§ 4.8.59 - L.R. 26 luglio 1985, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 agosto 1978, n. 38, recante provvidenze a favore delle popolazioni della provincia di Messina colpite dal [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:26/07/1985
Numero:29


Sommario
Art. 1.      All'art. 2 della L.R. 18 agosto 1978, n. 38 sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 2.      I contributi previsti dall'art. 5 della L.R. 18 agosto 1978, n. 38 sono corrisposti in favore di coloro che, pur non essendo in grado di dimostrare la piena od esclusiva proprietà dell'immobile [...]
Art. 3.      La previsione del quinto comma dell'art. 5 della L.R. 18 agosto 1978, n. 38 si applica per la ricostruzione e la riparazione della prima unità immobiliare per ciascun nucleo familiare, anche se [...]
Art. 4.      I commi sesto, settimo ed ottavo dell'art. 7 della L.R. 18 agosto 1978, n. 38 sono sostituiti dai seguenti:


§ 4.8.59 - L.R. 26 luglio 1985, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 agosto 1978, n. 38, recante provvidenze a favore delle popolazioni della provincia di Messina colpite dal terremoto dell'aprile 1978.

(G.U.R. 30 luglio 1985, n. 32).

 

Art. 1.

     All'art. 2 della L.R. 18 agosto 1978, n. 38 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     I contributi previsti dall'art. 5 della L.R. 18 agosto 1978, n. 38 sono corrisposti in favore di coloro che, pur non essendo in grado di dimostrare la piena od esclusiva proprietà dell'immobile distrutto o danneggiato, ne abbiano tuttavia il materiale possesso.

     Detto possesso è dimostrato mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, che debbono essere pubblicati immediatamente nell'albo pretorio del comune per la durata di venti giorni consecutivi.

 

     Art. 3.

     La previsione del quinto comma dell'art. 5 della L.R. 18 agosto 1978, n. 38 si applica per la ricostruzione e la riparazione della prima unità immobiliare per ciascun nucleo familiare, anche se questo, per qualunque causa, non utilizzava direttamente, al tempo del terremoto, l'immobile distrutto o danneggiato. Sono fatte salve e restano confermate le previsioni del citato quinto comma della L.R. 18 agosto 1978, n. 38, per la ricostruzione e la riparazione dell'immobile destinato ad attività produttive ed economiche di lavoratori autonomi.

 

     Art. 4.

     I commi sesto, settimo ed ottavo dell'art. 7 della L.R. 18 agosto 1978, n. 38 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).