§ 4.5.8 - L.R. 31 ottobre 1985, n. 61.
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:31/10/1985
Numero:61


Sommario
Art. 1.      1. Le funzioni amministrative di competenza dei Comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione sono esercitate secondo le norme della presente [...]
Art. 2.      1. Sono soggetti a concessione l'apertura di impianti stradali di distribuzione di carburanti, trasferimenti in altro comune della regione, e le concentrazioni degli stessi
Art. 3.      1. La domanda per la concessione dell'esercizio di un nuovo impianto è presentata al Comune nel cui territorio dovrà essere localizzato l'impianto. Possono presentare la domanda i soggetti per i [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Costituiscono modificazioni degli impianti gli interventi concernenti
Art. 6.      1. La concentrazione di due o più impianti in un unico impianto comporta il rilascio di nuova concessione, sia nel caso di concentrazione mediante incorporazione di un impianto in un altro, sia [...]
Art. 7.      1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale
Art. 8.      1. La domanda per l'autorizzazione all'apertura degli impianti di distribuzione di carburanti per uso privato di cui al primo comma, lett. b) dell'art. 7 è presentata al Comune nel cui [...]
Art. 9. 
Art. 10.      1. L'autorizzazione al trasferimento di un impianto stradale in altra parte del territorio comunale è rilasciata nel rispetto delle prescrizioni del piano regionale per gli impianti di [...]
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      1. Ai fini della più ordinata ed equilibrata localizzazione degli impianti di distribuzione stradale di carburanti in rapporto alle esigenze della domanda ed all'assetto della viabilità e del [...]
Art. 13 bis.      1. Presso la Giunta Regionale è istituita una Commissione Consultiva così composta:
Art. 13 ter.      1. La Commissione consultiva:
Art. 13 qua ter.
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      1. I titolari delle autorizzazioni relative ad impianti ad uso privato e per natanti regolarmente in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuano la loro attività e [...]


§ 4.5.8 - L.R. 31 ottobre 1985, n. 61. [1]

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione.

(B.U. 11 novembre 1985, n. 50).

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     1. Le funzioni amministrative di competenza dei Comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione sono esercitate secondo le norme della presente legge.

     2. Le attività inerenti all'installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti sono oggetto di concessione o di autorizzazione secondo le disposizioni dei titoli primo e secondo [2].

 

Titolo I

DISPOSIZIONI SULLE CONCESSIONI

 

     Art. 2.

     1. Sono soggetti a concessione l'apertura di impianti stradali di distribuzione di carburanti, trasferimenti in altro comune della regione, e le concentrazioni degli stessi [3].

     2. La concessione è rilasciata, su domanda documentata dell'interessato, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni specificati nei successivi articoli del presente titolo.

     La concessione contiene le indicazioni e stabilisce gli obblighi e le facoltà connessi con l'oggetto di essa.

     3. Per gli impianti di distribuzione di metano dovrà tenersi conto delle caratteristiche strutturali e tecniche degli impianti, delle attrezzature e degli apparecchi.

     4. Le concessioni relative all'apertura ed alla concentrazione degli impianti hanno durata diciottennale e possono essere rinnovate alla scadenza con lo stesso procedimento previsto per il rilascio di nuove concessioni, previa domanda da presentarsi sei mesi prima della scadenza.

     5. La concessione fissa il termine entro il quale l'impianto deve essere posto in esercizio, tenuto conto dei lavori o degli altri adempimenti che si rendono necessari per l'effettivo esercizio dell'attività assentita. Tale termine può essere prorogato per documentati motivi.

     6. La concessione deve in ogni caso contenere, il divieto di esercitare l'attività assentita prima dell'effettuazione di apposito collaudo. A tal fine il Comune nomina una Commissione della quale dovranno comunque far parte un rappresentante dell'Amministrazione comunale, un rappresentante dell'UTIF ed un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, competenti per territorio.

     Le spese relative al collaudo sono a carico del richiedente.

     Il Comune determina l'ammontare di tali spese sulla base dei rimborsi e dei compensi da liquidare ai componenti la Commissione per ogni seduta della stessa.

     7. Ferma restando la revocabilità della concessione per motivi di pubblico interesse, può essere dichiarata la decadenza del concessionario nel caso:

     - di inadempimento degli obblighi o degli ordini derivanti dalla legge o dall'atto di concessione;

     - di mancato esercizio dell'attività, salva autorizzazione dell'autorità concedente per motivate esigenze del concessionario e per il periodo strettamente necessario;

     - di perdita dei requisiti di idoneità.

     8. Nei casi di revoca, decadenza o cessazione della concessione per scadenza del termine, si applicano le disposizioni dell'art. 18 del D.P.R. 27-10-1971, n. 1269, dal quarto all'ottavo comma [4].

     9. Il trasferimento della titolarità della concessione e l'intestazione della medesima al nuovo concessionario sono disposti previo accertamento dell'avvenuta cessione della proprietà dell'impianto e del possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal D.P.R. n. 1269 per il rilascio di nuove concessioni.

     Salvo il disposto di cui all'art. 2, punto 2 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, la domanda è presentata al Comune nel cui territorio è situato l'impianto oggetto del trasferimento. Il relativo provvedimento è rilasciato nel rispetto delle modalità e delle condizioni prescritte dall'art. 14 del D.P.R. 27-10-1971 n. 1269 [5].

 

     Art. 3.

     1. La domanda per la concessione dell'esercizio di un nuovo impianto è presentata al Comune nel cui territorio dovrà essere localizzato l'impianto. Possono presentare la domanda i soggetti per i quali ricorrano i requisiti e le condizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 1269.

     2. Per l'istruttoria della domanda il Comune si conforma, oltre che alle disposizioni di cui agli articoli 5, 7 e 8 del D.P.R. n. 1269, alle prescrizioni del piano regionale per gli impianti di distribuzione dei carburanti acquisisce il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell'UTIF e, qualora ricorrano le condizioni, della Provincia, dell'ANAS e della Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici.

     3. Il provvedimento di concessione deve contenere gli elementi indicati nell'art. 10 del D.P.R. n. 1269 nonché ogni altro elemento ritenuto utile dall'autorità concedente compreso l'obbligo del concessionario di ottemperare agli ordini di trasferimento in altra parte del territorio comunale disposti per motivate esigenze urbanistiche, di traffico, ambientali o di sicurezza.

 

     Art. 4. [6]

     1. Il trasferimento degli impianti da un Comune ad un altro della regione è soggetto a rilascio di concessione da parte del Comune di destinazione, previo accertamento dell'avvenuta rinuncia alla concessione dell'impianto oggetto del trasferimento, nel rispetto delle prescrizioni del Piano Regionale di cui al titolo terzo della presente legge.

     2. Ai fini del rilascio della concessione il Comune acquisisce inoltre i pareri di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.10.71, n. 1269.

     3. Gli effetti della concessione sono subordinati alla chiusura dell'impianto che viene trasferito.

 

     Art. 5.

     1. Costituiscono modificazioni degli impianti gli interventi concernenti [7]:

     a) l'installazione di dispositivi self-service per l'erogazione di carburante a mezzo di meccanismi accettatori di carta moneta e/o carta di credito;

     b) l'aggiunta o la sostituzione di un prodotto con altro non precedentemente esitato, salvo che trattisi di benzina senza piombo;

     c) [8].

     2. La concessione relativa agli interventi di cui al comma precedente è rilasciata dal Comune previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 8 del D.P.R. numero 1269 e tenuto conto delle prescrizioni del piano regionale per gli impianti di distribuzione dei carburanti.

     La domanda deve contenere le indicazioni atte ad individuare l'oggetto dell'intervento.

     3. [9].

 

     Art. 6.

     1. La concentrazione di due o più impianti in un unico impianto comporta il rilascio di nuova concessione, sia nel caso di concentrazione mediante incorporazione di un impianto in un altro, sia nel caso di concentrazione mediante nuova localizzazione degli impianti preesistenti.

     2. La domanda, da presentarsi al Comune nel cui territorio dovrà realizzarsi l'impianto risultante dalla concentrazione, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 8) del quarto comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 1269 e deve essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) del quinto comma dello stesso articolo.

     3. Ai fini del rilascio della concessione il Comune, accertata l'avvenuta rinuncia alle concessioni relative agli impianti oggetto della concentrazione, nel rispetto delle prescrizioni del Piano regionale di cui al titolo terzo della presente legge, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ed acquisisce i pareri di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 1269 [10].

     4. [11].

     5. Gli effetti della concessione sono condizionati dalla chiusura degli impianti che vengono concentrati.

 

 

Titolo II

DISPOSIZIONI SULLE AUTORIZZAZIONI

 

     Art. 7.

     1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale [12]:

     a) i trasferimenti degli impianti stradali di distribuzione di carburanti nell'ambito dello stesso Comune;

     b) l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, salvo quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 11-9-1989;

     c) l'installazione e l'esercizio degli impianti avio e per natanti, esclusi quelli per uso privato di cui al primo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 11-9-1989;

     d) la sospensione dell'attività degli impianti stradali dipendente da:

     - cause riguardanti la gestione (grave impedimento del gestore, scioglimento del rapporto di gestione); lo stato della viabilità o del traffico; l'andamento dei flussi turistici;

     - l'espletamento delle pratiche di trasferimento degli impianti stradali di distribuzione di carburante nell'ambito dello stesso Comune [13].

     2. Non sono soggette ad autorizzazione le modificazioni concernenti [14]:

     a) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per prodotti già autorizzati [15];

     b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già istallate per la erogazione di benzina normale e/o super;

     c) cambio di destinazione del serbatoio e delle colonnine;

     d) sostituzione dei serbatori con altri di uguale o diversa capacità o aumento del numero degli stessi [16];

     e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

     f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

     g) installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione, serbatoi per l'olio esausto e gasolio per riscaldamento;

     h) detenzione di olii lubrificanti confezionati nei prescritti fusti o recipienti;

     i) l'estensione ad altri prodotti del sistema di erogazione con apparecchiatura self-service pre-pagamento, in impianti già dotati di tali apparecchiature;

     l) aumento del numero delle colonnine riguardanti l'erogazione di prodotti già esitati [17].

     Le modificazioni di cui al presente comma devono essere comunicate al comune, al Comando Provinciale dei VV.F. e all'UTIC competente per territorio nonché all'Ente proprietario della strada almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, indicando la data di inizio degli stessi, gli estremi della concessione edilizia, ove necessario, e allegando il progetto e la descrizione dell'intervento. Gli Enti e gli uffici interessati possono avanzare motivata richiesta al Comune perché sospenda o impedisca l'esecuzione degli interventi.

     (Omissis) [18].

     3. L'autorizzazione è rilasciata dietro documentata domanda, previo accertamento dei requisiti o delle condizioni indicati nei successivi articoli del presente titolo.

     L'autorizzazione contiene le indicazioni e stabilisce gli obblighi e le facoltà connessi con l'oggetto di essa.

     4. Per gli impianti di distribuzione di metano, dovrà tenersi conto delle caratteristiche strutturali e tecniche degli impianti, delle attrezzature e degli apparecchi.

     5. Nei casi di cui alle lett. a) e c), primo comma, l'autorizzazione stabilisce il termine di inizio o di ripresa dell'esercizio dell'impianto, salvo eventuale proroga per documentati motivi [19].

     6. Salvo i casi di cui alla lett. d), primo comma e alle lettere c), h) ed i), secondo comma è obbligatoria l'effettuazione di apposito collaudo nei casi contemplati dal presente articolo.

     Il collaudo è comunque obbligatorio anche nei casi di cui alle lett. c), h) ed i) del secondo comma qualora le modifiche comportino alterazioni materiali degli allacciamenti e delle attrezzature [20].

 

     Art. 8.

     1. La domanda per l'autorizzazione all'apertura degli impianti di distribuzione di carburanti per uso privato di cui al primo comma, lett. b) dell'art. 7 è presentata al Comune nel cui territorio dovrà essere localizzato l'impianto e deve essere corredata da idonea documentazione da cui risulti la necessità del rifornimento diretto degli automezzi, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto, delle apparecchiature e dei serbatoi, nonché i prodotti da detenere [21].

     2. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'U.T.F. e previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici e ambientali [22].

     3. L'autorizzazione è efficace per 10 anni e può essere rinnovata con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti, previa domanda da presentarsi sei mesi prima della scadenza.

     4. Il provvedimento di autorizzazione deve in particolare contenere dettagliate indicazioni relative:

     - ai caratteri dell'impianto e delle attrezzature;

     - alle quantità ed al tipo dei prodotti da detenersi;

     - all'obbligo della destinazione esclusiva dell'impianto per uso privato;

     - all'obbligo di provvedere alle misure di sicurezza disposte ai termini della normativa in materia;

     - al divieto di porre in esercizio l'impianto prima che sia effettuato il prescritto collaudo;

     - al divieto di apportare modifiche all'impianto o di detenere prodotti diversi da quelli autorizzati;

     - al divieto di cessione del carburante e degli altri prodotti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito.

     5. Ferma restando la revocabilità per motivi di pubblico interesse, è disposta la decadenza dell'autorizzazione per inottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge e, in particolare, dall'art. 21 del D.P.R. n. 1269, o dal provvedimento di autorizzazione, ovvero per il venire meno dei requisiti o delle condizioni prescritti.

     6. Nel caso di trasferimento della titolarità dell'impresa o di modificazione della denominazione o ragione sociale, si fa luogo alla volturazione o alla nuova intestazione dell'autorizzazione, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.

 

     Art. 9. [23]

     1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 7, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 5, sia per quanto riguarda i procedimenti da osservarsi che per quanto attiene ai requisiti ed alle condizioni ivi previste.

     2. L'autorizzazione ha durata decennale e può essere rinnovata previa domanda da presentarsi sei mesi prima della scadenza. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere esplicita menzione del vincolo di esclusiva destinazione dell'impianto al rifornimento di natanti o mezzi aerei.

 

     Art. 10.

     1. L'autorizzazione al trasferimento di un impianto stradale in altra parte del territorio comunale è rilasciata nel rispetto delle prescrizioni del piano regionale per gli impianti di distribuzione dei carburanti, previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 1269.

     Gli effetti dell'autorizzazione sono subordinati alla chiusura dell'impianto che viene trasferito.

     2. La domanda di trasferimento deve contenere le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 8) del quarto comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 1269 e deve essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) del quinto comma dello stesso articolo.

     3. Il mancato rispetto del termine stabilito dal Comune per la ripresa dell'esercizio dell'impianto trasferito comporta la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga per documentati motivi, dietro domanda presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine suddetto.

     4. Il trasferimento degli impianti da una zona all'altra del territorio comunale può essere disposto d'ufficio dal Comune per motivate ragioni di pubblico interesse, come quelle concernenti il traffico o la viabilità, ovvero il rispetto degli obiettivi del piano regionale dei distributori dei carburanti.

     La mancata effettuazione del trasferimento nel termine stabilito dal Comune comporta la decadenza della concessione. Analoga decadenza è disposta per la mancata ripresa dell'esercizio dell'attività nel termine stabilito; in tal caso, il provvedimento di decadenza è assunto dal Comune previa notificazione di apposita diffida all'interessato.

 

     Art. 11. [24]

     1. Le modificazioni degli impianti ad uso privato sono soggette alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 7, in quanto applicabili.

     E' soggetta ad autorizzazione l'aggiunta o la sostituzione di un prodotto con un altro non precedentemente autorizzato.

 

     Art. 12. [25]

     1. L'autorizzazione a sospendere l'attivazione degli impianti nei casi previsti dal primo alinea, lett. d), primo comma dell'art. 7, è rilasciata per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

     2. Nei casi di cui al secondo alinea, lett. d), primo comma dell'art. 7, la sospensione è accordata per un periodo non superiore ad un anno a condizione che sia stata previamente presentata al Comune la domanda di trasferimento dell'impianto stradale in altra parte del territorio comunale [26].

     3. Nel caso di sospensione dell'attività in assenza della relativa autorizzazione oppure oltre il termine stabilito dalla stessa, dovrà essere dichiarata la decadenza del concessionario dall'esercizio dell'impianto.

 

 

Titolo III

     PIANO REGIONALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

 

     Art. 13.

     1. Ai fini della più ordinata ed equilibrata localizzazione degli impianti di distribuzione stradale di carburanti in rapporto alle esigenze della domanda ed all'assetto della viabilità e del territorio, nonché ai fini della riduzione delle diseconomie del sistema distributivo, la Regione adotta il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, sulla base dei criteri, previsti dalle direttive governative in materia.

     Il piano è adottato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentiti i Comuni.

     2. Il piano assume come contenuti essenziali, nell'ambito degli obiettivi fissati, il dimensionamento nel territorio regionale della rete degli impianti di distribuzione dei carburanti, i criteri per la localizzazione degli impianti, l'indicazione delle tipologie degli impianti.

     Le disposizioni del piano possono avere specificazioni differenziate per le varie parti del territorio regionale.

     3. Il piano dispone per la durata da esso stabilita. Può essere soggetto a revisione prima della sua scadenza, nelle forme di cui al primo comma, per la necessità del suo adeguamento agli indirizzi della programmazione nazionale di settore.

     4. I Comuni possono dotarsi di un Programma di attuazione del Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso di autotrasporto, sentito il parere delle organizzazioni di categoria dei gestori e dei concessionari [27].

     4 bis. Il Programma comunale dispone nei limiti definiti dal Piano regionale ed è adottato dal Comune previo parere di conformità della Giunta regionale, da emanarsi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del Programma.

     Qualora la Giunta regionale non emani il parere di competenza, trascorso il termine di cui sopra esso è da intendersi come positivamente espresso [28].

     5. La Giunta regionale trasmette al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, copia del piano e dei suoi eventuali aggiornamenti nonché i dati relativi allo stato della rete regionale degli impianti, in conformità delle direttive del governo in materia.

 

     Art. 13 bis.

     1. Presso la Giunta Regionale è istituita una Commissione Consultiva così composta:

     - il componente della Giunta Regionale incaricato per le attività inerenti il commercio, che la presiede;

     - 2 rappresentanti dei concessionari su designazione dell'Ente Nazionale idrocarburi e dell'Unione Petrolifera;

     - 3 rappresentanti dei gestori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;

     - 1 rappresentante di concessionari indipendenti su designazione della organizzazione per i rappresentanti a livello regionale;

     - 1 rappresentante dei concessionari degli impianti di distribuzione di G.P.L. per uso di autotrazione designato dalla DI.STRA.GAS, ed un rappresentante designato dalla SNAM, per gli impianti di erogazione di metano. Questi partecipano alle sedute della Commissione consultiva, in cui vengono trattate questioni inerenti la rete di distribuzione di G.P.L. o di metano per autotrazione;

     - 1 rappresentante degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti, designato dal Ministero delle Finanze;

     - 1 rappresentante dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco della Regione, designato dall'Ispettorato Regionale dei VV.F.;

     - 1 rappresentante designato dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

     Alla seduta della Commissione sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti di singoli comuni in occasione della discussione di questioni relative alla rete distributiva inerente il territorio di competenza.

     2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale e resta in funzione fino alla scadenza del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione». Con la stessa procedura sono nominati anche i membri supplenti.

     3. La convocazione e l'ordine del giorno della Commissione sono inviati almeno otto giorni prima della riunione.

     4. La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

     5. Il parere della Commissione è espresso con il voto della maggioranza dei presenti. Le astensioni sono computate come voti negativi.

     In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     6. La Giunta Regionale può adottare comunque le proprie determinazioni qualora la Commissione consultiva non abbia espresso il parere di competenza sulle questioni poste all'ordine del giorno.

     7. I compiti di Segreteria della Commissione sono svolti da un funzionario regionale nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

     8. Per quanto non è espressamente disposto con la presente legge, la Commissione può adottare apposito regolamento interno, da approvarsi con deliberazione della Giunta Regionale [29].

 

     Art. 13 ter.

     1. La Commissione consultiva:

     - esamina i programmi comunali di ristrutturazione della rete di impianti di distribuzione di carburanti ai fini del parere sugli impianti stessi della Giunta Regionale;

     - valuta il grado di attuazione del Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;

     - esamina le questioni attinenti l'attuazione del Piano regionale sottoposte al suo esame dalla Giunta Regionale;

     - propone alla Giunta Regionale le iniziative da adottarsi ai fini della ristrutturazione della rete degli impianti [30].

 

     Art. 13 quater.

     1. Ai componenti della Commissione di cui all'art. 13 bis sono attribuiti l'indennità nonché il trattamento economico di missione ed il rimborso spese disciplinati dalle relative norme della L.R. 1 settembre 1988, n. 70. A tal fine la Commissione è equiparata a quella prevista all'art. 1, lett. c), della L.R. 70/88.

     2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 00720 del bilancio 1991.

     3. Agli oneri per gli anni successivi sarà fatto fronte con le successive leggi di bilancio [31].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [32].

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 15.

     1. I titolari delle autorizzazioni relative ad impianti ad uso privato e per natanti regolarmente in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuano la loro attività e presentano al Comune competente domanda di rinnovo dell'autorizzazione.

     Per gli impianti per i quali risulti espressamente stabilita dall'autorità la data di scadenza dell'autorizzazione la domanda di rinnovo è presentata entro sei mesi da tale data.

     Per gli impianti per i quali non risulti stabilita la data di scadenza dell'autorizzazione, la domanda di rinnovo è presentata:

     a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora a tale data siano già decorsi dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione;

     b) entro sei mesi dal termine dei dieci anni successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione, qualora siano decorsi meno di 10 anni da tale data.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 24 della L.R. 24 marzo 2004, n. 19, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 24della L.R. n. 19/2004.

[2] Comma già sostituito con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36), ora così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1996, n. 97.

[3] Comma così sostituito con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36).

[4] Come da Errata Corrige pubblicata sul B.U. 18 dicembre 1985, n. 58, parte prima.

[5] Comma così sostituito con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36).

[6] Articolo già sostituito con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36), ora così nuovamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1996, n. 97.

[7] Comma così sostituito con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36).

[8] Lettera abrogata dall'art. 3, comma 1, della L.R. 27 dicembre 1996, n. 97.

[9] Comma aggiunto con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36), ora abrogato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 27 dicembre 1996, n. 97.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 27 dicembre 1996, n. 97.

[11] Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 27 dicembre 1996, n. 97.

[12] Comma così sostituito con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36).

[13] Alinea così sostituito dall'art. 5 della L.R. 31 ottobre 1996, n. 97.

[14] Comma così sostituito con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36).

[15] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 31 ottobre 1996, n. 97.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 31 ottobre 1996, n. 97.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 31 ottobre 1996, n. 97.

[18] Capoverso abrogato dall'art. 5 della L.R. 31 ottobre 1996, n. 97.

[19] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 31 ottobre 1996, n. 97.

[20] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 31 ottobre 1996, n. 97.

[21] Comma così sostituito con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36).

[22] Comma già sostituito con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36), ora così nuovamente sostituito dall'art. 6 della L.R. 31 ottobre 1996, n. 97.

[23] Articolo così sostituito con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36).

[24] Articolo così sostituito con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36).

[25] Articolo così sostituito con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36).

[26] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 31 ottobre 1996, n. 97.

[27] Comma già sostituito con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36), ora così nuovamente sostituito dall'art. 8 della L.R. 31 ottobre 1996, n. 97.

[28] Comma aggiunto con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36), ora abrogato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 27 dicembre 1996, n. 97.

[29] Articolo aggiunto con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36).

[30] Articolo aggiunto con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36).

[31] Articolo aggiunto con L.R. 20 giugno 1992, n. 27 (B.U. 30 giugno 1992, n. 36).

[32] Articolo abrogato con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.