§ 3.1.148 - L.R. 6 aprile 2000, n. 52.
Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (C.S.P.O.). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:06/04/2000
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico e promozione del riconoscimento.
Art. 2.  Fini istituzionali del C.S.P.O.
Art. 3.  Attività di interesse regionale.
Art. 4.  Ordinamento interno.
Art. 5.  Controlli e finanziamenti.
Art. 6.  Costituzione dell'ente.
Art. 7.  Disciplina provvisoria dei controlli e del finanziamento.
Art. 8.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 3.1.148 - L.R. 6 aprile 2000, n. 52. [1]

Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (C.S.P.O.). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

(B.U. 17 aprile 2000, n. 17).

 

Art. 1. Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico e promozione del riconoscimento.

     1. La Regione promuove il riconoscimento del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica, di seguito denominato C.S.P.O., quale istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

     2. Per le finalità indicate al comma 1 il C.S.P.O. è istituito quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e gestionale.

 

     Art. 2. Fini istituzionali del C.S.P.O.

     1. Sono fini istituzionali del C.S.P.O.:

     a) ricerca, valutazione epidemiologica e interventi nel campo della prevenzione primaria dei tumori, con particolare riferimento allo studio dei cancerogeni ambientali e professionali e dei fattori correlati agli stili di vita, allo studio della suscettibilità individuale e di gruppi ad alto rischio, ed alla valutazione della incidenza, prevalenza e mortalità per tumori;

     b) ricerca e valutazione nel campo della prevenzione secondaria dei tumori, con particolare riferimento ai programmi di screening per le principali neoplasie;

     c) assistenza sanitaria e psicologica, riabilitazione e follow-up in regime ambulatoriale in favore dei pazienti affetti dalle principali neoplasie, collaborando alla definizione dei protocolli ottimali tramite l'utilizzo di metodologie e competenze interdisciplinari nel pieno rispetto della persona e degli aspetti etici;

     d) collaborazione con la commissione per l'innovazione e la sperimentazione del Consiglio Sanitario Regionale di cui all'art. 31, comma 2, lett. b) della legge regionale 30 settembre 1998, n. 71, alla valutazione di nuove tecnologie per la diagnosi precoce e per la qualità dell'assistenza in oncologia;

     e) iniziative di informazione ed educazione alla salute, con particolare attenzione al trasferimento dei risultati della ricerca di base, epidemiologica e clinica;

     f) attività di formazione ed aggiornamento nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria dei tumori.

 

     Art. 3. Attività di interesse regionale.

     1. Tramite specifica convenzione stipulata con la Regione il C.S.P.O. svolge le seguenti attività di interesse regionale:

     a) gestione del registro tumori toscano e del registro di mortalità regionale in collaborazione e con il coordinamento dell'Agenzia Regionale di Sanità ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 71/98;

     b) gestione delle mappe di rischio oncogeno in ambito lavorativo in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Sanità;

     c) attività di ricerca epidemiologica di interesse regionale in ambito oncologico in collaborazione e con il coordinamento dell'Agenzia Regionale di Sanità;

     d) centro di riferimento regionale per la prevenzione oncologica.

     2. Tramite specifiche convenzioni stipulate con le Aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 settembre 1998, n. 72, il C.S.P.O. gestisce attività di screening Oncologico.

 

     Art. 4. Ordinamento interno.

     1. L'ordinamento del C.S.P.O. è soggetto alla disciplina prevista dalla normativa statale concernente gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico.

 

     Art. 5. Controlli e finanziamenti.

     1. Il sistema dei controlli sugli atti e sulla gestione, nonché il finanziamento delle attività di ricerca e delle attività assistenziali, sono regolati dalla vigente normativa statale e regionale.

 

     Art. 6. Costituzione dell'ente.

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono assunti i provvedimenti necessari per l'ordinato avvio dell'attività dell'ente ed in particolare:

     a) la dotazione patrimoniale dell'ente, comprensiva dei beni immobili utilizzati dal C.S.P.O. e dei beni mobili iscritti negli inventari dell'Azienda ospedaliera "Careggi", assegnati alla struttura alla data di emanazione del decreto;

     b) la dotazione di personale, costituita in via transitoria, dai dipendenti dell'Azienda ospedaliera "Careggi" in servizio presso la struttura alla data di emanazione del decreto, nonché la definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione, d'intesa con l'Azienda ospedaliera "Careggi", delle unità di personale da assegnare in via definitiva al nuovo ente;

     c) il subentro del nuovo ente nei rapporti attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera "Careggi", comunque afferenti al C.S.P.O.;

     d) la nomina di un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'ente sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione.

     2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 costituisce titolo per le trascrizioni, registrazioni e volture, nonché per tutti gli altri atti conseguenti il trasferimento dei beni, ai quali provvede l'ente destinatario nei termini di legge.

     3. I rapporti del C.S.P.O. con l'Azienda ospedaliera di "Careggi" sono regolati da apposita convenzione.

 

     Art. 7. Disciplina provvisoria dei controlli e del finanziamento.

     1. A decorrere dalla emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 6 e sino alla data del riconoscimento dell'ente quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi del D.Lgs. n. 269/1993, agli atti dell'ente si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 72/1998.

     2. Il finanziamento per le attività di interesse regionale svolte dal C.S.P.O. è assicurato, per il medesimo periodo, dalla Giunta regionale a carico del bilancio regionale - fondo sanitario di parte corrente - cap. 18090 del bilancio di previsione 2000, con le modalità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie e finali. [2]

     1. Qualora il procedimento di riconoscimento del C.S.P.O. quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico si concluda con esito negativo, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dispone la revoca della personalità giuridica di diritto pubblico attribuita ai sensi dell’articolo 1 ed adotta i provvedimenti conseguenti.

     2. La revoca della personalità giuridica è comunque disposta qualora il procedimento di riconoscimento del CSPO, quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, non si concluda entro il 31 dicembre 2007 [3].


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 4 febbraio 2008, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 12 maggio 2003, n. 23.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 21 marzo 2006, n. 11.