§ 3.3.70 - L.R. 13 agosto 1979, n. 198.
Disciplina degli interventi e delle agevolazioni riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:13/08/1979
Numero:198


Sommario
Art. 1.      Gli interventi e le agevolazioni regionali riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi sono disciplinati dalle norme della presente legge
Art. 2.      La Regione, attraverso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), concede annualmente un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari contratti, nella [...]
Art. 3.      I pagamenti delle anticipazioni ai soci produttori di cantine sociali sono effettuati direttamente dagli istituti bancari, a tal fine autorizzati dall'I.R.C.A.C., a mezzo di assegno non [...]
Art. 4.  [5]
Art. 5.      I benefici previsti dalla lett. a) del precedente art. 2 sono estesi, limitatamente alle vendemmie 1979, 1980 e 1981, alle cooperative vitivinicole che non si trovano nelle condizioni previste [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione regionale per la cooperazione redige uno schema di regolamento concernente le metodologie e le tecniche [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10. 
Art. 11.      Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano esclusivamente ai produttori soci, per lo stesso fondo, di una sola cantina cooperativa ed alle cantine associate ad un solo consorzio
Art. 12.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa complessiva di lire 14.200 milioni così ripartita


§ 3.3.70 - L.R. 13 agosto 1979, n. 198.

Disciplina degli interventi e delle agevolazioni riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi.

(G.U.R. 14 agosto 1979, n. 36).

 

     Art. 1.

     Gli interventi e le agevolazioni regionali riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi sono disciplinati dalle norme della presente legge.

 

     Art. 2.

     La Regione, attraverso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), concede annualmente un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari contratti, nella forma dell'apertura di credito in conto corrente agrario prevista dall'art. 11 della L. 1° luglio 1977, n. 403, dalle cantine sociali aventi sede ed operanti in Sicilia, per i seguenti scopi:

     a) corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti uva ai sensi dell'art. 2, n. 4, lett. b, della L. 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni;

     b) copertura delle spese di gestione connesse alla lavorazione, trasformazione e vendita collettiva del prodotto ammassato, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della L. 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni.

     Le anticipazioni di cui alla lett. a del comma precedente verranno corrisposte ai soci conferenti per ogni quintale di uva conferita in misura non superiore al 60 per cento del prezzo di orientamento stabilito annualmente dalla CEE per i corrispondenti tipi di vino.

     Il Presidente della Regione, entro il 10 agosto di ogni anno, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, determina con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione, la misura delle anticipazioni da corrispondersi per ogni quintale di uva conferita in conformità dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo. Con lo stesso decreto sarà determinato per ogni quintale di uva conferita l'ammontare dei prestiti previsti dalla lett. b del primo comma.

     I prestiti agrari di cui al presente articolo sono concessi, per l'intero quantitativo del prodotto conferito, per la durata di dodici mesi.

     In deroga agli artt. 14 e 24 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87 e successive modifiche, il concorso negli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al presente articolo sarà determinato in misura tale che l'onere a carico delle cooperative prestatarie sia del 4%.

     La liquidazione del concorso regionale sugli interessi relativi ai prestiti di cui al presente articolo sarà effettuata dall'I.R.C.A.C. direttamente agli istituti di credito finanziatori, con le seguenti modalità:

     - per un importo pari al 60% dell'onere calcolato a carico della Regione sull'ammontare dei prestiti consentiti entro il termine di scadenza degli stessi;

     - a saldo, dietro rendicontazione, alla scadenza definitiva delle operazioni;

     Ai fini della determinazione della misura delle anticipazioni da operare a termini del terzo comma, per quintale d'uva base a 20 gradi Babo, il prezzo di orientamento di ciascun tipo di vino dev'essere moltiplicato per dieci. Il prezzo di orientamento, nonché il tasso di cambio della lira verde da assumere a base del predetto calcolo, dovranno essere quelli in vigore per la medesima campagna viticola cui si riferisce il prodotto in causa.

     Sono abrogate le norme della L.R. 30 luglio 1973, n. 28 e successive modificazioni, che risultino in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti.

     La Regione concede fidejussione per la differenza fra la misura delle anticipazioni previste dalle norme sul credito agrario e la misura delle anticipazioni previste dal presente articolo.

     Tale differenza e la conseguente garanzia fidejussoria sono determinate con il decreto del Presidente della Regione previsto dal presente articolo.

     La fidejussione è valida per l'intera differenza come sopra determinata fino all'estinzione dei prestiti e diviene operante previa escussione dei debitori principali entro un anno dalla scadenza dei prestiti stessi.

     Per la vendemmia 1984, il termine indicato dal terzo comma è fissato al 31 agosto.

     Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla concessione della fidejussione prevista dal presente articolo, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 30 milioni [1].

 

     Art. 3.

     I pagamenti delle anticipazioni ai soci produttori di cantine sociali sono effettuati direttamente dagli istituti bancari, a tal fine autorizzati dall'I.R.C.A.C., a mezzo di assegno non trasferibile sulla base di appositi bollettini di conferimento disposti dalle cantine sociali medesime e contenenti l'indicazione degli estremi personali del socio conferente, i dati catastali relativi al fondo vitato, la quantità e la gradazione media delle uve conferite [2].

     A decorrere dalla campagna di vendemmia 1985 è fatto divieto agli organismi cooperativi per lo stesso fondo vitato di redigere più di un solo bollettino di conferimento.

     Le cantine sociali che fruiscono dei benefici di cui alla presente legge non possono erogare ai propri soci, sotto qualsiasi forma, anticipazioni sulle uve conferite in misura diversa da quella stabilita ai sensi del precedente art. 2.

     Fermo restando quanto previsto al settimo comma del predetto art. 2, le cantine non potranno altresì erogare ai soci il saldo di liquidazione finale se non dopo che saranno stati integralmente estinti i prestiti ottenuti ai sensi della presente legge per la campagna cui la liquidazione stessa si riferisce.

     Copia di tutti i contratti relativi alle vendite dei prodotti ottenuti a seguito della lavorazione e trasformazione delle uve conferite dai soci, dovrà essere trasmessa, entro dieci giorni dalla stipulazione degli stessi, all'I.R.C.A.C. ed agli istituti di credito finanziatori.

     I contratti di cui al comma precedente debbono prevedere che le consegne dei prodotti vengano effettuate in un arco di tempo non superiore a giorni 30 e che i relativi termini di pagamento non siano superiori a giorni 60 a partire dall'ultima consegna.

     Il contributo della Regione per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni corrisposte ai sensi del precedente art. 2 ed afferenti ai predetti contratti, ai soli fini contabili, cessa il giorno successivo a quello del termine di pagamento stabilito nei contratti medesimi e comunque non oltre il giorno successivo a quello determinato nel comma precedente.

     I ricavi conseguiti dalla vendita dei suddetti prodotti dovranno essere versati nei conti correnti agrari di cui al precedente art. 2, a decurtazione delle anticipazioni ottenute, entro il quinto giorno successivo all'incasso degli stessi [3].

     L'inosservanza del termine di cui al comma precedente, accertata nell'esercizio di compiti di istituto da parte degli organi regionali, comporta l'esclusione dai benefici della presente legge a decorrere dall'annata successiva all'accertamento dell'inadempienza [4].

     Viene confermato l'obbligo degli enti beneficiari di trasmettere agli Assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste e del bilancio e delle finanze, con frequenza trimestrale, apposita certificazione, vistata dagli istituti finanziatori e redatta conformemente alle istruzioni che impartiranno al riguardo, congiuntamente, i due predetti Assessorati.

     Sulle operazioni di ammasso e di lavorazione dei prodotti vitivinicoli eseguite dagli enti beneficiari delle agevolazioni della presente legge, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dispone periodici accertamenti. La vigilanza sull'osservanza dei criteri contabili fissati dalla commissione di cui al primo comma dell'art. 7, sarà esercitata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

 

     Art. 4. [5]

     Sono definite «cooperative cantine sociali» le cooperative tra produttori vitivinicoli che abbiano o acquisiscano le seguenti caratteristiche:

     1) siano costituite o si trasformino in società cooperative a responsabilità limitata ed iscritte nell'apposito registro prefettizio, nonché nello schedario regionale delle cooperative;

     2) siano costituite da produttori vitivinicoli;

     3) dispongano di un unico stabilimento presso il quale vengono svolte tutte le operazioni di conferimento dell'uva, ammostamento, vinificazione e conservazione ai fini della trasformazione e vendita collettiva dei prodotti vitivinicoli che risulti idoneo e dotato di macchinari ed attrezzature, ivi comprese le pese automatiche e le stazioni rifrattometriche, rispondenti a razionali tecniche enologiche. La dotazione di pese automatiche e di stazioni rifrattometriche non è obbligatoria fino al 15 giugno 1982 [6];

     [4) ottengano da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, ogni biennio, apposito attestato per il riconoscimento dei requisiti indicati al precedente punto 3;] [7]

     5) adottino entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno statuto sociale, ovvero modifichino quello esistente in modo che esso preveda:

     a) l'impegno del socio al conferimento delle uve prodotte nei fondi vitati posseduti e le previsioni delle misure da adottare in caso di eventuale inadempimento;

     b) l'elezione annuale in sede di assemblea ordinaria di una commissione consultiva di soci, che deve preventivamente essere sentita dal consiglio di amministrazione sulle più significative attività ed iniziative della cooperativa stessa, ed in particolare sulle campagne di conferimento e vendita dei prodotti, nonché sulle eventuali assunzioni di personale;

     6) provvedano ogni anno alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili previste dalle norme vigenti;

     7) affidino la responsabilità tecnica delle operazioni di conferimento, lavorazione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché quella della tenuta del registro di carico e scarico, ad un enologo fornito di apposito diploma di specializzazione.

     Il requisito di unicità di stabilimento, così come disposto dal precedente n. 3, è attribuito anche ad impianti finanziati dalla pubblica Amministrazione che possono avere dislocazione diversa da quella dell'impianto principale della cooperativa e che costituiscono, nel loro complesso, una ben definita entità ed unità operativa.

     Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse solo a favore delle cooperative cantine sociali e loro consorzi.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca procede alle verifiche ed agli accertamenti delle caratteristiche di cui al presente articolo e riconosce, con proprio decreto, emanato d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, alle cooperative interessate, la qualifica di «cooperativa cantina sociale».

     Possono essere ammesse alle agevolazioni medesime, limitatamente alla campagna 1979, quelle cooperative che, fermo restando quanto indicato ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del primo comma del presente articolo, dispongano di stabilimenti per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, lavori di completamento, ampliamento o ammodernamento approvati e finanziati dalla pubblica Amministrazione e finalizzati al raggiungimento dei requisiti di cui al n. 3 del primo comma del presente articolo e che si impegnino a realizzare detti lavori entro l'annata agraria 1979-1980.

     Per le finalità previste dalla presente legge è consentito, limitatamente alle vendemmie degli anni 1979, 1980 e 1981, alle cooperative cantine sociali nonché alle cooperative di cui al precedente comma, che hanno uno stabilimento finanziato dalla pubblica Amministrazione, stipulare accordi con altre cooperative cantine sociali o loro consorzi, le cui strutture siano state realizzate con pubblici finanziamenti, al fine di trasferire in temporaneo deposito prodotti vinicoli in quantità non superiore ad un terzo della propria capacità ricettiva. La cooperativa interessata è tenuta a dare comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, all'I.R.C.A.C. ed al servizio repressione frodi, sia della stipula della convenzione sia dei movimenti dei prodotti vinicoli.

     Le richieste per il rilascio degli attestati previsti dal n. 4 del precedente primo comma, debbono pervenire agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro il 15 agosto dell'anno di presentazione della prima richiesta o dell'anno di scadenza degli attestati in precedenza ottenuti [8].

     Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono tenuti a rilasciare, entro i successivi 45 giorni, gli attestati medesimi ed a trasmetterne contestualmente copia all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nonché ai competenti Comitati provinciali per gli interventi in agricoltura, all'I.R.C.A.C. ed al servizio repressione frodi.

     Ciascun produttore vitivinicolo non può essere socio in più di una cooperativa per il conferimento del prodotto conseguito in uno stesso fondo.

     A tal fine, il produttore vitivinicolo, socio di cooperativa, è tenuto a rilasciare alla cooperativa cui aderisce apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

 

     Art. 5.

     I benefici previsti dalla lett. a) del precedente art. 2 sono estesi, limitatamente alle vendemmie 1979, 1980 e 1981, alle cooperative vitivinicole che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 della presente legge e che in una delle vendemmie dell'ultimo triennio abbiano ottenuto le agevolazioni regionali regolate dall'art. 30 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

     Le anticipazioni previste dal precedente comma possono essere corrisposte esclusivamente ai soci che conferiscono le uve dagli stessi prodotte nel territorio del comune ove ha sede la cooperativa e dei comuni confinanti [9].

     Le cooperative di cui al presente articolo possono ottenere il concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti agrari concernenti anticipazioni fino al limite massimo di 15 mila quintali di uva ricevuta in conferimento dai propri soci.

     Le cooperative medesime sono escluse dalle agevolazioni previste dalla lett. b) del precedente art. 2 e sono tenute al pieno rispetto delle norme previste dai precedenti articoli della presente legge.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 7.

     Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione regionale per la cooperazione redige uno schema di regolamento concernente le metodologie e le tecniche operative per la tenuta dei libri contabili, per la redazione del bilancio consuntivo, per la valutazione delle situazioni patrimoniali e delle giacenze, per i piani finanziari di ammortamento e di quanto altro si ritenga necessario per una corretta ed omogenea impostazione dei documenti contabili e finanziari da parte delle cooperative e loro consorzi previsti dalla presente legge.

     Entro i successivi 30 giorni l'Assessore regionale per la cooperazione, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, approva, con proprio decreto, lo schema di regolamento proposto dalla Commissione, cui gli organismi cooperativistici e consortili, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge, sono tenuti ad adeguarsi a far tempo dall'annata agraria successiva a quella in cui il regolamento è stato approvato.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 10. [13]

     Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza per una efficace programmazione nel settore vitivinicolo e predisporre mezzi e strumenti più idonei per salvaguardare e valorizzare la produzione, nonché tutelare i redditi di lavoro dei viticoltori, è istituito il catasto viticolo delle cantine sociali.

     Per l'attuazione delle sopradette finalità le cooperative cantine sociali, che intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge nonché dalle altre norme della vigente legislazione regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della L.R. 21 agosto 1984, n. 51, provvedono alla redazione del proprio «catastino», accertando i seguenti elementi per ciascuno dei fondi vitati posseduti dai soci aderenti e rispetto ai quali i medesimi sono impegnati al conferimento del prodotto: tutti gli elementi utili ad individuare i proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo interessati; il titolo di possesso del fondo; gli estremi catastali; la superficie, il tipo e l'età dell'impianto; l'eventuale sistema di irrigazione di soccorso adottato; l'estensione della superficie irrigata, ed ogni altro elemento ritenuto utile ed opportuno.

     [Il catastino è elaborato e sottoscritto da un tecnico agricolo munito di laurea in scienze agrarie o di diploma in materie agrarie, iscritto al rispettivo albo o collegio professionale, ed è trasmesso entro il 31 luglio di ogni anno direttamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio dell'artigianato e della pesca ed all'I.R.C.A.C.] [14]

     I catastini anzidetti debbono risultare corredati di apposita delibera di approvazione degli stessi ad opera del consiglio di amministrazione delle cooperative e devono riportare gli estremi della medesima.

     Lo schema di catastino e l'indicazione degli elementi che devono essere contenuti dallo stesso è approvato, sentito il Comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste d'intesa con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

     Art. 11.

     Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano esclusivamente ai produttori soci, per lo stesso fondo, di una sola cantina cooperativa ed alle cantine associate ad un solo consorzio.

 

     Art. 12.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa complessiva di lire 14.200 milioni così ripartita:

     - lire 10.000 milioni per le finalità della lett. a) dell'art. 2;

     - lire 2.200 milioni per le finalità della lett. b) dell'art. 2;

     - lire 2.000 milioni per le finalità dell'art. 6.

     I suddetti oneri troveranno riscontro, a termini dell'art. 1, quarto comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio pluriennale della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 L.R. 21 agosto 1984, n. 51.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 L.R. 21 agosto 1984, n. 51.

[3] Comma così modificato dall'art. 9 L.R. 2 marzo 1981, n. 16.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 L.R. 2 marzo 1981, n. 16.

[5] Per una modifica del presente articolo vedi l’art. 17 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[6] Punto così sostituito dall'art. 18 L.R. 29 dicembre 1981, n. 173.

[7] Punto abrogato dall’art. 21 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[8] Comma così modificato dall'art. 7 L.R. 21 agosto 1984, n. 51.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 L.R. 12 agosto 1980, n. 83.

[10] Articolo abrogato dall'art. 4 L.R. 3 gennaio 1985, n. 7.

[11] Modifica l’art. 1 della L.R. 28 maggio 1979, n. 116.

[12] Articolo abrogato dall'art. 6 L.R. 3 gennaio 1985, n. 7.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 5 L.R. 21 agosto 1984, n. 51.

[14] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.