§ 2.1.262 - L.R. 1 febbraio 2008, n. 2.
Disposizioni per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale con rapporto di lavoro a termine.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:01/02/2008
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Assunzioni a tempo indeterminato
Art. 2.  Requisiti
Art. 3.  Limiti alla partecipazione alle procedure concorsuali
Art. 4.  Disposizioni procedurali
Art. 5.  Assunzioni a tempo determinato
Art. 6.  Disposizioni finanziarie
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 2.1.262 - L.R. 1 febbraio 2008, n. 2.

Disposizioni per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale con rapporto di lavoro a termine.

(B.U. 8 febbraio 2008, n. 3)

 

Art. 1. Assunzioni a tempo indeterminato

1. Nel triennio 2008-2010 le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale (SSR) provvedono, attraverso procedure concorsuali, alla copertura dei posti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, relativi a profili non dirigenziali, derivanti dalla trasformazione di posti già coperti con personale dipendente a tempo determinato alla data del 23 aprile 2007.

 

     Art. 2. Requisiti

1. Le procedure concorsuali di cui all’articolo 1 sono riservate al personale di seguito indicato, che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso al servizio sanitario nazionale:

a) personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio a tempo determinato presso un’azienda o un ente del SSR e abbia maturato, alla stessa data, un’anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, purché il servizio sia stato prestato successivamente al 31 dicembre 2001;

b) personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge presso un’azienda o un ente del SSR, che consegua il requisito di cui alla lettera a) in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, anche se prorogati dopo tale data, purché la proroga sia intervenuta entro il 23 aprile 2007;

c) personale non dirigenziale che abbia prestato servizio a tempo determinato presso un’azienda o un ente del SSR per almeno tre anni, anche non continuativi, successivamente al 31 dicembre 2001.

2. L’anzianità di servizio di cui al comma 1:

a) deve essere maturata presso aziende ed enti del SSR;

b) si considera maturata, ai fini dell’ammissione al concorso riservato, anche se il servizio è prestato a tempo parziale;

c) può essere maturata anche in più profili.

3. L’anzianità di servizio di cui al comma 1, pur costituendo requisito di ammissione al concorso riservato, è valutata come titolo nell’ambito del concorso medesimo. A tal fine i periodi di servizio a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

     Art. 3. Limiti alla partecipazione alle procedure concorsuali

1. Il personale di cui all’articolo 2 può partecipare ad una sola procedura concorsuale riservata ed è ammesso al concorso riservato a condizione che non risulti inquadrato a tempo indeterminato in un’altra pubblica amministrazione nello stesso profilo messo a concorso.

2. Il personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), può partecipare al concorso riservato nell’azienda o ente in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per il profilo posseduto alla stessa data, purché in tale profilo sia stata maturata un’anzianità di almeno un anno, o per quello in cui ha maturato la maggiore anzianità di servizio.

3. Il personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), può partecipare al concorso riservato nell’azienda o ente in cui ha maturato i tre anni di anzianità o, in caso di servizio prestato presso più amministrazioni, nell’ultima azienda o ente in cui ha prestato servizio. In ogni caso il personale suddetto può partecipare al concorso riservato per il profilo da ultimo posseduto, purché in tale profilo sia stata maturata un’anzianità di almeno un anno, o per quello in cui ha maturato la maggiore anzianità di servizio.

 

     Art. 4. Disposizioni procedurali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge alle procedure concorsuali di cui all’articolo 1 si applicano le disposizioni per il reclutamento di personale a tempo indeterminato contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).

2. Le graduatorie conseguenti all’espletamento delle procedure concorsuali possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti indicati nei rispettivi bandi e cessano di avere efficacia una volta esaurita la copertura dei posti stessi.

3. Nello scorrimento delle graduatorie viene attribuita la precedenza ai soggetti che hanno già maturato i tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per il quale la partecipazione al concorso è consentita anche prima di avere maturato i tre anni di anzianità, può essere immesso in ruolo solo dopo aver prestato effettivamente il triennio di servizio previsto, purché vi sia disponibilità del posto.

5. Sono esonerati dalla partecipazione alla procedura concorsuale e hanno la precedenza per l’immissione in ruolo, nell’azienda o ente in cui avrebbero titolo a partecipare alla medesima, coloro per i quali sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) possesso dei requisiti indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c);

b) collocamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria valida di concorso pubblico, di un’azienda o ente del SSR, per assunzioni a tempo indeterminato relativa allo stesso profilo per il quale potrebbero sostenere il concorso riservato;

c) presentazione della domanda ai fini di cui al presente comma.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale in possesso dei requisiti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera b), fermo restando quanto previsto al comma 4 relativamente all’immissione in ruolo. In tal caso la precedenza opera solo alla maturazione dei tre anni di anzianità ed esclusivamente rispetto a coloro che, collocati nella graduatoria del concorso riservato, sono in possesso dei medesimi requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).

7. Le aziende e gli enti del SSR, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, possono continuare ad avvalersi, in deroga alle norme vigenti sulla proroga e sulla durata dei contratti a tempo determinato e nei limiti delle effettive ed indifferibili necessità, dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure medesime.

 

     Art. 5. Assunzioni a tempo determinato

1. Nel triennio 2008-2010 le aziende e gli enti del SSR provvedono alla copertura dei posti di lavoro dipendente a tempo determinato, relativi a profili non dirigenziali, derivanti dalla trasformazione di posizioni di lavoro già coperte, alla data del 23 aprile 2007, con collaborazioni coordinate e continuative o con incarichi libero professionali.

2. La copertura dei posti di cui al comma 1 avviene mediante procedure selettive riservate ai soggetti presenti nell’azienda o ente alla data di entrata in vigore della presente legge, con i quali l’azienda o ente stesso abbia intrattenuto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa od altri rapporti libero professionali per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono partecipare ad una sola procedura selettiva riservata e sono ammessi alla selezione a condizione che:

a) siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso al servizio sanitario nazionale;

b) abbiano svolto il predetto anno di attività successivamente al 31 dicembre 2001;

c) abbiano prestato, in tale anno, attività lavorativa corrispondente a quella del profilo messo a selezione.

4. Le procedure selettive riservate si svolgono con le modalità previste dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie

1. L’attuazione delle disposizioni della presente legge da parte delle aziende e degli enti del SSR avviene nel rispetto degli obiettivi aziendali di equilibrio economico-finanziario concordati annualmente con l’amministrazione regionale.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.