Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 fiere, mercati e commercio |
Data: | 16/03/2004 |
Numero: | 17 |
§ 4.6.39 – D.P.G.R. 16 marzo 2004, n. 17/R. [1]
Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
(B.U. 24 marzo 2004, n. 11).
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. Finalità.
1. In attuazione delle disposizioni di cui al
Art. 2. Definizioni.
1. Ai sensi del presente regolamento, ferme restando le definizioni e le relative disposizioni del
a) per decreto, il citato
b) per direttive, le direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui all’articolo 4 della
c) per medie strutture di vendita, le strutture commerciali come definite dall’articolo 4, comma 1, lettera
e) del decreto, fatta eccezione per i bacini omogenei di utenza:
n. 1 Lunigiana
n. 2 Massa Carrara
n. 3 Valle del Serchio:
n 3.1 Garfagnana
n. 3.2 Media Valle
n. 4 Versilia
n. 5 Area lucchese
n. 6 Val di Nievole
n. 7 Area pistoiese:
n. 7.1 Quadrante montano
n. 9 Area fiorentina:
n. 9.1 Quadrante Mugello
n. 9.2 Quadrante Val di Sieve
n. 9.4 Quadrante Chianti
n. 9.5 Quadrante Valdarno Superiore Nord
n. 10 Circondario di Empoli:
n. 10.1 Quadrante Empolese
n. 10.2 Quadrante Valdesano
n. 11 Valdarno Inferiore
n. 12 Val d’Era
n. 15 Val di Cecina:
n. 15.1 Quadrante costiero
n. 15.2 Quadrante interno
n. 16 Val di Cornia
n. 17 Arcipelago
n. 18 Colline metallifere
n. 19 Alta Val d’Elsa
n. 20 Area urbana senese
n. 21 Crete senesi – Val d’Arbia
n. 22 Val di Merse
n. 23 Chianti
n. 24 Valdarno Superiore sud
n. 25 Casentino
n. 26 Alta Val Tiberina
n. 27 Area Aretina
n. 28 Val di Chiana aretina
n. 29 Val di Chiana senese
n. 30 Amiata – Val d’Orcia
n. 31 Amiata Grossetano
n. 32 Area Grossetana
n. 33 Albegna-Fiora:
n. 33.1 Quadrante Costa d’Argento
n. 33.2 Quadrante Colline Interne
come individuati all’articolo 3 e definiti nell’allegato A, dove, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del decreto, le superfici di vendita sono le seguenti: superiore a 150 metri quadrati fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250 metri quadrati fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
d) per grandi strutture di vendita di tipologia “A”, gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive di cui all’articolo 4 della
e) per grandi strutture di vendita di tipologia “B”, gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 5.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati. Tali strutture, se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il 10 per cento della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio e artigianali. Il comune può definire criteri e modalità per consentire l’inserimento in tali strutture di vendita di almeno un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;
f) per grandi strutture di vendita di tipologia “C”, gli esercizi commerciali con una superficie di vendita compresa tra 1.500 metri quadrati e 5.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e con superficie di vendita compresa tra 2.500 metri quadrati e 5.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; nei bacini omogenei di utenza già richiamati alla lettera c), gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 1.500 metri quadrati e 5.000 metri quadrati;
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per aree commerciali integrate, le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l’insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo. A tali aree, ai fini del presente regolamento, si applicano la classificazione e le disposizioni previste per le grandi strutture di vendita definite dal presente articolo in rapporto alla superficie di vendita complessiva delle grandi e medie strutture di vendita ivi localizzate;
i) per reimpiego del personale, ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del decreto, il reimpiego degli occupati a tempo indeterminato e determinato, già operanti presso gli esercizi commerciali interessati, nell’anno precedente alla presentazione della domanda;
l) per domande concorrenti, le domande, trasmesse dal comune complete di documentazione, che siano state registrate al protocollo della Regione nei medesimi intervalli di trenta giorni, che vengono calcolati a decorrere dalla registrazione della prima domanda pervenuta successivamente al 6 agosto 2002;
m) per centro storico, l’area classificata dallo strumento urbanistico comunale come zona “A” ai sensi della normativa urbanistica nazionale e regionale vigente.
Art. 3. Individuazione dei bacini omogenei di utenza e delle aree commerciali metropolitane.
1. Ai fini del presente regolamento, le aree sovracomunali configurabili come bacini omogenei di utenza sono individuate nell’allegato A.
2. Per aree commerciali metropolitane si intendono le seguenti:
a) area commerciale metropolitana di Firenze-Prato- Pistoia comprendente i comuni, di cui all’allegato A, inseriti nel sistema urbano fiorentino - sottosistema centrale, nel sistema urbano pratese, nel sistema urbano metropolitano dell’area pistoiese;
b) area commerciale metropolitana di Livorno-Pisa, comprendente i comuni, di cui all’allegato A, inseriti nel sistema area livornese e nel sistema area pisana.
3. Ai fini di una programmazione commerciale orientata al raggiungimento delle finalità del presente regolamento, i comuni della Toscana sono suddivisi nelle seguenti classi:
a) comuni di classe “A”, sono i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;
b) comuni di classe “B”, sono i comuni con popolazione compresa fra i 10.000 e i 50.000 abitanti;
c) comuni di classe “C”, sono i comuni con popolazione compresa fra i 3.000 e i 10.000 abitanti;
d) comuni di classe “D”, sono i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.
Art. 4. Adempimenti dei comuni.
1. I comuni provvedono, qualora ne sia ravvisata l’esigenza, al fine di perseguire le finalità del presente regolamento, alla definizione e attuazione di programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva di cui all’articolo 8, nonché alla individuazione ed alla regolamentazione delle attività commerciali localizzate nei centri storici, oppure nelle aree o edifici di interesse storico, archeologico e ambientale, al fine di tutelare e valorizzare tale patrimonio, nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 7.
2. I comuni, prima dell’adozione degli atti relativi agli adempimenti previsti dal presente articolo, sono tenuti alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle camere di commercio.
Art. 5. Cooperazione intercomunale e tavoli di concertazione.
1. Allo scopo di favorire una equilibrata evoluzione delle attività commerciali nelle aree metropolitane e nei bacini di utenza di cui all’allegato A, i comuni, in cooperazione tra loro, svolgono ricognizioni ed analisi sull’assetto e sulle prospettive del sistema distributivo con particolare riferimento ad eventuali fenomeni di saturazione degli insediamenti di grandi strutture di vendita. Tali ricognizioni ed analisi vengono effettuate, sulla base di modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale, in preparazione delle fasi pianificatorie e programmatorie urbanistico-commerciali d’area anche ai fini del piano strutturale di cui all’articolo 24 della
2. A fronte di domanda di apertura di una nuova grande struttura di vendita, allo scopo di favorire processi di qualificazione della stessa e per il migliore inserimento nei contesti socio economici interessati, il comune attiva tavoli di concertazione istituzionale e sociale a livello territoriale. Tali iniziative di concertazione vengono promosse e coordinate dal sindaco del comune che riceve la domanda di insediamento e sono finalizzate a individuare obiettivi e contenuti essenziali inerenti sia al modello organizzativo della struttura di vendita, con particolare riguardo agli aspetti indicati all’articolo 12, comma 3, lettera e), sia alla valutazione degli impatti d’ambito anche sovracomunale, sia alla realizzazione degli interventi conseguenti nonché alla tutela attiva delle piccole imprese commerciali. Ai tavoli prendono parte il sindaco del comune procedente, il presidente della provincia e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, delle organizzazioni dei consumatori e delle camere di commercio. Quando la nuova grande struttura di vendita produce impatti sovracomunali, alla concertazione partecipano anche i sindaci dei comuni contermini e i presidenti delle province competenti per territorio. La concertazione si conclude con la redazione di conseguenti decisioni e verbali, che vengono allegati alla documentazione di cui all’articolo 12, comma 6.
CAPO II
Disposizioni per la qualificazione della rete degli esercizi di vicinato
Art. 6. Protocollo Vetrina Toscana.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e per attivare processi di rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo prioritariamente nei contesti urbani, rurali e montani e nei comprensori turistici interessati da fenomeni di stagnazione o recessione, la Regione promuove l’integrazione delle politiche dei soggetti pubblici e delle imprese al fine di rendere maggiormente competitiva l’offerta di servizi in aree-sistema identificabili anche come aree turistiche-prodotto.
2. La Regione, d’intesa con gli enti locali, le camere di commercio e le associazioni di categoria del commercio e del turismo nonché con le associazioni dei produttori, dei consumatori e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i contenuti e le modalità organizzative del protocollo denominato “Vetrina Toscana”.
3. Tale protocollo individua gli impegni dei soggetti pubblici e privati aderenti per la creazione di una rete di esercizi di vicinato in grado di qualificare l’offerta di servizi commerciali e turistici, ivi compresa sia l’applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti dei contratti collettivi di lavoro sia il rispetto delle norme previdenziali. In tale contesto la Regione garantisce la necessaria unitarietà di immagine e, nel contempo, un sistema integrato di interventi mirati a valorizzare le particolarità e peculiarità dell’offerta di produzioni locali o tipiche toscane, sia nel settore agro-alimentare che artigianale, puntando ad offrire alle imprese agricole, artigianali e alla piccola e media industria una rete di distribuzione fortemente connotata da caratteri locali e di tipicità regionale.
4. La Regione, attraverso gli strumenti di incentivazione a favore delle imprese commerciali previsti dalla vigente normativa, sostiene gli investimenti delle piccole imprese del commercio che si impegnino al rispetto del protocollo Vetrina Toscana e realizza interventi promo-pubblicitari.
5. La Regione affida ai centri di assistenza tecnica autorizzati ai sensi dell’articolo 24, l’attività di informazione del protocollo Vetrina Toscana e il controllo del rispetto delle condizioni previste dal protocollo stesso.
Art. 7. Programmi per la tutela e la valorizzazione dei centri storici.
1. I comuni hanno la facoltà di approvare programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione dei centri storici al fine di tutelare il patrimonio edilizio esistente di interesse storico e nel contempo garantire alla popolazione residente e ai turisti i migliori servizi commerciali coordinati con quelli di interesse pubblico.
2. I programmi di cui al comma 1 interessano in tutto o in parte l’area del centro storico, nonché aree di interesse storico, archeologico o ambientale. I programmi prevedono interventi di razionalizzazione dei sistemi di fruizione dell’area interessata in termini di traffico veicolare, pedonale e della mobilità in genere, nonché di parcheggi, servizi, illuminazione e arredo urbano.
3. I programmi possono contenere disposizioni in merito:
a) a specifiche prescrizioni per rendere compatibile la localizzazione e l’apertura degli esercizi di vendita con le caratteristiche particolari dell’area, ivi comprese disposizioni in ordine alla vendita di prodotti oggettivamente incompatibili rispetto alla caratterizzazione dell’area e alla sua funzione;
b) alle procedure per la valutazione dell’impatto urbanistico ambientale ai fini della localizzazione e dell’apertura degli esercizi di vendita, rispetto agli interventi previsti dai programmi stessi rendendo comunque possibile l’insediamento anche di medie strutture di vendita in aree integrate con gli esercizi di vicinato e con gli esercizi di attività commerciale su aree pubbliche.
Art. 8. Programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva.
1. Al fine di promuovere la modernizzazione e valorizzazione della rete distributiva, di armonizzare le attività commerciali con l’erogazione dei servizi pubblici, di migliorare la capacità d’attrazione dell’area interessata e la sua accessibilità, di consentire un livello qualificato di animazione, in particolare nei centri urbani, i comuni possono realizzare programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva nel cui ambito possono essere ricondotti i programmi di cui all’articolo 7.
2. I programmi individuano gli interventi di razionalizzazione delle infrastrutture, delle attrezzature e dei servizi pubblici complementari alla rete distributiva dell’area. In particolare prevedono la realizzazione di parcheggi, di arredo urbano, l’attivazione o modifica di servizi urbani, l’attuazione di azioni di promozione, il riuso di edifici esistenti per l’insediamento di nuove attività.
3. I programmi possono altresì disporre la graduazione dell’inserimento delle medie strutture di vendita in specifiche aree interessate da condizioni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato.
4. Per sostenere l’attuazione dei suddetti programmi la Regione prevede interventi finanziari a favore degli enti locali.
5. Nelle zone montane e insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti individuati dal comune ed interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere congiuntamente, oltre alle attività commerciali, altri servizi di interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune, il quale può prevedere anche forme di sostegno a favore di tali esercizi.
CAPO III
Disposizioni per le medie e grandi strutture di vendita
Art. 9. Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per le medie strutture di vendita.
1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), l’estensione o il cambiamento di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, nel rispetto dell’articolo 8 del decreto e secondo i criteri e le procedure adottati dal comune, anche in relazione a quanto previsto all’articolo 8, comma 3.
2. L’autorizzazione all’apertura o all’ampliamento è dovuta purchè l’intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell’articolo 24 della
3. In aggiunta a quelle previste dall’articolo 10, comma 2 del decreto, tra più domande di autorizzazione per medie strutture di vendita, concorrenti nelle aree di cui all’articolo 8, comma 3 in base ai criteri dettati dal comune, viene tenuto conto, in ordine di priorità decrescente, delle seguenti caratteristiche degli interventi:
a) quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;
b) numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
c) numero di occupati;
d) impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
e) impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.
4. All’interno di ciascuna delle caratteristiche di cui al comma 3 è data priorità ai sensi dell’articolo 4, comma 6 della
5. Il comune rilascia contestualmente l’autorizzazione e la concessione edilizia per le medie strutture di vendita.
Art. 10. Condizioni e fattori di priorità per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita.
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita, sono verificate le seguenti condizioni:
a) rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive;
b) compatibilità con gli strumenti urbanistico-commerciali comunali;
c) compatibilità con la superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture (SVAG), di cui all’allegato B;
d) relativamente alle grandi strutture di vendita di tipologia “A” e “B”, rispondenza al sistema dei servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell’area dove è localizzato l’intervento, con particolare riferimento alla frequenza del servizio in relazione agli orari di attività dell’esercizio; i servizi di trasporto possono essere assicurati, in tutto o in parte, da soggetti privati purchè risultino coerenti con il sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico. Il comune può altresì verificare tali condizioni in relazione al vigente piano di indirizzo e regolazione degli orari adottato ai sensi dell’articolo 3 della
e) avvenuto svolgimento delle attività di concertazione di cui all’articolo 5, comma 2.
2. Nel caso in cui l’area dove viene proposta la localizzazione della struttura non disponga già delle infrastrutture comunque previste dallo strumento urbanistico, deve essere oggetto di valutazione lo schema di convenzione tra comune e titolare della struttura per la realizzazione delle infrastrutture stesse; tale convenzione deve prevedere l’accettazione da parte del titolare della condizione dell’apertura dell’esercizio contestualmente alla piena funzionalità delle infrastrutture.
3. In aggiunta a quelli stabiliti dall’articolo 10, comma 2 del decreto, tra più domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita concorrenti all’interno della stessa area di programma, costituiscono fattori di priorità, nell’ordine:
a) l’inserimento della struttura commerciale nell’ambito di piani di riqualificazione urbana e/o di riutilizzo di aree dismesse;
b) la quantità volumetrica di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;
c) il numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
d) il numero di esercizi di vicinato trasferiti all’interno della struttura;
e) gli elementi di qualità e di prestazione di cui all’articolo 12, comma 3, lettera e);
f) il numero di occupati riassorbiti, intesi sia come dipendenti del settore del commercio già inquadrati, residenti e occupati nei comuni del bacino omogeneo di utenza di riferimento, nonchè titolari di esercizi commerciali (localizzati nello stesso bacino omogeneo) e/o loro coadiuvanti, sia come dipendenti di altre attività economiche interessate da crisi aziendali;
g) il numero totale di occupati in rapporto alla superficie di vendita richiesta;
h) l’impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
i) l’impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali siglati e alla realizzazione di un accordo sindacale di secondo livello finalizzato ad evitare situazioni di concorrenza anomale.
4. All’interno di ciascuno dei fattori di cui al comma 3 è data priorità ai sensi dell’articolo 4, comma 6 della
Art. 11. Superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture.
1. Ai fini dell’articolazione della SVAG si fa riferimento alle tre aree vaste della Toscana, considerate come aree programma d’ambito territoriale così articolate:
a) la Toscana centrale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle Province di Firenze, Prato e Pistoia;
b) la Toscana della costa, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle Province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;
c) la Toscana interna e meridionale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle Province di Arezzo, Siena e Grosseto.
2. Nell’ambito della SVAG di cui all’allegato B, è stabilita una riserva del 40 per cento da destinarsi ad ampliamenti di grandi strutture già autorizzate, fino al limite del 30 per cento della superficie di vendita autorizzata.
3. Nel caso di apertura di una grande struttura di vendita per ampliamento, anche con contestuale trasferimento, di un unico esercizio esistente ed operante, già autorizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della
4. Nel caso di trasferimento e ampliamento di grandi strutture di vendita, anche per concentrazione o accorpamento, nell’ambito dello stesso bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana, la verifica della SVAG, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), viene effettuata per la sola quota di superficie ulteriore rispetto a quella delle grandi strutture di vendita già autorizzate.
5. Nel caso di grandi strutture di vendita organizzate in forma di centro commerciale e già autorizzate ai sensi della
6. Nell’ambito dello stesso comune, è dovuta l’autorizzazione all’ampliamento di grandi strutture di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi esistenti ed operanti, già autorizzati ai sensi dell’articolo 24 della
7. La condizione di cui al comma 6 comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il reimpiego del personale degli esercizi commerciali concentrati o accorpati.
8. Qualora una grande struttura di vendita, autorizzata ai sensi della
9. La Giunta regionale promuove monitoraggi sull’andamento dei dati relativi alla consistenza della rete distributiva, ai consumi e su altri elementi conoscitivi, anche scaturenti dai rapporti elaborati dai comuni ai sensi dell’articolo 5, comma 1. In considerazione della dinamica economica e delle problematiche emerse da tali monitoraggi, previa consultazione del tavolo settoriale di concertazione, delibera eventuali rimodulazioni delle superfici autorizzabili per grandi strutture, di cui all’allegato B, entro il 6 agosto 2004.
10. Per gli anni successivi al 2004, i criteri e le modalità di definizione della SVAG sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione del tavolo di concertazione settoriale.
Art. 12. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita.
1. Il soggetto interessato all’apertura, trasferimento o ampliamento di una grande struttura di vendita, presenta domanda al comune competente per territorio contestualmente alla domanda di concessione edilizia. Il competente ufficio comunale trasmette per conoscenza copia della domanda senza gli allegati di cui al comma 3 alla Regione e alla Provincia.
2. Qualora la domanda abbia per oggetto l’estensione o la variazione di settore merceologico che non comporti variazione della superficie di vendita, la stessa, priva degli allegati di cui al comma 3, lettere a) e c), è sottoposta al procedimento disciplinato nel presente articolo, nel rispetto dei criteri e parametri previsti dalle direttive, calcolati sulla quota di superficie di vendita per la quale si richiede la variazione di settore merceologico.
3. La domanda contiene le indicazioni di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto e ad essa deve essere allegata:
a) planimetria, in scala adeguata, ove già non allegata alla domanda di concessione edilizia, dell’esercizio esistente o progetto costruttivo dell’edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
b) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie;
c) planimetria generale a scala 1/10.000 o 1/5.000 con l’ubicazione della struttura commerciale;
d) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura, ai sensi dell’articolo 4 della
e) relazione concernente elementi di qualità e di prestazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
1) flussi veicolari, infrastrutture viarie e parcheggi;
2) caratteri architettonici e funzionali della struttura, compatibilità ambientali e idrogeologiche, risparmio energetico, emissioni inquinanti;
3) servizi per i consumatori, caratteri qualitativi della tipologia distributiva, rapporti tra struttura commerciale e operatori locali, con riferimento a profili di specializzazione, vendita di prodotti toscani, sistemi informativi per la promozione delle fruizioni delle risorse ambientali e turistiche del territorio;
4) spazi per la distribuzione di prodotti etnici, iniziative di commercio equo e solidale, criteri e certificazioni inerenti alla responsabilità etico-sociale relativa ai processi produttivi delle merci distribuite;
5) effetti occupazionali, certificazione di responsabilità sociale delle imprese secondo lo standard internazionale S.A. 8000 nonché rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali siglati a livello territoriale.
4. Nel caso di realizzazione, anche per ampliamento, di strutture di tipologia A e B, oltre agli allegati di cui al comma 3, il richiedente presenta al comune una proposta di interventi, definiti sulla base di apposito studio di impatto economico e commerciale, finalizzati ad armonizzare l’insediamento della grande struttura di vendita nel contesto socio-economico e ad individuare obiettivi e contenuti essenziali inerenti al modello organizzativo della struttura, con particolare riguardo agli aspetti di cui al comma 3, lettera e) ed a proposte di collaborazione col comune per la tutela attiva delle piccole imprese commerciali.
5. La completezza della domanda e dei suoi allegati è verificata dal responsabile del procedimento comunale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentare le necessarie integrazioni entro un termine fissato e comunque non superiore a trenta giorni. Contestualmente l’interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell’autorizzazione resta sospeso fino all’integrazione della documentazione e che la mancata integrazione ed accettazione della medesima entro i termini stabiliti comporta il rigetto della domanda da parte del comune.
6. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell’istruttoria, anche mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dall’amministrazione regionale e trasmette alla Regione e alla provincia competente per territorio la documentazione di cui al comma 3, le proposte di intervento di cui al comma 4, nonché le decisioni e i verbali di cui all’articolo 5, comma 2. Al ricevimento della domanda trasmessa, completa della documentazione, il competente ufficio regionale provvede ad inserirla in un apposito elenco cronologico, ripartito per area di programma, ai fini della definizione dell’ordine cronologico di svolgimento delle conferenze di servizi e per quanto previsto dall’articolo 10, comma 3. Successivamente, la Regione stabilisce, in accordo col comune, la data di svolgimento della conferenza di servizi di cui all’articolo 9 del decreto, da tenersi nei successivi sessanta giorni. La conferenza di servizi è indetta dal comune, viene convocata presso la sede della Regione Toscana e deve concludersi entro novanta giorni dalla data della prima riunione.
7. La conferenza di servizi di cui al comma 6 è preceduta da una conferenza di servizi interna degli uffici regionali ai sensi dell’articolo 13 della
8. Alla conferenza di cui al comma 6 partecipano tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune, legittimati ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell’ente rappresentato. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza, a meno che la stessa non faccia pervenire all’amministrazione convocante il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla data di svolgimento della conferenza.
9. La convocazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento competente ad emanare l’atto autorizzativo, viene effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione.
10. Della data di convocazione della conferenza è data notizia, a mezzo lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima, al richiedente, ai comuni contermini, alle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana in cui si intende realizzare l’insediamento, per l’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 9, comma 4 del decreto; la comunicazione reca l’indicazione del responsabile del procedimento, della sede dove è possibile prendere visione degli atti e delle modalità e dei tempi per l’eventuale consultazione degli stessi.
11. Le domande si intendono accolte qualora entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.
12. Delle riunioni della conferenza vengono redatti appositi verbali, sottoscritti dai partecipanti, che devono essere menzionati nell’atto con cui viene rilasciata l’autorizzazione, dando atto degli esiti della conferenza stessa.
13. La concessione o l’autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all’autorizzazione commerciale, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 11; in tal caso il comune rilascia la concessione od autorizzazione secondo le norme vigenti in materia.
14. Alle situazioni non espressamente disciplinate si applica la
Art. 13. Grandi strutture di vendita in ubicazioni già destinate ad attività di grande distribuzione.
1. Allo scopo di favorire il recupero e la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio esistente e di limitare il consumo di territorio, nel caso di apertura di grandi strutture di vendita in ubicazioni già sedi di grandi strutture, come definite all’articolo 2, dismesse per effetto di decadenza o revoca dell’autorizzazione (escluso il caso di cui all’articolo 22, comma 4, lettera c) del decreto) o cessazione dell’attività, la verifica di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) viene effettuata solo per la quota di superficie di vendita ulteriore rispetto a quella a suo tempo operante. A tale fine si provvede a verificare che la cessazione dell’attività, la dichiarazione di decadenza, la revoca dell’autorizzazione o la restituzione del titolo autorizzativo sia intervenuta nei cinque anni precedenti il 6 agosto 2002. Il comune territorialmente competente rilascia le certificazioni finalizzate all’applicazione del presente articolo.
Art. 14. Norme per i centri commerciali.
1. Le medie o le grandi strutture di vendita organizzate in forma di centro commerciale sono soggette ad autorizzazione comunale, da rilasciarsi secondo le norme del presente regolamento, qualora il comune non abbia disciplinato diversamente. L’autorizzazione rilasciata al centro commerciale nel suo insieme ha valore di consenso complessivo alla sua realizzazione e di determinazione della superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici. Con autonomi atti, contestuali o successivi, sono autorizzate le medie o grandi strutture presenti all’interno del centro, mentre agli esercizi di vicinato si applica il procedimento di cui all’articolo 7 del decreto.
2. Il comune può coordinare eventuali istanze di soggetti economici e sociali interessati, al fine di favorire l’inserimento di operatori locali nel centro commerciale.
3. Le modifiche alla ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all’interno del centro sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro e le dimensioni attribuite a ciascun settore merceologico.
4. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti. In tale ultima ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato per i rapporti giuridici con i terzi.
5. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 5 del decreto, che devono comunque essere posseduti, prima del rilascio dell’autorizzazione relativa al centro, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne assuma la titolarità. L’intestazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, che deve essere in possesso anche degli altri requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto, non costituisce ipotesi di subingresso.
Art. 15. Esercizio congiunto di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
1. E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l’edilizia;
l) legnami.
CAPO IV
Individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte
Art. 16. Procedure.
1. I comuni interessati presentano alla Giunta regionale la richiesta di inserimento nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d’arte o delle zone del territorio dei medesimi sulla base dei presupposti di cui al presente articolo.
2. Condizione per la presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco regionale di cui al comma 1, relativamente ai comuni ad economia prevalentemente turistica, è la sussistenza di almeno tre tra i parametri elencati nell’allegato C, di cui almeno uno relativo all’area dell’offerta e uno relativo all’area della domanda ovvero, relativamente alle città d’arte, la sussistenza di almeno un parametro appartenente a qualsiasi area e la presenza nel territorio comunale di almeno un sito di interesse artistico individuato con decreto dirigenziale n. 5709 del 14 agosto 1995 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al comune sia superiore o uguale al valore soglia riportato nell’allegato C. Relativamente ai parametri riferiti alla domanda turistica, è ammessa una tolleranza per difetto non superiore al 10 per cento rispetto al valore soglia riportato nell’allegato C.
3. Possono presentare la richiesta di inserimento nell’elenco di cui al comma 1 anche i comuni capoluogo di provincia, limitatamente al loro centro storico e i comuni in possesso di almeno uno tra i parametri di cui all’allegato C qualora:
a) siano posti lungo la costa toscana limitatamente alle frazioni costiere;
b) siano classificati come montani o parzialmente montani ai sensi della
4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, i comuni potranno comunque avanzare richiesta di inserimento nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica, inoltrando alla Giunta regionale adeguata documentazione attestante:
a) l’esistenza del piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui all’articolo 3 della
b) l’esistenza di un accordo sottoscritto tra amministrazione comunale, associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e delle organizzazioni dei consumatori, finalizzato anche a definire i contenuti di cui al comma 6;
c) l’esistenza di un programma di sviluppo turistico finalizzato al potenziamento dell’offerta turistico-ricettiva e dei servizi connessi.
5. La richiesta di inserimento può essere altresì avanzata da più comuni contigui o vicini, anche non in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 ma interessati da flussi turistici diretti ai comuni in possesso di tali requisiti, i quali sottoscrivono accordi con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e le organizzazioni dei consumatori. Tali accordi vengono definiti e formalizzati tra i partecipanti ad uno specifico incontro di concertazione convocato congiuntamente dai comuni interessati. Si intende acquisito l’assenso degli aventi diritto qualora, regolarmente convocati all’incontro di concertazione con lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione, non abbiano partecipato alla stessa. Tale effetto non si produce qualora gli assenti facciano pervenire alle amministrazioni convocanti il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla data dell’avvenuto incontro. Gli accordi sono finalizzati a disciplinare, in relazione alle esigenze di sviluppo turistico, le deroghe di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto nei rispettivi territori per periodi temporali determinati o indeterminati. Gli accordi contengono intese riguardanti gli orari com- merciali e il mercato del lavoro. I comuni sottoscrittori degli accordi per il periodo di validità degli stessi sono inseriti nell’elenco di cui al comma 1 e hanno priorità per l’attribuzione delle agevolazioni di cui all’articolo 8.
6. Il comune, nella richiesta di cui al comma 1, individua zone del proprio territorio e periodi dell’anno per i quali si richiede il riconoscimento della prevalente economia turistica o della qualifica di città d’arte, verificando la presenza in tali aree di adeguate densità di strutture ricettive, pubblici esercizi e strutture commerciali, funzionali alle esigenze della domanda turistica.
7. Per le città d’arte le zone nelle quali è possibile esercitare le facoltà di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto coincidono con le aree classificate dallo strumento urbanistico comunale come centro storico.
8. I comuni di cui ai commi 2 e 3, prima dell’inoltro della richiesta di inserimento nell’elenco regionale, promuovono gli accordi di cui all’articolo 17 e definiscono con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, dei lavoratori dipendenti del settore e delle organizzazioni dei consumatori, i periodi e le zone di cui al comma 6. Dell’esito degli accordi eventualmente sottoscritti i comuni danno conto nella richiesta di inserimento nell’elenco. Qualora non sia stata oggetto di valutazione in sede di prima richiesta di inserimento nell’elenco, la definizione dei periodi e delle zone di cui al comma 6 viene effettuata anche successivamente e viene recepita in sede di aggiornamento dell’elenco.
9. I comuni possono richiedere l’inserimento nell’elenco regionale in ogni tempo.
10. L’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte viene aggiornato semestralmente con decreto della competente struttura della Giunta regionale. Lo stesso ufficio provvede all’aggiornamento biennale dei dati ufficiali, riferiti ai parametri di cui all’allegato C, relativi ai comuni toscani, che vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 17. Promozione di accordi.
1. Al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio e di informazione e ai lavoratori dipendenti adeguate garanzie di accessibilità con mezzi pubblici alle sedi di lavoro e le necessarie turnazioni in occasione delle aperture domenicali e festive, i comuni inseriti in tutto o in parte nell’elenco regionale, promuovono la sottoscrizione di accordi con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e delle associazioni dei consumatori, anche in ordine all’esercizio delle funzioni comunali di cui all’articolo 3 della
CAPO V
Vendite straordinarie
Art. 18. Disposizioni generali concernenti le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.
1. In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
2. Le merci devono essere poste in vendita con l’indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell’esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
4. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere l’indicazione della durata della vendita.
Art. 19. Vendite di liquidazione.
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al comune in cui ha sede l’esercizio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell’anno, per una durata non superiore a otto settimane in caso di cessione o cessazione dell’attività commerciale, e per una durata non superiore a quattro settimane nel caso di trasferimento dell’azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali. E’ vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
3. A decorrere dall’inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquida- zione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
4. La comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:
a) per la cessazione dell’attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell’attività o atto di rinuncia all’autorizzazione amministrativa;
b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
c) per il trasferimento dell’azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l’80 per cento degli arredi.
5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori stessi.
6. Al termine della vendita di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale, lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello stesso locale, se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione indicata nella comunicazione presentata al comune e previo perfezionamento della procedura di cui all’articolo 7 del decreto o rilascio di nuova autorizzazione.
Art. 20. Vendite di fine stagione.
1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate dal giorno successivo all’Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre.
2. I comuni, d’intesa con le camere di commercio, sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, possono definire date di inizio successive e durate diverse da quelle indicate. Riguardo alla programmazione di tali periodi le camere di commercio garantiscono comportamenti omogenei per area provinciale o per gli ambiti sovracomunali di cui all’allegato A.
Art. 21. Vendite promozionali.
1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. La comunicazione deve essere effettuata al comune almeno dieci giorni prima dell’inizio della vendita.
2. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.
3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l’igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno senza necessità di preventiva comunicazione al comune.
4. Le vendite promozionali di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, con esclusione dei prodotti per l’igiene della persona e della casa, non possono essere effettuate per un periodo superiore a sei settimane consecutive. Decorso tale periodo, è necessario che intercorrano almeno sessanta giorni per poter effettuare una nuova vendita promozionale del medesimo prodotto.
CAPO VI
Centri di assistenza tecnica
Art. 22. Caratteristiche dei centri di assistenza tecnica.
1. La Regione favorisce le iniziative finalizzate alla promozione dell’innovazione e i processi di ammodernamento della rete distributiva, nonché a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione. Per tali fini, ai sensi dell’articolo 23 del decreto, autorizza l’attività di appositi centri di assistenza tecnica alle imprese.
2. Ai fini dell’autorizzazione regionale i centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti relativamente al settore commercio, nell’ambito dei consigli provinciali delle camere di commercio.
3. I centri devono fornire la copertura del servizio a livello provinciale attraverso almeno due sportelli informativi in ambito provinciale.
4. I centri svolgono le loro attività in favore di tutte le imprese dell’area di propria operatività a prescindere dall’appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro.
Art. 23. Attività dei centri di assistenza tecnica.
1. I centri svolgono le seguenti attività:
a) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l’accesso all’attività e per lo svolgimento della stessa;
b) formazione ed aggiornamento professionale anche in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
c) organizzazione, formazione, promozione, certificazione e sviluppo del commercio elettronico;
d) consulenza e assistenza alle imprese in materia di:
1) gestione economica e finanziaria di impresa;
2) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
3) sicurezza e tutela dei consumatori;
4) tutela ambientale;
5) igiene e sicurezza sul lavoro;
6) prevenzione del fenomeno dell’usura;
7) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
8) altre attività eventualmente previste dallo statuto.
Art. 24. Autorizzazione e sostegno dei centri di assistenza tecnica.
1. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale autorizza i centri sulla base di apposita domanda presentata dai soggetti interessati, attestante:
a) che la sede legale del centro sia localizzata nel territorio regionale;
b) l’adozione di statuto (allegato alla domanda) dal quale risulti il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 22;
c) il numero degli sportelli operativi in ambito provinciale e la loro ubicazione;
d) il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione.
2. L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della camera di commercio competente per territorio e, nel caso di centri operanti in più province, dell’Unioncamere Toscana; decorso tale termine senza che la Regione si sia espressa, la domanda si intende accolta.
3. La Regione sostiene l’attività dei centri autorizzati attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia di finanziamenti alle imprese. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di programmi di attività o progetti, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.
4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza tecnica per realizzare piani di intervento finalizzati a sviluppare processi di qualificazione della rete distributiva con particolare riguardo alla capacità competitiva dei piccoli operatori commerciali e dei contesti economici e territoriali interessati.
CAPO VII
Norme finali
Art. 25. Norme finali e transitorie in materia di grandi strutture di vendita.
1. Nel caso di insediamento di grandi strutture di vendita previsto da accordi di pianificazione definiti all’interno di accordi di programma di cui alla
2. Si applicano le norme vigenti al momento della presentazione della domanda:
a) alle domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita già presentate alla data del 6 agosto 2002;
b) alle iniziative per le quali, alla data del 6 agosto 2002, sia stato adottato l’accordo di pianificazione previsto all’articolo 5, comma 2 del
c) alle iniziative per la realizzazione di grandi strutture di vendita con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale di cui all’articolo 10, comma 9 del rego
Art. 26. Norme finali in materia di programmi per la tutela delle aree vulnerabili.
1. I programmi comunali per la tutela delle aree vulnerabili adottati entro il 6 agosto 2002 conservano efficacia fino al termine stabilito dal comune.
Art. 27. Norme finali in materia di adeguamento dei titoli autorizzativi.
1. Nel caso di coesistenza, in uno stesso esercizio commerciale, di più autorizzazioni rilasciate in capo ad uno stesso soggetto ai sensi delle previgenti normative, la cui superficie di vendita complessiva configuri una media o grande struttura di vendita, il comune provvede direttamente a ritirare le autorizzazioni esistenti, rilasciando contestualmente un unico titolo autorizzativo, relativo alla superficie di vendita complessiva operante.
ALLEGATO A
BACINI OMOGENEI DI UTENZA E AREE COMMERCIALI METROPOLITANE
BACINI OMOGENEI DI UTENZA
1 Lunigiana
Aulla
Bagnone
Casola in Lunigiana
Comano
Filattiera
Fivizzano
Fosdinovo
Licciana Nardi
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zeri
2 Massa e Carrara
Carrara
Massa
Montignoso
3 Valle del Serchio
3.1 Quadrante Garfagnana
Camporgiano
Careggine
Castelnuovo Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Fosciandora
Gallicano
Giuncugnano
Minucciano
Molazzana
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
San Romano in Garfagnana
Sillano
Vagli di Sotto
Vergemoli
Villa Collemandina
3.2 Quadrante Media Valle
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vallico
4 Versilia
Camaiore
Forte dei Marmi
Massarosa
Pietrasanta
Seravezza
Stazzema
Viareggio
5 Area lucchese
Altopascio
Capannori
Lucca
Montecarlo
Pescaglia
Porcari
Villa Basilica
6 Val di Nievole
Buggiano
Chiesina Uzzanese
Lamporecchio
Larciano
Massa e Cozzile
Monsummano Terme
Montecatini Terme
Pescia
Pieve a Nievole
Ponte Buggianese
Uzzano
7 Area pistoiese
7.1 Quadrante montano
Abetone
Cutigliano
Marliana
Piteglio
Sambuca Pistoiese
San Marcello Pistoiese
9 Area fiorentina
9.1 Quadrante Mugello
Barberino di Mugello
Borgo San Lorenzo
Firenzuola
Marradi
Palazzuolo sul Senio
San Piero a Sieve
Scarperia
Vaglia
Vicchio
9.2 Quadrante Val di Sieve
Dicomano
Londa
Pelago
Pontassieve
Rufina
San Godenzo
9.4 Quadrante Chianti
Greve in Chianti
Impruneta
San Casciano Val di Pesa
Tavarnelle Val di Pesa
9.5 Quadrante Valdarno Superiore Nord
Figline Val d'Arno
Incisa Val d'Arno
Reggello
Rignano sull’Arno
10 Circondario di Empoli
10.1 Quadrante Empolese
Capraia e Limite
Cerreto Guidi
Empoli
Fucecchio
Montelupo Fiorentino
Montespertoli
Vinci
10.2 Quadrante Valdesano
Castelfiorentino
Certaldo
Gambassi Terme
Montaione
11 Valdarno inferiore
Castelfranco di Sotto
Montopoli in Val d'Arno
San Miniato
Santa Croce sull'Arno
Santa Maria a Monte
12 Val d'Era
Bientina
Calcinaia
Capannoli
Casciana Terme
Chianni
Crespina
Lajatico
Lari
Palaia
Peccioli
Ponsacco
Pontedera
Terricciola
Vicopisano
15 Val di Cecina
15.1 Quadrante costiero
Bibbona
Castagneto Carducci
Cecina
Rosignano Marittimo
15.2 Quadrante interno
Casale Marittimo
Castellina Marittima
Castelnuovo Val di Cecina
Guardistallo
Montecatini Val di Cecina
Montescudaio
Monteverdi Marittimo
Orciano Pisano
Pomarance
Riparbella
Santa Luce
Volterra
16 Val di Cornia
Campiglia Marittima
Piombino
San Vincenzo
Sassetta
Suvereto
17 Arcipelago
Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Marciana
Marciana Marina
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio Marina
Rio nell'Elba
18 Colline metallifere
Follonica
Gavorrano
Massa Marittima
Monterotondo Marittimo
Montieri
Scarlino
19 Alta Val d’Elsa
Barberino Val d'Elsa
Casole d'Elsa
Colle Val d'Elsa
Poggibonsi
Radicondoli
San Gimignano
20 Area Urbana senese
Monteriggioni
Siena
21 Crete Senesi – Val d’Arbia
Asciano
Buonconvento
Monteroni d’Arbia
Rapolano Terme
San Giovanni d’Asso
22 Val di Merse
Chiusdino
Monticiano
Murlo
Sovicille
23 Chianti
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Gaiole in Chianti
Radda in Chianti
24 Valdarno superiore sud
Bucine
Castelfranco di Sopra
Cavriglia
Laterina
Loro Ciuffenna
Montevarchi
Pergine Valdarno
Pian di Sco'
San Giovanni Valdarno
Terranova Bracciolini
25 Casentino
Bibbiena
Castel Focognano
Castel San Niccolo'
Chitignano
Chiusi della Verna
Montemignaio
Ortignano Raggiolo
Poppi
Pratovecchio
Stia
Talla
26 Alta Val Tiberina
Anghiari
Badia Tedalda
Caprese Michelangelo
Monterchi
Pieve Santo Stefano
Sansepolcro
Sestino
27 Area aretina
Arezzo
Capolona
Castiglion Fibocchi
Civitella in Val di Chiana
Monte San Savino
Subbiano
28 Val di Chiana aretina
Castiglion Fiorentino
Cortona
Foiano della Chiana
Lucignano
Marciano della Chiana
29 Val di Chiana senese
Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda
30 Amiata – Val d’Orcia
Abbadia San Salvatore
Castiglione d'Orcia
Montalcino
Piancastagnaio
Pienza
Radicofani
San Quirico d’Orcia
31 Amiata Grossetano
Arcidosso
Castel del Piano
Castell'Azzara
Cinigiano
Roccalbegna
Santa Fiora
Seggiano
Semproniano
32 Area grossetana
Campagnatico
Castiglione della Pescaia
Civitella Paganico
Grosseto
Roccastrada
33 Albegna-Fiora
33.1 Quadrante Costa d'Argento
Capalbio
Isola del Giglio
Magliano in Toscana
Monte Argentario
Orbetello
33.2 Quadrante Colline interne
Manciano
Pitigliano
Scansano
Sorano
AREE COMMERCIALI METROPOLITANE
L'area commerciale metropolitana di Firenze-Pistoia-Prato comprende i seguenti comuni:
7.2 Quadrante metropolitano
Agliana
Montale
Pistoia
Quarrata
Serravalle Pistoiese
8 Area pratese
Cantagallo
Carmignano
Montemurlo
Poggio a Caiano
Prato
Vaiano
Vernio
9.3 Quadrante centrale
Bagno a Ripoli
Calenzano
Campi Bisenzio
Fiesole
Firenze
Lastra a Signa
Scandicci
Sesto Fiorentino
Signa
L'area commerciale metropolitana di Livorno-Pisa comprende i seguenti comuni:
13 Area pisana
Buti
Calci
Cascina
Fauglia
Lorenzana
Pisa
San Giuliano Terme
Vecchiano
14 Area livornese
Collesalvetti
Livorno
ALLEGATO B
(Omissis)
ALLEGATO C
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 43 del