§ 3.17.90 - Decreto Presidenziale 8 marzo 1995, n. 50.
Regolamento attuativo delle ulteriori disposizioni sulla imprenditoria giovanile di cui all'art. 22 della legge regionale 1 settembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:08/03/1995
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Soggetti ammissibili.
Art. 2.  Contributo in conto capitale.
Art. 3.  Contributo in conto interessi.
Art. 4.  Contributo in conto canone per operazioni di locazione finanziaria.
Art. 5.  Garanzie finanziarie.
Art. 6.  Contributo per spese per la formazione professionale.
Art. 7.  Contributo per spese di tutoraggio.
Art. 8.  Contributo per le spese d'avviamento.
Art. 9.  Spese d'investimento ammissibili.
Art. 10.  Settori produttivi.
Art. 11.  Presentazione del progetto di sviluppo produttivo.
Art. 12.  Istruttoria dei progetti di sviluppo produttivo.
Art. 13.  Segreteria tecnica.
Art. 14.  Istruttoria da parte degli istituti di credito.
Art. 15.  Ammissione alle agevolazioni.
Art. 16.  Erogazioni e trasferimenti da parte della Presidenza della Regione.
Art. 17.  Erogazioni da parte degli istituti di credito.
Art. 18.  Mutui e piani di ammortamento.
Art. 19.  Variazioni societarie.
Art. 20.  Proroghe della durata di realizzazione del progetto di sviluppo produttivo.
Art. 21.  Variazioni progettuali.
Art. 22.  Altri obblighi e controlli sulla realizzazione dei progetti di sviluppo produttivo.
Art. 23.  Controlli amministrativi e collaudi.
Art. 24.  Revoca delle agevolazioni.
Art. 25.  Progetti approvati secondo la legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.
Art. 26.  I.R.C.A.C.
Art. 27.  Contributo di cui al quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Art. 28.  Formulari e schemi.
Art. 29.  Fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11.
Art. 30.  Abrogazioni.
Art. 31.      1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare


§ 3.17.90 - Decreto Presidenziale 8 marzo 1995, n. 50.

Regolamento attuativo delle ulteriori disposizioni sulla imprenditoria giovanile di cui all'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U.R. n. 31 del 10 giugno 1995).

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

     Visto lo Statuto della Regione;

     Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

     Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, ed, in particolare, l'art. 22 così come risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni recate dall'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11;

     Visti specificatamente i commi 2 e 3 del citato art. 22, che prevedono la predisposizione, da parte della Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione legislativa, di un apposito regolamento al fine di determinare i settori economici e gli interventi cui debbono avere riguardo i progetti di sviluppo produttivo, nonchè di specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni e la destinazione del contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti;

     Udito il parere favorevole reso dalla Commissione legislativa «Attività produttive» dell'Assemblea regionale siciliana, nelle sedute del 25 ottobre e del 21 dicembre 1994;

     Uditi i pareri nn. 423/94 e 743/94 espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana rispettivamente nelle adunanze del 18 ottobre 1994 e del 17 gennaio 1995;

     Viste le deliberazioni della Giunta regionale nn. 51 del 31 gennaio 1995 e 87 del 22 febbraio 1995;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

TITOLO I

REQUISITI

 

Art. 1. Soggetti ammissibili.

     1. I soggetti ammissibili sono quelli indicati allo art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e con le caratteristiche ivi previste.

     2. Le imprese giovanili di cui al 1° comma devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

     a) non aver subito dichiarazioni di fallimento, nè avere in atto procedure concorsuali, nei confronti della società, se dotata di piena autonomia patrimoniale, o dei soci amministratori, nel caso di società di persone;

     b) essere iscritte alla camera di commercio;

     c) essere iscritte al registro delle società presso il tribunale;

     d) per le sole società cooperative, essere iscritte al registro prefettizio;

     e) non avere ottenuto altri finanziamenti e non avere in corso altre richieste di finanziamento ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     3. Tutte le persone fisiche, soci ed amministratori, e i rappresentanti legali delle persone giuridiche, partecipanti alle imprese giovanili di cui al primo comma, devono possedere i seguenti requisiti:

     a) essere residenti nel territorio della Regione;

     b) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

     c) non far parte, in atto e non avere già fatto parte di altre società che abbiano in precedenza ottenuto finanziamenti ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37;

     d) non essere dipendenti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici.

     4. Le imprese giovanili ed i loro soci devono possedere i requisiti indicati all'atto della presentazione del progetto di sviluppo produttivo, e sono tenuti a mantenerli anche al momento dell'eventuale ammissione alle agevolazioni di legge fino a tre anni successivamente a tale ultima data, fatto salvo il trascorrere del tempo sul requisito dell'età.

     5. L'ottenimento delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento non esclude la possibilità di fruire di altre agevolazioni finanziarie, fiscali o in materia di rapporti di lavoro, purchè non riferite ai medesimi beni e servizi oggetto dell'investimento, fatti salvi eventuali divieti di cumulabilità disposti dalle normative di riferimento.

     6. Il cumulo delle agevolazioni previste dai successivi artt. 2, 3 e 4 del presente regolamento, per i progetti relativi alla produzione agricola primaria riguardante i prodotti contemplati nell'allegato II del trattato istitutivo C.E., non può superare i seguenti limiti massimi ammissibili:

     A) Investimenti previsti dall'art. 12, comma 2° del Regolamento 2328/91/CEE:

     - 33,75% per i beni immobili (elevabile al 41,25% per le zone svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE);

     - 22,50% per gli altri beni (elevabile al 30% per le zone svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE).

     A.1) Se gli investimenti di cui al punto A) riguardano miglioramenti fondiari, risparmio energetico, protezione ambientale e miglioramento igiene allevamenti, i limiti massimi ammissibili sono i seguenti:

     - 45% per i beni immobili (elevabile al 55% per le zone svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE);

     - 30% per gli altri beni (elevabile al 40% per le zone svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE).

     I limiti di cui ai punti A) ed A.1) derivano da una deroga, concessa dalla CE alla Sicilia, valida fino al 31 dicembre 1997; dopo tale data i limiti saranno quelli previsti dal secondo comma dell'art. 12 del Regolamento 2328/91/CEE, salvo eventuali altre deroghe concesso dalla Commissione.

     Dovranno comunque essere rispettati i massimali di spesa ammissibili e le altre condizioni ed eccezioni disposte dal secondo comma dell'art. 12 del Regolamento 2328/91/CEE.

     B) Per gli investimenti previsti dall'art. 12, comma 5, del Regolamento 2328/91/CEE, con particolare riferimento al settore dell'agriturismo e dell'acquacoltura, rimangono invariate le percentuali previste dagli artt. 2, 3 e 4 del presente regolamento [1].

 

TITOLO II

AGEVOLAZIONI

 

     Art. 2. Contributo in conto capitale.

     1. Ai progetti di sviluppo produttivo proposti dalle imprese giovanili può essere attribuito un contributo in conto capitale, nella misura massima del 40% dello investimento, calcolato con esclusione dell'I.V.A., delle spese generali, e dei beni per i quali è prevista la locazione finanziaria.

     2. Il contributo in conto capitale può essere concesso limitatamente:

     a) ai primi 5.000 milioni [2] di investimento, per le attività turistico-ricettive (esclusi i servizi al turismo), industriali, editoriali, dell'informazione e dello spettacolo, per le attività agricole, agrituristiche, zootecniche, della pesca e dell'acquacultura;

     b) ai primi 2.000 milioni [3] di investimento per le attività di servizi alle imprese (compresi i servizi al turismo), come da delibera CIPI 16 luglio 1986 integrata dalla delibera CIPI del 24 marzo 1988, n. 145.

     3. I limiti di cui al secondo comma potranno essere incrementati ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, di un importo percentuale corrispondente all'intervenuta diminuzione del potere d'acquisto della moneta.

     4. I progetti di sviluppo produttivo che prevedano un investimento superiore al massimo consentito possono ugualmente essere ammessi alle agevolazioni di legge, a condizione che la quota non ammissibile a finanziamento rimanga a totale carico della società richiedente, e che quest'ultima dimostri la possibilità di affrontare con i propri mezzi la relativa spesa.

     5. L'Assessore regionale alla Presidenza, dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, in deroga a quanto previsto al 3° comma del presente articolo, può modificare gli importi di cui al 2° comma entro il limite di L. 5.000 milioni per le attività di cui alla lettera a) e L. 2.000 milioni per le attività di cui alla lettera b).

 

     Art. 3. Contributo in conto interessi.

     1. Ai progetti di sviluppo produttivo proposti può essere attribuito un contributo in conto interessi finalizzato all'abbattimento ad un terzo del tasso di interesse correntemente praticato dallo stesso istituto di credito nei confronti della società beneficiaria, relativamente ad un mutuo quindicennale di misura massima pari al 50% dell'investimento, calcolato ai sensi del primo comma dell'art. 2, più l'ammontare totale dell'I.V.A. sulle spese ammesse a finanziamento, comprese le spese generali, ed escluse quelle per le quali è prevista la locazione finanziaria.

     2. Il mutuo potrà essere acceso presso uno degli enti e istituti creditizi di cui al terzo comma, ai quali sarà direttamente corrisposto il contributo in conto interessi. Per le società cooperative il mutuo può essere acceso anche presso l'I.R.C.A.C.

     3. Per gli scopi di cui al presente regolamento, la Presidenza della Regione stipulerà apposite convenzioni con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, e con le casse rurali ed artigiane e le banche popolari, tramite gli istituti di rappresentanza di queste ultime.

     4. Gli enti e istituti di credito interessati al convenzionamento devono inoltrare alla Presidenza della Regione apposita richiesta, redatta secondo lo schema riportato all'allegato B del presente regolamento, o sottoscritta dal legale rappresentante.

     5. Il contributo in conto interessi è concesso con gli stessi limiti di cui al secondo comma dell'art. 2.

 

     Art. 4. Contributo in conto canone per operazioni di locazione finanziaria.

     1. Ai progetti di sviluppo produttivo ammessi a finanziamento può essere attribuito, in conto canone, un contributo per l'abbattimento ad un terzo del costo delle operazioni di leasing finanziario, relativamente all'acquisto di beni mobili ed immobili strumentali all'attività produttiva e configurabili come investimento. In ogni caso, il contributo previsto dal presente articolo non può superare i limiti massimi di cui al primo comma dell'art. 2 [4].

     2. [5]

     3. Le operazioni di locazione finanziaria relative alla realizzazione di uno stesso progetto di sviluppo produttivo non possono superare, compresa I.V.A, gli importi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2.

     4. Il contributo in conto canone attualizzato sarà corrisposto, per il tramite dell'istituto di credito prescelto per la stipula del mutuo di cui all'art. 3, alla società di locazione finanziaria interessata, la quale lo porterà in detrazione diretta dei canoni dovuti dal soggetto beneficiario. Nell'ipotesi che non venga richiesto o non venga concesso il mutuo agevolato di cui all'art. 3, il contributo in conto canone attualizzato viene versato direttamente alla società di locazione finanziaria interessata.

 

     Art. 5. Garanzie finanziarie.

     1. Le operazioni di credito finalizzate alla realizzazione dei progetti di sviluppo produttivo approvati, di cui all'articolo 3, potranno essere assistite, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, aggiunto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, da fideiussione prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze fino al novanta per cento del relativo ammontare, in favore dello istituto concedente il mutuo, ove la società beneficiaria e i soci della stessa dimostrino di non essere in grado di fornire sufficienti garanzie proprie [5].

     2. Il procedimento relativo alla concessione della fideiussione regionale dovrà essere concluso entro sessanta giorni.

     3. La concessione della fideiussione costituisce titolo per l'iscrizione, sui beni oggetto del finanziamento, di ipoteca e privilegio di secondo grado in favore dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 6. Contributo per spese per la formazione professionale.

     1. Ai progetti di sviluppo produttivo ammessi a finanziamento è attribuito un contributo aggiuntivo, a copertura totale delle spese per azioni formative, compresi il viaggio, il vitto e l'alloggio, effettuate nei confronti dei soci giovani della società proponente, nelle seguenti materie:

     a) programmazione operativa aziendale, budgeting economico - finanziario, pianificazione delle risorse;

     b) controllo di gestione;

     c) pianificazione operativa commerciale;

     d) ottimizzazione delle risorse e della qualità;

     e) organizzazione e gestione del personale.

     2. La società richiedente presceglie, all'atto dell'istanza, il soggetto cui affidare il compito di formazione tra gli enti e società specializzati nella formazione imprenditoriale, convenzionati con l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 7. Contributo per spese di tutoraggio.

     1. Ai progetti di sviluppo produttivo ammessi a finanziamento è attribuito un contributo aggiuntivo, a copertura totale delle spese, per un servizio di tutoraggio, assistenza tecnica e commerciale e formazione in azienda, relativamente alla fase di realizzazione del progetto di sviluppo produttivo ed ai primi due anni di attività, prestato da imprese, società ed associazioni imprenditoriali.

     2. Le spese di cui al primo comma devono essere calcolate nella seguente misura percentuale dell'investimento, al netto dell'I.V.A. e delle spese generali:

     - 10% per i primi 1.000 milioni;

     -  5% oltre 1.000 e fino a 3.000 milioni.

     3. All'atto della presentazione del piano d'impresa il proponente, di intesa con il nucleo di valutazione tramite la segreteria tecnica, individua il soggetto prestatore dell'attività di tutoraggio.

 

     Art. 8. Contributo per le spese d'avviamento.

     1. Ai progetti di sviluppo produttivo, ad esclusione di quelli riguardanti i prodotti contemplati nell'allegato II del Trattato istitutivo CE, ammessi a finanziamento sono attribuiti [6]:

     a) un contributo pari al 25% delle spese di esercizio per il primo anno di attività, previste nel progetto di sviluppo produttivo approvato, comunque non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile, da erogarsi all'atto del saldo successivo al collaudo finale;

     b) un contributo pari al 25% delle spese effettivamente sostenute e documentate a conclusione di ciascuno dei successivi due anni di attività e comunque, per ciascun anno, non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile. Di tale contributo è erogabile una anticipazione pari al 40%;

     c) un contributo pari al 70% delle spese sostenute nel primo anno di attività per azioni pubblicitarie riferite alla promozione del prodotto o del servizio, comunque non superiore al 2% dell'investimento complessivo ammissibile, da erogarsi dietro presentazione di documentazione giustificativa della spesa.

     2. Possono essere ricomprese tra le spese di esercizio ammissibili a contributo quelle, al netto dell'I.V.A., relative a:

     a) scorte di semilavorati e materie prime, in misura e tipo adeguati all'attività svolta;

     b) trasporti;

     c) altri beni e servizi riconosciuti come indispensabili all'esercizio dell'attività.

     3. Sono invece escluse dal computo per i contributi per le spese di avviamento quelle relative a:

     a) oneri finanziari derivanti dall'accensione del mutuo di cui all'art. 3 del presente regolamento;

     b) canoni di locazione finanziaria, assistiti dal contributo di cui all'art. 4 del presente regolamento;

     c) accantonamenti per ammortamenti e TFR;

     d) tasse ed imposte di qualsiasi tipo;

     e) salari, stipendi ed oneri sociali connessi;

     f) oneri finanziari e assicurativi di qualsiasi tipo;

     g) rimborsi a soci prestatori d'opera.

     4. Condizioni necessarie per l'attribuzione dei contributi di cui al primo comma sono:

     a) il puntuale adempimento degli obblighi connessi alle agevolazioni di legge;

     b) l'assenza di protesti e/o procedure concorsuali avviate o richieste nei confronti della società beneficiaria;

     c) l'avviamento dell'attività, risultante da apposita comunicazione tempestivamente inviata alla segreteria tecnica;

     d) l'effettivo esercizio dell'attività al momento della richiesta del contributo stesso.

     5. La richiesta dei contributi per l'avviamento deve essere inviata, su apposito modulo e insieme alla necessaria documentazione, alla segreteria tecnica; questa ultima, verificata entro 60 giorni la sussistenza delle condizioni per l'erogazione, predisporrà i necessari adempimenti.

 

TITOLO III

REQUISITI DEI PROGETTI DI SVILUPPO PRODUTTIVO

 

     Art. 9. Spese d'investimento ammissibili.

     1. Le spese ammissibili al contributo in conto capitale di cui all'art. 2, al contributo in conto interessi di cui all'art. 3 e al contributo in conto canone di cui all'art. 4 possono comprendere, in misura congrua rispetto alla tipologia e alle dimensioni dell'iniziativa:

     a) acquisto di immobili, comprensivo delle spese notarili, opere murarie ed assimilabili, per un importo non superiore alle seguenti percentuali dell'intero. investimento, calcolato al netto delle spese generali, di formazione e di tutoraggio:

     - 60%, per le attività turistiche, per la serricoltura e l'acquacultura;

     - 40% per le attività industriali, manifatturiere e per quelle agricole diverse dalla serricoltura e dall'acquacultura;

     b) costruzione di fabbricati aziendali adeguati all'iniziativa [7];

     c) brevetti e licenze, concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, non consistenti in percentuali di fatturato, royalties e simili, entro un limite massimo del 5% dell'investimento;

     d) impianti, macchinari ed attrezzature;

     e) programmi e servizi informatici commisurati alle esigenze dell'impresa.

     2. I beni di cui alla lettera d) del comma precedente devono essere nuovi di fabbrica, salvo particolari deroghe concedibili per motivate ragioni da parte del nucleo di valutazione.

     3. Negli importi dei beni finanziabili possono essere comprese le spese di trasporto ed installazione.

     4. Sono esclusi dall'ammissibilità a finanziamento:

     a) gli autoveicoli per il trasporto privato di persone, omologati per meno di nove posti;

     b) i punti di vendita al dettaglio, a meno di iniziative artigianali in cui il laboratorio sia coincidente o contiguo al punto di vendita.

     5. Il valore ammissibile a finanziamento dei terreni agricoli è quello medio, pubblicato periodicamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     6. Il valore ammissibile a finanziamento delle aree edificabili, escluse quelle ricadenti nelle aree di sviluppo industriale, va calcolato mediante il prodotto della superficie espressa in metri quadrati per un prezzo unitario ottenuto moltiplicando tra loro i seguenti elementi:

     a) costo base di produzione edilizia, computato secondo quanto disposto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche;

     b) coefficiente dipendente dalla classe demografica del comune nel cui territorio si trova l'area:

     - oltre 400.000 ab. = 1,2;

     - da 200.001 a 400.000 ab. = 1,1;

     - da 100.001 a 200.000 ab. = 1,05;

     - da 50.001 a 100.000 ab. = 0,95;

     - da 10.001 a 50.000 ab. = 0,90;

     - fino a 10.000 ab. = 0,80;

     c) indice di edificabilità dell'area;

     d) aliquota di incidenza del costo dell'area sul costo finale dell'edificio, dipendente dalla classe demografica del comune nel cui territorio l'area stessa si trova:

     - oltre 400.000 ab. = 0,25;

     - da 250.001 a 400.000 ab. = 0,23;

     - da 100.001 a 250.000 ab. = 0,21;

     - da 50.001 a 100.000 ab. = 0,18;

     - da 10.001 a 50.000 ab. = 0,15;

     - fino a 10.000 ab. = 0,12;

     e) coefficiente dipendente dall'ubicazione e dalla classe demografica del comune:

 

comuni oltre 20.000 abitanti:

     - periferia non urbanizzata = 0,85;

     - periferia urbanizzata = 1,00;

     - semiperiferia = 1,10;

     - semicentro = 1,20;

     - centro = 1,40;

 

comuni con meno di 20.000 abitanti:

     - periferia = 0,85;

     - semicentro = 1,00;

     - centro = 1,20;

 

     f) coefficiente dipendente dalla superficie del terreno in questione:

     - fino a 1.000 mq. = 1,00;

     - da 1.001 a 2.500 mq. = 0,90;

     - da 2.501 a 5.000 mq. = 0,80;

     - oltre 5.000 mq. = 0,70.

     7. Ove, tra le voci di spesa di un progetto di sviluppo produttivo, ve ne siano alcune non ammissibili a finanziamento, o che eccedano i limiti stabiliti per quella data categoria, il medesimo progetto di sviluppo produttivo può ugualmente essere finanziato, limitatamente alle spese riconosciute ammissibili ed entro i limiti stabiliti, e a condizione che la società richiedente dichiari di assumere a proprio carico l'onere delle spese non finanziabili e possa dimostrare la possibilità di affrontare con propri mezzi finanziari la spesa connessa.

     8. Non sono ammissibili a finanziamento progetti di ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, completamento o di ampliamento di impianti in attività nell'ultimo quinquennio o di strutture le quali abbiano già beneficiato di finanziamenti pubblici ai sensi delle normative regionali, nazionali o comunitarie sulla promozione d'impresa o sulla occupazione giovanile.

 

     Art. 10. Settori produttivi.

     1. Sono escluse dalle agevolazioni di legge:

     a) le attività individuate dalla delibera CIPI del 16 luglio 1986;

     b) le attività di servizi alle persone;

     c) le attività riservate alle figure professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

     d) le attività che si pongano in concorrenza con l'azione istituzionale delle pubbliche amministrazioni, o che prevedano, in via esclusiva, la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni;

     e) le attività a carattere commerciale, assistenziale, socio - sanitario, ricreativo, sportivo, didattico;

     f) le attività di noleggio;

     g) in particolare, dovranno essere esclusi dai finanziamenti i progetti di sviluppo produttivo appartenenti a settori assistiti da provvidenze legislative regionali, statali o comunitarie di qualsiasi genere in relazione a particolari difficoltà o per i quali sia stato dichiarato lo stato di crisi, o siano previsti dalla normativa vigente contributi o sussidi finalizzati alla riduzione della produzione e/o della base produttiva;

     h) le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse ai progetti di sviluppo produttivo, nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, esclusi in base ai criteri di selezione di cui alla decisione n. 94/173/CE del 22 marzo 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 79/29 del 23 marzo 1994) ed alla comunicazione 96/C/29/03 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C/29/4 del 2 febbraio 1996) [8].

 

TITOLO IV

PROCEDURE

 

     Art. 11. Presentazione del progetto di sviluppo produttivo.

     1. Le società che intendono ottenere le agevolazioni disciplinate dal presente regolamento devono presentare originale e due copie dell'apposito modulo, previsto dalla lettera a) dell'art. 28, debitamente compilato in ogni sua parte, esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Presidenza della Regione, Direzione dei rapporti extraregionali, segreteria tecnica per l'imprenditoria giovanile. Farà fede della data di presentazione il timbro postale dell'ufficio accettante. Il formulario contiene una sintesi dei dati tecnico - economici del progetto di sviluppo produttivo, e, tra l'altro:

     a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dal legale rappresentante della società, da cui risulti:

     - che egli ha piena capacità di agire ed è stato autorizzato nei modi di legge all'inoltro dell'istanza medesima ed ai connessi adempimenti;

     - che la società richiedente possiede i requisiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1;

     - estremi della costituzione della società e della omologazione dello statuto o dell'atto costitutivo;

     - scopo sociale, sede legale della società, cariche sociali, elenco nominativo dei soci (con cognome, nome, data e luogo di nascita), codice fiscale o partita I.V.A., stato patrimoniale, eventuali protesti;

     b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa da ciascuna delle persone fisiche, soci ed amministratori, e dai rappresentanti legali delle persone giuridiche partecipanti alla società, da cui risulti il possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1, ed inoltre luogo e data di nascita, titolo di studio posseduto, curriculum vitae, attuale situazione lavorativa, codice fiscale, consistenza del patrimonio personale, eventuali protesti;

     c) prospetto analitico delle caratteristiche tecniche dei beni di investimento dei quali si richiede il finanziamento, con indicazione del prezzo di ogni singolo bene, e con specificazione dell'I.V.A. e delle imposte doganali ove necessario; sono da comprendere nelle precedenti previsioni anche gli impianti di forza motrice, di produzione di energia elettrica, vapore ed aria compressa, gli impianti idrici industriali, gli impianti antincendio, antintrusione e di sicurezza contro gli infortuni e gli impianti di condizionamento e climatizzazione;

     d) indicazione dell'istituto di credito al quale richiedere la disponibilità a concedere la linea di credito prevista nel progetto di sviluppo produttivo;

     e) indicazione del soggetto prescelto per il programma di formazione imprenditoriale;

     f) indicazione del soggetto prescelto per il programma di tutoraggio.

     2. Il modulo di cui al primo comma dovrà essere accompagnato da:

     a) progetto di sviluppo produttivo, sotto forma di relazione elaborata secondo lo schema di cui all'allegato A del presente regolamento, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal professionista responsabile della redazione, da prodursi in originale e due copie;

     b) ricevuta di un versamento effettuato in conto entrate della Regione siciliana, ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, aggiunto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, di una somma pari all'uno per mille dell'ammontare del progetto di sviluppo produttivo di cui si richiede il finanziamento, comprese le spese generali, per la formazione, per il tutoraggio e per l'I.V.A. I proventi di tali versamenti costituiscono un fondo destinato alla copertura delle spese di istruttoria, e non sono ripetibili in caso di mancato finanziamento del progetto di sviluppo produttivo.

     3. Ulteriore documentazione di accompagnamento dovrà essere prodotta nelle ipotesi elencate di seguito:

     a) in caso di previsione nel progetto di sviluppo produttivo di opere edili, dovranno essere presentati i seguenti elaborati, firmati dal progettista e controfirmati dal rappresentante legale della società:

     - relazione illustrativa dei lavori da realizzare, comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche in base alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili, le verifiche della fattibilità e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici e l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala minima 1:10.000;

     - schemi grafici in scala minima 1:500 per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;

     - valutazione indicativa della spesa sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere;

     b) in caso di acquisto o locazione, anche finanziaria, di immobili, dovrà essere presentata una relazione descrittiva analitica e dettagliata dell'immobile prescelto, recante tutti i dati necessari per la completa individuazione del bene, comprendente un'adeguata documentazione fotografica;

     c) in caso di locazione finanziaria di immobili e/o attrezzature, dovrà essere presentato contratto preliminare di locazione finanziaria, stipulato presso uno degli istituti autorizzati all'esercizio della locazione finanziaria nel Mezzogiorno, con indicazione dei canoni, della durata della locazione e dell'ammontare del riscatto finale e del contributo in conto canone eventualmente a carico dell'Amministrazione regionale.

     4. Documentazione aggiuntiva potrà essere individuata e richiesta su iniziativa del nucleo di valutazione o della segreteria tecnica, ove fosse necessario un approfondimento di determinati aspetti del progetto di sviluppo produttivo. In questo caso, il soggetto proponente dovrà soddisfare la richiesta, a pena della archiviazione della richiesta di finanziamento e della restituzione del progetto di sviluppo produttivo, entro il termine indicato nella relativa comunicazione.

 

     Art. 12. Istruttoria dei progetti di sviluppo produttivo.

     1. La segreteria tecnica effettua l'istruttoria preliminare entro 90 giorni dalla ricezione, risultante dal registro di protocollo, seguendo l'ordine cronologico, appone il visto della segreteria tecnica su tutti gli elaborati progettuali, redige la conseguente relazione e predispone l'eventuale trasmissione degli atti al nucleo di valutazione e all'istituto di credito indicato.

     2. L'istruttoria preliminare dei progetti di sviluppo produttivo dovrà tendere alla verifica:

     a) dei requisiti posseduti dai soggetti richiedenti;

     b) della completezza della documentazione prodotta;

     c) della regolarità formale della documentazione prodotta;

     d) della coerenza generale della documentazione;

     e) del rispetto della legislazione vigente.

     3. Ove si rilevassero irregolarità, carenza di atti, o esigenze di chiarimenti, dovrà tempestivamente darne comunicazione, una sola volta e per iscritto alla società proponente, la quale avrà 60 giorni per inviare la documentazione necessaria al completamento della pratica; tale comunicazione sospende i termini dell'istruttoria.

     4. L'istruttoria preliminare si conclude con una relazione, redatta dalla segreteria tecnica diretta al nucleo di valutazione e all'istituto di credito indicato dalla società proponente, nella quale dovranno essere riassunti gli aspetti caratteristici del progetto di sviluppo produttivo esaminato e le risultanze dell'istruttoria medesima [9].

     5. Successivamente all'emissione del parere del nucleo di valutazione, che deve essere espresso entro 90 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, la segreteria tecnica cura gli adempimenti necessari alla definizione del procedimento.

     6. Al presidente ed ai componenti del nucleo di valutazione è attribuito un incentivo complessivamente pari a 37,5 centomillesimi dell'importo progettuale per i nuovi progetti di sviluppo produttivo esaminati, a gravare sul fondo di cui all'art. 11, 2° comma, lett. b) suddiviso in proporzione al numero dei componenti ed alle rispettive presenze.

 

     Art. 13. Segreteria tecnica.

     1. La segreteria tecnica svolge i seguenti compiti:

     a) acquisisce la documentazione relativa alle richieste di finanziamento ed effettua le operazioni istruttorie connesse alla definizione delle pratiche ed al controllo e alla gestione dei progetti di sviluppo produttivo in fase di realizzazione o già realizzati;

     b) gestisce, secondo le modalità di cui al successivo art. 25 e seguenti, il completamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37;

     c) coadiuva il nucleo di valutazione per i propri compiti istituzionali;

     d) cura l'aggiornamento tecnico - scientifico del proprio personale, così come previsto dall'art. 1, 3° comma, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11;

     e) cura il raccordo tecnico ed operativo dell'attività regionale in materia di promozione d'impresa con l'analoga attività statale e comunitaria e di altri enti pubblici e privati.

     2. Ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, aggiunto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, al personale in servizio presso la segreteria tecnica sono attribuiti semestralmente incentivi monetari pari a 37,5 centomillesimi dell'importo progettuale di tutti i nuovi progetti di sviluppo produttivo istruiti, a gravare sul fondo di cui all'art. 11, secondo comma, lettera b), le cui modalità di assegnazione saranno concordate con le rappresentanze dei lavoratori secondo le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 38/91.

     3. Gli incentivi di cui al comma precedente non sono dovuti se l'istruttoria non viene completata entro la scadenza prestabilita dal primo comma dell'art. 12.

     4. Altre eventuali forme di incentivazione, connesse ai servizi resi al pubblico da parte della segreteria tecnica, potranno essere individuate, con le modalità di cui alla legge regionale n. 38/91, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza.

 

     Art. 14. Istruttoria da parte degli istituti di credito.

     1. L'istituto di credito cui viene inviato il progetto di sviluppo produttivo, ai sensi del primo comma dell'art. 12, istruisce nel merito creditizio la documentazione ricevuta dalla segreteria tecnica, ed entro 60 giorni dalla ricezione, trasmette alla Presidenza della Regione apposita relazione, attestante la disponibilità di massima a concedere il credito richiesto, con una quantificazione preliminare del piano di ammortamento e degli oneri per interessi a carico della Regione siciliana, ovvero la non accoglibilità della richiesta con indicazione delle motivazioni del rifiuto.

     2. Resta nell'insindacabile giudizio degli istituti di credito la facoltà di concedere la linea di credito richiesta.

     3. Trascorso senza utile riscontro il termine di cui al primo comma, il credito si intende rifiutato, fermo restando l'obbligo per l'istituto di credito di produrre relazione nella quale dovranno essere esplicitate le motivazioni del rifiuto.

     4. Agli istituti di credito viene riconosciuto annualmente un contributo per spese istruttorie pari a 25 centomillesimi dell'importo progettuale complessivo delle pratiche istruite, a gravare sul fondo di cui allo art. 11, secondo comma, lettera b).

 

     Art. 15. Ammissione alle agevolazioni.

     1. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno la segreteria tecnica predispone l'elenco dei progetti di sviluppo produttivo che siano stati esaminati favorevolmente dal nucleo di valutazione e che non siano ancora stati ammessi a finanziamento, secondo l'ordine di presentazione.

     2. Ogni elenco semestrale, cui viene assegnato un mezzo dello stanziamento annuale previsto nel bilancio della Regione per gli interventi di cui all'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è approvato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, contenente anche l'impegno delle somme corrispondenti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     3. Entro 30 giorni dall'approvazione degli elenchi di cui al primo comma, la segreteria tecnica invita i soggetti proponenti dei progetti di sviluppo produttivo, entro la concorrenza delle somme disponibili, a presentare la documentazione prevista dal successivo comma del presente articolo.

     4. Possono essere ammessi alle agevolazioni di legge i progetti di sviluppo produttivo per i quali le società proponenti abbiano presentato la completa documentazione sottoelencata:

     a) certificazione antimafia ai sensi della legge n. 55/90;

     b) certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento;

     c) progetto di massima delle opere edili eventualmente previste; per le stime dei costi, dovrà essere utilizzato, ove applicabile, il prezziario per le opere pubbliche elaborato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

     d) polizza di responsabilità civile professionale del progettista relativamente alle opere edili eventualmente previste, che copra anche i maggiori costi derivanti dalle varianti progettuali di cui al sesto comma del successivo art. 21, con un massimale non inferiore al 10% delle opere progettate;

     e) polizza assicurativa stipulata in favore della società beneficiaria relativamente agli acquisti e alle forniture previsti nel progetto di sviluppo produttivo, con un massimale non inferiore al 5% dell'intero investimento escluse le opere edili, a copertura dei maggiori costi derivanti dalle varianti progettuali di cui al sesto comma dell'art. 21;

     f) concessione edilizia o autorizzazione del sindaco, in relazione alle opere edili eventualmente previste nel progetto di sviluppo produttivo;

     g) nulla-osta degli uffici del genio civile, se richiesto;

     h) preventivi delle ditte fornitrici di attrezzature ed impianti con indicazione, oltre che delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni dei beni proposti, anche del prezzo di ogni singolo bene, dell'ammontare imponibile complessivo, dell'I.V.A., delle imposte doganali ove necessario, delle condizioni di pagamento e della validità temporale dei prezzi riportati, corrispondenti al prospetto già prodotto di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 11 del presente regolamento, salve le modifiche imposte dal nucleo di valutazione;

     i) in caso di acquisto di immobili, e relativamente all'immobile o agli immobili già individuati nella relazione di cui alla lettera b) del terzo comma dello art. 11, preliminare di vendita, anche sotto forma di scrittura privata con firme autenticate, valido per almeno sei mesi dalla data di presentazione, certificato storico catastale, estratto di mappa catastale (solo per i terreni), certificato ipotecario della conservatoria dei registri immobiliari o, in alternativa, relazione notarile di libertà ipotecaria nel ventennio, perizia giurata a firma di un professionista, attestante il valore di mercato dell'immobile (solo per i fabbricati);

     l) in caso di locazione di immobili, e relativamente all'immobile o agli immobili già individuati nella relazione di cui alla lettera b) del terzo comma dello art. 11, preliminare di locazione almeno decennale, valido per almeno sei mesi, anche sotto forma di scrittura privata con firme autenticate, certificato storico catastale, estratto di mappa catastale (solo per i terreni), perizia giurata a firma di un professionista, attestante il canone corrente di mercato dell'immobile;

     m) in caso di locazione finanziaria di immobili, e relativamente all'immobile o agli immobili già individuati nella relazione di cui alla lett. c) del terzo comma dell'art. 11, certificato storico catastale, estratto di mappa catastale (solo per i terreni), certificato ipotecario della conservatoria dei registri immobiliari o, in alternativa, relazione notarile di libertà ipotecaria nel ventennio, perizia giurata a firma di un professionista, attestante il valore di mercato dell'immobile (solo per i fabbricati);

     n) in caso di localizzazione dell'attività in una area di sviluppo industriale, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, assegnazione provvisoria o contratto preliminare di locazione o di vendita del lotto o del rustico industriale;

     o) studio di impatto ambientale, ove richiesto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche, redatto secondo la norme contenute nel D.P.C.M. 27 dicembre 1988, con relativo visto di compatibilità ambientale e, in caso di progetti di sviluppo produttivo che prevedano la realizzazione di insediamenti produttivi insalubri o, comunque, attività che emettano scarichi nell'atmosfera, parere favorevole dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

     p) atto d'obbligo a firma del rappresentante legale, con il quale si accettano il finanziamento regionale e le condizioni e gli obblighi ad esso collegati, con particolare riferimento all'espresso consenso all'iscrizione di ipoteche e privilegi a garanzia del mutuo e alla stipula di apposita assicurazione sui beni costituiti in garanzia [10];

     q) copia della ricevuta di versamento all'istituto di credito prescelto di una somma pari ad un millesimo dell'importo del mutuo di cui si richiede il finanziamento, a titolo di contribuzione alle spese istruttorie del medesimo;

     r) adeguamento, ove necessario, dello statuto alle disposizioni di cui all'art. 19 del presente regolamento;

     s) documentazione attestante l'avvenuta elevazione del capitale sociale fino ad un ammontare almeno pari al 10% delle spese ritenute ammissibili a finanziamento;

     t) ulteriore documentazione, individuata e precisata dal nucleo di valutazione in sede di esame del progetto di sviluppo produttivo.

     5. Nel caso che, entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta, la società proponente non abbia fatto pervenire tutta la documentazione di cui al precedente comma, il progetto di sviluppo produttivo è escluso dalle agevolazioni di legge, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, a favore del successivo appartenente al medesimo elenco. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta e per un massimo di ulteriori 180 giorni, su motivata istanza del soggetto proponente, o, nel caso di richieste istruttorie, da parte della segreteria tecnica.

     6. L'Assessore regionale alla Presidenza, con proprio decreto, ammette alle agevolazioni di legge i progetti di sviluppo produttivo di cui al quarto comma del presente articolo. Tale decreto specifica le agevolazioni concesse, il termine per il collaudo delle opere e degli acquisti previsti nel progetto, nonchè gli obblighi previsti dal presente regolamento e quelli eventualmente imposti dal nucleo di valutazione in sede di approvazione, costituisce titolo per l'attribuzione delle relative agevolazioni ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, limitatamente ad un periodo di tre anni. Esso viene notificato dal responsabile di progetto alla società beneficiaria, allo istituto di credito indicato dalla società beneficiaria ed al soggetto o ai soggetti incaricati dell'attività di formazione e tutoraggio.

     7. L'istituto di credito interessato procede entro 60 giorni alla notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di legge, alla stipula dell'atto condizionato di mutuo.

 

TITOLO V

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

 

     Art. 16. Erogazioni e trasferimenti da parte della Presidenza della Regione.

     1. Contestualmente all'adozione del decreto di ammissione alle agevolazioni di legge sono trasferite dalla Presidenza della Regione all'istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario tutte le somme relative al contributo in conto capitale, ai contributi in conto interessi e in conto canone attualizzati, ed ai contributi per spese di formazione e tutoraggio, e di avviamento, previsti dagli articoli 2, 3, 6, 7, 8.

     2. [11]

     3. La segreteria tecnica notifica tempestivamente all'istituto di credito erogante il mutuo le proroghe e le varianti progettuali autorizzate, e le variazioni societarie intervenute.

 

     Art. 17. Erogazioni da parte degli istituti di credito.

     1. Tutte le erogazioni di somme avverranno previa presentazione alla segreteria tecnica dei certificati di pagamento relativi allo stato di avanzamento dei lavori o, comunque, opportuna documentazione giustificativa di spesa, e previo controllo, da parte della segreteria tecnica della sussistenza delle condizioni per l'erogazione, della regolarità delle spese documentate, anche mediante sopralluogo, e della loro corrispondenza al progetto di sviluppo produttivo approvato o alle variazioni autorizzate.

     2. La segreteria tecnica trasmette all'istituto di credito interessato apposita autorizzazione al pagamento, entro 30 giorni dalla completa acquisizione della seguente documentazione:

     a) certificato di vigenza del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, con l'indicazione dei poteri di amministrazione e che nei confronti della società non vi sono procedimenti concorsuali in atto;

     b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rilasciata dal legale rappresentante della società beneficiaria in data non anteriore a tre mesi, attestante l'attuale possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento;

     c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, di data non anteriore a tre mesi;

     d) certificato di pagamento, per le opere murarie realizzate, sulla base dell'avanzamento dei lavori;

     e) fatture, fiscalmente in regola e anche non quietanzate, rilasciate dai fornitori per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, ovvero, in alternativa, elenco notarile documentante e raggruppante più fatture;

     f) fatture rilasciate dal professionista incaricato, per le spese generali;

     g) fatture rilasciate dagli enti incaricati dell'attività di formazione e tutoraggio;

     h) per le erogazioni successive alla prima, dichiarazione dei fornitori che le fatture liquidate con la precedente erogazione sono state effettivamente saldate.

     3. L'istituto di credito interessato effettuerà le erogazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione al pagamento da parte della segreteria tecnica, a gravare inizialmente sulla sola aliquota di contributo in conto capitale, fino all'esaurimento di quest'ultima.

     L'istituto utilizzerà per le erogazioni l'aliquota di mutuo solo ad avvenuto esaurimento dell'aliquota di contributo in conto capitale.

     4. Per l'attività di erogazione delle somme e di controllo finanziario dell'avanzamento dei lavori, allo istituto di credito interessato viene attribuito un compenso, pari a un millesimo del mutuo concesso, di cui alla lettera q) del quarto comma dell'art. 15.

     5. Potranno essere ammessi stati di avanzamento di importo minimo non inferiore a L. 400 milioni. Nell'ipotesi di importo progettuale complessivo minore di L. 400 milioni, l'erogazione sarà effettuata in un'unica soluzione dopo il collaudo finale dei lavori.

     6. Per ciascuno stato di avanzamento, l'istituto di credito erogatore, contestualmente ai pagamenti, trasmetterà alla segreteria tecnica copia di ogni atto relativo alle liquidazioni effettuate, e segnalerà alla stessa segreteria tecnica eventuali questioni relative alla attuazione del progetto di sviluppo produttivo.

     7. L'approvazione degli atti di collaudo finale da parte dell'Assessore regionale alla Presidenza è subordinata alla presentazione, oltre a quella dettagliata al secondo comma, anche della seguente documentazione:

     a) relazione tecnico-contabile redatta da un professionista iscritto all'albo, che consenta di individuare e riscontrare in dettaglio le opere murarie eseguite, le sistemazioni esterne, gli impianti, i macchinari e le attrezzature ammesse a finanziamento;

     b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rilasciata dal legale rappresentante della società beneficiaria, attestante la data di fine dei lavori e quella di entrata in funzione degli impianti, e che l'impianto non produce residui inquinanti;

     c) certificazione del sindaco, attestante la conformità delle opere realizzate alla concessione edilizia, ovvero il certificato di agibilità;

     d) contratto definitivo di compravendita, se il progetto di sviluppo produttivo prevedeva l'acquisto di un immobile;

     e) nota di iscrizione di ipoteca rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari;

     f) nota di iscrizione del privilegio per conservatoria, tribunale e pubblicazione sul foglio annunci legali;

     g) polizza di assicurazione dei beni ipotecati, con vincolo in favore dell'istituto di credito erogante il mutuo.

     8. La segreteria tecnica provvederà a trasmettere tempestivamente all'istituto di credito copia delle relazioni di visita di collaudo ricevute, e informerà l'istituto di ogni fatto rilevante per l'attuazione del progetto di sviluppo produttivo di cui dovesse venire a conoscenza.

     9. Il saldo finale verrà erogato entro 60 giorni dalla ricezione, da parte dell'istituto di credito, della notifica del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo finale da parte della Presidenza della Regione.

     10. Ove si verificassero, a conclusione dei lavori degli acquisti, minori spese rispetto a quelle preventivate, le quote di contributo in conto capitale e di mutuo andranno rideterminate al momento dell'approvazione degli atti di collaudo finale. Le somme costituenti economia di spesa, contestualmente alla liquidazione del saldo, dovranno essere versate in conto entrate della Regione siciliana.

     11. La segreteria tecnica è autorizzata all'effettuazione di controlli tendenti a verificare la regolarità e l'efficacia delle erogazioni effettuate, anche ai fini del rinnovo della convenzione.

 

     Art. 18. Mutui e piani di ammortamento.

     1. La durata dei mutui è fissata, in via ordinaria, in un massimo di quindici anni, di cui:

     a) due anni di utilizzo, i cui interessi saranno posti in riscossione durante il periodo di ammortamento;

     b) tre anni di preammortamento, decorrenti dalla data di collaudo finale o dal termine del periodo di utilizzo;

     c) dieci anni di ammortamento, decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento.

     2. Il contratto di mutuo potrà prevedere l'iscrizione del privilegio speciale, in favore dell'istituto di credito sugli immobili, impianti, macchinari, utensili, scorte arredi e attrezzature varie destinati all'esercizio dell'attività e di proprietà della società beneficiaria.

     3. L'importo del mutuo deve essere ridotto all'ammontare delle erogazioni disposte in conto mutuo; di conseguenza, il piano d'ammortamento predisposto allo atto della stipula deve intendersi come indicativo, e deve essere rideterminato in via definitiva al momento del saldo. Le somme relative ai conguagli eventualmente conseguenti all'estinzione del mutuo devono essere restituite all'Amministrazione regionale.

     4. Il piano di preammortamento procede di norma per semestralità posticipate costanti da liquidarsi al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. Il piano di ammortamento procede di norma per semestralità posticipate costanti comprensive di capitale e interessi, da liquidarsi alle medesime scadenze. Eventuali interessi di mora saranno calcolati al tasso di riferimento assunto come parametro del mutuo.

     5. Le condizioni della concessione del mutuo, ad eccezione del saggio d'interesse praticato e della durata e decorrenza dell'ammortamento, possono essere modificate, d'ufficio o su richiesta del soggetto beneficiario. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico della società beneficiaria.

     6. L'istituto di credito erogante il mutuo può, in ogni caso di insolvenza persistente da parte della società beneficiaria, revocare la linea di credito concessa. In questo caso, l'Assessore regionale alla Presidenza provvede alla revoca anche delle altre agevolazioni concesse, fatti salvi gli impegni fideiussori assunti ai sensi dell'art. 5.

 

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

 

     Art. 19. Variazioni societarie.

     1. I soggetti ammessi alle agevolazioni di legge devono mantenere i requisiti di cui al primo e terzo comma dell'art. 1, fatto salvo l'effetto del trascorrere del tempo sul requisito dell'età, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di legge, a pena della revoca dei benefici accordati.

     2. Le società beneficiarie, per un periodo di cinque anni a decorrere dal collaudo finale, devono comunicare alla segreteria tecnica, entro 30 giorni, ogni variazione intervenuta nella compagine sociale, nella sede legale, nel capitale sociale e nelle partecipazioni azionarie o di capitale. Nell'eventualità di ingresso nella società di nuovi soggetti, questi ultimi dovranno produrre, entro 30 giorni, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1, a pena della revoca dei contributi di cui all'art. 8 del presente regolamento.

     3. Ai fini del mantenimento dei requisiti, trasferimenti di quote o azioni da parte di soggetti partecipanti a società ammesse alle agevolazioni di legge, di età inferiore ai 35 anni al momento della richiesta del finanziamento, possono essere effettuati solo in favore di soggetti di età inferiore ai 35 anni nel momento in cui avviene il trasferimento; analogamente, i soci di società di persone e cooperative di età inferiore ai 35 anni al momento della richiesta del finanziamento possono essere sostituiti da altri soci di età inferiore ai 35 anni al momento della sostituzione.

     4. Ai sensi del primo comma, le società beneficiarie di un finanziamento devono, entro 180 giorni dal recesso per qualsiasi causa di uno o più soci, ricostituire il requisito o i requisiti di cui all'art. 1 che fossero eventualmente venuti meno a causa del recesso medesimo.

     5. Le trasformazioni societarie, fusioni, incorporazioni, scissioni o scorpori di attività, coinvolgenti una società che abbia ottenuto le agevolazioni disciplinate dal presente regolamento, e che avvengano prima che siano trascorsi dieci anni dal collaudo finale delle opere e degli acquisti, devono essere comunicati entro 30 giorni alla segreteria tecnica, e sono condizionati alla approvazione, entro 60 giorni da parte dell'Assessore regionale alla Presidenza. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, le variazioni si intendono tacitamente approvate.

     6. I vincoli di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, devono essere espressamente previsti nell'atto costitutivo o nello statuto della società, ovvero esservi introdotti con modifica statutaria antecedentemente all'emissione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di legge.

 

     Art. 20. Proroghe della durata di realizzazione del progetto di sviluppo produttivo.

     1. Le società ammesse alle agevolazioni devono impegnarsi a completare le opere e gli acquisti previsti nel progetto di sviluppo produttivo entro un termine prestabilito, citato nel provvedimento di finanziamento decorrente dalla notifica dello stesso.

     2. Potrà essere autorizzata dalla segreteria tecnica una sola proroga, di durata non superiore alla metà del tempo precedentemente assegnato al termine per il completamento dei lavori, ove, per cause non addebitabili alla società beneficiaria, lo stesso non potesse essere rispettato.

     3. Nel caso di ulteriori richieste di proroga o di proroghe di durata superiore alla metà del tempo precedentemente assegnato, o di cause di ritardo attribuibili alla società beneficiaria, o comunque di proroghe che la segreteria tecnica non intenda autorizzare, dovrà essere sentito il parere del nucleo di valutazione.

     4. Tutte le richieste di proroga successive alla prima dovranno pervenire alla segreteria tecnica, su apposito formulario inviato a mezzo del servizio postale, corredato della necessaria documentazione esplicativa e di supporto.

 

     Art. 21. Variazioni progettuali.

     1. Le società ammesse alle agevolazioni devono impegnarsi a rispettare scrupolosamente, durante la fase di realizzazione delle opere e di effettuazione degli acquisti, il progetto di sviluppo produttivo approvato.

     2. Potranno essere autorizzate dalla segreteria tecnica, previo parere favorevole dei collaudatori, e a condizione che il costo complessivo del progetto di sviluppo produttivo rimanga invariato in aumento o che il maggior onere sia sopportato dalla società beneficiaria con risorse proprie, le seguenti categorie di variazioni:

     a) la sostituzione di attrezzature e macchinari originariamente previsti nel progetto di sviluppo produttivo, in atto obsoleti o non più in produzione, con altri destinati al medesimo scopo, di prestazioni analoghe o superiori, e di costo uguale o inferiore;

     b) la sostituzione dell'immobile originariamente previsto nel progetto di sviluppo produttivo come sede dell'attività, e in atto non più disponibile, con altro immobile, situato nello stesso comune o in un comune limitrofo, idoneo allo svolgimento dell'attività, di superficie ed altre caratteristiche generali analoghe o superiori, e di costo uguale o inferiore;

     c) l'adeguamento del progetto di sviluppo produttivo ad intervenute prescrizioni di legge o regolamentari, o a quelle eventualmente dettate dagli organi di controllo e tutela del territorio, dell'igiene pubblica e della sicurezza;

     d) redistribuzione della spesa, spostamento di somme da una categoria di lavori o forniture ad una altra, ed assestamento delle somme precedenti il collaudo finale, con l'utilizzazione dei listini in vigore al momento dell'ammissione alle agevolazioni, e comunque entro un limite cumulativo massimo del 15% dello importo del progetto di sviluppo produttivo approvato.

     3. Tutte le richieste riguardanti variazioni da apportare al progetto di sviluppo produttivo approvato, non riconducibili ai casi contemplati dal secondo comma del presente articolo, dovranno essere espressamente e preventivamente inviate alla segreteria tecnica, corredate di apposito formulario, e della necessaria documentazione esplicativa e di supporto, affinchè quest'ultima, entro 60 giorni dalla ricezione, richieda il parere del nucleo di valutazione.

     4. Il nucleo di valutazione si esprime sulle richieste di variazione progettuale entro 60 giorni dalla ricezione da parte della segreteria tecnica della relativa documentazione [12].

     5. In ogni caso, non potranno essere consentite:

     a) variazioni che prevedano una lievitazione dei costi di realizzazione o che si configurino, mediante sostituzione e/o abolizione di voci di spesa, come surrettizie revisioni dei prezzi, o comunque variazioni in aumento dell'importo del finanziamento a carico della Amministrazione regionale;

     b) variazioni del settore di attività originariamente previsto;

     c) variazioni che compromettano, in tutto o in parte, la funzionalità del progetto di sviluppo produttivo originariamente approvato;

     d) variazioni tali da configurare un progetto di sviluppo produttivo sostanzialmente diverso da quello originariamente approvato.

     6. Qualora l'esigenza di variazioni venga riconosciuta, da parte del Nucleo di valutazione, come derivante da errori od omissioni del progetto di sviluppo produttivo, la relativa autorizzazione potrà essere concessa soltanto previa acquisizione della disponibilità del soggetto beneficiario del finanziamento ad assumere l'eventuale maggiore onere necessario per il raggiungimento della completa funzionalità delle opere e degli acquisti. Qualora detta disponibilità non venga dimostrata entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, anche mediante esibizione delle polizze di cui alle lettere d) ed e) del quarto comma dell'art. 15, la segreteria tecnica predisporrà la revoca delle agevolazioni concesse.

 

     Art. 22. Altri obblighi e controlli sulla realizzazione dei progetti di sviluppo produttivo.

     1. La scelta dei fornitori dei beni il cui acquisto sia previsto nel progetto di sviluppo produttivo approvato, quella delle imprese da incaricare dell'esecuzione di lavori e quella di consulenti e progettisti, è libera da parte della società richiedente, che rimane in ogni caso unica responsabile nei confronti di soggetti terzi coinvolti nelle fasi di progettazione e realizzazione del progetto di sviluppo produttivo.

     2. La società beneficiaria è comunque obbligata alla nomina di un direttore dei lavori, e a presentare preventivamente alla segreteria tecnica i contratti di fornitura.

     3. Antecedentemente all'inizio dei lavori, nei casi di opere edili di importo superiore a 150.000 ECU, la società beneficiaria dovrà presentare alla segreteria tecnica il relativo contratto d'appalto firmato dalle parti e registrato, corredato dalla certificazione antimafia dell'impresa.

     4. La cessione di lavori in subappalto, da parte della impresa appaltatrice, è regolata dall'art. 18 della legge 18 marzo 1990, n. 55. Tale condizione dovrà essere esplicitamente richiamata nel contratto d'appalto, e l'eventuale violazione costituirà motivo di nullità del contratto stesso.

     5. I documenti giustificativi di spesa, relativi a beni e servizi, inclusi i lavori edili, o comunque ad acquisti previsti nel progetto di sviluppo produttivo, ivi compresi fabbricati, terreni, e spese di consulenza e progettazione dovranno essere corredati dalla certificazione antimafia dei fornitori, venditori e consulenti, ove prevista.

     6. Dovrà essere data tempestiva comunicazione, entro 30 giorni, alla segreteria tecnica, dell'inizio dei lavori, delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori, e della fine dei lavori.

     7. Le procedure di esecuzione e la documentazione amministrativa e contabile da utilizzare per i lavori edili sono quelle previste dalla legislazione vigente per le opere pubbliche.

     8. Le società beneficiarie devono impegnarsi ad avviare l'attività prevista entro 6 mesi dalla data del collaudo finale.

     9. Tra le unità lavorative da assumere, le società beneficiarie dovranno dare priorità ai soci, e tra questi ultimi a quegli elementi che abbiano usufruito di attività di formazione connessa al progetto di sviluppo produttivo finanziato. La società beneficiaria deve inoltre obbligarsi all'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi di lavoro.

     10. Macchinari, attrezzature, beni immobili e quanto altro compreso nel finanziamento devono essere coperti da polizza assicurativa nei confronti dei rischi di scoppio, incendio e atti vandalici. Macchinari, attrezzature e beni asportabili in genere dovranno inoltre essere coperti anche per il rischio di furto. Tali polizze dovranno coprire tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, e dovranno essere vincolate in favore dell'istituto di credito mutuante. Annualmente, le polizze potranno essere rinegoziate allo scopo di adeguare premi e relativi indennizzi all'effettivo valore di mercato residuo dei beni assicurati.

     11. Le società beneficiarie devono impegnarsi a non alienare, affittare o cedere in qualsivoglia modo a terzi, a non distogliere dallo scopo previsto nel progetto di sviluppo produttivo e a mantenere in efficienza i beni finanziati, eventualmente anche con la loro sostituzione e rinnovamento, per un periodo di cinque anni dal collaudo finale. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla segreteria tecnica e da quest'ultima espressamente e preventivamente autorizzate.

     12. A partire dal primo anno di attività, e per un periodo di cinque anni dal collaudo finale, le società beneficiarie sono tenute ad inviare alla segreteria tecnica, entro il 30 giugno di ciascun anno, estratto dei libri paga e matricola, nonchè copia dei bilanci e delle dichiarazioni IVA e IRPEG relativi all'esercizio precedente, accompagnati da apposito formulario riepilogativo.

 

     Art. 23. Controlli amministrativi e collaudi.

     1. La segreteria tecnica è autorizzata a svolgere sopralluoghi, visite, ispezioni e controlli, anche senza preavviso, sull'attuazione dei progetti di sviluppo produttivi e sul rispetto delle condizioni poste dal presente regolamento, avvalendosi di proprio personale ed eventualmente delle Amministrazioni regionali centrali e periferiche competenti per materia e per territorio, nonchè dell'istituto regionale per il credito alla cooperazione e dell'Ispettorato regionale tecnico, in relazione ai compiti istituzionali degli stessi e degli istituti di credito convenzionati e degli enti incaricati del tutoraggio e della formazione ove necessario.

     2. Il collaudo in corso d'opera sarà affidato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 24. Revoca delle agevolazioni.

     1. L'Assessore regionale alla Presidenza può disporre, previa diffida, la revoca delle agevolazioni qualora siano venuti meno i requisiti in relazione ai quali le medesime agevolazioni sono state concesse. In particolare, si procede alla revoca delle agevolazioni concesse, fatte salve le più gravi conseguenze di ordine fiscale e penale, qualora:

     a) siano trascorsi dalla notifica del decreto di finanziamento 24 mesi, entro i quali non sia stato realizzato un avanzamento dei lavori pari almeno al 50% degli stessi, o nel caso in cui sia scaduto il termine per la realizzazione dei lavori concesso, senza che sia stato richiesto il collaudo finale o, quantomeno, senza che sia stata avanzata richiesta di proroga;

     b) siano trascorsi 6 mesi dalla data del collaudo finale, senza che l'attività sia stata iniziata e non vi sia giustificato motivo del ritardo;

     c) si siano verificate violazioni della legge o del presente regolamento nella fase di realizzazione, ovvero sia dimostrato che il finanziamento è stato ottenuto dolosamente o illegittimamente;

     d) le dichiarazioni dei partecipanti alle società beneficiarie di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente regolamento dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero;

     e) siano state verificate violazioni in ordine ai vincoli sui beni finanziati di cui al decimo e undicesimo comma dell'art. 22.

     2. Nel caso in cui l'attività intrapresa dovesse cessare, senza giustificato motivo, prima che siano trascorsi cinque anni

dall'approvazione degli atti di collaudo finale, si applicano le sanzioni previste dal primo comma del presente articolo.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25. Progetti approvati secondo la legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

     1. Per i progetti già ammessi ai benefici della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni delle relative leggi regionali, compresa la concessione dell'anticipazione sul contributo in conto capitale e la attribuzione del credito d'esercizio di cui al punto 4 dell'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37. I compiti del Comitato tecnico - amministrativo per la cooperazione giovanile sono svolti dal nucleo di valutazione.

     2. Le erogazioni e le eventuali varianti e proroghe relative agli stessi progetti saranno disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento.

     3. Le cooperative giovanili beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, possono accedere, per i propri fabbisogni formativi, e limitatamente al numero degli occupati previsti nel piano d'impresa, alle provvidenze regionali in materia di formazione professionale.

 

     Art. 26. I.R.C.A.C.

     1. Restano invariati i compiti dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione in relazione ai finanziamenti già concessi ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la concessione di anticipazioni sul contributo in conto capitale e di crediti di esercizio.

     2. Nel caso siano state concesse anticipazioni sul contributo in conto capitale, garantite da apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, è consentito, successivamente alla liquidazione di ogni stato di avanzamento lavori, lo svincolo della stessa, contestualmente alla stipula di una nuova polizza fidejussoria corrispondente all'aliquota dell'anticipazione non ancora recuperata.

     3. I mutui di cui all'art. 3 non potranno gravare sul fondo di rotazione a gestione separata di cui alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 29 e successive modifiche, la cui dotazione finanziaria dovrà essere restituita alla Regione siciliana, ad incremento del capitolo di spesa destinato alla gestione degli interventi previsti dall'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, in relazione ai piani di ammortamento dei mutui già concessi e dei relativi rientri, e con le modalità da concordarsi con l'I.R.C.A.C.

 

     Art. 27. Contributo di cui al quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     1. I benefici di cui al quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, modificato dal quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, possono essere concessi a condizione che le società cooperative richiedenti:

     a) abbiano completato il progetto di sviluppo produttivo entro i termini previsti, oppure, se lo stesso è stato completato in ritardo, abbiano usufruito di proroghe regolarmente autorizzate;

     b) abbiano avviato al lavoro, entro l'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale, il numero di soci giovani prescritto, ed abbiano esercitato l'attività prevista senza interruzione, fino al momento della richiesta;

     c) abbiano raggiunto, nell'esercizio successivo a quello del collaudo finale, l'80% del fatturato globale programmato quale desumibile dal progetto di sviluppo produttivo originario o, se il progetto di sviluppo produttivo è stato sottoposto a variazione, dall'ultima variante progettuale approvata;

     d) non abbiano subito nè abbiano in corso procedure concorsuali;

     e) non abbiano, tra i propri amministratori e soci, soggetti che abbiano subito condanne penali e/o misure di prevenzione ai sensi della vigente legislazione antimafia.

     2. Il capitale sociale di cui alla lettera d) del quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, deve essere quello deliberato dagli organi societari prima dell'entrata in vigore della stessa legge.

     3. La richiesta del contributo di cui al 5° comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dovrà essere inviata entro tre anni dall'entrata in vigore della citata legge o entro due anni dal collaudo finale e corredata della opportuna documentazione probatoria alla segreteria tecnica, che ne completerà l'istruttoria entro 60 giorni.

     4. Il termine di cui al comma precedente è sospeso in caso di richiesta di documentazione integrativa. Qualora quest'ultima non venisse prodotta entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, la richiesta di contributo sarà archiviata e non potrà più essere ripresentata.

 

     Art. 28. Formulari e schemi.

     1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'Assessore regionale alla Presidenza provvede all'adozione, con proprio decreto, dei seguenti formulari e schemi:

     a) presentazione del progetto di sviluppo produttivo (art. 11, primo comma);

     b) richiesta di proroga (art. 20, quarto comma);

     c) richiesta di variante (art. 21, terzo comma);

     d) richiesta contributo per l'avviamento (art. 8, quinto comma);

     e) comunicazione variazioni societarie (art. 19, secondo comma);

     f) comunicazioni annuali (art. 22, dodicesimo comma).

 

     Art. 29. Fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11.

     1. La Presidenza della Regione utilizza il fondo regionale di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11 per l'integrazione dei fondi rischi di appositi consorzi fidi costituiti, nelle forme previste dagli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile, ovvero come società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, o ancora in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, su iniziativa di almeno dieci dei seguenti soggetti:

     a) cooperative giovanili beneficiarie di un finanziamento regionale ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, in regolare attività, nei confronti delle quali non siano state avviate procedure concorsuali e i cui amministratori non abbiano subito condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

     b) società a prevalenza giovanile beneficiarie di un finanziamento regionale ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche, in regolare attività, nei confronti delle quali non siano state avviate procedure concorsuali e i cui amministratori non abbiano subito condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

     2. I fondi rischi sono gestiti da un istituto di credito, con il quale il consorzio stipulerà apposita convenzione.

     3. La domanda per l'integrazione da parte della Regione siciliana dei fondi rischi, di cui al primo comma del presente articolo, deve essere inoltrata a cura del presidente del consorzio alla segreteria tecnica, che provvederà all'istruttoria.

     4. La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata dei seguenti documenti:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

     b) elenco delle imprese aderenti al consorzio, con dimostrazione, per ciascuna di esse, del possesso dei requisiti di cui al primo comma, e descrizione della consistenza tecnica e patrimoniale;

     c) copia autentica del verbale di assemblea dal quale risulti la composizione degli organi sociali;

     d) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito, di cui al primo comma;

     e) copia autentica della convenzione stipulata con l'istituto di credito prescelto;

     f) attestazione congiunta sotto responsabilità personale del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale del consorzio, attestante il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte ed il loro ammontare complessivo, che a carico delle imprese associate non esistono procedure concorsuali in essere e che i loro titolari non hanno riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

     g) codice fiscale del consorzio.

     5. Gli statuti dei consorzi che usufruiscono dell'integrazione di cui al primo comma devono essere basati su principi di mutualità ed escludere finalità lucrative. Essi vanno sottoposti alla preventiva approvazione da parte della Presidenza della Regione e devono espressamente prevedere:

     a) l'importo del concorso al fondo rischi e delle fidejussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate;

     b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio, che non può superare per ciascuna impresa il quaranta per cento del fatturato annuo o del giro d'affari desunto dall'ultimo esercizio sociale e, comunque, la misura massima di 250 milioni;

     c) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fidejussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;

     d) la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio e istituto di credito finanziatore;

     e) le modalità e le condizioni per la concessione delle garanzie;

     f) il divieto di concedere garanzie a imprese nei cui confronti siano in corso procedure concorsuali o di amministrazione controllata;

     g) che la fidejussione sia concessa fatta salva la preventiva escussione del debitore.

     6. Gli statuti dei consorzi devono inoltre prevedere:

     a) la partecipazione in seno agli organi deliberanti di un rappresentante della Presidenza della Regione, con voto consultivo e che non deve essere computato ai fini della determinazione del numero legale;

     b) la preventiva approvazione da parte della Presidenza della Regione di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

     c) la trasmissione alla Presidenza della Regione, entro il mese di giugno di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;

     d) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi, relativamente alla quota di partecipazione della Regione siciliana al fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51;

     e) la cessazione del consorzio qualora il numero delle imprese aderenti sia inferiore a dieci;

     f) che l'importo del concorso al fondo rischi di ogni singola impresa non può essere inferiore a lire 5 milioni.

     7. L'integrazione regionale dell'ammontare dei fondi rischi dei consorzi fidi di cui al primo comma viene effettuata nella seguente misura:

     a) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi per i consorzi ai quali aderiscano almeno dieci imprese;

     b) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni per i consorzi ai quali aderiscano più di quaranta imprese. Ai fini dell'integrazione regionale, il monte fidejussioni è considerato di importo pari al fondo rischi, fermo restando il diritto di ciascun consorzio di costituire, per il raggiungimento dei propri scopi, un monte fidejussioni di importo superiore.

     8. La concessione dell'integrazione regionale da parte della Regione è effettuata con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

     9. L'integrazione regionale non può eccedere l'importo complessivo di lire 250 milioni per i consorzi ai quali aderiscano tra dieci e venti imprese, 500 milioni per i consorzi che abbiano oltre venti e fino a quaranta imprese, e 1.000 milioni per i consorzi con più di quaranta imprese. L'integrazione regionale non può comunque superare i 25 milioni per ogni impresa aderente al consorzio.

     10. Ai consorzi possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche enti, istituti di credito, associazioni ed aziende che, pur non fruendo dei servizi del consorzio stesso, concorrano al conseguimento delle sue finalità.

     11. Ogni qualvolta le imprese consorziate procedono all'aumento del fondo rischi, l'Amministrazione regionale può effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione del fondo, nei limiti e con le modalità sopra indicati.

     12. Qualora, e per qualsiasi motivo, intervengano recessi dal consorzio da parte di imprese ad esso associate, la misura del contributo regionale rimarrà invariata, fintanto che il numero delle imprese aderenti rimanga almeno pari a dieci.

     13. In favore dei consorzi fidi di cui al primo comma, l'Assessore regionale alla Presidenza può concedere contributi per concorso sugli interessi delle operazioni finanziarie, in modo da ridurne il costo ad un terzo del tasso di riferimento.

 

     Art. 30. Abrogazioni.

     1. Con l'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, si intendono abrogati:

     a) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37;

     b) l'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47;

     c) gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche;

     d) l'art. 16 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8;

     e) l'art. 58 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 97;

     f) l'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 171;

     g) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 32;

     h) la legge regionale 8 novembre 1988, n. 29;

     i) la legge regionale 7 agosto 1990, n. 22.

 

     Art. 31.

     1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Allegato A

SCHEMA DI PROGETTO DI SVILUPPO PRODUTTIVO

 

1. Progetto:

     1.1. soggetto proponente

     1.2 descrizione sommaria;

     1.3 motivazioni delle scelte progettuali

     1.4 finalità del progetto;

     1.5 ubicazione del progetto;

     1.6 beni da utilizzare nel progetto.

2. Analisi di mercato:

     2.1 fonte dei dati;

     2.2 ambito geografico;

     2.3 descrizione del mercato di vendita:

     2.3.1 fatturato;

     2.3.2 numero degli occupati;

     2.3.3 prezzi medi praticati nel settore;

     2.3.4 identificazione del consumatore o dell'utente;

     2.4 struttura della concorrenza:

     2.4.1 descrizione dei principali concorrenti;

     2.5 descrizione del mercato di approvvigionamento:

     2.5.1 descrizione dei principali fornitori

     2.5.2 prezzi delle materie prime;

     2.5.3 prezzi dei materiali ausiliari;

     2.5.4 prezzi dei servizi di supporto;

     2.5.5 prezzi delle lavorazioni esterne;

     2.6 ricerca di mercato (per i prodotti o servizi innovativi). 3. Piano di marketing:

     3.1 determinazione degli obiettivi di produzione;

     3.2 determinazione degli obiettivi di vendita;

     3.3 caratteristiche qualitative dei prodotti o dei servizi;

     3.4 strategia di approccio al mercato.

4. Processo produttivo:

     4.1 ciclo produttivo;

     4.2 organizzazione:

     4.2.1 organizzazione produttiva;

     4.2.2 organizzazione logistica

     4.2.3 organizzazione commerciale;

     4.3 tecnologia utilizzata;

     4.4 impianti, macchine, attrezzature:

     4.4.1 reperimento;

     4.4.2 caratteristiche tecniche e prestazionali;

     4.5 collegamenti con altre imprese.

5. Risorse umane:

     5.1 organigramma;

     5.2 reclutamento del personale;

     5.3 formazione del personale e suoi obiettivi:

     5.3.1 stima dei costi;

     5.4 livelli salariali correnti e previsti;

     5.5 indicazione del tutor.

6. Giustificazione economica:

     6.1 costo dell'investimento;

     6.2 copertura finanziaria dell'investimento;

     6.3 quadri economici:

     6.3.1 criteri utilizzati per la redazione;

     6.3.2 bilancio previsionale pluriennale;

     6.3.3 cash flow.

7. Progetto e territorio:

     7.1 localizzazione e sua motivazione;

     7.2 inserimento nelle strutture urbane/rurali;

     7.3 impatto sull'ambiente fisico;

     7.4 quadro dei vincoli urbanistici;

     7.5 quadro normativo dell'attività.

     7.6 quadro autorizzativo dell'attività.

8. Programma di attuazione:

     8.1 diagramma di Gantt.

 

 

 

Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE ISTITUTI DI CREDITO

 

     Schema di adesione del ...................................... (codice fiscale ............................................) alla convenzione  proposta dalla Regione siciliana (codice fiscale 80012000826) per la regolamentazione dei rapporti nascenti dalla concessione di agevolazioni finanziarie per l'imprenditoria giovanile previste dall'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

     Premesso:

     - che il citato art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 annovera, tra le altre agevolazioni concedibili ai progetti di attività produttive proposti da società a prevalenza giovanile, un contributo in conto interessi;

     - che il regolamento di attuazione previsto nel medesimo articolo di legge, del quale il presente schema di adesione è parte integrante, stabilisce all'art. 16 che il precitato contributo in conto interessi, insieme agli altri contributi previsti in conto capitale, in conto canone, di formazione e tutoraggio e per l'avviamento, vada erogato direttamente all'Istituto di credito erogante, e che quest'ultimo possa essere liberamente scelto dalla società proponente;

     - che lo stesso regolamento di attuazione prevede, al terzo comma dell'art. 3, la possibilità per gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale e le casse rurali ed artigiane e le banche popolari, tramite i propri Istituti di rappresentanza, di aderire alla convenzione allo scopo proposta dalla Regione siciliana; tutto ciò premesso,

il ......................... della filiale di .................... del .......................... nato a ............................ il ............................, autorizzato al presente atto dal competente organo deliberante dell'Istituto, presenta a codesta spettabile Presidenza della Regione siciliana l'adesione del proprio Istituto di credito alla convenzione di seguito proposta, divisa in vari articoli formanti unico ed inscindibile contesto tra loro e con la premessa narrativa, nonchè con i relativi

allegati.

 

Art. 1.

     1. La presente convenzione, definita ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n, 25, e del relativo regolamento di attuazione, tende a precisare i necessari adempimenti non espressamente evidenziati nella normativa vigente.

     2. Nel prosieguo della presente convenzione i contraenti saranno indicati, rispettivamente, Presidenza della Regione (codice fiscale 80012000826) e Istituto (codice fiscale ........).

 

Art. 2. Istruttoria.

     1. La segreteria tecnica di cui all'art. 13 del regolamento citato invia all'Istituto copia completa del progetto di sviluppo produttivo, per il quale si richiedono le agevolazioni di legge.

     2. All'atto della ricezione del progetto di cui sopra, l'Istituto provvede al riscontro, comunicando alla Presidenza della Regione il numero di protocollo d'ingresso all'Istituto.

     3. L'Istituto, acquisita la documentazione progettuale, ed espletati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla ricezione, alla Presidenza della Regione:

     a) relazione sull'istruttoria, contenente la specificazione della propria disponibilità a concedere il credito richiesto, ovvero il rifiuto della richiesta, dettagliandone i motivi;

     b) in caso di decisione favorevole, indicazione presuntiva del piano di ammortamento e dell'ammontare di massima del contributo in conto interessi a carico dell'Amministrazione regionale, relativamente al credito concedibile.

     4. La Presidenza della Regione, per sua parte, entro i successivi 180 giorni, comunicherà all'Istituto l'avvenuta approvazione del progetto proposto, ovvero l'archiviazione della pratica.

     5. All'Istituto è riconosciuto annualmente un contributo per spese istruttorie, anche in caso di rifiuto della richiesta, secondo quanto previsto dal comma quarto dell'art. 14 del regolamento di attuazione.

 

Art. 3. Concessione delle agevolazioni.

     1. La Presidenza della Regione, sulla base della relazione istruttoria pervenuta dall'Istituto, delle risultanze dell'esame effettuato dai propri uffici ed organi consultivi, e dell'acquisizione delle necessarie certificazioni, procede alla concessione delle agevolazioni con proprio decreto, da notificarsi all'Istituto.

     2. Contestualmente all'adozione del decreto di concessione delle agevolazioni, la Presidenza della Regione trasferire allo Istituto l'intera somma specificata dall'art. 16 del regolamento.

     3. L'Istituto si impegna a praticare su tali somme un tasso di interesse uguale a quello praticato dalla Tesoreria della Regione siciliana.

     4. Gli interessi prodotti dalle predette somme dovranno essere versati in conto entrate all'Amministrazione regionale.

     5. Le erogazioni relative alle agevolazioni concesse avvengono per stati di avanzamento, entro 30 giorni dalla ricezione della autorizzazione al pagamento, Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi legali.

     6. L'Istituto si impegna ad erogare alla società beneficiaria, oltrechè la quota di mutuo, anche la quota di contributo in conto capitale, secondo le modalità di cui all'art. 16 del regolamento di attuazione,

     7. L'Istituto si impegna a liquidare agli enti incaricati della attività di formazione e tutoraggio e ai professionisti che hanno prestato la loro opera professionale nella redazione del progetto di sviluppo produttivo dietro autorizzazione dell'Assessore regionale alla Presidenza,

     8. L'Istituto si impegna inoltre a corrispondere alla società di locazione finanziaria indicata dalla società beneficiaria, con la periodicità richiesta, l'aliquota di contributo in conto canone concessa.

     9. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione, è riconosciuto all'Istituto un contributo forfettario secondo le modalità previste dall'art. 17 del regolamento di attuazione.

 

Art. 4. Sospensione delle erogazioni.

     1. L'accertamento della sussistenza delle condizioni per la erogazione è affidato alla Presidenza della Regione. Qualora la Presidenza della Regione, dovesse verificare circostanze che consigliano la temporanea sospensione delle erogazioni, ne darà immediata comunicazione all'Istituto.

     2. Qualora l'Istituto, per sua parte, riscontrasse irregolarità nell'esecuzione del progetto di sviluppo produttivo o nell'utilizzazione delle somme erogate, o nella conduzione amministrativa e finanziaria della società beneficiaria, dovrà temporaneamente sospendere le erogazioni in corso e darne immediatamente comunicazione alla Presidenza della Regione.

     3. L'amministrazione controllata, o il concordato preventivo che non comporta la cessione dei beni finanziati, non comportano la sospensione delle erogazioni, semprechè non cessi l'attività di realizzazione del progetto di sviluppo produttivo.

     4. L'Istituto, nei casi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, riprenderà regolarmente le erogazioni solo dopo aver ricevuto formale nulla osta da parte della Presidenza della Regione.

 

Art. 5. Cessioni di credito e procure all'incasso.

     1. Nel caso la società beneficiaria intenda effettuare cessioni di credito o procure all'incasso relativamente alle somme concesse per la realizzazione degli investimenti finanziati, dovrà esserne fatta notifica nelle forme di legge alla Presidenza della Regione, la quale provvederà a prenderne atto dandone comunicazione alla società interessata e all'Istituto.

 

Art. 6. Restituzione di somme.

     1. Le eventuali somme costituenti economia di spesa nella realizzazione dei progetti, quelle derivanti dagli interessi prodotti sui contributi in conto capitale, quelle derivanti dai minori interessi su mutuo eventualmente conseguenti alla redazione definitiva del piano di ammortamento, e quelle derivanti dalla eventuale interruzione dei contratti di locazione finanziaria, dovranno essere restituite dall'Istituto alla Regione siciliana.

 

Art. 7. Adempimenti dell'Istituto.

     1. L'Istituto dovrà informare la Presidenza della Regione dell'andamento delle erogazioni e dei lavori di realizzazione, delle eventuali morosità nella fase di restituzione del mutuo, nonchè di ogni altro fatto di cui venga a conoscenza, ritenuto rilevante per l'andamento delle società beneficiarie.

     2. Le attività dell'Istituto relative alla presente convenzione rappresentano un servizio tecnico reso alla Presidenza della Regione, alla quale spettano la concessione e la disponibilità dei fondi.

     3. L'Istituto si impegna a consentire alla segreteria tecnica i necessari controlli tendenti a verificare la regolarità e l'efficacia delle erogazioni.

     4. L'Istituto si impegna comunque al rispetto di tutte le norme regolamentari non espressamente richiamate nella presente convenzione.

 

     Il presente atto di adesione, costituito da n. ..............

pagine, viene sottoscritto in ....................................

 

il ..................................

..............................

 

 

Allegato C

SCHEMA DI CONVENZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

 

     Schema di richiesta del ............................. (codice fiscale......................................) di convenzionamento con la Regione siciliana (codice fiscale 80012000826) per la regolamentazione dei rapporti nascenti dalla concessione di agevolazioni per la formazione imprenditoriale previste dall'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

     Premesso:

     - che il regolamento di attuazione, del quale il presente schema di adesione è parte integrante, previsto nel citato art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, annovera, tra le altre agevolazioni concedibili ai progetti di attività produttive proposti da società a prevalenza giovanile, un contributo per azioni formative nei confronti dei soci delle imprese giovanili in materia di conduzione d'impresa;

     - che il medesimo regolamento di attuazione stabilisce che tali azioni formative sono affidate, a società o enti specializzati nella formazione imprenditoriale, e che questi possano essere liberamente scelti dalla società proponente;

     - che il regolamento di attuazione prevede la possibilità, per le società o enti specializzati nella formazione imprenditoriale, di aderire alla convenzione allo scopo proposta dalla Regione siciliana;

tutto ciò premesso:

il sottoscritto .................................................. nato a ................................... il .................... nella sua qualità di rappresentante legale del ................... presenta a codesta spettabile Presidenza della Regione siciliana l'adesione del ............................... alla convenzione di seguito proposta, divisa in vari articoli formanti unico ed inscindibile contesto tra loro e con la premessa narrativa, nonché con i relativi allegati.

 

Art. 1.

     1. La presente convenzione, definita ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e del relativo regolamento di attuazione, tende a precisare i necessari adempimenti non espressamente evidenziati nella normativa vigente.

     2. Nel prosieguo della presente convenzione i contraenti saranno indicati, rispettivamente, Presidenza della Regione (codice fiscale 80012000826) e ................................... (codice fiscale ................................................).

 

Art. 2. Definizione e attuazione del piano formativo.

     1. La segreteria tecnica di cui all'art. 13 del regolamento citato notifica a ................................................ il decreto di ammissione alle agevolazioni di legge del progetto di sviluppo produttivo per i cui fabbisogni formativi la società proponente lo abbia indicato quale soggetto formatore.

     2. .............................. acquisita presso la società beneficiaria la documentazione progettuale, si impegna a trasmettere alla segreteria tecnica, entro 60 giorni dalla ricezione, il piano formativo completo dell'elenco dei corsi necessari, con le rispettive durate in giorni ed ore di docenza, e la stima dei costi, suddivisi in costo della docenza, costo della documentazione, costi generali ed eventuali altri costi, compresi quelli di viaggio, vitto ed alloggio per i giovani cui è indirizzata l'azione formativa.

     3. ........................, entro 120 giorni dalla ricezione del decreto di cui al primo comma, stipula apposito contratto di prestazione d'opera con la società beneficiaria, secondo le modalità operative concordate con la segreteria tecnica.

     4. ........................, entro 180 giorni dalla ricezione del decreto di cui al primo comma, dà corso all'esecuzione del programma di formazione, coerentemente con le modalità e i termini previsti in sede di stipula del contratto, predisponendo a tal fine quanto necessario in termini di risorse, strutture, strumenti tecnici e supporto logistico.

 

Art. 3. Erogazioni.

     1. Entro 30 giorni dalla ricezione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 2, l'Assessore regionale alla Presidenza provvede ad autorizzare l'Istituto di credito presso il quale sono state trasferite le somme necessarie, ad erogare a ............... una cifra pari al 20% del contributo concesso per le spese di formazione.

     2. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dello inizio dell'azione formativa, l'Assessore regionale alla Presidenza provvede ad autorizzare l'Istituto di credito presso il quale sono state trasferite le somme necessarie, ad erogare a .......................... una cifra pari ad un ulteriore 20% del contributo concesso per le spese di formazione.

     3. Al termine dell'azione formativa ......................... invierà alla segreteria tecnica una dettagliata relazione su programma svolto e sui costi sostenuti, allegando i relativi documenti giustificativi.

     4. Entro 30 giorni dalla ricezione della relazione di cui al terzo comma, l'Assessore regionale alla Presidenza provvede ad autorizzare l'Istituto di credito presso il quale sono state trasferite le somme necessarie, ad erogare a ..................... una cifra pari al saldo del contributo concesso per le spese di formazione.

     5. Per lo svolgimento dell'attività di formazione svolta, .......................................... si impegna a null'altro pretendere dalla Regione siciliana oltre a quanto specificato nei commi precedenti.

 

    Art. 4. Adempimenti.

     1. Le attività del ............................ relative alla presente convenzione rappresentano un servizio tecnico reso alle società beneficiarie delle agevolazioni di legge.

     2. .................................. si impegna a consentire alla segreteria tecnica i necessari controlli tendenti a verificare la regolarità e l'efficacia delle azioni formative effettuate.

     3. ................................... si impegna comunque al rispetto di tutte le norme regolamentari non espressamente richiamate nella presente convenzione.

     4. Si dà atto che il perfezionamento della presente convenzione è subordinato al parere del Nucleo di valutazione di cui all'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     5. L'Assessore regionale alla Presidenza, sentito il citato Nucleo di valutazione, provvede a confermare il presente atto entro 90 giorni dalla ricezione.

 

     Il presente atto di adesione, costituito da n. ..............

pagine, viene sottoscritto in ....................................

 

il ..............................

                               ...................................

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del decreto Presidenziale 4 agosto 1998, n. 32.

[2] Importo del contributo così elevato dall'art. 10 del decreto Presidenziale 4 agosto 1998, n. 32.

[3] Importo del contributo così elevato dall'art. 10 del decreto Presidenziale 4 agosto 1998, n. 32.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 del decreto Presidenziale 4 agosto 1998, n. 32.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 del decreto Presidenziale 4 agosto 1998, n. 32.

[5] Comma modificato dall'art. 11 del decreto Presidenziale 4 agosto 1998, n. 32.

[6] Comma modificato dall'art. 4 del decreto Presidenziale 4 agosto 1998, n. 32.

[7] Lettera così modificata dall'art. 5 del decreto Presidenziale 4 agosto 1998, n. 32.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 6 del decreto Presidenziale 4 agosto 1998, n. 32.

[9] Comma così modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 4 agosto 1998, n. 32.

[10] Lettera così modificata dall'art. 7 del decreto Presidenziale 4 agosto 1998, n. 32.

[11] Comma abrogato dall'art. 8 del decreto Presidenziale 4 agosto 1998, n. 32.

[12] Comma modificato dall'art. 9 del decreto Presidenziale 4 agosto 1998, n. 32.