§ 3.1.367 - L.R. 19 giugno 2012, n. 32.
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:19/06/2012
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2008
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 3/2008
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 3/2008
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 3/2008
Art. 5.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2008
Art. 6.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 3/2008
Art. 7.  Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 3/2008
Art. 8.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 3/2008
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 3/2008
Art. 10.  Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 3/2008


§ 3.1.367 - L.R. 19 giugno 2012, n. 32. [1]

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”).

(B.U. 27 giugno 2012, n. 32)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell’11 aprile 2012;

Considerato quanto segue:

1. Si ritiene necessario introdurre per la prima volta nell’ordinamento toscano la definizione normativa di “rete oncologica toscana” allo scopo di garantire una maggiore integrazione tra l’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), ente del servizio sanitario regionale, e l’Istituto toscano tumori (ITT), organismo del governo clinico;

2. Occorre semplificare l’assetto istituzionale dell’ente, sopprimendo il comitato scientifico e facendo svolgere le sue funzioni all’ITT, che ha al proprio interno le necessarie competenze tecnico-scientifiche;

3. È opportuno valorizzare l’autonomia organizzativa dell’ISPO, dando la possibilità al direttore generale di avvalersi di un direttore amministrativo e di un direttore scientifico per il coordinamento delle attività di ricerca e tecnico amministrative;

4. Occorre, infine, apportare alcune modifiche al sistema di finanziamento dell’ISPO, prevedendo che una quota delle risorse destinate all’istituto sia finalizzata a garantire il supporto amministrativo all’ITT;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2008

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”), è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nell’ambito della rete oncologica toscana di cui all’articolo 1 bis, l’ISPO costituisce la struttura di riferimento a livello regionale per quanto concerne gli aspetti epidemiologici e di sorveglianza in campo oncologico, nonché per gli aspetti diagnostici correlati agli screening istituzionali.”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 3/2008

1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 3/2008 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis. La rete oncologica toscana e l’Istituto toscano tumori (ITT)

1. La rete oncologica toscana è costituita dal complesso delle attività di diagnosi, cura, prevenzione e ricerca in campo oncologico, svolte dagli enti e dagli organismi del servizio sanitario regionale.

2. La rete oncologica è rappresentata e coordinata dall’Istituto toscano tumori (ITT), di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

3. L’ISPO mette a disposizione della direzione dell’ITT la sede ed il personale di supporto amministrativo.

4. L’ITT, attraverso le proprie strutture, assicura all’ISPO il supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di valutazione negli ambiti di ricerca di base e traslazionale.”.

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 3/2008

1. L’articolo 2 della l.r. 3/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Attività dell’ISPO

1. Sono attività istituzionali dell’ISPO:

a) la ricerca, la valutazione e la sorveglianza epidemiologica, la promozione e realizzazione di progetti di intervento nel campo della prevenzione primaria in ambito oncologico, sia nella popolazione generale che in sottogruppi a rischio specifico;

b) la ricerca, la valutazione epidemiologica e dell’appropriatezza delle tecnologie Health Technology Assessment (HTA), la definizione dei percorsi diagnostici nel campo della prevenzione secondaria in ambito oncologico e la promozione e realizzazione di programmi di screening oncologico;

c) l’organizzazione, l’esecuzione, il monitoraggio delle procedure diagnostiche correlate agli screening istituzionali;

d) la centralizzazione delle attività diagnostiche correlate agli screening oncologici effettuati sul territorio regionale;

e) la prevenzione terziaria con specifico riferimento al follow-up, al sostegno psicologico ed alla riabilitazione dei pazienti oncologici;

f) la gestione del registro toscano tumori, del registro di mortalità regionale, nonché la gestione delle mappe di rischio oncogeno e la gestione del centro operativo regionale (COR) per i tumori professionali;

g) la sorveglianza epidemiologica relativa agli aspetti di stile di vita, incluse le abitudini alimentari e voluttuarie e i livelli di attività fisica, le esposizioni ambientali e occupazionali e gli aspetti socio-economici collegati;

h) la sperimentazione clinica riconducibile alle attività complessive dell’ISPO, compresa quella relativa a farmaci utilizzabili nella chemioprevenzione.

2. Le finalità delle attività di cui al comma 1, sono da considerarsi di rilevante interesse pubblico.

3. L’ISPO effettua, inoltre, attività ambulatoriali e di laboratorio diagnostiche e specialistiche.

4. L’ISPO svolge attività di ricerca anche attraverso la partecipazione a bandi di ricerca europei. Svolge, inoltre, attività di aggiornamento professionale nell’ambito della prevenzione oncologica per le aziende del servizio sanitario regionale e nazionale.

5. Per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali l’ISPO può accedere alle banche dati della Regione, delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale.

6. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e g), l’ISPO acquisisce i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, tramite comunicazione da parte della Regione Toscana o tramite interconnessione, ove indispensabile, con le banche dati regionali. Tali dati, privati degli elementi identificativi diretti, sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute attuale e pregresso, e, se necessario, l’origine etnica, la vita sessuale degli assistiti dal servizio sanitario regionale e lo stato di salute relativo ai loro familiari. Le operazioni di trattamento consentite sono: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

7. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, l’ISPO acquisisce i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, tramite comunicazione da parte delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale o tramite interconnessione, ove indispensabile, con le loro banche dati. Tali dati individuali sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute attuale e pregresso, e, se necessario, l’origine etnica, la vita sessuale degli assistiti dal servizio sanitario regionale e lo stato di salute relativo ai loro familiari. Le operazioni di trattamento consentite sono: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

8. L’acquisizione dei dati di cui ai commi 6 e 7, da parte dell’ISPO, avviene a seguito di sua richiesta e può essere regolata da apposita convenzione.

9. L’accesso ai dati e il trattamento dei dati di cui ai commi 5, 6 e 7, sono effettuati dall’ISPO nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).”.

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 3/2008

1. L’articolo 3 della l.r. 3/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Organi

1. Sono organi dell’ISPO:

a) il direttore generale;

b) il collegio sindacale.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2008

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 3/2008 è sostituita dalla seguente:

“b) la prima convocazione del collegio sindacale;”

2. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 3/2008 è abrogata.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 3/2008

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 3/2008, sono aggiunte le parole: “nell’ambito degli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliero-universitarie, di cui all’articolo 40 bis, comma 1, della l.r. 40/2005.”.

 

     Art. 7. Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 3/2008

1. L’articolo 7 della l.r. 3/2008 è abrogato.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 3/2008

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 3/2008 è aggiunta la seguente:

“ e bis) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca e tecnico amministrative.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 3/2008 è inserito il seguente:

“1 bis. Il regolamento può prevedere che il direttore generale, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera e bis), sia coadiuvato da un direttore scientifico e da un direttore amministrativo.”.

3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 9 della l.r. 3/2008 è inserito il seguente:

“1 ter. Il direttore amministrativo è nominato dal direttore generale dell’ISPO ai sensi dell’articolo 106 della l.r. 40/2005 ed il relativo rapporto di lavoro è regolato ai sensi dell’articolo 106 bis della stessa l.r. 40/2005.”.

4. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 9 della l.r. 3/2008 è inserito il seguente:

“1 quater. L’incarico di direttore scientifico è conferito con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in ambiti correlati alle funzioni istituzionali dell’istituto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”.

5. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 9 della l.r. 3/2008 è aggiunto il seguente:

“1 quinquies. Il regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento dell’incarico di direttore scientifico.”.

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 3/2008

1. L’articolo 11 della l.r. 3/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Finanziamento

1. Il finanziamento dell’ISPO è costituito:

a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale, finalizzata a finanziare le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c), e) ed f);

b) dai corrispettivi per le convenzioni che l’ISPO stipula con le aziende unità sanitarie locali per la realizzazione dei programmi di screening oncologico;

c) dai corrispettivi per le prestazioni di laboratorio ambulatoriale diagnostiche e specialistiche effettuate a favore dei cittadini toscani e degli altri aventi diritto;

d) dalle risorse trasferite dalla Regione per il supporto amministrativo dell’ITT;

e) dalle risorse trasferite dalla Regione per la realizzazione di programmi di ricerca sanitaria finalizzata di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

f) dalle risorse derivanti dalla partecipazione a bandi di ricerca europei;

g) dalle risorse derivanti da lasciti e donazioni di privati, associazioni, aziende, imprese, società, enti pubblici e privati.”.

 

     Art. 10. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 3/2008

1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 3/2008 è inserito il seguente:

“Art. 21 bis. Centralizzazione delle procedure diagnostiche

1. Il processo di centralizzazione su base regionale della fase diagnostica delle procedure correlate agli screening istituzionali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), avviene presso l’ISPO progressivamente secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 14 dicembre 2017, n. 74.