Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 enti economici regionali |
Data: | 20/12/1978 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. L'Ente siciliano per la promozione industriale e l'Ente minerario siciliano sono autorizzati ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, le disponibilità per far fronte: |
Art. 2. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. |
§ 3.18.47 - L.R. 20 dicembre 1978, n. 65.
Provvedimenti straordinari per l'Ente siciliano di promozione industriale e per l'Ente minerario siciliano.
(G.U.R. 20 dicembre 1978, n. 55).
L'Ente siciliano per la promozione industriale e l'Ente minerario siciliano sono autorizzati ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, le disponibilità per far fronte:
a) agli interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo;
b) alle esigenze finanziarie per la gestione interna degli enti [1].
L'Ente minerario siciliano è inoltre autorizzato a far fronte con le proprie disponibilità, con l'obbligo della successiva reintegrazione, alle esigenze di cui all'art. 5 della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
[1] Comma così modificato con art. 18