§ 1.2.17 - L.R. 29 marzo 1994, n. 27.
Ulteriore integrazione alle LL.RR. 47 e 48 del 13 giugno 1983.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:29/03/1994
Numero:27


Sommario
Art. 1.      All'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 sono aggiunti i seguenti terzo, quarto e quinto comma:
Art. 2.      All'art. 9 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 è aggiunto il seguente sesto comma:
Art. 3.      1. All'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 il secondo comma è così modificato:


§ 1.2.17 - L.R. 29 marzo 1994, n. 27. [1]

Ulteriore integrazione alle LL.RR. 47 e 48 del 13 giugno 1983.

(B.U. 6 aprile 1994, n. 25).

 

Art. 1.

     All'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 sono aggiunti i seguenti terzo, quarto e quinto comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     All'art. 9 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 è aggiunto il seguente sesto comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. All'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 il secondo comma è così modificato:

     (Omissis).

     2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1 luglio 1993.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 9 gennaio 2009, n. 3.