§ 1.2.16 - L.R. 8 febbraio 1994, n. 20.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 13 giugno 1983 nn. 47 e 48.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:08/02/1994
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifiche ed integrazioni della L.R. 13 giugno 1983 n. 47).
Art. 2.  (Modifiche e integrazioni alla L.R. 13 giugno 1983 n. 48).
Art. 3.      1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza, anche sulla base della evoluzione legislativa nazionale, definisce una proposta per disciplinare la [...]
Art. 4.      1. Gli effetti della presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1994.
Art. 5.      1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi, con i fondi allocati sul capitolo 00100 del Bilancio 1994 e nei corrispondenti [...]


§ 1.2.16 - L.R. 8 febbraio 1994, n. 20. [1]

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 13 giugno 1983 nn. 47 e 48.

(B.U. 17 febbraio 1994, n. 12).

 

Art. 1. (Modifiche ed integrazioni della L.R. 13 giugno 1983 n. 47).

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modifiche e integrazioni alla L.R. 13 giugno 1983 n. 48).

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza, anche sulla base della evoluzione legislativa nazionale, definisce una proposta per disciplinare la normativa del Fondo di previdenza anche prevedendo la possibilità di affidare ad una Società privata l'assicurazione del trattamento vitalizio.

 

     Art. 4.

     1. Gli effetti della presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1994.

 

     Art. 5.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi, con i fondi allocati sul capitolo 00100 del Bilancio 1994 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 9 gennaio 2009, n. 3.