Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 agricoltura: interventi settoriali |
Data: | 21/08/1984 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. A favore degli organismi cooperativi e consortili del settore vitivinicolo che vantino crediti nei confronti dell'AIMA, l'IRCAC è autorizzato a concedere il concorso negli interessi su [...] |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Per la vendemmia 1984, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, le cooperative cantine sociali interessate sono tenute a [...] |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. La richiesta di anticipazione di cui alla L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, avanzata dalla cantina sociale, dovrà essere corredata anche di apposita delibera del consiglio di [...] |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. Le anticipazioni di cui all'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, in deroga al sesto comma dell'art. 4 della legge regionale medesima e limitatamente alla vendemmia 1984, possono essere [...] |
Art. 9. La concessione dei benefici prevista dalla lett. a) dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, è estesa anche alla vendemmia 1984 in favore delle cooperative vitivinicole previste dall'art. [...] |
Art. 10. Per le finalità di cui all'art. 22 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni. |
Art. 11. Per le finalità di cui alla L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche, il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è incrementato di lire [...] |
Art. 12. Ai fini dell'utilizzazione degli stanziamenti recati dagli artt. 18, 24 e 25 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86 e dall'art. 42 della L.R. 5 agosto 1982, n. 105, destinati alla realizzazione di [...] |
Art. 13. Per la concessione del concorso sugli interessi tramite l'IRCAC sui prestiti agrari contratti dalle cantine sociali, in attuazione degli articoli da 1 a 9 della presente legge, la spesa di cui [...] |
Art. 14. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.3.80 - L.R. 21 agosto 1984, n. 51.
Nuove norme sulle anticipazioni per il conferimento di uva alle cooperative cantine sociali ed altri interventi nel settore del credito agrario. [*]
(G.U.R. 22 agosto 1984, n. 36).
(Omissis) [1].
A favore degli organismi cooperativi e consortili del settore vitivinicolo che vantino crediti nei confronti dell'AIMA, l'IRCAC è autorizzato a concedere il concorso negli interessi su anticipazioni che possono essere erogate dagli istituti bancari dai quali gli organismi stessi hanno assunto i finanziamenti di cui all'art. 1.
Le anticipazioni di cui al precedente comma possono essere concesse previa cessione dei crediti, per la durata massima di mesi sei, al tasso previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
Nel caso di riscontrata esposizione debitoria a carico degli organismi cooperativi e consortili, le anticipazioni riscosse vengono portate a deconto dell'esposizione medesima.
(Omissis) [2].
Per la vendemmia 1984, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla
I catastini anzidetti debbono essere corredati dell'apposita delibera del consiglio di amministrazione della cooperativa, che li approva, e debbono riportare gli estremi della stessa.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 18 della
(Omissis) [3].
Il disposto del presente articolo si applica a decorrere dall'anno 1985.
La richiesta di anticipazione di cui alla
Entro i sessanta giorni successivi alla chiusura delle operazioni di conferimento, gli organismi medesimi sono tenuti a trasmettere all'IRCAC, nonché all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, una dichiarazione corredata di apposita delibera del consiglio di amministrazione, controfirmata dall'enologo della cantina e vistata dal collegio sindacale, nella quale siano indicati i dati consuntivi delle operazioni di vendemmia con la specificazione delle quantità e tipi di uva ricevuti in conferimento nonché le relative gradazioni medie zuccherine, e la rispondenza dei dati anzidetti a quelli riportati nel registro di carico e scarico vidimato dal competente Servizio per la repressione delle frodi.
La predetta dichiarazione deve, inoltre, attestare che le uve ricevute in conferimento sono state prodotte dai soci di cui al catastino delle cooperative cantine sociali, presentato ed aggiornato ai sensi del precedente art. 4.
(Omissis) [4].
Le anticipazioni di cui all'art. 2 della
La concessione dei benefici prevista dalla lett. a) dell'art. 2 della
Le suddette cooperative sono tenute agli adempimenti disposti dagli artt. 4 e 6 della presente legge, nonché dall'art. 2, settimo comma, della
Per le finalità di cui all'art. 22 della
Per le finalità di cui alla
Ai fini dell'utilizzazione degli stanziamenti recati dagli artt. 18, 24 e 25 della
A richiesta del beneficiario l'aiuto regionale può essere concesso alternativamente secondo una delle seguenti forme:
a) contributo in conto capitale sino al 65% della spesa ammessa a favore delle associazioni di produttori agricoli e zootecnici, elevato sino al 75% per le cooperative agricole e zootecniche e loro consorzi, nonché per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi delle L
b) le medesime aliquote contributive e i mutui a tasso agevolato sino alla concorrenza della spesa ammessa, previsti dagli artt. 1 e 2 della
c) in favore dei medesimi soggetti di cui alla lett. a), un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ed il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 2 della
Per la concessione del concorso sugli interessi tramite l'IRCAC sui prestiti agrari contratti dalle cantine sociali, in attuazione degli articoli da 1 a 9 della presente legge, la spesa di cui all'art. 2 della
All'onere di lire 15.530 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 30 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 15.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[*] Legge modificata con
[1] Sostituisce art. 2
[2] Modifica art. 3
[3] Il primo comma sostituisce art. 10
[4] Modifica art. 4