§ 1.2.9 - L.R. 13 giugno 1983, n. 48.
Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:13/06/1983
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Istituzione del fondo di previdenza.
Art. 2.  Gestione del fondo.
Art. 3.  Contributi previdenziali obbligatori.
Art. 4.  Contabilità del fondo.
Art. 5.  Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione.
Art. 6.  Consiglieri invalidi.
Art. 7.  Accertamento dell'invalidità.
Art. 8.  Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di invalidità.
Art. 9.  Contributi volontari.
Art. 10.  Rinunzia ai contributi.
Art. 11.  Interruzione dell'assegno vitalizio.
Art. 12.  Misura dell'assegno vitalizio
Art. 13.  Decorrenza dell'assegno vitalizio.
Art. 14.  Assegno vitalizio indiretto
Art. 14 bis.  Assegno vitalizio indiretto ammontare.
Art. 15.  Decorrenza dell'assegno vitalizio indiretto.
Art. 16.  Assegno vitalizio indiretto in caso di morte per cause di servizio.
Art. 17.  Condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio indiretto.
Art. 18.  Documentazione per ottenere l'assegno vitalizio indiretto.
Art. 19.  Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto.
Art. 20.  Modalità di pagamento dell'assegno vitalizio indiretto.
Art. 21. 
Art. 22.  Soppressione del fondo di solidarietà.
Art. 23.  Assicurazione contro gli infortuni.
Art. 24.  Beneficiari dell'indennità di fine mandato.
Art. 25.  Misura dell'indennità di fine mandato.
Art. 26.  Finanziamento.
Art. 27.  Norma transitoria.
Art. 28.  Copertura finanziaria.
Art. 29.      La presente legge ha effetto dal 1° maggio 1983


§ 1.2.9 - L.R. 13 giugno 1983, n. 48. [1]

Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana.

 

Titolo I

PREVIDENZA E ASSICURAZIONE INFORTUNI

 

Art. 1. Istituzione del fondo di previdenza. [2]

 

     Art. 2. Gestione del fondo. [3]

 

     Art. 3. Contributi previdenziali obbligatori. [4]

     1. I consiglieri regionali sono assoggettati d’ufficio alla erogazione dei contributi previdenziali dal giorno della corresponsione dell’indennità consiliare.

     2. Il contributo previdenziale è trattenuto mensilmente sull’indennità di carica.

 

     Art. 4. Contabilità del fondo. [5]

 

     Art. 5. Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione.

     L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni.

     L'assegno vitalizio è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato [6].

 

     Art. 6. Consiglieri invalidi.

     Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i consiglieri regionali cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti invalidi in modo totale e permanente, ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza sociale, per cause dipendenti dal mandato stesso.

     Restano salvi i diritti alla corresponsione dell'assegno vitalizio per invalidità già riconosciuti alla data dell'entrata in vigore della L.R. 25 giugno 1973 n. 34.

 

     Art. 7. Accertamento dell'invalidità.

     1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri regionali i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del proprio mandato.

     2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

     3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il consigliere svolge una attività continuativa di lavoro dipendente od autonoma, l'assegno vitalizio non spetta, e se già concesso è revocato. L'Ufficio di Presidenza può eseguire ogni accertamento e può richiedere all'interessato l'esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

     4. Non è considerato quale attività di lavoro, ai fini del comma precedente, l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

     5. Costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro, ai fini della presente legge, le lesioni o infermità rientranti in quelle previste nelle categorie I e II della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648 [7].

     Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

     L'assegno vitalizio decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda [8].

 

     Art. 8. Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di invalidità.

     Nell'ipotesi prevista dal primo comma del precedente art. 6, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, l'ammontare dell'assegno è commisurato al numero di anni per i quali i contributi sono stati versati.

 

     Art. 9. Contributi volontari.

     Il consigliere regionale che ha versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ed abbia almeno trenta mesi di anzianità contributiva [9] ha facoltà di continuare, qualora cessi dal mandato, il versamento per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo; l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

     La stessa facoltà compete agli aventi diritto di cui al successivo art. 14 del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio.

     La domanda per l'ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire all'Ufficio di presidenza entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dalla morte del consigliere.

     Il consigliere cessato dal mandato per decadenza non può esercitare la facoltà di cui al primo comma del presente articolo, ma conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

     I soggetti ammessi al versamento dei contributi volontari qualora cessino di corrisponderli sono messi in mora dall'Ufficio di presidenza integrato ai sensi dell'art. 2, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, l'Ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2, revoca l'ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

     Il consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, nella misura di cui al precedente art. 2, lett. a) [10].

 

     Art. 10. Rinunzia ai contributi. [11]

     1. Il consigliere regionale che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per conseguire il diritto all'assegno vitalizio e che non intende, a tali effetti, continuare il versamento dei contributi, ha diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

     2. [Il consigliere che cessa dal mandato, dopo aver versato per almeno una legislatura il contributo di cui all'art. 2 bis della L.R. 13 giugno 1983, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi] [12].

     3. [La facoltà di cui al secondo comma è concessa al consigliere rieletto che ha già beneficiato di assegno vitalizio maturato in precedenti legislature] [13].

     4. La facoltà di cui al comma 1 si esercita con apposita domanda al Presidente del Consiglio regionale, da inoltrare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di cessazione del mandato [14].

     4 bis. I consiglieri rieletti, che già siano destinatari di assegno vitalizio anticipato fin dal cinquantacinquesimo anno di età, mantengono l’assegno vitalizio maturato e sono comunque soggetti alla trattenuta di cui alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali), articolo 2, come ridotta ai sensi dell’articolo 12, comma 2 bis [15].

     5. La stessa facoltà, nel caso di decesso del consigliere, compete agli aventi diritto, che possono esercitarla anche se il consigliere sia deceduto senza aver raggiunto l'età pensionabile. In tali casi, la domanda al Presidente del Consiglio regionale deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dal decesso [16].

     6. [Il consigliere che ha ottenuto la restituzione dei contributi erogati, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi suddetti] [17].

     7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina le ulteriori modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo [18].

 

     Art. 11. Interruzione dell'assegno vitalizio.

     L'elezione al Parlamento nazionale ed europeo o al Consiglio regionale anche di altre regioni del consigliere regionale cessato dal mandato o dei soggetti di cui al successivo art. 14 interrompe il diritto all'assegno vitalizio.

     Il primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa di interruzione il diritto all'assegno viene ripristinato.

     Nel caso di rielezione al Consiglio regionale toscano la nuova contribuzione si considera prosecuzione della precedente.

 

     Art. 12. Misura dell'assegno vitalizio [19].

     1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sulla indennità mensile lorda di carica spettante ai consiglieri nel mese cui si riferisce l'assegno.

     2. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

 

 

  anni di contribuzione                   percentuali sulla

                                       indennità mensile lorda

 

            5                                    20%

            6                                    23%

            7                                    26%

            8                                    29%

            9                                    32%

           10                                    35%

           11                                    38%

           12                                    41%

           13                                    44%

           14                                    47%

           15 e oltre                            50%.

 

 

     2 bis. Ai consiglieri che hanno maturato oltre 14 anni di contribuzione e a coloro che si trovano nell’ipotesi prevista dall’articolo 10, comma 4 bis, la trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per l’assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 47 del 1983, articolo 2 bis è ridotta dalla misura del 17 per cento a quella del 10 per cento [20].

 

     Art. 13. Decorrenza dell'assegno vitalizio.

     L'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha maturato i requisiti di cui all'art. 5 della presente legge.

     Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

     (Omissis) [21].

 

     Art. 14. Assegno vitalizio indiretto [22].

     1. In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l’assegno stesso viene riversato , nei casi e nella misura di cui all’articolo 14 bis:

     a) al coniuge, finché nello stato vedovile, se non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione per sua responsabilità, fatte salve le diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria;

     b) ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minori di anni diciotto;

     c) ai figli di cui alla lettera b) anche se maggiori dei diciotto anni, purché studenti, fino al compimento di ventisei anni di età, o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale;

     d) al convivente dichiarato dal consigliere nelle forme di legge, se la convivenza duri stabilmente da almeno due anni alla data del decesso e sia dimostrata nelle forme di legge.

     2. Il diritto all’assegno vitalizio indiretto si estingue con la perdita delle condizioni previste o con il decesso del soggetto beneficiario.

 

     Art. 14 bis. Assegno vitalizio indiretto ammontare. [23]

     1. L’ammontare dell’assegno vitalizio indiretto ai soggetti di cui all’articolo 14 è stabilito in percentuale sull’assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere regionale, nella misura seguente:

     a) al coniuge, in mancanza di figli aventi diritto all’assegno: 60 per cento;

     b) Al coniuge e ai figli aventi diritto all’assegno: 60 per cento al coniuge, 15 per cento ad ogni figlio, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell’assegno; se i figli aventi diritto sono più di due la quota percentuale dell’assegno è stabilita in parti uguali per ciascun figlio;

     c) ai figli aventi diritto, in assenza del coniuge: 60 per cento nel caso che un solo figlio ne abbia diritto, aumento del 15 per cento per ogni ulteriore figlio avente diritto, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell’assegno, con suddivisione della quota percentuale complessiva in parti uguali per ciascun figlio;

     d) al convivente, in assenza del coniuge e di figli aventi diritto: 60 per cento;

     e) al convivente, in assenza del coniuge e in caso di figli aventi diritto: 40 per cento nel caso di un solo figlio avente diritto; nel caso di più figli aventi diritto, al convivente è riconosciuta la quota percentuale residua, detratte le quote spettanti a ciascun figlio ai sensi della lettera c); al venir meno delle condizioni stabilite per il riconoscimento ai figli di una quota percentuale dell’assegno, la quota stessa è attribuita al convivente, fino al massimo di cui alla lettera d).

     2. L’assegno vitalizio indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere.

 

     Art. 15. Decorrenza dell'assegno vitalizio indiretto.

     I soggetti di cui al precedente articolo hanno diritto all'assegno vitalizio indiretto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del consigliere regionale, indipendentemente dalla sua età, a condizione che i contributi siano stati versati per almeno cinque anni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio contributivo sia stato completato ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della presente legge.

 

     Art. 16. Assegno vitalizio indiretto in caso di morte per cause di servizio.

     L'assegno compete agli aventi diritto, nella misura minima stabilita dall'art. 12 della presente legge, anche se il consigliere regionale deceduto non abbia versato contributi per cinque anni, in caso di decesso avvenuto per cause di servizio.

     L'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, verifica se sussistono i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 17. Condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio indiretto. [24]

 

     Art. 18. Documentazione per ottenere l'assegno vitalizio indiretto. [25]

 

     Art. 19. Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto. [26]

 

     Art. 20. Modalità di pagamento dell'assegno vitalizio indiretto.

     L'assegno vitalizio indiretto è pagato al coniuge; ove il coniuge manchi, o non abbia diritto all'assegno, è pagato congiuntamente ai figli; nel caso di cui al penultimo comma dell'art. 14, è pagato ai genitori congiuntamente o al genitore superstite.

 

     Art. 21. [27]

 

     Art. 22. Soppressione del fondo di solidarietà.

     Il fondo interno di solidarietà previsto dall'art. 23 della L.R. 25 giugno 1973 n. 34 e successive modificazioni è soppresso. Tutte le attività e le passività di detto fondo sono trasferite al Fondo di previdenza di cui all'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 23. Assicurazione contro gli infortuni.

     L'Ufficio di presidenza del Consiglio provvede a stipulare una convenzione con idoneo istituto assicurativo per garantire ai consiglieri regionali, per la durata del loro mandato, l'assicurazione contro gli infortuni.

     Il costo della relativa polizza è coperto con trattenute d'ufficio sull'indennità.

 

Titolo II

INDENNITA' DI FINE MANDATO

 

     Art. 24. Beneficiari dell'indennità di fine mandato.

     L'indennità di fine mandato, nella misura di cui all'art. 25 spetta:

     a) ai consiglieri non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura;

     b) ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, escluso il caso di cessazione dal mandato per decadenza salvo il diritto alla restituzione delle relative trattenute, senza interessi [28];

     c) agli eredi di cui all'art. 14 del consigliere regionale, in caso di suo decesso durante l'esercizio del mandato [29].

 

     Art. 25. Misura dell'indennità di fine mandato.

     La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica [30].

     Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

     Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi [31].

     L'attribuzione dell'indennità di cui al comma precedente è disposta dall'Ufficio di presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

 

     Art. 26. Finanziamento. [32]

 

     Art. 27. Norma transitoria.

     Per i consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già esercitato ininterrottamente il mandato per più di 10 anni non si applica il limite massimo di cui al 1° comma dell'art. 25.

 

     Art. 28. Copertura finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in L. 200.000.000 si fa fronte con gli stanziamenti previsti al Cap. 00100 «Competenze dovute ai membri del consiglio» del bilancio regionale.

     Per gli anni successivi la quota a carico della Regione sarà determinata dalla legge di bilancio.

     Agli stati di previsione del bilancio di previsione 1983 è apportata la seguente variazione:

     (Omissis).

 

     Art. 29.

     La presente legge ha effetto dal 1° maggio 1983.

     E' abrogata la legge regionale 25 giugno 1973, n. 34 e successive modificazioni.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 9 gennaio 2009, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[3] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[4] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 1994, n. 27 e dall'art. 6 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22, già sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 52 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 45 con la decorrenza indicata dall’art. 6 della stessa L.R. 45/2004.

[5] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[6] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[7] L'originario primo comma è stato così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[8] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[9] Espressione aggiunta con L.R. 16 novembre 1987, n. 55, art. 5.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 marzo 1994, n. 27.

[11] Articolo modificato dall'art. 10 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 2000, n. 46.

[12] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 3 agosto 2004, n. 45.

[13] Gli originari commi 3 e 4 sono stati sostituiti dagli attuali commi 3, 4 e 5 per effetto dell'art. 3 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 52. Il presente comma è stato abrogato dall’art. 2 della L.R. 3 agosto 2004, n. 45.

[14] Gli originari commi 3 e 4 sono stati sostituiti dagli attuali commi 3, 4 e 5 per effetto dell'art. 3 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 52. Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2 della L.R. 3 agosto 2004, n. 45.

[15] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 3 agosto 2004, n. 45.

[16] Gli originari commi 3 e 4 sono stati sostituiti dagli attuali commi 3, 4 e 5 per effetto dell'art. 3 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 52. Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2 della L.R. 3 agosto 2004, n. 45.

[17] Comma così rinumerato dall'art. 3 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 52 e abrogato dall’art. 2 della L.R. 3 agosto 2004, n. 45.

[18] Comma così rinumerato dall'art. 3 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 52.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[20] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 3 agosto 2004, n. 45 con la decorrenza indicata dall’art. 6 della stessa L.R. 45/2004.

[21] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[22] Articolo già sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall’art. 4 della L.R. 3 agosto 2004, n. 45 con la decorrenza indicata dall’art. 6 della stessa L.R. 45/2004.

[23] Articolo inserito dall’art. 5 della L.R. 3 agosto 2004, n. 45 con la decorrenza indicata dall’art. 6 della stessa L.R. 45/2004.

[24] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[25] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[26] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[27] Articolo abrogato dall'art. unico della L.R. 30 giugno 1986, n. 31.

[28] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[29] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[30] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 20.

[31] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 20.

[32] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.