§ 3.5.86 – L.R. 20 marzo 2000, n. 29.
Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:20/03/2000
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Indirizzi generali.
Art. 3.  Comitato scientifico.
Art. 4.  Strumenti di attuazione.
Art. 5.  Istituto del Mondo Arabo.
Art. 6.  Coordinamenti.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 3.5.86 – L.R. 20 marzo 2000, n. 29. [1]

Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana.

(B.U. 30 marzo 2000, n. 13).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Toscana, nel quadro delle finalità statutarie, allo scopo di realizzare strategie interculturali sui terreni del confronto di genere tra donne e uomini, del confronto tra generazioni e tra culture di popoli diversi, promuove interventi finalizzati alla produzione, divulgazione e diffusione delle conoscenze in materia e contribuisce al sostegno di idonee iniziative sull'intero territorio regionale.

 

     Art. 2. Indirizzi generali.

     1. Le strategie interculturali di cui all'articolo 1, con specifico riferimento al sistema toscano della cultura, dell'istruzione e delle politiche sociali, sono definite ed attuate tramite l'integrazione tra le diverse politiche di settore nell'ambito di ogni livello istituzionale della pubblica amministrazione toscana ed attivando il relativo processo di programmazione secondo quanto disposto dalle rispettive leggi di settore.

 

     Art. 3. Comitato scientifico.

     1. Per lo sviluppo di quanto previsto nell'articolo 2, la Regione si avvale di un Comitato scientifico, con funzioni consultive, composto da autorevoli studiosi dei vari paesi interessati. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, e resta in carica per un triennio. La composizione ed il funzionamento del Comitato sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Strumenti di attuazione.

     1. Il Progetto di interesse regionale "Porto Franco. Toscana. Terra dei popoli e delle culture" avviato ed approvato ai sensi della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14, e successive modificazioni, è uno degli strumenti di attuazione delle strategie interculturali di cui all'articolo 1, nell'ambito del territorio regionale.

     2. Il progetto di cui al comma 1, si attua mediante:

     a) la costruzione di una rete stabile di "centri interculturali", diffusa sull'intero territorio regionale, quali centri donna, case della pace, case delle culture, biblioteche interculturali, in collaborazione con gli enti locali territorialmente competenti;

     b) la realizzazione di "campus" tematici finalizzati alla produzione di conoscenze e saperi sui terreni dell'intercultura, alla produzione e divulgazione di strumenti informativi e didattici;

     c) la realizzazione di interventi di informazione e comunicazione riferiti ai contenuti dei programmi di cui alle lettere a) e b), rivolti alla popolazione toscana nel suo insieme;

     d) la promozione e l'informazione su tutte le iniziative che si realizzano in Toscana nel campo dell'intercultura.

     3. Le caratteristiche, i requisiti, le funzioni e le procedure del progetto di cui al comma 1, sono definite con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi, della L.R. 14/1995.

 

     Art. 5. Istituto del Mondo Arabo.

     1. La Regione, allo scopo di sviluppare in Toscana la conoscenza e lo studio del mondo arabo, di sostenere gli scambi culturali, la comunicazione e la cooperazione tra la Toscana e il mondo arabo, di promuovere azioni culturali presso la popolazione di origine araba dimorante in Toscana, in conformità con le leggi di settore, favorisce la costituzione, in Firenze, dello "Istituto del Mondo Arabo (IMA)". Alla costituzione dell'IMA, possono collaborare i Ministeri competenti, il "Comitato delle Regioni Periferiche e Marittime del Mediterraneo", le Università degli studi, gli "Istituti Italiani di Cultura", le associazioni operanti in Toscana e l'Istituto per il Mondo Arabo di Parigi.

     2. L'Istituto del Mondo Arabo, in particolare, persegue le seguenti finalità:

     a) proposizione di eventi culturali e di spettacolo relativi al mondo arabo ed interscambio di artisti, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo;

     b) sviluppo di progetti di cooperazione e programmi di interscambio nell'ambito delle politiche culturali ed educative della Regione Toscana;

     c) sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura araba.

 

     Art. 6. Coordinamenti.

     1. La Giunta regionale, sentito il Comitato scientifico di cui all'art. 3, coordina le proprie proposte con quanto realizzato dall'Istituto degli Innocenti di Firenze nell'ambito del Piano Integrato Sociale Regionale, e con la Commissione per le Politiche Sociali Integrate prevista dalla L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e programmazione di un sistema di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati".

     2. Per lo sviluppo delle strategie interculturali, in particolare, sul terreno del confronto tra generazioni, la Giunta regionale, sentito il Comitato scientifico di cui all'art. 3, coordina le proprie proposte con quanto realizzato dagli Istituti Storici della Resistenza di cui alla L.R. 10 novembre 1999, n. 59 "Interventi finalizzati a salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Toscana".

     3. Per lo sviluppo delle strategie interculturali, in particolare sul terreno del confronto di genere tra donne e uomini, la Giunta regionale, sentito il Comitato scientifico di cui all'art. 3, coordina le proprie proposte con quanto realizzato dalla Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna di cui alla L.R. 23 febbraio 1987, n. 14, e successive modificazioni.

     3. Per l'archiviazione dei materiali prodotti dalle diverse strategie interculturali, la Regione si avvale della collaborazione della "Fondazione Primo Levi" di Firenze, previa stipula di apposita convenzione.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Per gli oneri di spesa relativi all'art. 4, per l'anno 2000 si fa riferimento ai fondi stanziati al Cap. 16380 del bilancio di previsione per il progetto di interesse regionale "PORTO FRANCO. Toscana. Terra dei popoli e delle culture";

     2. E' autorizzata nel triennio 2000-2002 la spesa complessiva di lire 150.000.000 nella misura di lire 50.000.000 per ogni anno finanziario, finalizzata all'attività di archiviazione svolta dalla "Fondazione Primo Levi" di Firenze di cui al comma 4 dell'art. 6;

     3. Agli oneri di spesa di cui al comma 2, per l'esercizio 2000 si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa di analogo importo:

     in diminuzione

     cap. 01380 "Spese per studi ricerche a carattere generale e speciali incarichi con privilegio per le università (LL.RR. 21/72 - 54/81 - 100/80 - 3.11.82 n. 79 - 7.9.81 n. 69 - 7.7.82 n. 56 - 28.2.84 n. 14 - LL. 25.7.56 n. 860 e 27.10.66 n. 910)" L. 50.000.000

     in aumento di nuova istituzione

     cap. 16370 Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali (art. 5 comma 4, L.R. 29/2000) L. 50.000.000

     4. Per i successivi esercizi, agli oneri di spesa per le attività di cui agli articoli 4 e 6, si provvede con legge di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art 13 della L.R. 29 giugno 2006, n. 27, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata e dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.