§ 1.2.13 - L.R. 23 febbraio 1987, n. 14.
Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:23/02/1987
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità.
Art. 2.  Compiti della Commissione.
Art. 3.  Composizione e durata.
Art. 4.  Presidente - Ufficio di Presidenza - Funzionamento.
Art. 5.  Programma di attività e relazione.
Art. 6.  Rapporti di collaborazione.
Art. 7.  Oneri finanziari - Compensi - Personale.
Art. 8.  Informazioni e documenti.
Art. 9.  Insediamento.
Art. 10.  Disposizioni finanziarie.


§ 1.2.13 - L.R. 23 febbraio 1987, n. 14. [1]

Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

(B.U. 4 marzo 1987, n. 12).

 

Art. 1. Istituzione e finalità.

     1. Nell'ambito delle finalità stabilite dall'art. 4 dello Statuto, per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione, è istituita la Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

     2. La Commissione ha sede presso il Consiglio Regionale ed è organo consultivo del Consiglio e della Giunta.

     3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili della regione e le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

 

     Art. 2. Compiti della Commissione.

     1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui all'art. 1.

     2. La Commissione in particolare:

     a) valuta lo stato di attuazione, nella Regione Toscana, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;

     b) può esprimere parere su provvedimenti e programmi regionali che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile e che comunque la Commissione richieda di esaminare;

     c) presenta al Consiglio regionale proposte per l'adeguamento della legislazione regionale in atto;

     d) formula osservazioni e proposte nelle varie fasi di svolgimento del procedimento di approvazione di atti legislativi e amministrativi;

     e) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità fra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;

     f) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione femminile, assicurando sulle stesse un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

     g) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;

     h) promuove un'adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza regionale;

     h/bis) promuove un adeguata presenza femminile nelle istituzioni [2];

     i) svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito regionale.

     3. I provvedimenti ed i programmi regionali di cui alla lettera b) del precedente comma 2 sono inviati d'ufficio alla Commissione.

     4. La Commissione può, su propria richiesta, essere ascoltata dalle commissioni consiliari in relazione ai provvedimenti che essa ritiene investano la condizione femminile [3].

 

     Art. 3. Composizione e durata.

     1. La Commissione è composta da un numero massimo di venti donne, elette con voto limitato dal Consiglio regionale, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico, politico, in riferimento ai compiti della Commissione.

     2. Le designazioni delle candidate sono richieste, dalla Presidenza del Consiglio regionale, alle organizzazioni politiche e sociali, alle associazioni ed ai movimenti femminili di riconosciuta rappresentatività a livello regionale, alle organizzazioni rappresentative, degli enti locali operanti sul territorio regionale.

     3. Le componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale che le ha elette; esse continuano, tuttavia, a svolgere la loro funzione fino al rinnovo della Commissione [4].

 

     Art. 4. Presidente - Ufficio di Presidenza - Funzionamento.

     1. La Commissione, nella sua prima riunione convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge a maggioranza delle proprie componenti la Presidente. Elegge altresì, con voto limitato, due Vice Presidenti.

     2. La Presidente e le Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

     3. La Presidente designa di volta in volta la Vice Presidente che la sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

     4. La Presidente convoca e presiede le sedute. Sulla data e sugli argomenti da trattare sente preventivamente l'Ufficio di Presidenza. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto delle sue componenti.

     5. Per la validità delle decisioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza delle sue componenti e, salvo quanto previsto dalla presente legge, le decisioni sono adottate a maggioranza delle presenti.

     6. Per il proprio funzionamento la Commissione può adottare un regolamento interno.

     7. La Commissione ove necessario, determina l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro.

 

     Art. 5. Programma di attività e relazione.

     1. La Commissione propone al Consiglio regionale un programma triennale di attività con la indicazione dei riflessi finanziari, nonché eventuali aggiornamenti annuali.

     2. La Commissione, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte. Il Presidente del Consiglio ne cura la trasmissione ai consiglieri per il necessario esame del Consiglio stesso.

 

     Art. 6. Rapporti di collaborazione.

     1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

     a) con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed opportunità delle lavoratrici, istituito con D.M. 8-10- 1982, e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     b) con le organizzazioni femminili di stati esteri, anche in riferimento alla situazione delle donne emigrate ed immigrate;

     c) con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre regioni italiane e presso gli enti locali nonché con la Consulta autonoma regionale femminile della Toscana;

     d) con gli Istituti di ricerca e le Università della regione anche sulla base di apposite convenzioni.

 

     Art. 7. Oneri finanziari - Compensi - Personale.

     1. Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio regionale [5].

     2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai membri della Commissione è riconosciuta un’indennità mensile di funzione, nella seguente misura: euro 1.290 per la Presidente, euro 620 per le due Vice presidenti, euro 232 per le altre componenti della Commissione. L’indennità è ridotta, secondo i criteri definiti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in proporzione alle assenze registrate nelle sedute della Commissione, dell’Ufficio di Presidenza della stessa, dei gruppo di lavoro costituiti ai sensi della presente legge. Alle componenti della Commissione residenti in Comune diverso da quello ove ha sede la Commissione compete il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i dirigenti regionali [6].

     2 bis. Le componenti della Commissione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento di missione, nella misura prevista per i dirigenti [7], quando, previa autorizzazione del Presidente della Commissione stessa, si rechino per lo svolgimento delle loro funzioni fuori del Comune ove ha sede la Commissione o fuori del Comune di loro residenza [8].

     2 ter. Le componenti della Commissione, qualora la Commissione stessa lo decida, possono recarsi in missione all’estero per lo svolgimento delle loro funzioni [9].

     3. Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, sono garantiti personale regionale e strumenti adeguati.

     4. Gli uffici della Regione collaborano con la Commissione su richiesta della stessa ed in base alle disposizioni adottate, ove necessario, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. Informazioni e documenti.

     1. Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzate in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

 

     Art. 9. Insediamento.

     1. La Commissione è insediata dal Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso.

     2. In sede di prima applicazione la Commissione è insediata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dal 1987 e previsti in L. 30.000.000 si fa fronte con la seguente variazione del bilancio di previsione 1987 da apportarsi per analogo importo, competenze e cassa, agli stati di previsione della spesa del bilancio 1987:

     Spesa in diminuzione

     (Omissis).

     2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 15 dicembre 2009, n. 76.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 1990, n. 12.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 1990, n. 12.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 1990, n. 12.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 1997, n. 35.

[6] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 marzo 1990, n. 12 e dall'art. 2 della L.R. 15 maggio 1997, n. 35 e così modificato dall’art. 1 della L.R. 2 gennaio 2002, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 15 maggio 1997, n. 35.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 8 marzo 1990, n. 12.

[9] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 8 marzo 1990, n. 12 e così modificato dall’art. 2 della L.R. 2 gennaio 2002, n. 1.