§ 4.6.39 – D.P.G.R. 16 marzo 2004, n. 17/R.
Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:16/03/2004
Numero:17

§ 4.6.39 – D.P.G.R. 16 marzo 2004, n. 17/R. [1]

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

(B.U. 24 marzo 2004, n. 11).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell’articolo 3 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), il presente regolamento stabilisce gli indirizzi di programmazione commerciale della rete distributiva e le norme concernenti le autorizzazioni per le grandi e le medie strutture di vendita.

 

Art. 2. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente regolamento, ferme restando le definizioni e le relative disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si intendono:

     a) per decreto, il citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

     b) per direttive, le direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui all’articolo 4 della l.r. 28/1999;

     c) per medie strutture di vendita, le strutture commerciali come definite dall’articolo 4, comma 1, lettera

     e) del decreto, fatta eccezione per i bacini omogenei di utenza:

     n. 1 Lunigiana

     n. 2 Massa Carrara

     n. 3 Valle del Serchio:

     n 3.1 Garfagnana

     n. 3.2 Media Valle

     n. 4 Versilia

     n. 5 Area lucchese

     n. 6 Val di Nievole

     n. 7 Area pistoiese:

     n. 7.1 Quadrante montano

     n. 9 Area fiorentina:

     n. 9.1 Quadrante Mugello

     n. 9.2 Quadrante Val di Sieve

     n. 9.4 Quadrante Chianti

     n. 9.5 Quadrante Valdarno Superiore Nord

     n. 10 Circondario di Empoli:

     n. 10.1 Quadrante Empolese

     n. 10.2 Quadrante Valdesano

     n. 11 Valdarno Inferiore

     n. 12 Val d’Era

     n. 15 Val di Cecina:

     n. 15.1 Quadrante costiero

     n. 15.2 Quadrante interno

     n. 16 Val di Cornia

     n. 17 Arcipelago

     n. 18 Colline metallifere

     n. 19 Alta Val d’Elsa

     n. 20 Area urbana senese

     n. 21 Crete senesi – Val d’Arbia

     n. 22 Val di Merse

     n. 23 Chianti

     n. 24 Valdarno Superiore sud

     n. 25 Casentino

     n. 26 Alta Val Tiberina

     n. 27 Area Aretina

     n. 28 Val di Chiana aretina

     n. 29 Val di Chiana senese

     n. 30 Amiata – Val d’Orcia

     n. 31 Amiata Grossetano

     n. 32 Area Grossetana

     n. 33 Albegna-Fiora:

     n. 33.1 Quadrante Costa d’Argento

     n. 33.2 Quadrante Colline Interne

     come individuati all’articolo 3 e definiti nell’allegato A, dove, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del decreto, le superfici di vendita sono le seguenti: superiore a 150 metri quadrati fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250 metri quadrati fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

     d) per grandi strutture di vendita di tipologia “A”, gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive di cui all’articolo 4 della l.r. 28/1999. Tali strutture, se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il 20 per cento della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio e artigianali. Il comune può definire criteri e modalità per consentire l’inserimento in tali strutture di vendita di almeno un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;

     e) per grandi strutture di vendita di tipologia “B”, gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 5.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati. Tali strutture, se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il 10 per cento della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio e artigianali. Il comune può definire criteri e modalità per consentire l’inserimento in tali strutture di vendita di almeno un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;

     f) per grandi strutture di vendita di tipologia “C”, gli esercizi commerciali con una superficie di vendita compresa tra 1.500 metri quadrati e 5.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e con superficie di vendita compresa tra 2.500 metri quadrati e 5.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; nei bacini omogenei di utenza già richiamati alla lettera c), gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 1.500 metri quadrati e 5.000 metri quadrati;

     g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

     h) per aree commerciali integrate, le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l’insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo. A tali aree, ai fini del presente regolamento, si applicano la classificazione e le disposizioni previste per le grandi strutture di vendita definite dal presente articolo in rapporto alla superficie di vendita complessiva delle grandi e medie strutture di vendita ivi localizzate;

     i) per reimpiego del personale, ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del decreto, il reimpiego degli occupati a tempo indeterminato e determinato, già operanti presso gli esercizi commerciali interessati, nell’anno precedente alla presentazione della domanda;

     l) per domande concorrenti, le domande, trasmesse dal comune complete di documentazione, che siano state registrate al protocollo della Regione nei medesimi intervalli di trenta giorni, che vengono calcolati a decorrere dalla registrazione della prima domanda pervenuta successivamente al 6 agosto 2002;

     m) per centro storico, l’area classificata dallo strumento urbanistico comunale come zona “A” ai sensi della normativa urbanistica nazionale e regionale vigente.

 

Art. 3. Individuazione dei bacini omogenei di utenza e delle aree commerciali metropolitane.

     1. Ai fini del presente regolamento, le aree sovracomunali configurabili come bacini omogenei di utenza sono individuate nell’allegato A.

     2. Per aree commerciali metropolitane si intendono le seguenti:

     a) area commerciale metropolitana di Firenze-Prato- Pistoia comprendente i comuni, di cui all’allegato A, inseriti nel sistema urbano fiorentino - sottosistema centrale, nel sistema urbano pratese, nel sistema urbano metropolitano dell’area pistoiese;

     b) area commerciale metropolitana di Livorno-Pisa, comprendente i comuni, di cui all’allegato A, inseriti nel sistema area livornese e nel sistema area pisana.

     3. Ai fini di una programmazione commerciale orientata al raggiungimento delle finalità del presente regolamento, i comuni della Toscana sono suddivisi nelle seguenti classi:

     a) comuni di classe “A”, sono i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;

     b) comuni di classe “B”, sono i comuni con popolazione compresa fra i 10.000 e i 50.000 abitanti;

     c) comuni di classe “C”, sono i comuni con popolazione compresa fra i 3.000 e i 10.000 abitanti;

     d) comuni di classe “D”, sono i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

 

Art. 4. Adempimenti dei comuni.

     1. I comuni provvedono, qualora ne sia ravvisata l’esigenza, al fine di perseguire le finalità del presente regolamento, alla definizione e attuazione di programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva di cui all’articolo 8, nonché alla individuazione ed alla regolamentazione delle attività commerciali localizzate nei centri storici, oppure nelle aree o edifici di interesse storico, archeologico e ambientale, al fine di tutelare e valorizzare tale patrimonio, nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 7.

     2. I comuni, prima dell’adozione degli atti relativi agli adempimenti previsti dal presente articolo, sono tenuti alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle camere di commercio.

 

Art. 5. Cooperazione intercomunale e tavoli di concertazione.

     1. Allo scopo di favorire una equilibrata evoluzione delle attività commerciali nelle aree metropolitane e nei bacini di utenza di cui all’allegato A, i comuni, in cooperazione tra loro, svolgono ricognizioni ed analisi sull’assetto e sulle prospettive del sistema distributivo con particolare riferimento ad eventuali fenomeni di saturazione degli insediamenti di grandi strutture di vendita. Tali ricognizioni ed analisi vengono effettuate, sulla base di modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale, in preparazione delle fasi pianificatorie e programmatorie urbanistico-commerciali d’area anche ai fini del piano strutturale di cui all’articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1997, n. 57, e del piano territoriale di coordinamento, di cui all’articolo 16 della l.r. 5/1995, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 96. Svolte le suddette attività, i comuni consultano le Parti economiche e sociali interessate, si raccordano con le province ed elaborano rapporti sullo stato attuale e sulle dinamiche evolutive del sistema distributivo dell’ambito interessato. Tali rapporti vengono raccolti presso l’osservatorio regionale sul commercio ed esaminati dalla commissione di cui all’articolo 8, comma 3 della l.r. 28/1999, modificato dall’articolo 13 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10. I rapporti possono ricomprendere anche intese ed accordi, definiti tra i comuni, per realizzare azioni e programmi intercomunali prioritariamente finalizzati ad obiettivi di equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e forme di vendita nonchè di qualificazione delle attività commerciali, con particolare riguardo alla tutela attiva dei centri storici ed al recupero del patrimonio edilizio esistente.

     2. A fronte di domanda di apertura di una nuova grande struttura di vendita, allo scopo di favorire processi di qualificazione della stessa e per il migliore inserimento nei contesti socio economici interessati, il comune attiva tavoli di concertazione istituzionale e sociale a livello territoriale. Tali iniziative di concertazione vengono promosse e coordinate dal sindaco del comune che riceve la domanda di insediamento e sono finalizzate a individuare obiettivi e contenuti essenziali inerenti sia al modello organizzativo della struttura di vendita, con particolare riguardo agli aspetti indicati all’articolo 12, comma 3, lettera e), sia alla valutazione degli impatti d’ambito anche sovracomunale, sia alla realizzazione degli interventi conseguenti nonché alla tutela attiva delle piccole imprese commerciali. Ai tavoli prendono parte il sindaco del comune procedente, il presidente della provincia e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, delle organizzazioni dei consumatori e delle camere di commercio. Quando la nuova grande struttura di vendita produce impatti sovracomunali, alla concertazione partecipano anche i sindaci dei comuni contermini e i presidenti delle province competenti per territorio. La concertazione si conclude con la redazione di conseguenti decisioni e verbali, che vengono allegati alla documentazione di cui all’articolo 12, comma 6.

 

CAPO II

Disposizioni per la qualificazione della rete degli esercizi di vicinato

 

Art. 6. Protocollo Vetrina Toscana.

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e per attivare processi di rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo prioritariamente nei contesti urbani, rurali e montani e nei comprensori turistici interessati da fenomeni di stagnazione o recessione, la Regione promuove l’integrazione delle politiche dei soggetti pubblici e delle imprese al fine di rendere maggiormente competitiva l’offerta di servizi in aree-sistema identificabili anche come aree turistiche-prodotto.

     2. La Regione, d’intesa con gli enti locali, le camere di commercio e le associazioni di categoria del commercio e del turismo nonché con le associazioni dei produttori, dei consumatori e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i contenuti e le modalità organizzative del protocollo denominato “Vetrina Toscana”.

     3. Tale protocollo individua gli impegni dei soggetti pubblici e privati aderenti per la creazione di una rete di esercizi di vicinato in grado di qualificare l’offerta di servizi commerciali e turistici, ivi compresa sia l’applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti dei contratti collettivi di lavoro sia il rispetto delle norme previdenziali. In tale contesto la Regione garantisce la necessaria unitarietà di immagine e, nel contempo, un sistema integrato di interventi mirati a valorizzare le particolarità e peculiarità dell’offerta di produzioni locali o tipiche toscane, sia nel settore agro-alimentare che artigianale, puntando ad offrire alle imprese agricole, artigianali e alla piccola e media industria una rete di distribuzione fortemente connotata da caratteri locali e di tipicità regionale.

     4. La Regione, attraverso gli strumenti di incentivazione a favore delle imprese commerciali previsti dalla vigente normativa, sostiene gli investimenti delle piccole imprese del commercio che si impegnino al rispetto del protocollo Vetrina Toscana e realizza interventi promo-pubblicitari.

     5. La Regione affida ai centri di assistenza tecnica autorizzati ai sensi dell’articolo 24, l’attività di informazione del protocollo Vetrina Toscana e il controllo del rispetto delle condizioni previste dal protocollo stesso.

 

Art. 7. Programmi per la tutela e la valorizzazione dei centri storici.

     1. I comuni hanno la facoltà di approvare programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione dei centri storici al fine di tutelare il patrimonio edilizio esistente di interesse storico e nel contempo garantire alla popolazione residente e ai turisti i migliori servizi commerciali coordinati con quelli di interesse pubblico.

     2. I programmi di cui al comma 1 interessano in tutto o in parte l’area del centro storico, nonché aree di interesse storico, archeologico o ambientale. I programmi prevedono interventi di razionalizzazione dei sistemi di fruizione dell’area interessata in termini di traffico veicolare, pedonale e della mobilità in genere, nonché di parcheggi, servizi, illuminazione e arredo urbano.

     3. I programmi possono contenere disposizioni in merito:

     a) a specifiche prescrizioni per rendere compatibile la localizzazione e l’apertura degli esercizi di vendita con le caratteristiche particolari dell’area, ivi comprese disposizioni in ordine alla vendita di prodotti oggettivamente incompatibili rispetto alla caratterizzazione dell’area e alla sua funzione;

     b) alle procedure per la valutazione dell’impatto urbanistico ambientale ai fini della localizzazione e dell’apertura degli esercizi di vendita, rispetto agli interventi previsti dai programmi stessi rendendo comunque possibile l’insediamento anche di medie strutture di vendita in aree integrate con gli esercizi di vicinato e con gli esercizi di attività commerciale su aree pubbliche.

 

Art. 8. Programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva.

     1. Al fine di promuovere la modernizzazione e valorizzazione della rete distributiva, di armonizzare le attività commerciali con l’erogazione dei servizi pubblici, di migliorare la capacità d’attrazione dell’area interessata e la sua accessibilità, di consentire un livello qualificato di animazione, in particolare nei centri urbani, i comuni possono realizzare programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva nel cui ambito possono essere ricondotti i programmi di cui all’articolo 7.

     2. I programmi individuano gli interventi di razionalizzazione delle infrastrutture, delle attrezzature e dei servizi pubblici complementari alla rete distributiva dell’area. In particolare prevedono la realizzazione di parcheggi, di arredo urbano, l’attivazione o modifica di servizi urbani, l’attuazione di azioni di promozione, il riuso di edifici esistenti per l’insediamento di nuove attività.

     3. I programmi possono altresì disporre la graduazione dell’inserimento delle medie strutture di vendita in specifiche aree interessate da condizioni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato.

     4. Per sostenere l’attuazione dei suddetti programmi la Regione prevede interventi finanziari a favore degli enti locali.

     5. Nelle zone montane e insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti individuati dal comune ed interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere congiuntamente, oltre alle attività commerciali, altri servizi di interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune, il quale può prevedere anche forme di sostegno a favore di tali esercizi.

 

CAPO III

Disposizioni per le medie e grandi strutture di vendita

 

Art. 9. Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per le medie strutture di vendita.

     1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), l’estensione o il cambiamento di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, nel rispetto dell’articolo 8 del decreto e secondo i criteri e le procedure adottati dal comune, anche in relazione a quanto previsto all’articolo 8, comma 3.

     2. L’autorizzazione all’apertura o all’ampliamento è dovuta purchè l’intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell’articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale, fatto salvo il rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive. Il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

     3. In aggiunta a quelle previste dall’articolo 10, comma 2 del decreto, tra più domande di autorizzazione per medie strutture di vendita, concorrenti nelle aree di cui all’articolo 8, comma 3 in base ai criteri dettati dal comune, viene tenuto conto, in ordine di priorità decrescente, delle seguenti caratteristiche degli interventi:

     a) quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;

     b) numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;

     c) numero di occupati;

     d) impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;

     e) impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.

     4. All’interno di ciascuna delle caratteristiche di cui al comma 3 è data priorità ai sensi dell’articolo 4, comma 6 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), modificato dall’articolo 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 29, alle domande corredate dal migliore bilancio rifiuti.

     5. Il comune rilascia contestualmente l’autorizzazione e la concessione edilizia per le medie strutture di vendita.

 

Art. 10. Condizioni e fattori di priorità per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita.

     1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita, sono verificate le seguenti condizioni:

     a) rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive;

     b) compatibilità con gli strumenti urbanistico-commerciali comunali;

     c) compatibilità con la superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture (SVAG), di cui all’allegato B;

     d) relativamente alle grandi strutture di vendita di tipologia “A” e “B”, rispondenza al sistema dei servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell’area dove è localizzato l’intervento, con particolare riferimento alla frequenza del servizio in relazione agli orari di attività dell’esercizio; i servizi di trasporto possono essere assicurati, in tutto o in parte, da soggetti privati purchè risultino coerenti con il sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico. Il comune può altresì verificare tali condizioni in relazione al vigente piano di indirizzo e regolazione degli orari adottato ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città) nonché agli indirizzi di programmazione delle province in materia di trasporto pubblico locale;

     e) avvenuto svolgimento delle attività di concertazione di cui all’articolo 5, comma 2.

     2. Nel caso in cui l’area dove viene proposta la localizzazione della struttura non disponga già delle infrastrutture comunque previste dallo strumento urbanistico, deve essere oggetto di valutazione lo schema di convenzione tra comune e titolare della struttura per la realizzazione delle infrastrutture stesse; tale convenzione deve prevedere l’accettazione da parte del titolare della condizione dell’apertura dell’esercizio contestualmente alla piena funzionalità delle infrastrutture.

     3. In aggiunta a quelli stabiliti dall’articolo 10, comma 2 del decreto, tra più domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita concorrenti all’interno della stessa area di programma, costituiscono fattori di priorità, nell’ordine:

     a) l’inserimento della struttura commerciale nell’ambito di piani di riqualificazione urbana e/o di riutilizzo di aree dismesse;

     b) la quantità volumetrica di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;

     c) il numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;

     d) il numero di esercizi di vicinato trasferiti all’interno della struttura;

     e) gli elementi di qualità e di prestazione di cui all’articolo 12, comma 3, lettera e);

     f) il numero di occupati riassorbiti, intesi sia come dipendenti del settore del commercio già inquadrati, residenti e occupati nei comuni del bacino omogeneo di utenza di riferimento, nonchè titolari di esercizi commerciali (localizzati nello stesso bacino omogeneo) e/o loro coadiuvanti, sia come dipendenti di altre attività economiche interessate da crisi aziendali;

     g) il numero totale di occupati in rapporto alla superficie di vendita richiesta;

     h) l’impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;

     i) l’impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali siglati e alla realizzazione di un accordo sindacale di secondo livello finalizzato ad evitare situazioni di concorrenza anomale.

     4. All’interno di ciascuno dei fattori di cui al comma 3 è data priorità ai sensi dell’articolo 4, comma 6 della l.r. 25/1998 alle domande corredate dal miglior bilancio rifiuti.

 

Art. 11. Superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture.

     1. Ai fini dell’articolazione della SVAG si fa riferimento alle tre aree vaste della Toscana, considerate come aree programma d’ambito territoriale così articolate:

     a) la Toscana centrale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle Province di Firenze, Prato e Pistoia;

     b) la Toscana della costa, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle Province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;

     c) la Toscana interna e meridionale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle Province di Arezzo, Siena e Grosseto.

     2. Nell’ambito della SVAG di cui all’allegato B, è stabilita una riserva del 40 per cento da destinarsi ad ampliamenti di grandi strutture già autorizzate, fino al limite del 30 per cento della superficie di vendita autorizzata.

     3. Nel caso di apertura di una grande struttura di vendita per ampliamento, anche con contestuale trasferimento, di un unico esercizio esistente ed operante, già autorizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della l. 426/1971, oppure ai sensi di previgenti normative se con superficie di vendita non inferiore a 1.000 metri quadrati, la verifica della SVAG di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), viene effettuata solo per la quota di superficie di vendita ulteriore rispetto a quella già autorizzata, fermo restando il rispetto dei criteri e parametri previsti dalle direttive in relazione all’intera grande struttura di vendita così realizzata.

     4. Nel caso di trasferimento e ampliamento di grandi strutture di vendita, anche per concentrazione o accorpamento, nell’ambito dello stesso bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana, la verifica della SVAG, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), viene effettuata per la sola quota di superficie ulteriore rispetto a quella delle grandi strutture di vendita già autorizzate.

     5. Nel caso di grandi strutture di vendita organizzate in forma di centro commerciale e già autorizzate ai sensi della l.r. 28/1999,da ultimo modificata dalla legge regionale 29 settembre 2003, n. 52, per la vendita di generi appartenenti ai settori alimentare e non alimentare, per la variazione di settore merceologico nell’ambito del 30 per cento della superficie di vendita complessiva già autorizzata, si prescinde dalla verifica della SVAG, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), a condizione che la struttura di vendita interessata non richieda altri ampliamenti di superficie di vendita o variazioni di settore merceologico fino al 31 dicembre 2004.

     6. Nell’ambito dello stesso comune, è dovuta l’autorizzazione all’ampliamento di grandi strutture di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi esistenti ed operanti, già autorizzati ai sensi dell’articolo 24 della l. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo, a condizione che la superficie ampliata non superi la somma delle superfici accorpate, per la parte di superficie di vendita effettivamente autorizzata per le ex tabelle merceologiche I, Ia, II, VI, VIII e IX. Si prescinde dalla verifica di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) se non per l’eventuale quota di superficie ulteriore rispetto a quella già autorizzata per le tabelle suddette. Le superfici vengono ripartite tra settori merceologici alimentare e non alimentare in base al contenuto delle tabelle e, in caso di esercizi misti, per i quali non sia possibile identificare con precisione il dimensionamento di ciascun settore merceologico, il riparto fra settore alimentare e non alimentare viene stabilito nella misura del 50 per cento ciascuno. Il rispetto dei criteri e parametri previsti dalle direttive è verificato in relazione all’ampliamento di superficie di vendita realizzato.

     7. La condizione di cui al comma 6 comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il reimpiego del personale degli esercizi commerciali concentrati o accorpati.

     8. Qualora una grande struttura di vendita, autorizzata ai sensi della l.r. 28/1999, cessi l’attività o riduca la superficie di vendita, totale o relativa ad un settore merceologico, la quota di superficie di vendita ridotta o cessata va ad incrementare la disponibilità di SVAG di cui all’allegato B, per l’area di programma cui appartiene la struttura commerciale.

     9. La Giunta regionale promuove monitoraggi sull’andamento dei dati relativi alla consistenza della rete distributiva, ai consumi e su altri elementi conoscitivi, anche scaturenti dai rapporti elaborati dai comuni ai sensi dell’articolo 5, comma 1. In considerazione della dinamica economica e delle problematiche emerse da tali monitoraggi, previa consultazione del tavolo settoriale di concertazione, delibera eventuali rimodulazioni delle superfici autorizzabili per grandi strutture, di cui all’allegato B, entro il 6 agosto 2004.

     10. Per gli anni successivi al 2004, i criteri e le modalità di definizione della SVAG sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione del tavolo di concertazione settoriale.

 

Art. 12. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita.

     1. Il soggetto interessato all’apertura, trasferimento o ampliamento di una grande struttura di vendita, presenta domanda al comune competente per territorio contestualmente alla domanda di concessione edilizia. Il competente ufficio comunale trasmette per conoscenza copia della domanda senza gli allegati di cui al comma 3 alla Regione e alla Provincia.

     2. Qualora la domanda abbia per oggetto l’estensione o la variazione di settore merceologico che non comporti variazione della superficie di vendita, la stessa, priva degli allegati di cui al comma 3, lettere a) e c), è sottoposta al procedimento disciplinato nel presente articolo, nel rispetto dei criteri e parametri previsti dalle direttive, calcolati sulla quota di superficie di vendita per la quale si richiede la variazione di settore merceologico.

     3. La domanda contiene le indicazioni di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto e ad essa deve essere allegata:

     a) planimetria, in scala adeguata, ove già non allegata alla domanda di concessione edilizia, dell’esercizio esistente o progetto costruttivo dell’edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;

     b) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie;

     c) planimetria generale a scala 1/10.000 o 1/5.000 con l’ubicazione della struttura commerciale;

     d) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 25/1998;

     e) relazione concernente elementi di qualità e di prestazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

     1) flussi veicolari, infrastrutture viarie e parcheggi;

     2) caratteri architettonici e funzionali della struttura, compatibilità ambientali e idrogeologiche, risparmio energetico, emissioni inquinanti;

     3) servizi per i consumatori, caratteri qualitativi della tipologia distributiva, rapporti tra struttura commerciale e operatori locali, con riferimento a profili di specializzazione, vendita di prodotti toscani, sistemi informativi per la promozione delle fruizioni delle risorse ambientali e turistiche del territorio;

     4) spazi per la distribuzione di prodotti etnici, iniziative di commercio equo e solidale, criteri e certificazioni inerenti alla responsabilità etico-sociale relativa ai processi produttivi delle merci distribuite;

     5) effetti occupazionali, certificazione di responsabilità sociale delle imprese secondo lo standard internazionale S.A. 8000 nonché rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali siglati a livello territoriale.

     4. Nel caso di realizzazione, anche per ampliamento, di strutture di tipologia A e B, oltre agli allegati di cui al comma 3, il richiedente presenta al comune una proposta di interventi, definiti sulla base di apposito studio di impatto economico e commerciale, finalizzati ad armonizzare l’insediamento della grande struttura di vendita nel contesto socio-economico e ad individuare obiettivi e contenuti essenziali inerenti al modello organizzativo della struttura, con particolare riguardo agli aspetti di cui al comma 3, lettera e) ed a proposte di collaborazione col comune per la tutela attiva delle piccole imprese commerciali.

     5. La completezza della domanda e dei suoi allegati è verificata dal responsabile del procedimento comunale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentare le necessarie integrazioni entro un termine fissato e comunque non superiore a trenta giorni. Contestualmente l’interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell’autorizzazione resta sospeso fino all’integrazione della documentazione e che la mancata integrazione ed accettazione della medesima entro i termini stabiliti comporta il rigetto della domanda da parte del comune.

     6. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell’istruttoria, anche mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dall’amministrazione regionale e trasmette alla Regione e alla provincia competente per territorio la documentazione di cui al comma 3, le proposte di intervento di cui al comma 4, nonché le decisioni e i verbali di cui all’articolo 5, comma 2. Al ricevimento della domanda trasmessa, completa della documentazione, il competente ufficio regionale provvede ad inserirla in un apposito elenco cronologico, ripartito per area di programma, ai fini della definizione dell’ordine cronologico di svolgimento delle conferenze di servizi e per quanto previsto dall’articolo 10, comma 3. Successivamente, la Regione stabilisce, in accordo col comune, la data di svolgimento della conferenza di servizi di cui all’articolo 9 del decreto, da tenersi nei successivi sessanta giorni. La conferenza di servizi è indetta dal comune, viene convocata presso la sede della Regione Toscana e deve concludersi entro novanta giorni dalla data della prima riunione.

     7. La conferenza di servizi di cui al comma 6 è preceduta da una conferenza di servizi interna degli uffici regionali ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi), mediante la quale si provvede all’esame congiunto della documentazione di cui al comma 3, ai fini dell’espressione del parere regionale.

     8. Alla conferenza di cui al comma 6 partecipano tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune, legittimati ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell’ente rappresentato. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza, a meno che la stessa non faccia pervenire all’amministrazione convocante il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla data di svolgimento della conferenza.

     9. La convocazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento competente ad emanare l’atto autorizzativo, viene effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione.

     10. Della data di convocazione della conferenza è data notizia, a mezzo lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima, al richiedente, ai comuni contermini, alle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana in cui si intende realizzare l’insediamento, per l’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 9, comma 4 del decreto; la comunicazione reca l’indicazione del responsabile del procedimento, della sede dove è possibile prendere visione degli atti e delle modalità e dei tempi per l’eventuale consultazione degli stessi.

     11. Le domande si intendono accolte qualora entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

     12. Delle riunioni della conferenza vengono redatti appositi verbali, sottoscritti dai partecipanti, che devono essere menzionati nell’atto con cui viene rilasciata l’autorizzazione, dando atto degli esiti della conferenza stessa.

     13. La concessione o l’autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all’autorizzazione commerciale, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 11; in tal caso il comune rilascia la concessione od autorizzazione secondo le norme vigenti in materia.

     14. Alle situazioni non espressamente disciplinate si applica la l.r. 76/1996, in quanto compatibile.

 

Art. 13. Grandi strutture di vendita in ubicazioni già destinate ad attività di grande distribuzione.

     1. Allo scopo di favorire il recupero e la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio esistente e di limitare il consumo di territorio, nel caso di apertura di grandi strutture di vendita in ubicazioni già sedi di grandi strutture, come definite all’articolo 2, dismesse per effetto di decadenza o revoca dell’autorizzazione (escluso il caso di cui all’articolo 22, comma 4, lettera c) del decreto) o cessazione dell’attività, la verifica di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) viene effettuata solo per la quota di superficie di vendita ulteriore rispetto a quella a suo tempo operante. A tale fine si provvede a verificare che la cessazione dell’attività, la dichiarazione di decadenza, la revoca dell’autorizzazione o la restituzione del titolo autorizzativo sia intervenuta nei cinque anni precedenti il 6 agosto 2002. Il comune territorialmente competente rilascia le certificazioni finalizzate all’applicazione del presente articolo.

 

Art. 14. Norme per i centri commerciali.

     1. Le medie o le grandi strutture di vendita organizzate in forma di centro commerciale sono soggette ad autorizzazione comunale, da rilasciarsi secondo le norme del presente regolamento, qualora il comune non abbia disciplinato diversamente. L’autorizzazione rilasciata al centro commerciale nel suo insieme ha valore di consenso complessivo alla sua realizzazione e di determinazione della superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici. Con autonomi atti, contestuali o successivi, sono autorizzate le medie o grandi strutture presenti all’interno del centro, mentre agli esercizi di vicinato si applica il procedimento di cui all’articolo 7 del decreto.

     2. Il comune può coordinare eventuali istanze di soggetti economici e sociali interessati, al fine di favorire l’inserimento di operatori locali nel centro commerciale.

     3. Le modifiche alla ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all’interno del centro sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro e le dimensioni attribuite a ciascun settore merceologico.

     4. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti. In tale ultima ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato per i rapporti giuridici con i terzi.

     5. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 5 del decreto, che devono comunque essere posseduti, prima del rilascio dell’autorizzazione relativa al centro, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne assuma la titolarità. L’intestazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, che deve essere in possesso anche degli altri requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto, non costituisce ipotesi di subingresso.

 

Art. 15. Esercizio congiunto di vendita all’ingrosso e al dettaglio.

     1. E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.

     2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

     a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;

     b) materiale elettrico;

     c) colori e vernici, carte da parati;

     d) ferramenta ed utensileria;

     e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

     f) articoli per riscaldamento;

     g) strumenti scientifici e di misura;

     h) macchine per ufficio;

     i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

     j) combustibili;

     k) materiali per l’edilizia;

     l) legnami.

 

CAPO IV

Individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte

 

Art. 16. Procedure.

     1. I comuni interessati presentano alla Giunta regionale la richiesta di inserimento nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d’arte o delle zone del territorio dei medesimi sulla base dei presupposti di cui al presente articolo.

     2. Condizione per la presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco regionale di cui al comma 1, relativamente ai comuni ad economia prevalentemente turistica, è la sussistenza di almeno tre tra i parametri elencati nell’allegato C, di cui almeno uno relativo all’area dell’offerta e uno relativo all’area della domanda ovvero, relativamente alle città d’arte, la sussistenza di almeno un parametro appartenente a qualsiasi area e la presenza nel territorio comunale di almeno un sito di interesse artistico individuato con decreto dirigenziale n. 5709 del 14 agosto 1995 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al comune sia superiore o uguale al valore soglia riportato nell’allegato C. Relativamente ai parametri riferiti alla domanda turistica, è ammessa una tolleranza per difetto non superiore al 10 per cento rispetto al valore soglia riportato nell’allegato C.

     3. Possono presentare la richiesta di inserimento nell’elenco di cui al comma 1 anche i comuni capoluogo di provincia, limitatamente al loro centro storico e i comuni in possesso di almeno uno tra i parametri di cui all’allegato C qualora:

     a) siano posti lungo la costa toscana limitatamente alle frazioni costiere;

     b) siano classificati come montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane), modificata dalla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 37;

     4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, i comuni potranno comunque avanzare richiesta di inserimento nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica, inoltrando alla Giunta regionale adeguata documentazione attestante:

     a) l’esistenza del piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui all’articolo 3 della l.r. 38/1998;

     b) l’esistenza di un accordo sottoscritto tra amministrazione comunale, associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e delle organizzazioni dei consumatori, finalizzato anche a definire i contenuti di cui al comma 6;

     c) l’esistenza di un programma di sviluppo turistico finalizzato al potenziamento dell’offerta turistico-ricettiva e dei servizi connessi.

     5. La richiesta di inserimento può essere altresì avanzata da più comuni contigui o vicini, anche non in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 ma interessati da flussi turistici diretti ai comuni in possesso di tali requisiti, i quali sottoscrivono accordi con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e le organizzazioni dei consumatori. Tali accordi vengono definiti e formalizzati tra i partecipanti ad uno specifico incontro di concertazione convocato congiuntamente dai comuni interessati. Si intende acquisito l’assenso degli aventi diritto qualora, regolarmente convocati all’incontro di concertazione con lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione, non abbiano partecipato alla stessa. Tale effetto non si produce qualora gli assenti facciano pervenire alle amministrazioni convocanti il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla data dell’avvenuto incontro. Gli accordi sono finalizzati a disciplinare, in relazione alle esigenze di sviluppo turistico, le deroghe di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto nei rispettivi territori per periodi temporali determinati o indeterminati. Gli accordi contengono intese riguardanti gli orari com- merciali e il mercato del lavoro. I comuni sottoscrittori degli accordi per il periodo di validità degli stessi sono inseriti nell’elenco di cui al comma 1 e hanno priorità per l’attribuzione delle agevolazioni di cui all’articolo 8.

     6. Il comune, nella richiesta di cui al comma 1, individua zone del proprio territorio e periodi dell’anno per i quali si richiede il riconoscimento della prevalente economia turistica o della qualifica di città d’arte, verificando la presenza in tali aree di adeguate densità di strutture ricettive, pubblici esercizi e strutture commerciali, funzionali alle esigenze della domanda turistica.

     7. Per le città d’arte le zone nelle quali è possibile esercitare le facoltà di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto coincidono con le aree classificate dallo strumento urbanistico comunale come centro storico.

     8. I comuni di cui ai commi 2 e 3, prima dell’inoltro della richiesta di inserimento nell’elenco regionale, promuovono gli accordi di cui all’articolo 17 e definiscono con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, dei lavoratori dipendenti del settore e delle organizzazioni dei consumatori, i periodi e le zone di cui al comma 6. Dell’esito degli accordi eventualmente sottoscritti i comuni danno conto nella richiesta di inserimento nell’elenco. Qualora non sia stata oggetto di valutazione in sede di prima richiesta di inserimento nell’elenco, la definizione dei periodi e delle zone di cui al comma 6 viene effettuata anche successivamente e viene recepita in sede di aggiornamento dell’elenco.

     9. I comuni possono richiedere l’inserimento nell’elenco regionale in ogni tempo.

     10. L’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte viene aggiornato semestralmente con decreto della competente struttura della Giunta regionale. Lo stesso ufficio provvede all’aggiornamento biennale dei dati ufficiali, riferiti ai parametri di cui all’allegato C, relativi ai comuni toscani, che vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Art. 17. Promozione di accordi.

     1. Al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio e di informazione e ai lavoratori dipendenti adeguate garanzie di accessibilità con mezzi pubblici alle sedi di lavoro e le necessarie turnazioni in occasione delle aperture domenicali e festive, i comuni inseriti in tutto o in parte nell’elenco regionale, promuovono la sottoscrizione di accordi con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e delle associazioni dei consumatori, anche in ordine all’esercizio delle funzioni comunali di cui all’articolo 3 della l.r. 38/1998. Tali accordi possono prevedere la chiusura degli esercizi commerciali nelle festività del: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13, comma 2 del decreto relativamente agli esercizi del settore alimentare.

 

CAPO V

Vendite straordinarie

 

Art. 18. Disposizioni generali concernenti le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

     1. In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

     2. Le merci devono essere poste in vendita con l’indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.

     3. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell’esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

     4. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere l’indicazione della durata della vendita.

 

Art. 19. Vendite di liquidazione.

     1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al comune in cui ha sede l’esercizio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.

     2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell’anno, per una durata non superiore a otto settimane in caso di cessione o cessazione dell’attività commerciale, e per una durata non superiore a quattro settimane nel caso di trasferimento dell’azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali. E’ vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

     3. A decorrere dall’inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquida- zione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

     4. La comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:

     a) per la cessazione dell’attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell’attività o atto di rinuncia all’autorizzazione amministrativa;

     b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;

     c) per il trasferimento dell’azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;

     d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l’80 per cento degli arredi.

     5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori stessi.

     6. Al termine della vendita di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale, lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello stesso locale, se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione indicata nella comunicazione presentata al comune e previo perfezionamento della procedura di cui all’articolo 7 del decreto o rilascio di nuova autorizzazione.

 

Art. 20. Vendite di fine stagione.

     1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate dal giorno successivo all’Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre.

     2. I comuni, d’intesa con le camere di commercio, sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, possono definire date di inizio successive e durate diverse da quelle indicate. Riguardo alla programmazione di tali periodi le camere di commercio garantiscono comportamenti omogenei per area provinciale o per gli ambiti sovracomunali di cui all’allegato A.

 

Art. 21. Vendite promozionali.

     1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. La comunicazione deve essere effettuata al comune almeno dieci giorni prima dell’inizio della vendita.

     2. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.

     3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l’igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno senza necessità di preventiva comunicazione al comune.

     4. Le vendite promozionali di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, con esclusione dei prodotti per l’igiene della persona e della casa, non possono essere effettuate per un periodo superiore a sei settimane consecutive. Decorso tale periodo, è necessario che intercorrano almeno sessanta giorni per poter effettuare una nuova vendita promozionale del medesimo prodotto.

 

CAPO VI

Centri di assistenza tecnica

 

Art. 22. Caratteristiche dei centri di assistenza tecnica.

     1. La Regione favorisce le iniziative finalizzate alla promozione dell’innovazione e i processi di ammodernamento della rete distributiva, nonché a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione. Per tali fini, ai sensi dell’articolo 23 del decreto, autorizza l’attività di appositi centri di assistenza tecnica alle imprese.

     2. Ai fini dell’autorizzazione regionale i centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti relativamente al settore commercio, nell’ambito dei consigli provinciali delle camere di commercio.

     3. I centri devono fornire la copertura del servizio a livello provinciale attraverso almeno due sportelli informativi in ambito provinciale.

     4. I centri svolgono le loro attività in favore di tutte le imprese dell’area di propria operatività a prescindere dall’appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro.

 

Art. 23. Attività dei centri di assistenza tecnica.

     1. I centri svolgono le seguenti attività:

     a) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l’accesso all’attività e per lo svolgimento della stessa;

     b) formazione ed aggiornamento professionale anche in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;

     c) organizzazione, formazione, promozione, certificazione e sviluppo del commercio elettronico;

     d) consulenza e assistenza alle imprese in materia di:

     1) gestione economica e finanziaria di impresa;

     2) accesso ai finanziamenti anche comunitari;

     3) sicurezza e tutela dei consumatori;

     4) tutela ambientale;

     5) igiene e sicurezza sul lavoro;

     6) prevenzione del fenomeno dell’usura;

     7) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;

     8) altre attività eventualmente previste dallo statuto.

 

Art. 24. Autorizzazione e sostegno dei centri di assistenza tecnica.

     1. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale autorizza i centri sulla base di apposita domanda presentata dai soggetti interessati, attestante:

     a) che la sede legale del centro sia localizzata nel territorio regionale;

     b) l’adozione di statuto (allegato alla domanda) dal quale risulti il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 22;

     c) il numero degli sportelli operativi in ambito provinciale e la loro ubicazione;

     d) il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione.

     2. L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della camera di commercio competente per territorio e, nel caso di centri operanti in più province, dell’Unioncamere Toscana; decorso tale termine senza che la Regione si sia espressa, la domanda si intende accolta.

     3. La Regione sostiene l’attività dei centri autorizzati attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia di finanziamenti alle imprese. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di programmi di attività o progetti, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.

     4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza tecnica per realizzare piani di intervento finalizzati a sviluppare processi di qualificazione della rete distributiva con particolare riguardo alla capacità competitiva dei piccoli operatori commerciali e dei contesti economici e territoriali interessati.

 

CAPO VII

Norme finali

 

Art. 25. Norme finali e transitorie in materia di grandi strutture di vendita.

     1. Nel caso di insediamento di grandi strutture di vendita previsto da accordi di pianificazione definiti all’interno di accordi di programma di cui alla l.r. 76/1996, già ratificati e approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale alla data del 6 agosto 2002, è ammessa la deroga alla verifica di compatibilità della superficie autorizzabile per le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c).

     2. Si applicano le norme vigenti al momento della presentazione della domanda:

     a) alle domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita già presentate alla data del 6 agosto 2002;

     b) alle iniziative per le quali, alla data del 6 agosto 2002, sia stato adottato l’accordo di pianificazione previsto all’articolo 5, comma 2 del regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”) e sia stata presentata la relativa domanda di autorizzazione;

     c) alle iniziative per la realizzazione di grandi strutture di vendita con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale di cui all’articolo 10, comma 9 del regol. reg. 4/1999, modificato dall’articolo 1 del regolamento regionale 3 maggio 2000, n. 5, per le quali, entro il 6 agosto 2002, il comune abbia adottato specifici atti di pianificazione urbanistica e sia stata presentata la relativa domanda di autorizzazione.

 

Art. 26. Norme finali in materia di programmi per la tutela delle aree vulnerabili.

     1. I programmi comunali per la tutela delle aree vulnerabili adottati entro il 6 agosto 2002 conservano efficacia fino al termine stabilito dal comune.

 

Art. 27. Norme finali in materia di adeguamento dei titoli autorizzativi.

     1. Nel caso di coesistenza, in uno stesso esercizio commerciale, di più autorizzazioni rilasciate in capo ad uno stesso soggetto ai sensi delle previgenti normative, la cui superficie di vendita complessiva configuri una media o grande struttura di vendita, il comune provvede direttamente a ritirare le autorizzazioni esistenti, rilasciando contestualmente un unico titolo autorizzativo, relativo alla superficie di vendita complessiva operante.

 

 

ALLEGATO A

BACINI OMOGENEI DI UTENZA E AREE COMMERCIALI METROPOLITANE

 

BACINI OMOGENEI DI UTENZA

 

     1 Lunigiana

 

     Aulla

     Bagnone

     Casola in Lunigiana

     Comano

     Filattiera

     Fivizzano

     Fosdinovo

     Licciana Nardi

     Mulazzo

     Podenzana

     Pontremoli

     Tresana

     Villafranca in Lunigiana

     Zeri

 

     2 Massa e Carrara

 

     Carrara

     Massa

     Montignoso

 

     3 Valle del Serchio

 

     3.1 Quadrante Garfagnana

     Camporgiano

     Careggine

     Castelnuovo Garfagnana

     Castiglione di Garfagnana

     Fosciandora

     Gallicano

     Giuncugnano

     Minucciano

     Molazzana

     Piazza al Serchio

     Pieve Fosciana

     San Romano in Garfagnana

     Sillano

     Vagli di Sotto

     Vergemoli

     Villa Collemandina

 

     3.2 Quadrante Media Valle

     Bagni di Lucca

     Barga

     Borgo a Mozzano

     Coreglia Antelminelli

     Fabbriche di Vallico

 

     4 Versilia

 

     Camaiore

     Forte dei Marmi

     Massarosa

     Pietrasanta

     Seravezza

     Stazzema

     Viareggio

 

     5 Area lucchese

 

     Altopascio

     Capannori

     Lucca

     Montecarlo

     Pescaglia

     Porcari

     Villa Basilica

 

     6 Val di Nievole

 

     Buggiano

     Chiesina Uzzanese

     Lamporecchio

     Larciano

     Massa e Cozzile

     Monsummano Terme

     Montecatini Terme

     Pescia

     Pieve a Nievole

     Ponte Buggianese

     Uzzano

 

     7 Area pistoiese

 

     7.1 Quadrante montano

     Abetone

     Cutigliano

     Marliana

     Piteglio

     Sambuca Pistoiese

     San Marcello Pistoiese

 

     9 Area fiorentina

 

     9.1 Quadrante Mugello

     Barberino di Mugello

     Borgo San Lorenzo

     Firenzuola

     Marradi

     Palazzuolo sul Senio

     San Piero a Sieve

     Scarperia

     Vaglia

     Vicchio

 

     9.2 Quadrante Val di Sieve

     Dicomano

     Londa

     Pelago

     Pontassieve

     Rufina

     San Godenzo

 

     9.4 Quadrante Chianti

     Greve in Chianti

     Impruneta

     San Casciano Val di Pesa

     Tavarnelle Val di Pesa

 

     9.5 Quadrante Valdarno Superiore Nord

     Figline Val d'Arno

     Incisa Val d'Arno

     Reggello

     Rignano sull’Arno

 

     10 Circondario di Empoli

 

     10.1 Quadrante Empolese

     Capraia e Limite

     Cerreto Guidi

     Empoli

     Fucecchio

     Montelupo Fiorentino

     Montespertoli

     Vinci

 

     10.2 Quadrante Valdesano

     Castelfiorentino

     Certaldo

     Gambassi Terme

     Montaione

 

     11 Valdarno inferiore

 

     Castelfranco di Sotto

     Montopoli in Val d'Arno

     San Miniato

     Santa Croce sull'Arno

     Santa Maria a Monte

 

     12 Val d'Era

 

     Bientina

     Calcinaia

     Capannoli

     Casciana Terme

     Chianni

     Crespina

     Lajatico

     Lari

     Palaia

     Peccioli

     Ponsacco

     Pontedera

     Terricciola

     Vicopisano

 

     15 Val di Cecina

 

     15.1 Quadrante costiero

     Bibbona

     Castagneto Carducci

     Cecina

     Rosignano Marittimo

 

     15.2 Quadrante interno

     Casale Marittimo

     Castellina Marittima

     Castelnuovo Val di Cecina

     Guardistallo

     Montecatini Val di Cecina

     Montescudaio

     Monteverdi Marittimo

     Orciano Pisano

     Pomarance

     Riparbella

     Santa Luce

     Volterra

 

     16 Val di Cornia

 

     Campiglia Marittima

     Piombino

     San Vincenzo

     Sassetta

     Suvereto

 

     17 Arcipelago

 

     Campo nell'Elba

     Capoliveri

     Capraia Isola

     Marciana

     Marciana Marina

     Porto Azzurro

     Portoferraio

     Rio Marina

     Rio nell'Elba

 

     18 Colline metallifere

 

     Follonica

     Gavorrano

     Massa Marittima

     Monterotondo Marittimo

     Montieri

     Scarlino

 

     19 Alta Val d’Elsa

 

     Barberino Val d'Elsa

     Casole d'Elsa

     Colle Val d'Elsa

     Poggibonsi

     Radicondoli

     San Gimignano

 

     20 Area Urbana senese

 

     Monteriggioni

     Siena

 

     21 Crete Senesi – Val d’Arbia

 

     Asciano

     Buonconvento

     Monteroni d’Arbia

     Rapolano Terme

     San Giovanni d’Asso

 

     22 Val di Merse

 

     Chiusdino

     Monticiano

     Murlo

     Sovicille

 

     23 Chianti

 

     Castellina in Chianti

     Castelnuovo Berardenga

     Gaiole in Chianti

     Radda in Chianti

 

     24 Valdarno superiore sud

 

     Bucine

     Castelfranco di Sopra

     Cavriglia

     Laterina

     Loro Ciuffenna

     Montevarchi

     Pergine Valdarno

     Pian di Sco'

     San Giovanni Valdarno

     Terranova Bracciolini

 

     25 Casentino

 

     Bibbiena

     Castel Focognano

     Castel San Niccolo'

     Chitignano

     Chiusi della Verna

     Montemignaio

     Ortignano Raggiolo

     Poppi

     Pratovecchio

     Stia

     Talla

 

     26 Alta Val Tiberina

 

     Anghiari

     Badia Tedalda

     Caprese Michelangelo

     Monterchi

     Pieve Santo Stefano

     Sansepolcro

     Sestino

 

     27 Area aretina

 

     Arezzo

     Capolona

     Castiglion Fibocchi

     Civitella in Val di Chiana

     Monte San Savino

     Subbiano

 

     28 Val di Chiana aretina

 

     Castiglion Fiorentino

     Cortona

     Foiano della Chiana

     Lucignano

     Marciano della Chiana

 

     29 Val di Chiana senese

 

     Cetona

     Chianciano Terme

     Chiusi

     Montepulciano

     San Casciano dei Bagni

     Sarteano

     Sinalunga

     Torrita di Siena

     Trequanda

 

     30 Amiata – Val d’Orcia

 

     Abbadia San Salvatore

     Castiglione d'Orcia

     Montalcino

     Piancastagnaio

     Pienza

     Radicofani

     San Quirico d’Orcia

 

     31 Amiata Grossetano

 

     Arcidosso

     Castel del Piano

     Castell'Azzara

     Cinigiano

     Roccalbegna

     Santa Fiora

     Seggiano

     Semproniano

 

     32 Area grossetana

 

     Campagnatico

     Castiglione della Pescaia

     Civitella Paganico

     Grosseto

     Roccastrada

 

     33 Albegna-Fiora

 

     33.1 Quadrante Costa d'Argento

     Capalbio

     Isola del Giglio

     Magliano in Toscana

     Monte Argentario

     Orbetello

 

     33.2 Quadrante Colline interne

     Manciano

     Pitigliano

     Scansano

     Sorano

 

AREE COMMERCIALI METROPOLITANE

 

     L'area commerciale metropolitana di Firenze-Pistoia-Prato comprende i seguenti comuni:

 

     7.2 Quadrante metropolitano

 

     Agliana

     Montale

     Pistoia

     Quarrata

     Serravalle Pistoiese

 

     8 Area pratese

 

     Cantagallo

     Carmignano

     Montemurlo

     Poggio a Caiano

     Prato

     Vaiano

     Vernio

 

     9.3 Quadrante centrale

 

     Bagno a Ripoli

     Calenzano

     Campi Bisenzio

     Fiesole

     Firenze

     Lastra a Signa

     Scandicci

     Sesto Fiorentino

     Signa

 

     L'area commerciale metropolitana di Livorno-Pisa comprende i seguenti comuni:

 

     13 Area pisana

 

     Buti

     Calci

     Cascina

     Fauglia

     Lorenzana

     Pisa

     San Giuliano Terme

     Vecchiano

 

     14 Area livornese

 

     Collesalvetti

     Livorno

 

 

ALLEGATO B

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO C

 

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 43 del D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R.