§ 4.6.52 - L.R. 17 luglio 2009, n. 38.
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:17/07/2009
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/2005
Art. 2.  Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 28/2005
Art. 3.  Modifiche all’articolo 43 della l.r. 28/2005
Art. 4.  Modifiche all’articolo 50 della l.r. 28/2005
Art. 5.  Abrogazione dell’articolo 51 della l.r. 28/2005
Art. 6.  Abrogazione dell’articolo 52 della l.r. 28/2005
Art. 7.  Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 28/2005
Art. 8.  Inserimento dell’articolo 53 bis nella l.r. 28/2005
Art. 9.  Inserimento dell’articolo 53 ter nella l.r. 28/2005
Art. 10.  Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 28/2005
Art. 11.  Inserimento dell’articolo 54 bis nella l.r. 28/2005
Art. 12.  Modifiche all’articolo 55 della l.r. 28/2005
Art. 13.  Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 28/2005
Art. 14.  Sostituzione dell’articolo 59 della l.r. 28/2005
Art. 15.  Sostituzione dell’articolo 60 della l.r. 28/2005
Art. 16.  Modifiche all’articolo 61 della l.r. 28/2005
Art. 17.  Sostituzione dell’articolo 79 della l.r. 28/2005
Art. 18.  Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 28/2005
Art. 19.  Inserimento dell’articolo 84 bis nella l.r. 28/2005
Art. 20.  Inserimento dell’articolo 84 ter nella l.r. 28/2005
Art. 21.  Inserimento dell’articolo 84 quater nella l.r. 28/2005
Art. 22.  Modifiche all’articolo 87 della l.r. 28/2005
Art. 23.  Modifiche all’articolo 105 della l.r. 28/2005
Art. 24.  Abrogazione


§ 4.6.52 - L.R. 17 luglio 2009, n. 38. [1]

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(B.U. 24 luglio 2009, n. 26)

 

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Considerato quanto segue:

1. Alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d’infrazione n. 4365/2004 in materia di distribuzione di carburanti per incompatibilità delle disposizioni statali e regionali ai principi comunitari e di quanto previsto dall’articolo 83 bis, commi da 17 a 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è reso necessario provvedere alla modifica della disciplina regionale di settore contenuta nel capo VII e nelle disposizioni ad esso collegate della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

2. La razionalizzazione, l’ammodernamento e la riqualificazione del sistema distributivo dei carburanti continua ad essere un obiettivo della politica regionale del settore. Si conferma pertanto l’effettuazione da parte dei comuni delle verifiche di compatibilità degli impianti esistenti e si confermano le ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa;

3. Il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti “ecocompatibili” costituiscono una priorità per la politica regionale del settore. Per questa ragione si prevede che i nuovi impianti soddisfino alcuni requisiti di qualità e che nei nuovi impianti oltre all’erogazione di benzina e gasolio si eroghi almeno un carburante “ecocompatibile” e si utilizzino fonti energetiche alternative rinnovabili;

4. Per garantire l’effettuazione del servizio di erogazione dei carburanti in tutto il territorio regionale sono individuate le aree nelle quali possono essere istallati anche gli impianti funzionanti 24 ore su 24 esclusivamente con apparecchiature “self-service” pre-

pagamento senza l’assistenza del gestore (impianti “ghost”). Tali aree (montane e insulari carenti del servizio di distribuzione di carburanti) rappresentano un’estensione maggiore rispetto a quelle previste dalla vigente normativa e ciò allo scopo di assicurare la garanzia del servizio di erogazione dei carburanti, a beneficio del consumatore, anche in altre aree caratterizzate dalla rarefazione del sistema distributivo;

5. Per realizzare l’obiettivo dell’ammodernamento e della qualificazione della rete distributiva dei carburanti anche in termini di beneficio per il consumatore e per garantire ai gestori degli impianti la possibilità di integrare il proprio reddito, si prevede la possibilità di offrire attività e servizi integrativi senza restrizioni o obblighi;

6. Per assicurare la tutela della concorrenza e il corretto funzionamento del mercato la localizzazione degli impianti non può essere subordinata a vincoli con finalità commerciali né a distanze minime tra impianti né al rispetto di superfici minime. Per questa ragione viene modificata la vigente normativa che prevedeva tali vincoli;

7. Sono state spesso riscontrate ipotesi di pubblicità ingannevole in relazione ai prezzi praticati negli impianti. Per questa ragione si introduce l’obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi e si prevede una sanzione per la violazione di tale prescrizione;

8. Al fine di rendere più flessibile l’orario di servizio è stata eliminata la previsione delle fasce orarie e prevista l’articolazione del medesimo dalle ore 6 alle ore 21; in tale ambito l’orario minimo di apertura è fissato in 52 ore settimanali. Al fine della garanzia del servizio nel territorio regionale è altresì determinato un orario di apertura obbligatoria giornaliera dell’impianto, il cui ammontare settimanale può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento;

9. Per agevolare l’effettuazione del rifornimento del metano e del gas di petrolio liquefatto (GPL) è previsto l’esonero dal rispetto dell’orario e dei turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale da parte degli impianti eroganti tali prodotti sia in modo esclusivo che all’interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti;

10. Al fine di promuovere la vendita delle produzioni agricole e quindi di agevolare l’accorciamento della filiera agroalimentare è prevista la riserva obbligatoria di posteggi a favore dei singoli imprenditori agricoli professionali nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche.

Si approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è sostituita dalla seguente:

“b) gli impianti di distribuzione di carburanti;”.

 

     Art. 2. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 38 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:.

Art. 38

Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

 

1. Nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi:

a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) ai singoli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo bacino omogeneo di utenza o nel medesimo quadrante o sub area dell’area commerciale metropolitana, per la vendita esclusiva delle proprie produzioni, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime. I bacini omogenei di utenza e le aree commerciali metropolitane sono indicati all’allegato B del regolamento regionale 1 aprile 2009 n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”).

2. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 28/2005, le parole: “L’apertura ed il trasferimento di sede”, sono sostituite dalle seguenti: “L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di sede”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 28/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

“b) per rete, l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali;”

2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 28/2005 è abrogata.

3. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 28/2005 è aggiunta la seguente:

“h bis) per aree montane s’intendono i comuni riconosciuti interamente montani ed i territori montani dei comuni parzialmente montani di cui all’allegato A della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 ( Riordino delle Comunità montane).”.

 

     Art. 5. Abrogazione dell’articolo 51 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 51 della l.r. 28/2005 è abrogato.

 

     Art. 6. Abrogazione dell’articolo 52 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 52 della l.r. 28/2005 è abrogato.

 

     Art. 7. Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 53 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 53

Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti

1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

2. Ai fini del presente capo per incompatibilità s’intende la collocazione dell’impianto in un’area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione.

3. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell’impianto. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997 n. 59) nonché quelle effettuate ai sensi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).

4. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati o installare dispositivi “self-service” pre-pagamento o post-pagamento, possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 57, solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.”.

 

     Art. 8. Inserimento dell’articolo 53 bis nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 53 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 53 bis. Incompatibilità assoluta

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:

a) gli impianti che all’interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o zone a traffico limitato in modo permanente;

b) gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo trattasi di impianto in aree montane. 2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di adeguamento e il comune revoca l’autorizzazione.”.

 

     Art. 9. Inserimento dell’articolo 53 ter nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 53 bis della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 53 ter. Incompatibilità relativa

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa:

a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all’interno che al di fuori dei centri abitati;

b) gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

c) gli impianti che, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sono ubicati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), possono permanere nel sito originario qualora suscettibili di adeguamento. L’adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), possono permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) l’impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;

b) l’impianto sia localizzato in strade a due o più corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.

4. In caso di mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 il comune revoca l’autorizzazione.”.

 

     Art. 10. Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 54 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 54

Nuovi impianti

1. I nuovi impianti erogano benzina, gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno o relative miscele e sono dotati di:

a) dispositivi “self-service” pre-pagamento;

b) due colonnine “multi dispenser” a doppia erogazione ed una di metano o GPL o di idrogeno o delle relative miscele a doppia erogazione, quando separate;

c) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, relativamente all’erogazione del metano;

d) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;

e) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi;

f) pensiline di copertura dell’aree di rifornimento;

g) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;

h) presenza di aree di sosta per autoveicoli, con un minimo di due posti auto;

i) locale di ricovero per il gestore, con superficie non inferiore a 25 metri quadrati.

2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.

3. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle “autocaravan”, con le caratteristiche di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

4. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.

5. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.

6. Per l’istallazione e l’esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.”.

 

     Art. 11. Inserimento dell’articolo 54 bis nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 54 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 54 bis. Impianti senza gestore

1. Nelle aree montane di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h bis), e insulari carenti del servizio di distribuzione di carburanti possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature “self-service” pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un’adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.

2. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore già localizzati nelle aree di cui al comma 1, possono proseguire l’attività esclusivamente con le apparecchiature “self-service” pre-pagamento, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

3. Nelle aree di cui al comma 1, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali.

4. Gli impianti di cui al presente articolo possono essere istallati in deroga ai requisiti di cui all’articolo 54.”.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 bis dell’articolo 55 della l.r. 28/2005 è abrogato.

2. Il comma 1 ter dell’articolo 55 della l.r. 28/2005 è abrogato.

3. Il comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 28/2005 è abrogato.

 

     Art. 13. Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 56 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 56

Attività e servizi integrativi

1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi “self-service” post-pagamento.

2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata:

a) l’attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), previa dichiarazione di inizio attività;

b) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga a quanto previsto all’articolo 42 bis, previa dichiarazione di inizio attività fatto salvo il rispetto delle altre disposizioni;

c) l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in deroga all’articolo 28, previa dichiarazione di inizio attività fatto salvo il rispetto delle altre disposizioni;

d) l’attività vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente.

3. Le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere cedute separatamente dall’attività per l’istallazione e l’esercizio di impianti. 4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all’automobile e all’automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat.”.

 

     Art. 14. Sostituzione dell’articolo 59 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 59 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 59

Localizzazione degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici.

2. Il comune individua nel proprio regolamento urbanistico o con apposita variante agli strumenti urbanistici i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all’installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l’assegnazione è riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili ed ai consorzi di gestori di impianti.”.

 

     Art. 15. Sostituzione dell’articolo 60 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 60 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 60

Regolamento regionale

 

1. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 3 è definito il contenuto delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni di inizio di attività di cui al presente capo.”.

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto all’articolo 55.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 61 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“5.Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all’esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all’articolo 54.”.

 

     Art. 17. Sostituzione dell’articolo 79 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 79 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 79

Cessazione dell’attività

 

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

2. La cessazione dell’attività di distribuzione di carburanti è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro quindici giorni dalla cessazione.”.

 

     Art. 18. Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 84 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 84 Orario degli impianti di distribuzione di carburanti

1. Gli impianti di distribuzione carburanti funzionanti con la presenza del gestore articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6 alle ore 21. L’orario minimo di apertura è fissato in cinquantadue ore settimanali.

2. E’ garantita l’apertura obbligatoria giornaliera dell’impianto dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Il monte orario settimanale di trentanove ore, calcolato tenendo conto delle possibili turnazioni, può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento.

3. Nell’orario di apertura l’impianto è assistito da personale e non possono essere attivate le apparecchiature “self-service” pre-pagamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d); è comunque garantita l’assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

4. L’attività di cui all’articolo 56, comma 2, lettera a), osserva l’orario effettuato dall’impianto.

5. Il gestore comunica l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L’orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.”.

 

     Art. 19. Inserimento dell’articolo 84 bis nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 84 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 84 bis. Criteri per la fissazione dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale

1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale il comune garantisce l’apertura degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni in cui funzionano due o tre impianti la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori e le associazioni di categoria, rispettivamente, al 50 e al 33 per cento. Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l’utilizzo di carburante con apparecchiature “self-service” pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore e la scelta è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

2. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l’attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l’esercizio dell’attività durante le festività infrasettimanali.

3. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.

4. Il gestore trasmette al comune la richiesta relativa al turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato nei termini e con le modalità stabiliti dal comune; qualora non sono rispettate le percentuali di cui al comma 1, il comune comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. L’attività di cui all’articolo 56, comma 2, lettera a), osserva i turni effettuati dall’impianto.”.

 

     Art. 20. Inserimento dell’articolo 84 ter nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 84 bis della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 84 ter. Deroghe all’orario e ai turni di riposo

1. Sono esonerati dal rispetto dell’orario e turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale:

a) gli impianti di cui all’articolo 54 bis;

b) gli impianti dotati di apparecchiature “self-service” pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell’orario di servizio l’attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore;

c) l’attività di erogazione di metano o GPL. Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le modalità stabilite dal comune. Qualora l’erogazione di metano o GPL avvenga all’interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti l’esonero è consentito a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84 bis, nei seguenti casi:

a) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza motorizzata;

b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua;

c) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.

3. Previa concertazione con le associazioni di categoria dei gestori e le organizzazioni di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84 bis.

4. Il gestore può chiedere l’esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva qualora l’impianto sia localizzato in zone a prevalente carattere industriale o commerciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni.

5. L’orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.”.

 

     Art. 21. Inserimento dell’articolo 84 quater nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 84 ter della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 84 quater. Ferie e servizio notturno

1. La richiesta di sospensione dell’attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

2. Durante ogni periodo dell’anno il comune garantisce l’apertura di un numero di impianti nella misura di cui all’articolo 84 bis, comma 1, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.

3. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21 fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera.

4. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.”.

 

     Art. 22. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 87 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l’obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l’utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall’interno dell’esercizio.”.

2. Il comma 9 dell’articolo 87 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“9. Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati.”.

 

     Art. 23. Modifiche all’articolo 105 della l.r. 28/2005

1. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 105 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

“d) non rispetta le prescrizioni di cui all’articolo 87, comma 9;”.

 

     Art. 24. Abrogazione

1. La legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.