§ 3.1.63 - L.R. 30 ottobre 1995, n. 77.
Abrogazione di norme. Proroga di borse di studio dell'ESA. Modifiche alle leggi regionali 25 maggio 1995, n. 45 e 3 ottobre 1995, n. 71. Provvidenze [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:30/10/1995
Numero:77


Sommario
Art. 1.      1. E' abrogato l'articolo 6 della legge 30 ottobre 1995, n. 76, recante «Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie [...]
Art. 2.      1. Il termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      1. E' abrogato l'articolo 4 della legge recante «Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, Camarda, Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di [...]
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.1.63 - L.R. 30 ottobre 1995, n. 77.

Abrogazione di norme. Proroga di borse di studio dell'ESA. Modifiche alle leggi regionali 25 maggio 1995, n. 45 e 3 ottobre 1995, n. 71. Provvidenze per i danni causati da atti criminosi.

(G.U.R. 31 ottobre 1995, n. 56).

 

Art. 1.

     1. E' abrogato l'articolo 6 della legge 30 ottobre 1995, n. 76, recante «Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura», approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 settembre 1995.

 

     Art. 2.

     1. Il termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

     2. La spesa di cui al comma 1 è a carico dell'Ente di sviluppo agricolo.

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5. [3]

 

     Art. 6.

     1. E' abrogato l'articolo 4 della legge recante «Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, Camarda, Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i danni causati da atti intimidatori», approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 1995 [4].

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce il comma 6 dell'art. 30 della L.R. 25 maggio 1995, n. 45.

[2] Modifica l'art. 9 della L.R. 3 ottobre 1995, n. 71.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[4] Vedi L.R. 7 maggio 1996, n. 32.