§ 1.2.46 - L.R. 31 ottobre 2001, n. 52.
Modifiche alle leggi regionali 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali) e successive modificazioni, e 13 giugno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:31/10/2001
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 2 bis).
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 3).
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 10).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 1.2.46 - L.R. 31 ottobre 2001, n. 52. [1]

Modifiche alle leggi regionali 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali) e successive modificazioni, e 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni.

(B.U. 7 novembre 2001, n. 37).

 

Capo I

Modificazioni della legge regionale

n. 47/1983 e successive modificazioni

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 2 bis). [2]

 

Capo II

Modificazioni alla legge regionale

n. 48/1983 e successive modificazioni

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 3). [3]

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 10).

     1. [4].

     2. Il comma 5 diventa comma 6 ed il comma 6 diventa comma 7.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con gli stanziamenti del Bilancio del Consiglio regionale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 9 gennaio 2009, n. 3.

[2] Sostituisce l'art. 2 bis della L.R. 13 giugno 1983, n. 47.

[3] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 13 giugno 1983, n. 48.

[4] Sostituisce i commi 3 e 4 della L.R. 13 giugno 1983, n. 48.