§ 3.18.58 - L.R. 29 dicembre 1981, n. 175.
Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento economico della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:29/12/1981
Numero:175


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato della somma di lire 4.000 milioni e quello dell'E.M.S. della somma di lire 2.000 milioni da destinare ad interventi finanziari in favore delle [...]
Art. 3.      In attesa dell'erogazione delle somme di cui ai precedenti artt. 1 e 2, l'E.S.P.I. e l'E.M.S sono autorizzati ad effettuare anticipazioni, a carico delle attuali disponibilità e con obbligo di [...]
Art. 4.      All'onere di lire 15.000 milioni derivanti dall'applicazione del presente titolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.58 - L.R. 29 dicembre 1981, n. 175.

Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento economico della cassa integrazione guadagni.

(G.U.R. 30 dicembre 1981, n. 60).

 

 

TITOLO I

NORME RIGUARDANTI GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato della somma di lire 4.000 milioni e quello dell'E.M.S. della somma di lire 2.000 milioni da destinare ad interventi finanziari in favore delle società collegate per il pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che usufruiranno dell'esodo volontario ai sensi del precedente art. 1.

 

     Art. 3.

     In attesa dell'erogazione delle somme di cui ai precedenti artt. 1 e 2, l'E.S.P.I. e l'E.M.S sono autorizzati ad effettuare anticipazioni, a carico delle attuali disponibilità e con obbligo di reintegrazione, per far fronte alle immediate esigenze emergenti dall'applicazione dei predetti articoli.

     Analoga autorizzazione, ricorrendo i presupposti di legge per l'applicazione dei benefici di cui ai precedenti articoli, è concessa in favore dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si )

 

     Art. 4.

     All'onere di lire 15.000 milioni derivanti dall'applicazione del presente titolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     Le eventuali economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1981 sui capitoli di spesa, i cui stanziamenti sono stati autorizzati con la presente legge, possono essere utilizzate per le stesse finalità nell'esercizio 1982 anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo della Regione.

     Alla reiscrizione in bilancio si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su richiesta dell'Assessorato regionale dell'industria.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Artt. 6. - 9.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 3 L.R. 5 agosto 1982, n. 100.

[2] Norma finanziaria.

[3] Norme esaurite.