§ 4.8.35 - L.R. 18 agosto 1978, n. 38.
Attuazione delle provvidenze disposte dal D.L. 26 maggio 1978, n. 225, convertito, con modifiche, nella L. 27 luglio 1978, n. 394, a favore delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:18/08/1978
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'attuazione degli interventi urgenti previsti dall'art. 2 del D.L. 26 maggio 1978, n. 225, e relativa legge di conversione per le zone della provincia di Messina danneggiate dagli [...]
Art. 2.      Il contributo speciale di cui all'art. 2 del D.L. 26 maggio 1978, n. 225, e relativa legge di conversione è destinato al ripristino e alla ricostruzione, anche in altro sito, di edifici pubblici [...]
Art. 3.      Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sulla base delle indicazioni formulate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, il [...]
Art. 4.      Entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al terzo comma del precedente art. 3 il consiglio comunale delibera il programma di impiego delle somme destinate al ripristino e alla [...]
Art. 5.      Per la concessione delle somme destinate, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente art. 3, a contributi sulla spesa occorrente per la riparazione e la ricostruzione dei [...]
Art. 6.      Nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge è consentito il ripristino in sito degli immobili danneggiati o distrutti, anche in deroga alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 del decreto [...]
Art. 7.      Presso ciascuno dei Comuni indicati nel decreto di cui al secondo comma del precedente art. 1 è istituita una commissione composta:
Art. 8.      Per le riparazioni ed il ripristino delle opere pubbliche danneggiate di importo non superiore a lire 30 milioni, i Comuni possono istituire dei cantieri di lavoro nel rispetto della normativa [...]
Art. 9.      Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.
Art. 10.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con l'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato a termini dell'art. 2 del D.L. 26 maggio 1978, n. 225, e relativa legge di [...]
Art. 11.      L'Assessore regionale dei lavori pubblici presenterà semestralmente alla Giunta regionale, che ne dispone successivamente il deposito presso l'Assemblea regionale, una relazione sullo stato di [...]
Art. 12.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.8.35 - L.R. 18 agosto 1978, n. 38.

Attuazione delle provvidenze disposte dal D.L. 26 maggio 1978, n. 225, convertito, con modifiche, nella L. 27 luglio 1978, n. 394, a favore delle popolazioni della provincia di Messina colpite dal terremoto dell'aprile 1978.

(G.U.R. 19 agosto 1978, n. 36).

 

Art. 1.

     Ai fini dell'attuazione degli interventi urgenti previsti dall'art. 2 del D.L. 26 maggio 1978, n. 225, e relativa legge di conversione per le zone della provincia di Messina danneggiate dagli eccezionali eventi sismici dell'aprile 1978 si applicano le disposizioni seguenti.

     All'individuazione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 1978 provvede il Presidente della Regione con decreto di emanarsi, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio del Genio civile di Messina.

 

     Art. 2.

     Il contributo speciale di cui all'art. 2 del D.L. 26 maggio 1978, n. 225, e relativa legge di conversione è destinato al ripristino e alla ricostruzione, anche in altro sito, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di strade comunali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali, nonché alla concessione di contributi per la riparazione e la ricostruzione, anche in altro sito, dei fabbricati urbani e rurali di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

     Il ripristino delle opere pubbliche deve mirare all'eliminazione dei danni arrecati dal terremoto sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità nonché sotto quello del ripristino della razionale funzionalità delle opere esistenti.

     Nel ripristino possono altresì comprendersi interventi atti ad eliminare eventuali carenze ed inconvenienti preesistenti al sisma da qualunque causa dipendenti.

     La ricostruzione in altro sito delle opere pubbliche danneggiate può essere realizzata tenendo conto di nuove intervenute esigenze e delle nuove normative sopraggiunte, fermo restando il limite del contributo, che viene commisurato all'entità dell'opera danneggiata [1].

 

     Art. 3.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sulla base delle indicazioni formulate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, il programma di ripartizione delle somme ai Comuni di cui al secondo comma del precedente art. 1.

     L'ammontare delle somme assegnate ai diversi Comuni ai sensi del precedente comma dovrà essere fissato in misura tale da rispecchiare la proporzionalità tra le somme disponibili per l'assegnazione e l'ammontare dei danni subiti in ciascun Comune quali accertati con criteri omogenei dall'ufficio del Genio civile di Messina.

     Entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione il consiglio comunale procede alla ripartizione delle somme disponibili tra i diversi interventi previsti dal precedente art. 2.

     La deliberazione di cui al comma precedente non è sottoposta ai controlli previsti dalla L.R. 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, ed è immediatamente esecutiva.

 

     Art. 4.

     Entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al terzo comma del precedente art. 3 il consiglio comunale delibera il programma di impiego delle somme destinate al ripristino e alla ricostruzione, anche in altro sito, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di strade comunali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali.

     La deliberazione di cui al precedente comma non è sottoposta ai controlli previsti dalla L.R. 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, ed è immediatamente esecutiva. La stessa deve essere comunicata dal Sindaco, entro trenta giorni dall'adozione, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Ogni iniziativa e ogni responsabilità per la realizzazione delle opere sono attribuite al Comune, il quale provvede direttamente alle gare di appalto, alla stipula dei contratti, alla esecuzione dei lavori, prescindendo da ogni approvazione ed autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

     I pareri tecnici sui progetti sono espressi dagli organi tecnici previsti dagli artt. 21 e 22 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

     I progetti sono approvati dalla giunta municipale.

 

     Art. 5.

     Per la concessione delle somme destinate, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente art. 3, a contributi sulla spesa occorrente per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati urbani e rurali di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, danneggiati o distrutti - ivi compresi quelli di cui si sia resa necessaria la demolizione - si osserva il procedimento previsto dalle disposizioni seguenti.

     L'ammontare del contributo è determinato come segue:

     a) riparazione: il contributo è concesso nella misura massima dell'80% della spesa effettivamente necessaria per assicurare la stabilità e l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile, con i miglioramenti tecnici ed igienici strettamente indispensabili;

     b) ricostruzione sulla stessa area: il contributo è concesso nella misura massima del 70% della spesa effettivamente necessaria, determinata secondo i criteri indicati dalla successiva lett. c;

     c) ricostruzione su area diversa: qualora la ricostruzione debba avvenire, in forza di prescrizione delle autorità competenti, adottata per ragioni inerenti alla sicurezza degli abitati, su area diversa da quella originaria, il contributo è pari al 70% della spesa occorrente, determinata sulla base dei costi e delle norme vigenti per gli interventi di edilizia residenziale pubblica applicati dall'IACP di Messina in attuazione dei programmi costruttivi previsti dalla L. 8 agosto 1977, n. 513. Il contributo è maggiorato del valore dell'area, determinato a norma dell'art. 16 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. L'area di risulta è acquisita gratuitamente dal Comune, che la utilizza per fini pubblici.

     Nel caso previsto dalla lett. c del comma precedente, gli alloggi devono essere composti di un numero di vani utili, oltre gli accessori, eguale a quello dei componenti il nucleo familiare alla data di entrata in vigore della presente legge, con un minimo di due vani ed un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia residenziale pubblica.

     Il limite massimo del contributo di cui ai precedenti commi è determinato dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla deliberazione prevista dal terzo comma del precedente art. 3. A tale deliberazione si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3.

     Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo si applicano per la riparazione e la ricostruzione della prima unità immobiliare abitativa per ciascun nucleo familiare e per l'immobile destinato ad attività produttive ed economiche di lavoratori autonomi.

     Per le restanti unità immobiliari l'aliquota del contributo è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle disponibilità residue della assegnazione al singolo Comune, al netto del contributo di cui ai commi precedenti, e l'ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili, e comunque entro il limite massimo del sessanta per cento.

     La concessione dei contributi previsti dal presente articolo, nel caso di immobili concessi in locazione o in affitto alla data dell'evento sismico, è subordinata all'impegno del proprietario, risultante da apposita dichiarazione sottoscritta, di consentire la continuazione del rapporto locativo preesistente, a richiesta del conduttore.

     Le concessioni edilizie occorrenti per le opere ammesse al contributo di cui al presente articolo sono esenti, limitatamente alla cubatura originaria, dagli oneri di urbanizzazione e dai costi di costruzione di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10.

     I contributi sono determinati, su domanda degli interessati da presentarsi al Sindaco entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di progetti o di preventivi di spesa da presentarsi comunque entro 60 giorni dal predetto termine, dalla commissione di cui all'art. 7.

     Nel contributo concesso è compreso quello per competenze tecniche nella misura fissa del 4%, se trattasi di preventivo di spesa, e del 7%, se trattasi di progetto esecutivo. Tali percentuali vanno riferite all'importo dei lavori ammessi al contributo.

     Ove eccezionali circostanze, da valutarsi dalla commissione di cui al successivo art. 7, rendano particolarmente difficile la presentazione della documentazione comprovante la proprietà dell'immobile danneggiato o distrutto, l'interessato può presentare in sostituzione, sotto la propria responsabilità, un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva del medesimo, rilasciata ai sensi delle norme vigenti, attestante la proprietà dell'immobile.

     L'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva devono essere pubblicati, immediatamente, all'albo pretorio del Comune per la durata di venti giorni consecutivi.

     I contributi di cui alla lett. a del presente articolo possono essere concessi anche per lavori già realizzati dagli interessati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base di domanda documentata, purché i danni subiti dagli immobili per effetto dell'evento sismico risultino da accertamenti compiuti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, dal Genio civile di Messina o dal Comune e dietro dichiarazione scritta degli interessati di non avere usufruito per la riparazione di alcun intervento contributivo né di alcun'altra agevolazione finanziaria dello Stato o della Regione.

 

     Art. 6.

     Nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge è consentito il ripristino in sito degli immobili danneggiati o distrutti, anche in deroga alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, riguardante i limiti inderogabili da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, purché il ripristino non comporti aumenti di volume o di superficie utile di calpestio rispetto a quelli originari. Si applica il disposto di cui all'art. 13 della L. 29 aprile 1976, n. 178.

     Ove ricorrano accertate esigenze igieniche, può essere consentito un aumento, fino ad un massimo del 20% rispetto a quelli originari, del volume o della superficie utile di calpestio.

     Per gli immobili ricadenti negli agglomerati urbani aventi carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale, il ripristino in sito deve effettuarsi nel rispetto della tipologia edilizia preesistente e con l'impiego di materiali che si armonizzino con le costruzioni circostanti.

     Ove non sia possibile, anche per gravi esigenze urbanistiche e paesaggistiche, il ripristino in sito degli immobili danneggiati o distrutti, la ricostruzione può avvenire o nell'ambito dei piani di zona approvati o adottati, ovvero su aree individuate dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, nell'ambito delle zone residenziali previste dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e presentati per l'approvazione.

     Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico gli interventi sono localizzati su aree scelte con deliberazione del consiglio comunale, nei limiti delle esigenze risultanti dai programmi costruttivi di cui alla lett. c dell'art. 5.

     La deliberazione del consiglio comunale comporta l'applicazione delle norme vigenti per l'attuazione dei piani di zona.

     Per i fabbricati rurali la ricostruzione può essere consentita anche su area diversa da quella originaria, purché nell'ambito del fondo di proprietà dell'interessato, nel rispetto del D.M. 1° aprile 1968, riguardante le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati. In tal caso si applica, ai fini della determinazione del contributo, la disposizione della lett. c dell'art. 5.

 

     Art. 7.

     Presso ciascuno dei Comuni indicati nel decreto di cui al secondo comma del precedente art. 1 è istituita una commissione composta:

     a) dal Sindaco, o da un consigliere comunale, dallo stesso delegato, che la presiede;

     b) da quattro membri eletti dal consiglio comunale nel suo seno con voto limitato a tre nomi;

     c) dal dirigente l'ufficio tecnico comunale, ove questo sia costituito o in mancanza, da un ingegnere scelto dal consiglio comunale;

     d) da un rappresentante dell'ufficio del Genio civile di Messina, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o, in mancanza, da un tecnico appartenente alla corrispondente carriera della Regione, scelto dall'Assessore regionale per i lavori pubblici entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge;

     e) da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     f) dall'ufficiale sanitario del Comune o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal Sindaco, con voto consultivo;

     g) da un esperto in materia di beni culturali scelto dal consiglio comunale.

     La commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti [2].

     Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale o da un dipendente del Comune nominato dal Sindaco.

     La commissione deve essere costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ne deve essere data immediata comunicazione agli Assessorati regionali degli enti locali e dei lavori pubblici.

     Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal nono comma dell'art. 5, la commissione, sulla scorta delle domande presentate, deve procedere all'accertamento degli aventi diritto alla concessione dei contributi ed alla determinazione del numero dei locali eventualmente da ricostruire e della loro consistenza.

     La commissione di cui al primo comma, sulla base delle domande ritualmente presentate entro lo stesso termine di cui al precedente comma, determina per ciascun progetto la spesa da ammettersi a contributo contestualmente all'approvazione dei progetti delle opere da eseguirsi [3].

     La commissione delibera su tutti i progetti presentati, pur se ammissibili solo parzialmente al contributo [3].

     La deliberazione della commissione di approvazione dei progetti e determinazione della spesa da ammettersi a contributo sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti da leggi speciali, nonché il parere della commissione edilizia comunale, anche nel caso in cui il progetto presentato dal titolare dell'edificio danneggiato differisca in estensione planimetrica o volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dal fabbricato ammissibile al contributo di cui alla presente legge [3].

     La commissione esaurisce i suoi compiti per ciascun progetto una volta ottemperato al disposto di cui ai precedenti commi [3].

     Eventuali varianti tecniche dipendenti da eventi non prevedibili all'atto della presentazione del progetto originario saranno prese in esame dagli organi istituzionalmente competenti [3].

     La misura di ciascun contributo è determinata dalla giunta municipale sulla base del deliberato del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 5 della presente legge [3].

     [Contestualmente alla concessione del contributo viene disposta, a favore dei beneficiari, un'anticipazione pari al 30% del contributo stesso].

     Il rimanente importo, fino alla concorrenza del 90% dell'ammontare del contributo, determinato ai sensi dei commi precedenti, è corrisposto in base a stati di avanzamento. Il residuo 10% viene corrisposto ad avvenuto collaudo dei lavori, da eseguirsi a cura del Comune entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori.

     A tutti i pagamenti provvede il Sindaco mediante titoli di spesa diretti.

     La concessione del contributo è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, salvo proroghe da concedersi da Sindaco per non più di quattro mesi complessivamente.

     Tutte le deliberazioni della commissione, adottate ai sensi della presente legge, sono immediatamente pubblicate all'albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi.

     Ai componenti della commissione indicati alle lett. c - nel caso di nomina del libero professionista - e g del presente art. 7 spetta un gettone di presenza da determinarsi ai sensi delle norme vigenti. Agli stessi componenti e a quello indicato alla lett. d compete altresì, in quanto dovuto, il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti norme e comunque non inferiore a quella dovuta per i dirigenti dell'amministrazione regionale.

     Alle spese per il funzionamento della commissione i Comuni provvedono a carico delle somme loro assegnate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 8.

     Per le riparazioni ed il ripristino delle opere pubbliche danneggiate di importo non superiore a lire 30 milioni, i Comuni possono istituire dei cantieri di lavoro nel rispetto della normativa regionale vigente, utilizzando i fondi di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 9.

     Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

 

     Art. 10.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con l'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato a termini dell'art. 2 del D.L. 26 maggio 1978, n. 225, e relativa legge di conversione.

 

     Art. 11.

     L'Assessore regionale dei lavori pubblici presenterà semestralmente alla Giunta regionale, che ne dispone successivamente il deposito presso l'Assemblea regionale, una relazione sullo stato di attuazione delle provvidenze disposte dalla presente legge.

     La nomina dei collaudatori delle opere pubbliche realizzate con fondi assegnati ai Comuni compete all'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 12.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 L.R. 26 luglio 1985, n. 29.

[2] Comma così sostituito dall'art. 14 L.R. 5 agosto 1982, n. 85.

[3] Commi aggiunti dall'art. 4 L.R. 26 luglio 1985, n. 29.

[3] Commi aggiunti dall'art. 4 L.R. 26 luglio 1985, n. 29.

[3] Commi aggiunti dall'art. 4 L.R. 26 luglio 1985, n. 29.

[3] Commi aggiunti dall'art. 4 L.R. 26 luglio 1985, n. 29.

[3] Commi aggiunti dall'art. 4 L.R. 26 luglio 1985, n. 29.

[3] Commi aggiunti dall'art. 4 L.R. 26 luglio 1985, n. 29.