§ 3.14.13 - L.R. 2 aprile 1971, n. 8.
Modifiche alla L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, riguardante l'istituzione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:02/04/1971
Numero:8


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 7.      In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, gli organi competenti provvederanno alla modifica dello statuto dell'IRCAC approvato con il D.P.Reg. 22 novembre 1963, n. 6.
Art. 8.      E' abrogato l'art. 3 della L.R. 29 ottobre 1964, n. 26.
Art. 9.      Alla maggiore spesa di lire 2.000 milioni derivante dall'art. 2 della presente legge si provvede:
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.14.13 - L.R. 2 aprile 1971, n. 8.

Modifiche alla L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, riguardante l'istituzione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).

(G.U.R. 7 aprile 1971, n. 17).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 7.

     In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, gli organi competenti provvederanno alla modifica dello statuto dell'IRCAC approvato con il D.P.Reg. 22 novembre 1963, n. 6.

 

     Art. 8.

     E' abrogato l'art. 3 della L.R. 29 ottobre 1964, n. 26.

 

     Art. 9.

     Alla maggiore spesa di lire 2.000 milioni derivante dall'art. 2 della presente legge si provvede:

     - quanto a lire 500 milioni utilizzando il fondo a disposizione conferito all'IRCAC con il n. 2 dell'art. 6 della L.R. 29 ottobre 1964, n. 26;

     - quanto a lire 500 milioni con la disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970, utilizzabili a termini della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36;

     - quanto a lire 1.000 milioni con la disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971.

     In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 è modificato come appresso:

     (Omissis).

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce secondo comma art. 1 L.R. 7 febbraio 1963, n. 12.

[2] Sostituisce primo e secondo comma art. 3 L.R. 7 febbraio 1963, n. 12.

[3] Integra art. 4 L.R. 7 febbraio 1963, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 L.R. 17 marzo 1979, n. 37.

[5] Articoli abrogati dall'art. 23 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.