§ 3.18.69 - L.R. 10 agosto 1984, n. 46.
Norme riguardanti gli enti economici regionali, interpretazione autentica dell'art. 6 della L.R. 9 maggio 1984, n. 27 e modifiche alle LL.RR. 6 giugno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:10/08/1984
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato della somma di lire 52.000 milioni, quello dell'E.M.S. della somma di lire 35.250 milioni ed il patrimonio dell'AZASI della somma di lire 5.000 [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 1982, n. 100, il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato di lire 13.500 milioni e quello dell'E.M.S. di lire 11.800 milioni.
Art. 3.      Gli interventi finanziari a carico dei fondi a gestione separata di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 26 marzo 1982, n. 23, nonché quelli a carico dei fondi di cui all'art. 2 della presente legge, [...]
Art. 4.      L'E.S.P.I. è esonerato dall'obbligo della reintegrazione dei fondi utilizzati dall'Ente stesso, ai sensi della L.R. 20 dicembre 1978, n. 65, nel corso degli esercizi finanziari 1979 e 1980.
Art. 5.      Al fine di consentire l'esame dei piani di scorporo e di ristrutturazione di alcuni rami aziendali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'E.S.P.I. e recepiti nell'accordo raggiunto [...]
Art. 6.      Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato di lire 10.050 milioni da destinare al risanamento del comparto laterizi della collegata Lamberti S.p.A.
Art. 7.      Le disponibilità dello stanziamento di cui all'art. 22 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, derivanti dai rientri delle operazioni effettuate ai sensi dello stesso articolo, sono utilizzate in via [...]
Art. 8.      La dizione contenuta nel primo comma dell'art. 6 della L.R. 9 maggio 1984, n. 27: « fino al compimento dell'età massima pensionabile », è da intendersi fino al compimento dell'età massima [...]
Art. 9.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità una tantum, di cui al comma secondo dell'art. 6 della L.R. 9 maggio 1984, n. 27, è corrisposta nella misura del 50 [...]
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 127.6OO milioni.
Art. 14.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.69 - L.R. 10 agosto 1984, n. 46.

Norme riguardanti gli enti economici regionali, interpretazione autentica dell'art. 6 della L.R. 9 maggio 1984, n. 27 e modifiche alle LL.RR. 6 giugno 1975, n. 42 e 9 maggio 1984, n. 27.

(G.U.R. 11 agosto 1984, n. 34).

 

Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato della somma di lire 52.000 milioni, quello dell'E.M.S. della somma di lire 35.250 milioni ed il patrimonio dell'AZASI della somma di lire 5.000 milioni per far fronte esclusivamente alle esigenze di gestione interna e delle società collegate dal maggio 1984 fino alla data del 31 ottobre 1984, nonché al ripianamento delle esposizioni debitorie con istituti di credito, accese per far fronte alle esigenze suddette [3].

     L Assessore regionale per l'industria emanerà specifiche direttive agli enti di cui al precedente comma per l'utilizzazione delle somme ivi previste.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 1982, n. 100, il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato di lire 13.500 milioni e quello dell'E.M.S. di lire 11.800 milioni.

     Il termine del 31 dicembre 1982, indicato nel primo comma del sopracitato articolo, è prorogato al 31 dicembre 1984 o ad altro successivo termine stabilito da leggi dello Stato in materia.

 

     Art. 3.

     Gli interventi finanziari a carico dei fondi a gestione separata di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 26 marzo 1982, n. 23, nonché quelli a carico dei fondi di cui all'art. 2 della presente legge, all'art. 1 della L.R. 5 agosto 1982, n. 100 ed all'art. 2 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 175, sono destinati quali contributi in conto esercizio di cui alla lett. a dell'art. 55 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, alla copertura dei costi sostenuti dalle società interessate per le finalità rispettivamente previste dalle disposizioni citate.

     Il fondo istituito con l'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 100, incrementato con l'art. 5 della L.R. 5 marzo 1979, n. 17, con l'art. 63, comma secondo, della L.R. 12 agosto 1980, n. 85 e con l'art. 2 della L.R. 5 agosto 1982, n. 99, è soppresso quando le opere e gli impianti realizzati dalle società destinatarie dei contributi in conto capitale previsti dalle leggi citate sono collaudati a cura dell'Assessorato regionale dell'industria. Le opere e gli impianti medesimi saranno devoluti alla Regione, senza indennizzo per le società che ne sono titolari, alla cessazione per qualunque causa delle concessioni minerarie al cui esercizio sono finalizzate.

     Il fondo di dotazione dell'E.M.S. è ridotto dell'ammontare dei contributi in conto capitale corrisposti alle società collegate sulle disponibilità e per gli scopi di cui all'art. 63 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85 ed all'art. 35, lett. b e c della L.R. 11 aprile 1981, n. 54.

     I proventi realizzati dalle società beneficiarie nella gestione dei contributi di cui ai due commi precedenti sono imputati al rispettivo conto economico, anche a titolo di sopravvenienza.

 

     Art. 4.

     L'E.S.P.I. è esonerato dall'obbligo della reintegrazione dei fondi utilizzati dall'Ente stesso, ai sensi della L.R. 20 dicembre 1978, n. 65, nel corso degli esercizi finanziari 1979 e 1980.

 

     Art. 5.

     Al fine di consentire l'esame dei piani di scorporo e di ristrutturazione di alcuni rami aziendali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'E.S.P.I. e recepiti nell'accordo raggiunto dall'Ente con il Governo della Regione e le organizzazioni sindacali, l'Ente procederà, ove occorra, alla ricapitalizzazione delle società collegate IMER, SIACE, FINEDIL e GENAL, utilizzando i crediti accordati per esigenze di gestione onde evitare la liquidazione delle stesse sino al 31 ottobre 1984 [1].

     L'Ente, nelle more, finanzierà, anche in deroga alle vigenti leggi regionali, le spese dirette a mantenere operativi i comparti dei quali è stata prevista la continuazione dell'attività produttiva.

 

     Art. 6.

     Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato di lire 10.050 milioni da destinare al risanamento del comparto laterizi della collegata Lamberti S.p.A.

     La partecipazione dell'E.S.P.I. ai nuovi investimenti può intervenire anche in deroga ai limiti di cui all'art. 27 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modificazioni, e sono consentite anticipazioni sui finanziamenti e contributi richiesti dalla predetta società ai sensi della legislazione dello Stato per il Mezzogiorno.

 

     Art. 7.

     Le disponibilità dello stanziamento di cui all'art. 22 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, derivanti dai rientri delle operazioni effettuate ai sensi dello stesso articolo, sono utilizzate in via prioritaria per le finalità di cui all'art. 4 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 119, mentre gli eventuali residui per le finalità di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

     Le disponibilità derivanti dagli ulteriori rientri delle operazioni effettuate ai sensi del richiamato art. 22 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, nonché dai rientri delle operazioni di cui al menzionato art. 4 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 119, verranno utilizzate per le finalità di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 8.

     La dizione contenuta nel primo comma dell'art. 6 della L.R. 9 maggio 1984, n. 27: « fino al compimento dell'età massima pensionabile », è da intendersi fino al compimento dell'età massima pensionabile, attualmente stabilita in 60 anni.

     La dizione contenuta alla fine del primo comma dell'art. 6 sopracitato: « per un periodo non superiore a quello utile per conseguire la corresponsione della pensione di anzianità », è da intendersi per un periodo non superiore a quello utile per conseguire la corresponsione della pensione di anzianità, attualmente stabilita in 35 anni.

 

     Art. 9.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità una tantum, di cui al comma secondo dell'art. 6 della L.R. 9 maggio 1984, n. 27, è corrisposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare previsto nel comma primo dello stesso articolo, per un periodo massimo di 10 anni, a prescindere dall'anzianità contributiva e comunque riferita al limite di 60 anni di età.

     Le domande presentate in applicazione dell'art, 6 della L.R. 9 maggio 1984, n. 27, possono essere confermate o ritirate dagli interessati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo [1]a.

 

     Art. 10.

     [1]b.

 

     Art. 11.

     [2].

 

     Art. 12.

     [3].

     Al personale delle società « SORIM S.p.a. » e SOLSI S.p.a. » che, in virtù dell'art. 9 della L.R. 9 maggio 1984, n. 27, è stato collocato in prepensionamento obbligatorio, vengono applicate le norme del comma precedente.

 

     Art. 13.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 127.6OO milioni.

     Al relativo onere, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, codice 06.78 - « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

 

     Art. 14.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[3] Comma sostitutivo dell'art. 8 L.R. 9 maggio 1984, n. 27.

[1] Termine prorogato dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 1985, n. 10.

[1]1a Per interpretazione autentica v. art. 16 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.

[1]1b Integra art. 6 L.R. 6 giugno 1975, n. 42.

[2] Modifica art. 8 L.R. 9 maggio 1984, 27.

[3] Comma sostitutivo dell'art. 8 L.R. 9 maggio 1984, n. 27.