§ 4.5.56 – L.R. 24 marzo 2004, n. 19.
Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:24/03/2004
Numero:19

§ 4.5.56 – L.R. 24 marzo 2004, n. 19. [1]

Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

(B.U. 2 aprile 2004, n. 13).

 

 

CAPO I

Principi generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La presente legge disciplina l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti al fine del conseguimento della razionalizzazione, dell’ammodernamento e del miglioramento complessivo dell’efficienza della rete distributiva.

 

Art. 2. Definizioni.

     1. Al fine dell’applicazione della presente legge e del regolamento attuativo di cui all’articolo 5, si intendono per:

     a) carburanti: le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio, nonché l’olio lubrificante;

     b) rete: l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, ubicati entro la rete stradale, gli impianti ad uso privato e gli impianti per natanti;

     c) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;

     d) erogato: la somma di tutti i prodotti per autotrazione venduti nell’impianto;

     e) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;

     f) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;

     g) impianto ad uso privato: tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all’interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi  di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle Amministrazioni dello Stato. Per impianto ad uso privato può intendersi anche un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o una associazione di imprese o che si tratti di società controllata dalla società titolare dell’autorizzazione;

     h) contenitore-distributore mobile ad uso privato: tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9000 litri ubicate all’interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell’azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934.

 

Art. 3. Funzioni dei comuni.

     1. I comuni esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge. In particolare provvedono a:

     a) al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti;

     b) al rilascio dell’autorizzazione per l’aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti e per la ristrutturazione totale dell’impianto;

     c) al rilascio dell’autorizzazione per la sospensione dell’attività dell’impianto per un periodo superiore a sei mesi;

     d) alla revoca e alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione;

     e) alla verifica degli impianti  in condizioni di incompatibilità con il sito sul quale insistono;

     f) all’applicazione delle sanzioni amministrative.

     2. Ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, i comuni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, predispongono apposito piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale.

 

Art. 4. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 28/1999 e sistema informativo.

     1. Il comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114) introdotto dall’articolo 13 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche) è sostituito dal seguente:

     “1 bis. Nell’ambito dell’Osservatorio regionale sono istituiti specifici sistemi di monitoraggio della rete distributiva per le attività commerciali disciplinate da leggi speciali”.

     2. Al fine dell’aggiornamento del sistema informativo i comuni trasmettono annualmente al competente ufficio della Giunta regionale i dati relativi alla situazione della rete.

 

Art. 5. Regolamento.

     1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione emana il regolamento attuativo, di seguito denominato “regolamento”.

     2. Il regolamento dispone in ordine a:

     a) zone comunali;

     b) superfici e distanze minime tra gli impianti;

     c) tipologie di nuovi impianti;

     d) attività integrative nei nuovi impianti e negli impianti esistenti;

     e) caratteristiche degli impianti di pubblica utilità;

     f) fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa;

     g) fasce orarie e criteri per la fissazione dei turni di apertura e chiusura  degli impianti.

 

CAPO II

Impianti stradali

 

Art. 6. Bacini di utenza regionali.

     1. A garanzia di un’articolata ed equilibrata presenza del servizio di distribuzione di carburanti il territorio regionale è ripartito in aree di pianura e aree montane.

     2. Ai fini della presente legge per aree montane si intendono i comuni riconosciuti interamente montani ed i territori  montani dei comuni parzialmente montani di cui all’allegato 1 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia  di Comunità montane), come modificata dalla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 37.

     3. Nelle aree montane possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento.

     4. Nelle aree montane come individuate al comma 2 con popolazione inferiore ai tremila abitanti ed interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali di cui all’articolo 8, comma  5 del Regolamento di  attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme  per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), D.P.G.R. 16 marzo 2004, n. 17/R. Per tali finalità la Regione può programmare forme di incentivazione economica.

 

Art. 7. Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti.

     1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5.

     2. Ai fini della presente legge per incompatibilità si intende la collocazione dell’impianto in un’area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione.

     3. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell’impianto, elencate nel regolamento.

     4. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997 n. 59), così come modificato dall’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

     5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati o installare dispositivi self service pre o post pagamento, possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11, commi 2 e 3, solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.

     6. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di adeguamento e il comune revoca l’autorizzazione.

     7. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa possono permanere nel sito originario qualora suscettibili di adeguamento. L’adeguamento avviene nel termine e con le modalità stabilite dal comune.

     8. Il regolamento determina le condizioni in presenza delle quali un impianto che si trovi in uno stato di incompatibilità relativa può restare attivo nel sito originario.

     9. In caso di mancanza delle condizioni di cui ai commi 7 e 8 il comune revoca l’autorizzazione.

 

Art. 8. Autorizzazione all’installazione, all’esercizio di nuovi impianti stradali e all’esercizio di attività integrative.

     1. L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti stradali sono soggette al rilascio dell’autorizzazione del comune in cui è esercitata l’attività.

     2. Il comune rilascia l’autorizzazione nel rispetto della normativa statale e delle norme e criteri regionali.

     3. L’autorizzazione contiene il termine entro il quale l’impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.

     4. I comuni possono autorizzare l’esercizio di un’attività di pubblico esercizio o un punto vendita non esclusivo di quotidiani o periodici in nuovi impianti o in impianti esistenti. La domanda di autorizzazione è presentata contestualmente dal titolare dell’autorizzazione e dal gestore.

 

Art. 9. Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività.

     1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

     a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

     b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;

     c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII  del libro II del codice penale ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

     d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza  passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 472, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

     e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

     2. Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del comma 1 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

     3. Il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo si riferisce al titolare dell’autorizzazione se si tratta di persona fisica, al legale rappresentante se si tratta di società.

     4. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso, da parte del titolare dell’autorizzazione, dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa in materia di commercio in sede fissa.

     5. In caso di affidamento in gestione dell’attività, i requisiti soggettivi e professionali sono posseduti anche dal gestore e dall’addetto.

 

Art. 10. Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione.

     1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto il cessionario comunica l’avvenuto trasferimento contestualmente al comune e all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane.

     2. Le variazioni societarie, del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione da trasmettersi ai soggetti di cui al comma 1.

 

Art. 11. Modifiche degli impianti.

     1. Costituisce modifica all’impianto:

     a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;

     b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;

     c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

     d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoti o delle colonnine per prodotti già erogati;

     e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

     f) l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

     g) l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

     h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;

     i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

     j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

     2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a comunicazione che il titolare invia al comune e all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. La comunicazione è presentata con le modalità stabilite dal comune.

     3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all’articolo 8, le seguenti modifiche:

     a) l’aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;

     b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.

 

Art. 12. Sospensione volontaria dell’attività.

     1. L’esercizio di un impianto stradale di distribuzione di carburanti può essere sospeso, previa comunicazione al comune da parte del titolare, per un periodo non superiore a dodici mesi.

     2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell’attività dell’impianto per un ulteriore periodo di sei mesi.

 

Art. 13. Decadenza dell’autorizzazione.

     1. Il comune dichiara la decadenza dell’autorizzazione:

     a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 9;

     b) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell’impianto, fissato nell’autorizzazione;

     c) nel caso in cui il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a sei mesi in mancanza dell’autorizzazione alla sospensione di cui all’articolo 12.

     2. La decadenza dell’autorizzazione  comporta lo smantellamento dell’impianto e il ripristino del sito entri il termine fissato dal comune.

 

Art. 14. Collaudo.

     1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l’autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo richiesto dall’interessato al comune dove ha sede l’impianto.

     2. Il comune, per l’espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un rappresentante del comune con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell’ufficio dell’Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e un rappresentante dell’Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), competenti per territorio.

     3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell’interessato.

     4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l’esercizio provvisorio, previa presentazione al comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio il comune è tenuto ad effettuare il collaudo.

      5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal comune e sono a carico del richiedente.

     6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

     7. Nei comuni in cui è istituito e operante lo Sportello unico per le attività produttive può ricorrersi allo stesso per la procedura di collaudo ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997 n. 59) modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440.

     8. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all’articolo 11, comma 1 soggette a semplice comunicazione; in tali casi la regolarità dell’intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane.

 

Art. 15. Ubicazione degli impianti.

     1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento, in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.

     2. I criteri, requisiti e caratteristiche delle aree già individuati dal comune ai sensi dell’articolo 2, commi 1e 2 del d.lgs. 32/1998 sono adeguati dal comune stesso alle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento qualora contengano disposizioni non conformi.

     3. Il comune ha la facoltà di determinare valori di superfici e distanze in deroga a quelle stabilite nel regolamento, in misura non superiore al 20 per cento.

     4. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all’installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l’assegnazione può essere riconosciuta a consorzi di gestori di impianti incompatibili oltreché ai titolari di impianti, singoli o associati, che risultino proprietari, nell’ambito del territorio regionale, di un numero di punti vendita non superiore a cinque.

     5. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo ai prezzi praticati.

 

Art. 16. Orari.

     1. L’orario di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburanti ha carattere flessibile nel rispetto dei seguenti principi:

     a) orario minimo settimanale di apertura fissato in cinquantadue ore;

     b) orario unico di apertura obbligatoria, nella fascia antimeridiana dalle ore otto alle ore dodici e nella fascia pomeridiana dalle ore sedici alle ore diciannove.

     2. Le fasce orarie e i criteri per la fissazione dei turni di apertura e chiusura degli impianti sono determinati nel regolamento.

     3. Le attività economiche accessorie integrative osservano gli orari e i turni dell’impianto. Per tali attività il comune può consentire l’osservanza di orari e turni diversi, definiti nell’ambito delle normative regionali.

 

CAPO III

Impianti ad uso privato e per natanti

 

Art. 17. Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato.

     1. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e 9.

     2. L’autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. E’ vietata la cessione di carburante  e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell’autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato  all’articolo 2, comma 1, lettera g), sia a titolo oneroso che gratuito.

     3. L’attivazione di contenitori–distributori mobili ad uso privato è soggetta a previa comunicazione al comune; il titolare dell’attività, contestualmente alla comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

 

Art. 18. Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali.

     1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al comune. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.

     2. Il titolare dell’autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.

 

Art. 19. Impianti per il rifornimento di natanti.

     1. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal comune nel quale ha sede l’impianto, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti.

     2. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all’esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche nonché ai criteri di superficie e distanza previste nel regolamento per i nuovi impianti.

 

CAPO IV

Vigilanza e sanzioni

 

Art. 20. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è esercitata dai comuni. A tal fine i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti nonché a fornire tutte le informazioni richieste.

     2. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti la tutela della sicurezza pubblica, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle discipline di settore.

 

Art. 21. Sanzioni.

     1. E’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che :

     a) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione  o collaudo;

     b) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburante a soggetti diversi dal titolare dell’autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all’articolo 2, comma 1, lettera g), sia a titolo oneroso che gratuito;

     c) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;

     d) attiva un impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all’articolo 6, comma 3 della presente legge;

     e) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all’articolo 17;

     2. Nel caso di esercizio dell’attività senza autorizzazione, l’attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione dell’impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all’articolo 6, comma 3 l’attività dell’impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

     3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione o per la regolarizzazione dell’impianto, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il comune ordina lo smantellamento  dell’impianto e il ripristino dell’area nella situazione originaria.

     4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all’articolo 17, l’attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

     5. E’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 colui che:

     a) effettua le modifiche di cui all’articolo 11 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la comunicazione;

     b) non utilizza le parti modificate dell’impianto soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3, entro il termine fissato nell’autorizzazione;

     c) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;

     d) non espone, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati.

     6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all’articolo 11 senza autorizzazione od omettendo la comunicazione, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell’autorizzazione o alla presentazione della comunicazione.

     7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5 il comune dispone la sospensione dell’attività dell’impianto per un periodo non superiore a trenta giorni.

     8. L’applicazione delle sanzioni spetta al comune dove ha sede l’impianto.

     9. Per quanto riguarda le procedure relative all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

 

Art. 22. Informativa al Consiglio regionale.

     1. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, che ne riferisce al Consiglio, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di miglioramento, razionalizzazione e ammodernamento  della rete distributiva. Tale relazione comprende, tra l’altro, risposte documentate ai seguenti quesiti:

     a) lo stato di operatività del sistema di monitoraggio di cui all’articolo 4 con particolare riferimento all’attendibilità e alla completezza dei dati relativi alla situazione della rete distributiva;

     b) lo stato di attuazione della verifica degli impianti esistenti di cui all’articolo 7;

     c) il numero delle autorizzazioni di esercizio di attività economiche accessorie integrative richieste e concesse.

 

Art. 23. Norme transitorie.

     1. Alle istanze relative alle installazioni di nuovi impianti presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 26 novembre 1996, n. 359 (Piano regionale in materia di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione) da ultimo modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2001, n. 201 (Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 26 novembre 1996, n. 359 - Piano regionale in materia di distribuzione stradale di carburante per autotrazione).

     2. Fermo restando il rispetto dei requisiti relativi alla tipologia ed alle distanze di cui al regolamento, è consentita l’installazione di impianti di distribuzione dei carburanti aventi la superficie minima di cui all’articolo 5 della del. c.r. 359/1996 in aree pubbliche che, all’entrata in vigore della presente legge, risultano già destinate, all’interno dei piani regolatori comunali, alla suddetta installazione ed assegnate o cedute, alla stessa data, nel rispetto delle procedure dell’articolo 2, comma 4 del d.lgs. 32/1998.

     3. Gli impianti ad uso privato esistenti sprovvisti dell’autorizzazione comunale chiedono l’autorizzazione entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, pena la chiusura dell’impianto.

     4. I titolari di contenitori-distributori mobili già attivati al momento dell’entrata in vigore della presente legge presentano una comunicazione al comune, secondo quanto disposto dall’articolo 17.

 

Art. 24. Norme finali. Abrogazioni.

     1. L’efficacia della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5.

     2. Sono o restano abrogate, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento:

     a) la legge regionale 31 ottobre 1985, n. 61 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione);

     b) la legge regionale 20 giugno 1992, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 31 ottobre 1985, n. 61 in materia di distribuzione di carburanti).

     3. Cessano di avere applicazione, dalla data di entrata in vigore del regolamento:

     a) la deliberazione del Consiglio regionale 26 novembre 1996, n. 359 (Piano regionale in materia di distribuzione  stradale di carburanti per autotrazione);

     b) la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 1997, n. 417 (Criteri per la disciplina degli orari e dei turni degli impianti stradali di distribuzione di carburanti);

     c) la deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 99 (Deliberazione Consiglio regionale n. 359 del 26 novembre 1996 – Piano regionale in materia di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione).


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.