§ 4.8.68 - L.R. 31 agosto 1998, n. 14.
Norme in materia di protezione civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:31/08/1998
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Attuazione di norme statali in materia di protezione civile.
Art. 2.  Ufficio regionale di protezione civile.
Art. 3.  Servizio tecnico idrografico regionale.
Art. 4.  Uffici provinciali e comunali di protezione civile.
Art. 5.  Ripartizione territoriale fondi per la protezione civile.
Art. 6.  Comitato regionale di protezione civile.
Art. 7.  Volontariato di protezione civile.
Art. 8.  Contributo straordinario.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Convenzioni.
Art. 10 bis.  Erogazioni liberali
Art. 11.  Disposizione finanziaria.
Art. 12. 


§ 4.8.68 - L.R. 31 agosto 1998, n. 14.

Norme in materia di protezione civile.

(G.U.R. 1 settembre 1998, n. 43).

 

Art. 1. Attuazione di norme statali in materia di protezione civile.

     1. Le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione, nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi, costituiscono materia di prevalente interesse regionale.

     2. Sono recepiti dalla Regione siciliana i principi e le norme recati dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", nonché esercitate le funzioni attribuite alle regioni, alle province ed ai comuni dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile.

     3. Le funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di accertamento dei danni in agricoltura derivanti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, sono di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Restano salve in Sicilia le competenze già attribuite da leggi regionali al Corpo forestale della Regione.

 

     Art. 2. Ufficio regionale di protezione civile.

     1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 7, è istituito l'Ufficio regionale di protezione civile, posto, sino alla riforma dell'Amministrazione regionale, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dell'Assessore delegato alla protezione civile.

     2. L'Ufficio curerà il collegamento fra Stato, Regioni ed enti locali per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché l'orientamento e l'organizzazione delle attività degli uffici regionali e degli enti locali che svolgono attività di protezione civile: per tal fine può essere comandato, presso il predetto ufficio personale degli enti locali [1].

     2 bis. Il Presidente della Regione, o in caso di attribuzione di delega l'Assessore delegato alla protezione civile, dispone direttamente il trasferimento di personale regionale per le necessità derivanti dall'esercizio delle attribuzioni dell'ufficio regionale di protezione civile [2].

     3. Nell'imminenza o al verificarsi di una situazione di emergenza di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'Ufficio regionale di protezione civile attiverà la propria struttura per la gestione della crisi con personale, reperibile 24 ore su 24, composto anche da disaster managers provenienti, se necessario, anche da amministrazioni diverse da quella regionale. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza [3].

     3 bis. Per far fronte a esigenze connesse al funzionamento del dipartimento regionale della Protezione civile, da accertarsi con provvedimento del dirigente generale, si applicano le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, previo interpello limitatamente al personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando presso il dipartimento di Protezione civile alla data di pubblicazione della presente legge. [4]

 

     Art. 3. Servizio tecnico idrografico regionale.

     1. La Sezione autonoma per il Ufficio idrografico regionale, cui, tra i compiti istituzionali, compete l'attività di monitoraggio idro-meteo- pluviometrico, è costituita in Ufficio idrografico regionale [5].

     2. L’Ufficio idrografico regionale, cui viene garantita autonomia tecnica, scientifica e organizzativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è posto, nelle more dell'attuazione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione [6].

     3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stesso Ufficio vigila sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo in occasione di eventi e situazioni eccezionali, sia riguardo ai fenomeni di piena, sia riguardo alle risorse idriche superficiali e profonde [7].

     3 bis. Lo svolgimento organico e l'indirizzo delle attività tecnico-scientifiche-conoscitive, di previsione e prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al ciclo integrato del l'acqua, avviene ad opera del predetto ufficio che, a tal fine, provvede per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione delle reti di rilevamento e sorveglianza e del relativo sistema informativo pluviometeoidrologico polifunzionale promuovendo, anche, l'innovazione tecnologica di interesse. A tal fine l'Ufficio utilizza stabilmente il personale tecnico di cui all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267 [8].

     4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione emana apposito regolamento per il potenziamento e l'organizzazione dell’Ufficio e provvede a garantirne il funzionamento [9]. L'Ufficio, per le prerogative di autonomia di cui al comma 2, adotta le necessarie articolazioni organizzative e funzionali, previa deliberazione della Giunta regionale. Si applicano le norme e la disciplina discendenti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 [10].

     5. Per il potenziamento dell'Ufficio e l'avviamento del centro funzionale di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267 sono trasferite le somme di cui al comma 2 dello stesso articolo, assegnate alla Regione siciliana e non impegnate, alla data del 28 febbraio 2003 [11].

 

     Art. 4. Uffici provinciali e comunali di protezione civile.

     1. Per le finalità della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'esercizio delle competenze definite dagli articoli 13 e 15 della stessa legge, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite dall'articolo 108, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le province regionali ed i comuni istituiscono uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività.

     2. Negli enti locali il superamento del corso di disaster management organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, riconosciuto dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, a parità di qualifica e di titoli professionali, costituisce titolo preferenziale per il coordinamento degli uffici di protezione civile.

 

     Art. 5. Ripartizione territoriale fondi per la protezione civile.

     1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni, il Presidente della Regione, sui fondi da assegnare agli enti locali ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997,n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, previa delibera della Giunta regionale e sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, determina con proprio decreto la quota da utilizzare per le attività di protezione civile previste dalla presente legge.

 

     Art. 6. Comitato regionale di protezione civile.

     1. In attuazione della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito, con decreto del Presidente della Regione, il Comitato regionale di protezione civile. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dall'Assessore delegato alla protezione civile.

     2. Il Comitato regionale predispone e verifica l'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione dei rischi di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     3. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa, vengono disciplinati la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale di protezione civile.

     4. Il decreto di cui al comma 3 deve in ogni caso prevedere che del Comitato facciano parte:

     a) rappresentanti dei comuni e delle province;

     b) rappresentanti delle associazioni di volontariato;

     c) rappresentanti di enti che svolgono attività di protezione civile nell'ambito della Regione siciliana.

     5. Per lo svolgimento di attività di rilevante carattere scientifico o di notevole impegno organizzativo, il Presidente della Regione potrà avvalersi di esperti, in numero non superiore a otto, e stipulare convenzioni con enti ed istituzioni scientifiche.

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 100 milioni e, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 500 milioni.

 

     Art. 7. Volontariato di protezione civile.

     1. All'Ufficio regionale di protezione civile è affidata la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e la predisposizione dei programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione dei volontari.

     2. La lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, introdotta dall'articolo 22 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è soppressa.

     3. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile già iscritte nel registro regionale di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui al comma 1.

     4. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile equivale all'iscrizione al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.

     5. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa, saranno stabiliti i criteri e le modalità di corresponsione di contributi alle organizzazioni di volontariato.

     5-bis. I predetti contributi verranno riconosciuti in maniera diretta alle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al presente articolo. Le concrete modalità di corresponsione saranno disciplinate previa modifica del regolamento approvato con Decreto Presidenziale 15 giugno 2001, n. 12 da attuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [12].

     6. Il regolamento deve prevedere che l'Ufficio regionale della protezione civile renda ogni anno alla competente Commissione legislativa una dettagliata relazione contenente tutti i dati relativi all'erogazione dei contributi, nonché la pubblicazione degli stessi sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

 

     Art. 8. Contributo straordinario.

     1. In favore dei familiari di Giuseppe Cassarino, deceduto a seguito di inalazioni di gas tossici avvenuta durante la sua partecipazione ad attività di spegnimento dell'incendio sviluppatosi il 2 luglio 1998 in contrada Pignati di Canicattini Bagni, è disposta l'erogazione, tramite l'Ufficio regionale di protezione civile, di un contributo straordinario di lire 80 milioni.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità degli articoli 7 e 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 900 milioni e, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 10. Convenzioni.

     1. Per le finalità della presente legge il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile possono stipulare apposite convenzioni con aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la fornitura di mezzi e servizi e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 4.000 milioni, di cui lire 3.500 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 3.500 milioni di cui lire 3.000 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili.

 

     Art. 10 bis. Erogazioni liberali [13]

     1. Le erogazioni liberali effettuate da enti, aziende, società e privati cittadini a seguito di eventi calamitosi accaduti sul territorio della Regione sono destinate alle attività di assistenza a favore della popolazione vulnerata e alla realizzazione di interventi emergenziali per consentire un rapido rientro alle condizioni di normalità.

     2. Le erogazioni liberali sono introitate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione e assegnate al Dipartimento regionale della protezione civile con provvedimento del Ragioniere generale.

 

     Art. 11. Disposizione finanziaria.

     1. All'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1998 si provvede con la riduzione del capitolo 60751 (codice 2012).

     2. La spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 08.02.00 (codice 2003).

     3. Gli oneri per gli esercizi successivi al 2000 saranno determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 12.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 38 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

[4] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 14 aprile 2006, n. 16 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 agosto 2007, n. 15.

[5] Comma così modificato dall’art. 49 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[6] Comma così modificato dall’art. 49 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[7] Comma così modificato dall’art. 49 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[8] Comma aggiunto dall’art. 49 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[9] Comma così modificato dall’art. 49 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[10] Comma così modificato dall’art. 49 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[11] Comma aggiunto dall’art. 49 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[12] Comma aggiunto dall'art. 114 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[13] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.