§ 2.13.26 - L.R. 7 giugno 1994, n. 23.
Contributo per il giro ciclistico d'Italia svoltosi in Sicilia nell'anno 1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.13 sport
Data:07/06/1994
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Contributo per il giro ciclistico d'Italia.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.13.26 - L.R. 7 giugno 1994, n. 23.

Contributo per il giro ciclistico d'Italia svoltosi in Sicilia nell'anno 1993.

(G.U.R. n. 28 dell'8 giugno 1994).

 

Art. 1. Contributo per il giro ciclistico d'Italia.

     1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, la Regione siciliana concorre alla spesa del giro ciclistico d'Italia 1993, per le tappe in Sicilia, con un finanziamento complessivo di lire 750 milioni.

     2. Lo stanziamento di cui al comma 1 sarà erogato sulla base del consuntivo di spesa accompagnato da dettagliata relazione sulle gare svolte e sulla relativa spesa effettuata.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Alla spesa complessiva di lire 750 milioni prevista dall'articolo 1 si fa fronte con le assegnazioni del capitolo 47651 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 1994.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.