§ 3.3.80 - L.R. 21 agosto 1984, n. 51.
Nuove norme sulle anticipazioni per il conferimento di uva alle cooperative cantine sociali ed altri interventi nel settore del credito agrario. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:21/08/1984
Numero:51


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      A favore degli organismi cooperativi e consortili del settore vitivinicolo che vantino crediti nei confronti dell'AIMA, l'IRCAC è autorizzato a concedere il concorso negli interessi su [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Per la vendemmia 1984, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, le cooperative cantine sociali interessate sono tenute a [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      La richiesta di anticipazione di cui alla L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, avanzata dalla cantina sociale, dovrà essere corredata anche di apposita delibera del consiglio di [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Le anticipazioni di cui all'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, in deroga al sesto comma dell'art. 4 della legge regionale medesima e limitatamente alla vendemmia 1984, possono essere [...]
Art. 9.      La concessione dei benefici prevista dalla lett. a) dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, è estesa anche alla vendemmia 1984 in favore delle cooperative vitivinicole previste dall'art. [...]
Art. 10.      Per le finalità di cui all'art. 22 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni.
Art. 11.      Per le finalità di cui alla L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche, il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è incrementato di lire [...]
Art. 12.      Ai fini dell'utilizzazione degli stanziamenti recati dagli artt. 18, 24 e 25 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86 e dall'art. 42 della L.R. 5 agosto 1982, n. 105, destinati alla realizzazione di [...]
Art. 13.      Per la concessione del concorso sugli interessi tramite l'IRCAC sui prestiti agrari contratti dalle cantine sociali, in attuazione degli articoli da 1 a 9 della presente legge, la spesa di cui [...]
Art. 14.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.3.80 - L.R. 21 agosto 1984, n. 51.

Nuove norme sulle anticipazioni per il conferimento di uva alle cooperative cantine sociali ed altri interventi nel settore del credito agrario. [*]

(G.U.R. 22 agosto 1984, n. 36).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     A favore degli organismi cooperativi e consortili del settore vitivinicolo che vantino crediti nei confronti dell'AIMA, l'IRCAC è autorizzato a concedere il concorso negli interessi su anticipazioni che possono essere erogate dagli istituti bancari dai quali gli organismi stessi hanno assunto i finanziamenti di cui all'art. 1.

     Le anticipazioni di cui al precedente comma possono essere concesse previa cessione dei crediti, per la durata massima di mesi sei, al tasso previsto dal quinto comma dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, così come sostituito dal precedente articolo.

     Nel caso di riscontrata esposizione debitoria a carico degli organismi cooperativi e consortili, le anticipazioni riscosse vengono portate a deconto dell'esposizione medesima.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     Per la vendemmia 1984, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, le cooperative cantine sociali interessate sono tenute a redigere e ad aggiornare i catastini di cui all'art. 10 della medesima legge entro il 30 settembre 1984 ed a presentarli, in deroga al disposto degli ultimi due commi dello stesso articolo, direttamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'IRCAC.

     I catastini anzidetti debbono essere corredati dell'apposita delibera del consiglio di amministrazione della cooperativa, che li approva, e debbono riportare gli estremi della stessa.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 18 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

     Il disposto del presente articolo si applica a decorrere dall'anno 1985.

 

     Art. 6.

     La richiesta di anticipazione di cui alla L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, avanzata dalla cantina sociale, dovrà essere corredata anche di apposita delibera del consiglio di amministrazione, controfirmata dall'enologo della cantina e vistata dal collegio sindacale, nella quale sono indicate le previsioni riguardanti le quantità di uva bianca e/o di uva nera da ricevere in conferimento e le relative gradazioni medie zuccherine. Sulla base della predetta delibera l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) rilascia specifico nulla osta per il finanziamento da parte degli istituti di credito.

     Entro i sessanta giorni successivi alla chiusura delle operazioni di conferimento, gli organismi medesimi sono tenuti a trasmettere all'IRCAC, nonché all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, una dichiarazione corredata di apposita delibera del consiglio di amministrazione, controfirmata dall'enologo della cantina e vistata dal collegio sindacale, nella quale siano indicati i dati consuntivi delle operazioni di vendemmia con la specificazione delle quantità e tipi di uva ricevuti in conferimento nonché le relative gradazioni medie zuccherine, e la rispondenza dei dati anzidetti a quelli riportati nel registro di carico e scarico vidimato dal competente Servizio per la repressione delle frodi.

     La predetta dichiarazione deve, inoltre, attestare che le uve ricevute in conferimento sono state prodotte dai soci di cui al catastino delle cooperative cantine sociali, presentato ed aggiornato ai sensi del precedente art. 4.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 8.

     Le anticipazioni di cui all'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, in deroga al sesto comma dell'art. 4 della legge regionale medesima e limitatamente alla vendemmia 1984, possono essere concesse anche per i quantitativi di uva conferiti eccedenti la capacità ricettiva delle cooperative cantine sociali interessate, ancorché tali eccedenze superino il terzo della predetta capacità ricettiva.

 

     Art. 9.

     La concessione dei benefici prevista dalla lett. a) dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, è estesa anche alla vendemmia 1984 in favore delle cooperative vitivinicole previste dall'art. 5 della medesima L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni.

     Le suddette cooperative sono tenute agli adempimenti disposti dagli artt. 4 e 6 della presente legge, nonché dall'art. 2, settimo comma, della L.R. 13 agosto 1979, n. 198.

 

     Art. 10.

     Per le finalità di cui all'art. 22 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni.

 

     Art. 11.

     Per le finalità di cui alla L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche, il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è incrementato di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1984.

 

     Art. 12.

     Ai fini dell'utilizzazione degli stanziamenti recati dagli artt. 18, 24 e 25 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86 e dall'art. 42 della L.R. 5 agosto 1982, n. 105, destinati alla realizzazione di impianti collettivi per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, gli aiuti previsti dagli artt. 1 e 2, terzo comma, e dall'art. 3 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, non possono superare complessivamente, in qualunque forma erogati, la misura massima fissata dal regolamento CEE n. 355/1977 del Consiglio del 15 febbraio 1977 e successive aggiunte e modifiche.

     A richiesta del beneficiario l'aiuto regionale può essere concesso alternativamente secondo una delle seguenti forme:

     a) contributo in conto capitale sino al 65% della spesa ammessa a favore delle associazioni di produttori agricoli e zootecnici, elevato sino al 75% per le cooperative agricole e zootecniche e loro consorzi, nonché per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi delle LL. 27 luglio 1967, n. 622 e 8 luglio 1975, n. 306;

     b) le medesime aliquote contributive e i mutui a tasso agevolato sino alla concorrenza della spesa ammessa, previsti dagli artt. 1 e 2 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, determinando il concorso regionale negli interessi nella misura necessaria per assicurare il rispetto del limite di intervento fissato dal primo comma;

     c) in favore dei medesimi soggetti di cui alla lett. a), un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ed il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 2 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, su mutui di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed ii contributo in conto capitale concesso, nel rispetto del disposto del precedente primo comma. Nei confronti delle sole associazioni di produttori agricoli e zootecnici, il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui anzidetti è ridotto di un punto percentuale.

 

     Art. 13.

     Per la concessione del concorso sugli interessi tramite l'IRCAC sui prestiti agrari contratti dalle cantine sociali, in attuazione degli articoli da 1 a 9 della presente legge, la spesa di cui all'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata per l'anno finanziario 1984 di lire 10.000 milioni.

     All'onere di lire 15.530 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 30 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 15.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

 

     Art. 14.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[*] Legge modificata con L.R. 6 dicembre 1984, n. 104

[1] Sostituisce art. 2 L.R. 13 agosto 1979, n. 198.

[2] Modifica art. 3 L.R. 13 agosto 1979, n. 198.

[3] Il primo comma sostituisce art. 10 L.R. 13 agosto 1979, n. 198.

[4] Modifica art. 4 L.R. 13 agosto 1979, n. 198.