§ 3.18.39 - L.R. 21 luglio 1977, n. 61.
Norme riguardanti gli enti economici regionali e finanziamento dei programmi di attuazione per il 1977 dei piani quadriennali di investimenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:21/07/1977
Numero:61


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, è ulteriormente incrementato di lire [...]
Art. 3.      La tabella A allegata alla L.R. 14 maggio 1976, n. 76, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge.
Art. 4.      Al finanziamento del programma di attuazione per il 1977 del piano di investimenti per il quadriennio 1976-79 dell'Ente siciliano per la promozione industriale, si provvede con incremento del [...]
Art. 5.      Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale è altresì incrementato di lire 3.000 milioni per esigenze di gestione dell'Ente.
Art. 6.      Il fondo istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 4 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, può essere destinato alle società collegate per interventi straordinari [...]
Art. 7.      La tabella A allegata alla L.R. 14 maggio 1976, n. 77, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.
Art. 8.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 10.523 milioni.
Art. 9.      L'Ente minerario siciliano è autorizzato a ripianare, entro l'ammontare di lire 5.000 milioni, i debiti al 30 giugno 1977 delle società collegate nei confronti degli istituti bancari o a [...]
Art. 10.      E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo di rotazione a gestione separata con uno stanziamento di lire 2.500 milioni da utilizzare esclusivamente per finanziamenti alle società [...]
Art. 11.      L'Ente minerario siciliano è autorizzato a concedere alla società ISPEA prestiti sino all'importo di lire 8.000 milioni da destinare al ripiano di scoperture a carattere indilazionabile presso [...]
Art. 12.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è ulteriormente incrementato di lire 600 milioni per le finalità previste dagli artt. 1 e 2 della L.R. 18 marzo 1976, n. 32.
Art. 13.      E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo a gestione separata di lire 3.000 milioni da destinare alle società collegate per interventi straordinari resi necessari per assicurare la [...]
Art. 14.      Lo stanziamento di cui all'art. 11 della L.R. 14 maggio 1976, n. 76, è incrementato di lire 500 milioni.
Art. 15.      Gli investimenti per lire 6.557 milioni realizzati dall'Ente siciliano per la promozione industriale mediante l'impiego dello stanziamento di cui alla lett. b dell'art. 7 della L.R. 7 marzo [...]
Art. 16.      L'Ente siciliano per la promozione industriale può derogare alle limitazioni di cui all'art. 1, lett. a, della presente legge soltanto per gli investimenti della società I.C.I.T. relativi alla [...]
Art. 17.      L'Ente siciliano per la promozione industriale può avvalersi temporaneamente e per esigenze straordinarie di personale distaccato dagli enti partecipanti, per un massimo di cinque unità e per [...]
Art. 18.      Il fondo di cui alla lett. c dell'art. 1 della L.R. 14 maggio 1976, n. 76, è utilizzabile per un massimo di 200 milioni anche per esigenze connesse alla ricerca nel settore dell'acquacultura.
Art. 19.      Fermo restando il principio della mobilità delle forze di lavoro tra tutte le società collegate a partecipazione regionale, viene mantenuto il divieto di assunzione di personale operaio e [...]
Art. 20.      Nei fondi a gestione separata, istituiti presso l'Ente minerario siciliano rispettivamente ai sensi degli artt. 12 e 13, lett. a e b della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, le somme stanziate per il [...]
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.39 - L.R. 21 luglio 1977, n. 61.

Norme riguardanti gli enti economici regionali e finanziamento dei programmi di attuazione per il 1977 dei piani quadriennali di investimenti approvati con LL.RR. nn. 76 e 77 del 14 maggio 1976.

(G.U.R. 21 luglio 1977, n. 32).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, è ulteriormente incrementato di lire 3.000 milioni da utilizzare esclusivamente per le scorte strettamente necessarie al ciclo produttivo delle aziende collegate.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     La tabella A allegata alla L.R. 14 maggio 1976, n. 76, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge.

 

     Art. 4.

     Al finanziamento del programma di attuazione per il 1977 del piano di investimenti per il quadriennio 1976-79 dell'Ente siciliano per la promozione industriale, si provvede con incremento del fondo di dotazione dell'Ente di lire 49.000 milioni.

     Lo stanziamento di cui al precedente comma sarà utilizzato:

     a) per lire 13.200 milioni per aumenti di capitale sociale delle società controllate, destinati quanto a lire 5.600 milioni per investimenti fissi e quanto a lire 7.600 milioni per capitale circolante;

     b) per lire 24.600 milioni per costi di attesa delle società controllate;

     c) per lire 11.200 milioni per riassetto finanziario delle società controllate.

     Gli interventi finanziari di cui alle superiori lett. a e c, nel rispetto delle finalità economiche di massima evidenziate nel piano e nel programma, sono decisi dal consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale con deliberazione approvata dall'Assessore per l'industria ed il commercio, che ne riferisce preventivamente alla Giunta per le partecipazioni dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 5.

     Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale è altresì incrementato di lire 3.000 milioni per esigenze di gestione dell'Ente.

 

     Art. 6.

     Il fondo istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 4 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, può essere destinato alle società collegate per interventi straordinari resi necessari per assicurare la funzionalità e l'agibilità degli impianti esistenti nelle more di attuazione dei relativi piani di ristrutturazione.

     Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono approvate entro 30 giorni dall'Assessore per l'industria ed il commercio, il quale ne riferisce preventivamente alla Giunta per le partecipazioni dell'Assemblea regionale siciliana.

     Nelle more della erogazione dello stanziamento previsto alla lett. b dell'art. 4 della presente legge, l'Ente siciliano per la promozione industriale è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegra, il fondo di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle esigenze delle proprie società controllate, strettamente connesse con il pagamento di salari e stipendi per la parte non coperta da ricavi.

 

     Art. 7.

     La tabella A allegata alla L.R. 14 maggio 1976, n. 77, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

 

     Art. 8.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 10.523 milioni.

     L'incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano di cui al precedente comma, nonché l'incremento disposto dall'art. 1 della L.R. 14 maggio 1976, n. 77, sono destinati al finanziamento del programma di attuazione per gli anni 1976 e 1977 del piano quadriennale di investimenti dell'Ente.

     La spesa di lire 5.000 milioni autorizzata dall'art. 9 della L.R. 14 maggio 1976, n. 77, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, è anticipata all'anno finanziario 1977.

     Gli incrementi del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, previsti dall'art. 1 della L.R. 14 maggio 1976, n. 77, e dal primo comma del presente articolo, sono utilizzati sino alla concorrenza dell'importo di lire 20.741 milioni per le seguenti finalità:

     a) per lire 8.325 milioni per aumenti di capitale sociale delle società collegate destinati quanto a lire 6.594 milioni ad investimenti fissi e quanto a lire 1.731 milioni a capitale circolante;

     b) per lire 4.816 milioni per costi di attesa delle società collegate;

     c) per lire 2.500 milioni per esigenze di gestione dell'Ente;

     d) per lire 100 milioni per esigenze connesse alla liquidazione della S.p.a. Sochimisi;

     e) per lire 4.000 milioni per ripianamento di debiti delle società collegate nei confronti di terzi;

     f) per lire 1.000 milioni per le finalità di cui all'art. 16 della L.R. 14 maggio 1976, n. 77.

     Gli interventi finanziari di cui alle superiori lettere a ed e, nel rispetto delle finalità economiche di massima evidenziate nel piano e nel programma, sono decisi dal consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano con deliberazione approvata dall'Assessore per la industria ed il commercio, che ne riferisce preventivamente alla Giunta per le partecipazioni dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 9.

     L'Ente minerario siciliano è autorizzato a ripianare, entro l'ammontare di lire 5.000 milioni, i debiti al 30 giugno 1977 delle società collegate nei confronti degli istituti bancari o a sostituirsi ad esse mediante apposite stipulazioni contrattuali.

 

     Art. 10.

     E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo di rotazione a gestione separata con uno stanziamento di lire 2.500 milioni da utilizzare esclusivamente per finanziamenti alle società collegate per l'acquisizione di scorte strettamente necessarie al ciclo produttivo.

     I criteri per l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma sono stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano soggetta ad approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

     L'erogazione dei fondi sarà disposta con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano soggetta ad approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio entro 30 giorni.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 11.

     L'Ente minerario siciliano è autorizzato a concedere alla società ISPEA prestiti sino all'importo di lire 8.000 milioni da destinare al ripiano di scoperture a carattere indilazionabile presso fornitori e terzi.

 

     Art. 12.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è ulteriormente incrementato di lire 600 milioni per le finalità previste dagli artt. 1 e 2 della L.R. 18 marzo 1976, n. 32.

 

     Art. 13.

     E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo a gestione separata di lire 3.000 milioni da destinare alle società collegate per interventi straordinari resi necessari per assicurare la funzionalità e l'agibilità degli impianti esistenti.

     Le delibere del consiglio di amministrazione sono approvate con la procedura di cui al secondo comma dell'art. 6 della presente legge.

     Nelle more dell'erogazione dello stanziamento previsto alla lett. b dell'art. 8 della presente legge, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con obbligo di successiva reintegra, parte dei fondi di cui all'art. 4 della L.R. 16 agosto 1974, n. 35, allo scopo di far fronte alle esigenze delle proprie società elencate nella tabella 2 annessa alla presente legge, strettamente connesse con il pagamento di salari e stipendi per la parte non coperta da ricavi.

 

     Art. 14.

     Lo stanziamento di cui all'art. 11 della L.R. 14 maggio 1976, n. 76, è incrementato di lire 500 milioni.

     Il fondo di dotazione di cui all'art. 8 della L.R. 30 dicembre 1976, n. 90, è incrementato di lire 2.500 milioni da destinare come segue:

     a) lire 150 milioni per la messa in esercizio dell'impianto di argilla espansa;

     b) lire 1.850 milioni per far fronte alle esigenze di gestione corrente fino al 31 dicembre 1977;

     c) lire 200 milioni per impegni indifferibili il cui assolvimento consente l'attivazione della terza linea dello stabilimento dell'I.M.A.C.;

     d) lire 300 milioni per ricostituire il capitale sociale della S.C.A.M., azzerato dalle perdite di esercizio, e per consentire l'inizio dell'attività sociale della stessa.

     Nelle more dell'erogazione dello stanziamento previsto dalla precedente lett. b, l'Azienda asfalti siciliani è autorizzata ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegra, lo stanziamento di cui all'art. 11 della L.R. 14 maggio 1976, n. 76, incrementato dello stanziamento previsto dal primo comma del presente articolo, limitatamente alle esigenze delle proprie società controllate, strettamente connesse con il pagamento di salari e stipendi per la parte non coperta da ricavi.

 

     Art. 15.

     Gli investimenti per lire 6.557 milioni realizzati dall'Ente siciliano per la promozione industriale mediante l'impiego dello stanziamento di cui alla lett. b dell'art. 7 della L.R. 7 marzo 1967, n. 18, negli stabilimenti della società Chimica Arenella e Sicilvetro, trasferite all'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 37 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, sono attribuiti all'Ente minerario siciliano.

     Per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 6.557 milioni e quello dell'Ente siciliano per la promozione industriale è ridotto di pari importo.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è altresì incrementato di lire 2.301.949.004 e quello dell'Ente siciliano per la promozione industriale è ridotto di pari importo per effetto delle anticipazioni concesse alle società Chimica Arenella e Sicilvetro a fronte delle leggi regionali per interventi straordinari utilizzati dalle società.

 

     Art. 16.

     L'Ente siciliano per la promozione industriale può derogare alle limitazioni di cui all'art. 1, lett. a, della presente legge soltanto per gli investimenti della società I.C.I.T. relativi alla costruzione del nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città di Palermo e per il completamento dello stabilimento di Gibellina e relative infrastrutture.

     La stessa deroga è consentita all'Ente minerario siciliano per ampliare le strutture edilizie necessarie allo stabilimento della società collegata Chimica Arenella.

     Le deliberazioni previste dal presente articolo sono approvate dall'Assessore per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta per le partecipazioni dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 17.

     L'Ente siciliano per la promozione industriale può avvalersi temporaneamente e per esigenze straordinarie di personale distaccato dagli enti partecipanti, per un massimo di cinque unità e per non più di un anno.

 

     Art. 18.

     Il fondo di cui alla lett. c dell'art. 1 della L.R. 14 maggio 1976, n. 76, è utilizzabile per un massimo di 200 milioni anche per esigenze connesse alla ricerca nel settore dell'acquacultura.

 

     Art. 19.

     Fermo restando il principio della mobilità delle forze di lavoro tra tutte le società collegate a partecipazione regionale, viene mantenuto il divieto di assunzione di personale operaio e impiegatizio nell'ambito delle stesse, ad eccezione dei dipendenti in servizio presso la società per azioni « Laterizi siciliani » (S.A.L.S.) alla data del 1° gennaio 1975.

     La violazione del presente divieto comporta, oltre che la personale e solidale responsabilità degli amministratori, la revoca dei medesimi.

     Il divieto previsto dal presente articolo può essere derogato per comprovate necessità tecniche con deliberazioni autorizzative assunte dai consigli di amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale, dell'Ente minerario siciliano e dell'Azienda asfalti siciliani e sottoposte all'approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio con parere obbligatorio della Giunta per le partecipazioni dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 20.

     Nei fondi a gestione separata, istituiti presso l'Ente minerario siciliano rispettivamente ai sensi degli artt. 12 e 13, lett. a e b della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, le somme stanziate per il 1977 in base agli articoli sopracitati ed alle modifiche apportate con la L.R. 30 dicembre 1976, n 90, sono incrementate dei seguenti importi:

     1) lire 10.548 milioni, per far fronte agli oneri derivanti, durante l'anno in corso, dalla gestione delle miniere di zolfo indicate dall'art 4 della legge n. 42, sopracitata; l'erogazione della predetta somma sarà effettuata anticipatamente in unica soluzione; essa è comprensiva della somma di lire 620 milioni per la ristrutturazione degli impianti di purificazione e ventilazione di cui all'art. 11 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42.

     2) lire 2.111 milioni, per far fronte agli oneri dipendenti, durante l'anno in corso, dalle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42;

     3) lire 1.901 milioni, per far fronte agli oneri dipendenti, durante l'anno in corso, dalle disposizioni di cui all'art. 10 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42.

 

     Art. 21.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 22.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 27 L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

[2] Commi secondo, terzo e quarto abrogati con art. 4, ult. comma, L.R. 11 aprile 1981 n. 54.

[3] L'ultimo comma modifica art. 2 L.R. 30 dicembre 1974. n. 53.

[4] Comma abrogato con art. 4, ultimo comma, L.R. 11 aprile 1981, n. 54.

[5] Norma finanziaria.