Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.14 cooperazione |
Data: | 02/04/1971 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 7. In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, gli organi competenti provvederanno alla modifica dello statuto dell'IRCAC approvato con il D.P.Reg. 22 novembre 1963, n. 6. |
Art. 8. E' abrogato l'art. 3 della L.R. 29 ottobre 1964, n. 26. |
Art. 9. Alla maggiore spesa di lire 2.000 milioni derivante dall'art. 2 della presente legge si provvede: |
Art. 10. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.14.13 - L.R. 2 aprile 1971, n. 8.
Modifiche alla L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, riguardante l'istituzione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).
(G.U.R. 7 aprile 1971, n. 17).
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
Artt. 5. - 6.
(Omissis) [5].
In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, gli organi competenti provvederanno alla modifica dello statuto dell'IRCAC approvato con il D.P.Reg. 22 novembre 1963, n. 6.
E' abrogato l'art. 3 della
Alla maggiore spesa di lire 2.000 milioni derivante dall'art. 2 della presente legge si provvede:
- quanto a lire 500 milioni utilizzando il fondo a disposizione conferito all'IRCAC con il n. 2 dell'art. 6 della
- quanto a lire 500 milioni con la disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970, utilizzabili a termini della
- quanto a lire 1.000 milioni con la disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971.
In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 è modificato come appresso:
(Omissis).
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Sostituisce secondo comma art. 1
[2] Sostituisce primo e secondo comma art. 3
[3] Integra art. 4
[4] Articolo abrogato dall'art. 4
[5] Articoli abrogati dall'art. 23