Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 calamità naturali |
Data: | 31/08/1998 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Attuazione di norme statali in materia di protezione civile. |
Art. 2. Ufficio regionale di protezione civile. |
Art. 3. Servizio tecnico idrografico regionale. |
Art. 4. Uffici provinciali e comunali di protezione civile. |
Art. 5. Ripartizione territoriale fondi per la protezione civile. |
Art. 6. Comitato regionale di protezione civile. |
Art. 7. Volontariato di protezione civile. |
Art. 8. Contributo straordinario. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
Art. 10. Convenzioni. |
Art. 10 bis. Erogazioni liberali |
Art. 11. Disposizione finanziaria. |
Art. 12. |
§ 4.8.68 - L.R. 31 agosto 1998, n. 14.
Norme in materia di protezione civile.
(G.U.R. 1 settembre 1998, n. 43).
Art. 1. Attuazione di norme statali in materia di protezione civile.
1. Le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione, nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi, costituiscono materia di prevalente interesse regionale.
2. Sono recepiti dalla Regione siciliana i principi e le norme recati dalla
3. Le funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 6 del
Art. 2. Ufficio regionale di protezione civile.
1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della
2. L'Ufficio curerà il collegamento fra Stato, Regioni ed enti locali per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché l'orientamento e l'organizzazione delle attività degli uffici regionali e degli enti locali che svolgono attività di protezione civile: per tal fine può essere comandato, presso il predetto ufficio personale degli enti locali [1].
2 bis. Il Presidente della Regione, o in caso di attribuzione di delega l'Assessore delegato alla protezione civile, dispone direttamente il trasferimento di personale regionale per le necessità derivanti dall'esercizio delle attribuzioni dell'ufficio regionale di protezione civile [2].
3. Nell'imminenza o al verificarsi di una situazione di emergenza di cui all'articolo 2 della
3 bis. Per far fronte a esigenze connesse al funzionamento del dipartimento regionale della Protezione civile, da accertarsi con provvedimento del dirigente generale, si applicano le procedure di cui all'articolo 30 del
Art. 3. Servizio tecnico idrografico regionale.
1. La Sezione autonoma per il Ufficio idrografico regionale, cui, tra i compiti istituzionali, compete l'attività di monitoraggio idro-meteo- pluviometrico, è costituita in Ufficio idrografico regionale [5].
2. L’Ufficio idrografico regionale, cui viene garantita autonomia tecnica, scientifica e organizzativa, ai sensi dell'articolo 9 della
3. Ai sensi dell'articolo 11 della
3 bis. Lo svolgimento organico e l'indirizzo delle attività tecnico-scientifiche-conoscitive, di previsione e prevenzione di cui all'articolo 2 della
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione emana apposito regolamento per il potenziamento e l'organizzazione dell’Ufficio e provvede a garantirne il funzionamento [9]. L'Ufficio, per le prerogative di autonomia di cui al comma 2, adotta le necessarie articolazioni organizzative e funzionali, previa deliberazione della Giunta regionale. Si applicano le norme e la disciplina discendenti dalla
5. Per il potenziamento dell'Ufficio e l'avviamento del centro funzionale di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267 sono trasferite le somme di cui al comma 2 dello stesso articolo, assegnate alla Regione siciliana e non impegnate, alla data del 28 febbraio 2003 [11].
Art. 4. Uffici provinciali e comunali di protezione civile.
1. Per le finalità della
2. Negli enti locali il superamento del corso di disaster management organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, riconosciuto dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, a parità di qualifica e di titoli professionali, costituisce titolo preferenziale per il coordinamento degli uffici di protezione civile.
Art. 5. Ripartizione territoriale fondi per la protezione civile.
1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni, il Presidente della Regione, sui fondi da assegnare agli enti locali ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997,n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, previa delibera della Giunta regionale e sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, determina con proprio decreto la quota da utilizzare per le attività di protezione civile previste dalla presente legge.
Art. 6. Comitato regionale di protezione civile.
1. In attuazione della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della
2. Il Comitato regionale predispone e verifica l'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione dei rischi di cui al comma 2 dell'articolo 12 della
3. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa, vengono disciplinati la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale di protezione civile.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve in ogni caso prevedere che del Comitato facciano parte:
a) rappresentanti dei comuni e delle province;
b) rappresentanti delle associazioni di volontariato;
c) rappresentanti di enti che svolgono attività di protezione civile nell'ambito della Regione siciliana.
5. Per lo svolgimento di attività di rilevante carattere scientifico o di notevole impegno organizzativo, il Presidente della Regione potrà avvalersi di esperti, in numero non superiore a otto, e stipulare convenzioni con enti ed istituzioni scientifiche.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 100 milioni e, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 500 milioni.
Art. 7. Volontariato di protezione civile.
1. All'Ufficio regionale di protezione civile è affidata la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e la predisposizione dei programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione dei volontari.
2. La lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della
3. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile già iscritte nel registro regionale di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della
4. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile equivale all'iscrizione al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della
5. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa, saranno stabiliti i criteri e le modalità di corresponsione di contributi alle organizzazioni di volontariato.
5-bis. I predetti contributi verranno riconosciuti in maniera diretta alle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al presente articolo. Le concrete modalità di corresponsione saranno disciplinate previa modifica del regolamento approvato con
6. Il regolamento deve prevedere che l'Ufficio regionale della protezione civile renda ogni anno alla competente Commissione legislativa una dettagliata relazione contenente tutti i dati relativi all'erogazione dei contributi, nonché la pubblicazione degli stessi sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Art. 8. Contributo straordinario.
1. In favore dei familiari di Giuseppe Cassarino, deceduto a seguito di inalazioni di gas tossici avvenuta durante la sua partecipazione ad attività di spegnimento dell'incendio sviluppatosi il 2 luglio 1998 in contrada Pignati di Canicattini Bagni, è disposta l'erogazione, tramite l'Ufficio regionale di protezione civile, di un contributo straordinario di lire 80 milioni.
Art. 9. Norma finanziaria.
1. Per le finalità degli articoli 7 e 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 900 milioni e, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 1.000 milioni.
Art. 10. Convenzioni.
1. Per le finalità della presente legge il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile possono stipulare apposite convenzioni con aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11 della
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 4.000 milioni, di cui lire 3.500 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 3.500 milioni di cui lire 3.000 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili.
Art. 10 bis. Erogazioni liberali [13]
1. Le erogazioni liberali effettuate da enti, aziende, società e privati cittadini a seguito di eventi calamitosi accaduti sul territorio della Regione sono destinate alle attività di assistenza a favore della popolazione vulnerata e alla realizzazione di interventi emergenziali per consentire un rapido rientro alle condizioni di normalità.
2. Le erogazioni liberali sono introitate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione e assegnate al Dipartimento regionale della protezione civile con provvedimento del Ragioniere generale.
Art. 11. Disposizione finanziaria.
1. All'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1998 si provvede con la riduzione del capitolo 60751 (codice 2012).
2. La spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 08.02.00 (codice 2003).
3. Gli oneri per gli esercizi successivi al 2000 saranno determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 38 della
[2] Articolo aggiunto dall'art. 38 della
[3] Comma così modificato dall'art. 38 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 21 della
[5] Comma così modificato dall’art. 49 della
[6] Comma così modificato dall’art. 49 della
[7] Comma così modificato dall’art. 49 della
[8] Comma aggiunto dall’art. 49 della
[9] Comma così modificato dall’art. 49 della
[10] Comma così modificato dall’art. 49 della
[11] Comma aggiunto dall’art. 49 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 114 della
[13] Articolo inserito dall'art. 3 della