai sensi della L. 987/1931 o del D.Lgs. 536/1992;

     b) aziende che moltiplicano o coltivano o producono e commercializzano vegetali o prodotti vegetali compresi negli elenchi ufficiali in attuazione del D.Lgs. 535/1992 e dei D.P.R. 697/1996 e 698/1996;

     c) aziende singole o associate che rientrano nel sistema di produzione volontaria di piante certificate di cui ai decreti del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 23 ottobre 1987 e del 2 luglio 1991, n. 289 e successive modifiche;

     d) aziende che commercializzano all'ingrosso vegetali o prodotti vegetali.

     5. L'ARPAT trasmette annualmente alle Province copia del Registro regionale.

 

     Art. 5. (Obblighi e divieti del titolare di autorizzazione).

     1. Il titolare di autorizzazione è soggetto ai seguenti obblighi:

     a) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare tempestivamente all'ARPAT la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi di quarantena, di parassiti o di malattie non conosciute o non controllabili con i mezzi di lotta correnti;

     b) concedere ai soggetti incaricati della vigilanza libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, di deposito e vendita dei vegetali e consentire l'ispezione dei registri e dei documenti obbligatori;

     c) comunicare all'ARPAT, prima della messa in coltura di nuovi appezzamenti, le variazioni della consistenza particellare dei terreni destinati a vivaio;

     d) comunicare all'ARPAT, non oltre il termine di sessanta giorni successivi, ogni altra variazione dei dati riportati nell'autorizzazione;

     e) comunicare preventivamente all'ARPAT l'inizio delle attività di moltiplicazione di materiale vegetale proveniente dall'esterno dell'azienda, ad eccezione del materiale di propagazione acquistato presso ditte autorizzate;

     f) comunicare all'ARPAT, non oltre il termine di sessanta giorni successivi, la cessazione dell'attività;

     g) conservare per almeno un anno i passaporti delle piante di cui al D.Lgs. 536/1992;

     h) detenere presso la sede aziendale il "Registro annuale dei vegetali e dei prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi", per le specie e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le indicazioni stabilite dalla Giunta regionale; il registro è conservato per almeno due anni successivi a quello di riferimento.

     2. Il titolare di autorizzazione alla produzione di piante, o parti di piante destinate alla vendita tiene, presso la sede aziendale, una copia della planimetria catastale ove sono riportati, con aggiornamento al 31 dicembre dell'anno precedente, la destinazione dei terreni coltivati, l'indicazione delle serre fisse presenti e le specie delle principali piante coltivate.

     3. Il titolare di autorizzazione non può porre in vendita o cedere ad alcun titolo materiale vegetale che presenta sintomi di infezione o infestazione, se non dopo l'eliminazione totale dei parassiti mediante disinfezione o disinfestazione.

 

     Art. 6. (Commercio al dettaglio).

     1. L'attività di commercio al dettaglio di fiori, fronde, piante in vaso e prodotti sementieri non è soggetta ad autorizzazione.

     2. Il commercio su aree pubbliche di piante e parti di piante destinate alla coltivazione è consentito secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia, ad eccezione della forma itinerante.

     3. Nel caso di attività di produzione di piante o parti di piante destinate alla vendita è consentita la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti."

 

     Art. 7. (Funzioni dell'ARPAT).

     1. L'ARPAT, nell'esercizio delle funzioni di Servizio fitosanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter della L.R. 66/1995, provvede in particolare:

     a) al rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2;

     b) al rilascio dei certificati fitosanitari per i vegetali destinati a importazione, esportazione e riesportazione, ai sensi della dir. 77/93/CEE e successive modifiche;

     c) all'esecuzione dei controlli e alla vigilanza sui vegetali nella fase di produzione e commercializzazione;

     d) alla proposta relativa all'effettuazione di interventi di lotta obbligatoria ed al controllo sulla loro corretta esecuzione;

     e) alla raccolta e alla divulgazione dei dati relativi alla presenza e alla diffusione sul territorio di organismi nocivi;

     f) all'effettuazione di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette ed alla loro comunicazione al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Servizio Fitosanitario Centrale;

     g) al controllo dei vegetali nei punti di entrata del territorio nazionale ricadenti in ambito regionale;

     h) alla tenuta del Registro regionale di cui all'articolo 4;

     i) alla vigilanza sui laboratori di analisi fitosanitarie;

     j) al controllo dello stato fitosanitario e della rispondenza genetica dei materiali di propagazione vegetale soggetti alla certificazione volontaria e all'autorizzazione del relativo commercio;

     k) alla proposta di particolari controlli e alla definizione di eventuali soglie di tolleranza per parassiti già individuati o individuabili;

     l) allo svolgimento degli adempimenti fitosanitari derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria in materia di commercializzazione dei vegetali e dei loro derivati di moltiplicazione.

     2. L'ARPAT, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione di istituzioni scientifiche, istituti di ricerca e sperimentazione agraria, laboratori di analisi autorizzati e di ogni altra istituzione con competenze specifiche nella materia di cui alla presente legge.

     3. L'ARPAT, entro il 31 Marzo di ogni anno, presenta alla Giunta regionale una relazione sullo svolgimento, nell'anno precedente, delle attività di cui al comma 1.

     4. La Giunta regionale può emanare direttive di carattere tecnico per l'ARPAT ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

 

     Art. 8. (Controllo e vigilanza fitosanitaria).

     1. Il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono effettuati dall'ARPAT.

     2. L'attività di controllo e di vigilanza si svolge per mezzo di controlli ordinari, che vengono effettuati periodicamente e a campione dagli ispettori fitosanitari che a tal fine:

     a) sono iscritti al Registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 536/1992;

     b) sono muniti di apposita tessera di riconoscimento, comprovante l'appartenenza al Servizio Fitosanitario Nazionale, ai sensi delle disposizioni statali vigenti.

     3. Gli ispettori fitosanitari sono in possesso dei seguenti requisiti:

     a) laurea in scienze agrarie o forestali, o in scienze biologiche, ovvero diploma di perito agrario, di agrotecnico o titolo equipollente maturato presso scuole di formazione agraria o forestale;

     b) specifica preparazione conseguita mediante frequenza di corsi di formazione professionale, oppure mediante un tirocinio di sei mesi presso le strutture fitosanitarie dell'ARPAT.

     4. Gli ispettori fitosanitari esercitano le loro funzioni con le facoltà di cui agli articoli 3 e 9 della L. 987/1931; pertanto essi possono:

     a) accedere ai fondi per accertare la presenza di malattie e parassiti diffusibili o pericolosi per i vegetali e verificare la rispondenza genetica del materiale vegetale, nonché la corretta impostazione ed esecuzione dei processi produttivi con particolare riferimento ai punti critici individuati;

     b) imporre la disinfezione, la disinfestazione o la distruzione delle piante, parti di piante e semi ritenuti infetti, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa costituire veicolo di infezione;

     c) vietare nel territorio comunitario l'introduzione ed il transito di piante, semi e prodotti vegetali ritenuti infetti o portatori di germi di malattie e parassiti;

     d) impedire l'esportazione di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali ritenuti infetti o portatori di germi o di infezione.

     5. Ai destinatari delle misure di cui al comma 4 lettere b), c) e d) non è dovuto alcun indennizzo.

     6. In caso di inerzia dei destinatari delle misure imposte ai sensi del comma 4 lettera b), l'ARPAT provvede direttamente alla loro esecuzione, ponendo i relativi oneri a carico dei soggetti inadempienti.

 

     Art. 9. (Quarantena fitosanitaria).

     1. Allo scopo di impedire la diffusione di malattie pericolose e diffusibili, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'ARPAT, istituisce, con ordinanza, la quarantena, indicando la località della messa a dimora dei vegetali, il tempo di permanenza, i tempi e le modalità dei controlli, nonché le direttive tecniche per la conduzione della quarantena stessa.

     2. L'ordinanza indica il soggetto a carico del quale sono poste le spese per le operazioni, ivi comprese le cure colturali.

 

          Art. 9 bis. Tariffa fitosanitaria [2]

     1. Ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), i soggetti interessati sono tenuti al versamento della tariffa fitosanitaria all’ARPAT per le attività indicate e nelle misure previste nell’allegato XX del medesimo decreto.

     2. La tariffa fitosanitaria è versata su apposito conto corrente postale con le modalità stabilite dall’ARPAT.

 

     Art. 10. (Tariffario).

     1. Per l’erogazione dei servizi nell’ambito delle attività fitosanitarie di cui all’articolo 7, non ricomprese nelle attività di cui all’articolo 9 bis, comma 1, gli utenti sono tenuti al versamento all’ARPAT di un corrispettivo, determinato in base ad uno specifico tariffario approvato dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole [3].

     2. Con lo stesso atto di approvazione del tariffario la Giunta regionale individua le attività dell'ARPAT che danno luogo a servizi, e definisce le modalità di pagamento del corrispettivo.

 

     Art. 11. (Sanzioni amministrative e tributarie [4]).

     1. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

     2. Chiunque esercita l'attività di produzione di piante e parti di piante destinate alla vendita senza autorizzazione è punito con la sanzione pecuniaria da L. 3.000.000 (Euro 1.549,37) a L. 18.000.000 (Euro 9.296,22).

     3. Chiunque esercita il commercio di piante, parti di piante e prodotti sementieri senza autorizzazione è punito con la sanzione pecuniaria da L. 1.500.000 (Euro 774,68) a L. 9.000.000 (Euro 4.648,11).

     4. Chiunque commercializza vegetali provenienti da vivai non autorizzati è punito con la sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 (Euro 516,46) a L. 6.000.000 (Euro 3.098,74).

     5. Chiunque esercita il commercio di piante e parti di piante destinate alla coltivazione in forma itinerante è punito con la sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 (Euro 516,46) a L. 6.000.000 (Euro 3.098,74).

     6. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 5, comma 3 è punito con la sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 (Euro 516,46) a L. 6.000.000 (Euro 3.098,74).

     7. Chiunque non ottempera alle disposizioni inerenti agli obblighi di quarantena, di cui all'articolo 9, è punito con la sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 (Euro 516,46) a L. 6.000.000 (Euro 3.098,74).

     8. Chiunque non adempie agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) è punito con la sanzione pecuniaria da L. 250.000 (Euro 129,11) a L. 1.500.000 (Euro 774,68).

     9. Chiunque non adempie agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), g) ed h) è punito con la sanzione pecuniaria da L. 150.000 (Euro 77,47) a L. 900.000 (Euro 464,81).

     10. Chiunque non adempie all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2 è punito con la sanzione pecuniaria da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 1.200.000 (Euro 619,75).

     11. Chiunque non rispetta le disposizioni di lotta obbligatoria di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), è punito con la sanzione pecuniaria da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 1.200.000 (Euro 619,75).

     12. Chiunque non trascrive sul registro di cui all'articolo 5, comma 1 lettera h), i dati dei passaporti delle piante e dei vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi è punito con la sanzione pecuniaria da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 1.200.000 (Euro 619,75).

     13. Chiunque non emette, per i vegetali ceduti a terzi, il passaporto delle piante ovvero il documento di commercializzazione, nei casi in cui è prescritto dalla normativa vigente, è punito con la sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 (Euro 516,46) a L. 6.000.000 (Euro 3.098,74).

     14. Chiunque non accompagna i vegetali ceduti a terzi con il passaporto delle piante ovvero con il documento di commercializzazione, nei casi in cui è prescritto dalla normativa vigente, o li compila irregolarmente è punito con la sanzione pecuniaria da L. 200.000 (Euro 516,46) a L. 1.200.000 (Euro 3.098,74).

     15. Chiunque non esegue gli interventi ordinati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera b) è punito con la sanzione pecuniaria da L. 250.000 (Euro 129,11) a L. 1.500.000 (Euro 774,68).

     16. Se la violazione di cui al comma 13 è reiterata nell'arco di un anno, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, è disposta la sospensione dalla facoltà di emissione del passaporto delle piante ovvero del documento di commercializzazione, per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni.

     17. Se la violazione di cui al comma 15 è reiterata nell'arco di tre anni, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, è disposta la sospensione dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2 per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a centoventi giorni.

     17 bis. Chiunque non esegue, in tutto o in parte, o esegue oltre la scadenza il versamento della tariffa fitosanitaria di cui all’articolo 9 bis è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall’articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali.) [5].

 

     Art. 12. (Applicazione delle sanzioni amministrative).

     1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" ed alla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".

     2. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni e

all'introitamento delle somme riscosse è la Regione.

 

          Art. 12 bis. Recupero della tariffa fitosanitaria e irrogazione della sanzione tributaria [6]

     1. La Regione Toscana è l’ente competente al recupero delle somme dovute a titolo di tariffa fitosanitaria ed all’irrogazione delle sanzioni tributarie previste dall’articolo 11, comma 17 bis. A tali fini si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).

     2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dell’ARPAT per l’esercizio delle attività fitosanitarie di cui alla presente legge.

 

     Art. 13. (Sospensione e revoca dell'autorizzazione regionale).

     1. L'ARPAT sospende l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2 o la facoltà di emissione del passaporto delle piante ovvero del documento di commercializzazione, qualora sia accertata almeno una delle seguenti condizioni e fino al momento in cui la stessa viene meno:

     a) la presenza del dieci per cento di piante totalmente o parzialmente disseccate da tempo o da più stagioni per motivi biotici o abiotici;

     b) la presenza di piante con sintomi di parassiti di quarantena, nei valori percentuali indicati dalla Giunta regionale;

     c) la presenza del venti per cento di piante con sintomi di altri parassiti pericolosi.

     2. L'ARPAT revoca l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2 o la facoltà di emissione del passaporto delle piante ovvero del documento di commercializzazione, qualora all'accertamento di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ne segua un altro nell'arco di due anni.

 

          Art. 13 bis. Comunicazioni [7]

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’ARPAT comunica alla Regione la somma complessiva introitata dalla riscossione della tariffa fitosanitaria per l’anno precedente, ai fini del rendiconto e dell’assestamento.

     2. Entro il 30 aprile di ogni anno, l’ARPAT comunica alla Regione l’elenco dei soggetti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, o eseguito oltre la scadenza il versamento della tariffa fitosanitaria nell’anno precedente.

 

          Art. 13 ter. Norma contabile [8]

     1. La Regione iscrive in entrata del proprio bilancio di previsione le somme presumibili di cui all’articolo 13 bis, comma 1, e le destina al finanziamento dell’ARPAT per l’esercizio delle attività in ambito fitosanitario di cui alla presente legge, iscrivendo a tal fine specifico stanziamento nella parte spesa del bilancio regionale.

     2. La tariffa fitosanitaria incassata dall’ARPAT è riversata alla Regione, che può provvedere alla riscossione anche mediante compensazione a valere sulle erogazioni al medesimo.

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale definisce i criteri per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 3 comma 3 ed individua le fasi procedimentali attribuibili ai CAAP.

     2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta la modulistica di cui all'articolo 3 comma 2 e le disposizioni applicative, tra cui:

     a) le modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione e per l'aggiornamento dell'autorizzazione stessa di cui all'articolo 3 comma 1;

     b) le indicazioni, su proposta dell'ARPAT, per la tenuta del Registro annuale dei vegetali e dei prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi di cui all'articolo 5 comma 1, lettera h);

     c) il tariffario, l'individuazione dei servizi e le modalità di pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 10;

     d) l'indicazione dei valori percentuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

     3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province trasmettono all'ARPAT gli elenchi e le informazioni riportate nei registri provinciali di cui alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 55 "Misure di protezione fitosanitaria e disciplina dell'attività vivaistica".

     4. Le autorizzazioni per la produzione o il commercio di vegetali o prodotti vegetali rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge, ai sensi della L.R. 55/1995, del D.Lgs. 535/1992 e dei D.P.R. 697/1996 e 698/1996, sono considerate valide e con i medesimi effetti dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2.

 

     Art. 15. (Modifiche).

     1. [9].

     2. La L.R. 55/1995 è abrogata.


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 29 novembre 2011, n. 64.

[2] Articolo inserito dall'art. 47 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[3] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 49 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[5] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[6] Articolo inserito dall'art. 50 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[7] Articolo inserito dall'art. 51 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[8] Articolo inserito dall'art. 52 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[9] Comma corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 31 ottobre 2000, n. 30. Modifica la lettera a) del comma 1, art. 8 ter della L.R. 18 aprile 1995 n. 66.