§ 3.17.56 - L.R. 29 dicembre 1981, n. 171.
Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale sull'inserimento delle giovani leve di lavoro nella pubblica Amministrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:29/12/1981
Numero:171


Sommario
Art. 1.      I contratti di cui all'art. 6 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, sono prorogati fino all'approvazione delle graduatorie [...]
Art. 5.      Ciascuna Amministrazione od ente, sino all'immissione dei giovani nei ruoli organici ai sensi dell'art. 10 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, è autorizzato ad anticipare, utilizzando le [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      A tutti i soggetti in possesso dei requisiti in cui all'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, con le modifiche di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, che non abbiano effettuato [...]
Art. 10.      La determinazione dei posti disponibili, attribuibili ai sensi dell'art. 10 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, deve effettuarsi avendo riguardo alle [...]
Art. 11.      E' autorizzata l'ulteriore proroga fino al 31 marzo 1982 del termine di cui all'art. 3 della L.R. 6 maggio 1981, n. 88.
Art. 12.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 153.000 milioni.
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.56 - L.R. 29 dicembre 1981, n. 171.

Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale sull'inserimento delle giovani leve di lavoro nella pubblica Amministrazione.

(G.U.R. 30 dicembre 1981, n. 60).

 

Art. 1.

     I contratti di cui all'art. 6 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, sono prorogati fino all'approvazione delle graduatorie previste dall'art. 7 della citata L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

     Per tutti i soggetti di cui all'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, durante il periodo di proroga, l'orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali ed agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico base minimo previsto per i dipendenti non di ruolo dello Stato.

 

     Artt. 2. - 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     Ciascuna Amministrazione od ente, sino all'immissione dei giovani nei ruoli organici ai sensi dell'art. 10 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, è autorizzato ad anticipare, utilizzando le disponibilità`di cassa, le occorrenze finanziarie necessarie al pagamento di emolumenti e corrispettivi spettanti ai soggetti di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.

     L'Amministrazione regionale non corrisponderà interessi legali o altre somme per le anticipazioni di cui al primo comma.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [1]a.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9.

     A tutti i soggetti in possesso dei requisiti in cui all'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, con le modifiche di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, che non abbiano effettuato attività lavorativa in luogo di formazione professionale, come previsto nei progetti, è consentito presso le Amministrazioni e gli enti cui sono assegnati, lo svolgimento di attività di tirocinio non retribuita in aggiunta all'attività lavorativa e per non più di 408 ore in ragione di 12 ore settimanali.

     Tale attività è valutabile agli effetti e con le modalità di cui al secondo comma del punto 1 dell'art. 9 del D.Ass. 24 ottobre 1981 che bandisce gli esami di idoneità per i soggetti di cui all'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, quale titolo, purché prodotto anteriormente allo svolgimento della prova scritta di esame.

 

     Art. 10.

     La determinazione dei posti disponibili, attribuibili ai sensi dell'art. 10 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, deve effettuarsi avendo riguardo alle riserve di posti previste dal D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 11.

     E' autorizzata l'ulteriore proroga fino al 31 marzo 1982 del termine di cui all'art. 3 della L.R. 6 maggio 1981, n. 88.

 

     Art. 12.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 153.000 milioni.

     All'onere di lire 153.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, posto a carico del bilancio per l'esercizio 1981, si provvede utilizzando le disponibilità dei capp. 60751 e 21257 del bilancio medesimo, rispettivamente per lire 132.600 milioni e lire 20.400 milioni.

     In relazione alle disposizioni che precedono al bilancio della Regione siciliana sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     Le economie accertate alla fine dell'esercizio finanziario 1981 sui capitoli di spesa i cui stanziamenti sono stati incrementati con la presente legge possono essere utilizzate, per le stesse finalità, nell'esercizio 1982, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo della Regione. Alla reiscrizione si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su richiesta delle competenti Amministrazioni.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articoli abrogati con art. 4 L.R. 13 marzo 1982, n. 6.

[1]1a Articolo abrogato con art. 30 D.P.Reg. 8 marzo 1995, n. 50.

[2] Modifica art. 2 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

[3] Sostituisce ultimo comma art. 7 L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

[4] Ultimi due commi abrogati con art. 4 L.R. 13 marzo 1982 n. 6.