§ 3.18.47 - L.R. 20 dicembre 1978, n. 65.
Provvedimenti straordinari per l'Ente siciliano di promozione industriale e per l'Ente minerario siciliano.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:20/12/1978
Numero:65


Sommario
Art. 1.      L'Ente siciliano per la promozione industriale e l'Ente minerario siciliano sono autorizzati ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, le disponibilità per far fronte:
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.18.47 - L.R. 20 dicembre 1978, n. 65.

Provvedimenti straordinari per l'Ente siciliano di promozione industriale e per l'Ente minerario siciliano.

(G.U.R. 20 dicembre 1978, n. 55).

 

Art. 1.

     L'Ente siciliano per la promozione industriale e l'Ente minerario siciliano sono autorizzati ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, le disponibilità per far fronte:

     a) agli interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo;

     b) alle esigenze finanziarie per la gestione interna degli enti [1].

     L'Ente minerario siciliano è inoltre autorizzato a far fronte con le proprie disponibilità, con l'obbligo della successiva reintegrazione, alle esigenze di cui all'art. 5 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 59, nelle more dell'erogazione dei fondi stanziati dalla medesima legge.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così modificato con art. 18 L.R. 25 maggio 1979, n. 100.