§ 3.5.84 - L.R. 10 novembre 1999, n. 59.
Interventi finalizzati a salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:10/11/1999
Numero:59


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Comitato scientifico).
Art. 3.  (Coordinamento regionale).
Art. 4.  (Programma delle iniziative).
Art. 5.  (Autorizzazione di spesa e norma finanziaria).


§ 3.5.84 - L.R. 10 novembre 1999, n. 59.

Interventi finalizzati a salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Toscana. [1]

(B.U. 17 novembre 1999, n. 31).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Toscana nel quadro delle finalità statutarie e allo scopo di ricostruire scientificamente e di conservare la memoria delle stragi perpetrate dall'esercito nazista e dai fascisti sul suo territorio promuove, per il quadriennio 1999-2002, interventi diretti alla ricerca, divulgazione e diffusione delle conoscenze in materia e contribuisce al sostegno di idonee iniziative sul territorio regionale. Promuove inoltre iniziative volte a collocare le vicende toscane nel quadro degli eventi europei nel periodo bellico.

 

     Art. 2. (Comitato scientifico).

     1. Per la predisposizione, la realizzazione e la valutazione del programma di interventi di cui all'art. 4 e per la definizione delle proposte divulgative è istituito un Comitato scientifico nominato dal Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale.

     2. Il Comitato è composto da sette membri scelti fra esperti in ricerca storica, in antropologia culturale ed in comunicazione. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     3. Ai componenti del Comitato scientifico spettano un'indennità di presenza, nonché un eventuale rimborso spese per la partecipazione alle sedute per i membri che risiedono in Comune diverso da quello in cui si svolgono le sedute. La determinazione della misura dell'indennità è disposta con atto della Giunta regionale. Il rimborso delle spese è riconosciuto nella misura spettante ai dirigenti della Regione.

 

     Art. 3. (Coordinamento regionale).

     1. Al fine di coordinare le iniziative promosse dai Comuni, dalle associazioni e dagli altri soggetti interessati e per assicurare un collegamento con il Comitato di cui all'art. 2 è istituito un Coordinamento regionale.

     2. Il Coordinamento regionale è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da due membri per ogni territorio provinciale individuati dal Presidente della Provincia tra i rappresentanti dei soggetti interessati con particolare riferimento agli Istituti Storici per lo studio della Resistenza.

 

     Art. 4. (Programma delle iniziative).

     1. La Giunta regionale, d'intesa con il Comitato scientifico e con il Coordinamento regionale, definisce il programma complessivo delle ricerche da effettuarsi e delle iniziative da realizzarsi sul territorio regionale nonché le relative modalità di attuazione. Il programma è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

     2. La Giunta regionale verifica annualmente l'attuazione del programma, ne predispone eventuali integrazioni e modifiche e, sulla base dei risultati raggiunti, elabora, d'intesa con il Comitato scientifico, un progetto di archiviazione e divulgazione della documentazione raccolta al termine del periodo previsto all'art. 1. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

     3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sui risultati conseguiti.

 

     Art. 5. (Autorizzazione di spesa e norma finanziaria).

     1. E' autorizzata nel quadriennio 1999-2002 la spesa complessiva di lire 600.000.000 per gli interventi previsti all'art. 1 nella misura di lire 150.000.000 per ogni anno finanziario.

     2. Agli oneri di spesa di cui al comma precedente per l'esercizio 1999 si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa di analogo importo:

     in diminuzione

     cap. 50000

     Fondo globale finanziamento spese adempimento funzioni normali (spese correnti - artt. 38 e 87 L.R. 28/77), L. 150.000.000

     in aumento di nuova istituzione

     cap. 00987

     Interventi finalizzati a salvare la memoria delle stragi nazifasciste, L. 150.000.000

     3. Agli oneri di spesa per i successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 11 della L.R. 14 ottobre 2002, n. 38, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.