§ 1.2.58 - L.R. 3 agosto 2004, n. 45.
Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai consiglieri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:03/08/2004
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 48/1983.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 48/1983.
Art. 3.  Modifica dell’articolo 12 della l.r. 48/1983.
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 48/1983.
Art. 5.  Introduzione dell’articolo 14 bis alla l.r. 48/1983.


§ 1.2.58 - L.R. 3 agosto 2004, n. 45. [1]

Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana).

(B.U. 13 agosto 2004, n. 32).

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 48/1983.

     1. L’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) è sostituito dal seguente:

“Art. 3. Contributi previdenziali obbligatori.

1. I consiglieri regionali sono assoggettati d’ufficio alla erogazione dei contributi previdenziali dal giorno della corresponsione dell’indennità consiliare.

2. Il contributo previdenziale è trattenuto mensilmente sull’indennità di carica.”

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 48/1983.

     1. I commi 2, 3 e 6 dell’articolo 10 della l.r. 48/1983 sono abrogati.

     2. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 48/1983 le parole “le facoltà di cui ai commi precedenti” sono sostituite dalle parole “la facoltà di cui al comma 1”.

     3. dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 48/1983 è inserito il seguente comma:

“4 bis. I consiglieri rieletti, che già siano destinatari di assegno vitalizio anticipato fin dal cinquantacinquesimo anno di età, mantengono l’assegno vitalizio maturato e sono comunque soggetti alla trattenuta di cui alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali), articolo 2, come ridotta ai sensi dell’articolo 12, comma 2 bis.”

     4. Al comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 48/1983 le parole “le stesse facoltà” sono sostituite dalle parole “la stessa facoltà”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 12 della l.r. 48/1983.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 48/1983 è inserito il seguente:

“2 bis. Ai consiglieri che hanno maturato oltre 14 anni di contribuzione e a coloro che si trovano nell’ipotesi prevista dall’articolo 10, comma 4 bis, la trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per l’assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 47 del 1983, articolo 2 bis è ridotta dalla misura del 17 per cento a quella del 10 per cento.”

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 48/1983.

     1. L’articolo 14 della l.r. 48/1983 è sostituito dal seguente:

“Art 14. Assegno vitalizio indiretto.

1. In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l’assegno stesso viene riversato , nei casi e nella misura di cui all’articolo 14 bis:

a) al coniuge, finché nello stato vedovile, se non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione per sua responsabilità, fatte salve le diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria;

b) ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minori di anni diciotto;

c) ai figli di cui alla lettera b) anche se maggiori dei diciotto anni, purché studenti, fino al compimento di ventisei anni di età, o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale;

d) al convivente dichiarato dal consigliere nelle forme di legge, se la convivenza duri stabilmente da almeno due anni alla data del decesso e sia dimostrata nelle forme di legge.

2. Il diritto all’assegno vitalizio indiretto si estingue con la perdita delle condizioni previste o con il decesso del soggetto beneficiario,”

 

     Art. 5. Introduzione dell’articolo 14 bis alla l.r. 48/1983.

     1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 48/1983 è inserito il seguente articolo:

“Art. 14 bis. Assegno vitalizio indiretto ammontare.

1. L’ammontare dell’assegno vitalizio indiretto ai soggetti di cui all’articolo 14 è stabilito in percentuale sull’assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere regionale, nella misura seguente:

a) al coniuge, in mancanza di figli aventi diritto all’assegno: 60 per cento;

b) Al coniuge e ai figli aventi diritto all’assegno: 60 per cento al coniuge, 15 per cento ad ogni figlio, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell’assegno; se i figli aventi diritto sono più di due la quota percentuale dell’assegno è stabilita in parti uguali per ciascun figlio;

c) ai figli aventi diritto, in assenza del coniuge: 60 per cento nel caso che un solo figlio ne abbia diritto, aumento del 15 per cento per ogni ulteriore figlio avente diritto, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell’assegno, con suddivisione della quota percentuale complessiva in parti uguali per ciascun figlio;

d) al convivente, in assenza del coniuge e di figli aventi diritto: 60 per cento;

e) al convivente, in assenza del coniuge e in caso di figli aventi diritto: 40 per cento nel caso di un solo figlio avente diritto; nel caso di più figli aventi diritto, al convivente è riconosciuta la quota percentuale residua, detratte le quote spettanti a ciascun figlio ai sensi della lettera c); al venir meno delle condizioni stabilite per il riconoscimento ai figli di una quota percentuale dell’assegno, la quota stessa è attribuita al convivente, fino al massimo di cui alla lettera d).

2. L’assegno vitalizio indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere.”

 

Art. 6. Disposizione transitoria.

     1. Le modifiche introdotte dall’articolo 1 e dall’articolo 3, comma 1, si applicano a decorrere dalla ottava legislatura.

     2. Le modifiche introdotte dall’articolo 4 e dall’articolo 5 si applicano ai consiglieri eletti a decorrere dalla sesta legislatura.

     3. La richiesta dell’assegno vitalizio indiretto di cui all’articolo 14 della l.r. 48/1983 può essere presentata, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, da parte degli aventi diritto che avevano già esercitato la facoltà di cui all’articolo 10, comma 5 della medesima l.r. 48/1983.

     4. Il consigliere che ha ottenuto la restituzione dei contributi ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 52 (Modifiche alle leggi regionali 13.6.1983, n. 47 “Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali” e successive modificazioni, e 13 giugno 1983, n. 48 “Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana” e successive modificazioni), o gli aventi diritto di cui all’articolo 14, comma 1, hanno diritto, su domanda, da presentarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a versare nuovamente i contributi.

     5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina le ulteriori modalità per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

 

Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri di spesa derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti disposti dal bilancio interno del Consiglio che presenta la necessaria disponibilità.

     2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.

 

Art. 8. Decorrenza degli effetti economici.

     1. Gli effetti economici delle disposizioni della presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della legge stessa.


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 9 gennaio 2009, n. 3.