§ 1.4.209 - Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52.
Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:21/06/2012
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Ciclo di gestione della performance.
Art. 3.  Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
Art. 4.  Programmazione.
Art. 5.  Monitoraggio della performance e relazione sulla performance.
Art. 6.  Funzioni di programmazione.
Art. 7.  Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.
Art. 8.  Soggetti preposti alla misurazione ed alla valutazione della performance.
Art. 9.  Organismo indipendente di valutazione.
Art. 10.  Procedura di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione.
Art. 11.  Funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione.
Art. 12.  Attività di valutazione annuale dell'Organismo indipendente di valutazione.
Art. 13.  Struttura tecnica di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione.
Art. 14.  Utilizzo dei sistemi premianti.
Art. 15.  Disposizioni transitorie.
Art. 16.  Disposizioni finali e abrogazioni di norme.
Art. 17.  Misurazione, valutazione e trasparenza della perfomance negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Art. 18.  Entrata in vigore.


§ 1.4.209 - Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52.

Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

(G.U.R. 5 ottobre 2012, n. 42)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Presidenziale 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", e successive modifiche ed integrazioni;

Vista legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale", ed, in particolare, l'articolo 11, recante disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, il quale prevede che "Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della performance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia";

Visto il parere n. 31358/262.04 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, reso il 13 ottobre 2011;

Vista la deliberazione n. 298 del 27 ottobre 2011 con la quale la Giunta regionale apprezza lo schema di "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance", accluso alla proposta di cui alla nota dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 154156/Gab del 25 ottobre 2011, a condizione che allo stesso siano apportate le modifiche indicate nella delibera medesima;

Visto il parere n. 2552/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la D.G.R. n. 98 del 30 marzo 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

 

CAPO I

Principi generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, disciplina il ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, e le modalità di nomina, composizione e funzionamento degli organismi preposti al sistema di misurazione e valutazione della performance, adeguando l'ordinamento dell'Amministrazione regionale alle disposizioni ed ai principi contenuti nel citato decreto legislativo [1].

2. I criteri di misurazione e valutazione della performance hanno la finalità di garantire elevati standard qualitativi ed economici dei servizi offerti, la valorizzazione dei risultati e la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito, l'erogazione di premi per i risultati perseguiti, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa e la selettività e la concorsualità nella progressione di carriera in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

 

     Art. 2. Ciclo di gestione della performance.

1. L'Amministrazione regionale articola il ciclo di gestione della performance in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

2. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

a) la programmazione, finalizzata alla definizione ed all'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché al collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

b) il monitoraggio ed il controllo in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi;

c) la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale e l'utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri che valorizzino il merito;

d) la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni regionali, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi [2].

 

     Art. 3. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

1. L'Amministrazione regionale garantisce massima trasparenza ed integrità in ogni fase del ciclo della performance, nonché un'adeguata attuazione dei principi e delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche attraverso uno specifico piano triennale, da aggiornare annualmente, approvato, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica [3].

 

CAPO II

Programmazione e monitoraggio

 

     Art. 4. Programmazione. [4]

1. Nell'ambito del ciclo di gestione della performance la fase della programmazione si sviluppa attraverso:

a) il programma pluriennale dell'intera legislatura, con eventuali aggiornamenti annuali, redatto dal Presidente della Regione con lo scopo di indicare i contenuti fondamentali dell'attività di Governo e le principali politiche dell'Amministrazione;

b) la direttiva annuale recante l'individuazione degli indirizzi strategici di carattere generale, con specifico riferimento agli obiettivi intersettoriali, adottata dal Presidente della Regione entro il mese di settembre dell'anno precedente;

c) il piano triennale della performance, aggiornato annualmente, ovvero un documento unico programmatico, adottato dal Presidente della Regione. Il Piano della performance, che deve essere redatto in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, provvede ad individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed i connessi obiettivi operativi. Con riferimento ai predetti obiettivi il Piano definisce le risorse assegnate ai responsabili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance ed i tempi cui gli indicatori vanno riferiti. Gli obiettivi sono definiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Il Piano recepisce i programmi redatti da ciascun ramo dell'Amministrazione ed è articolato sui seguenti livelli:

- obiettivi intersettoriali (strategici), di raccordo tra le politiche intraprese dai diversi Assessorati;

- obiettivi settoriali (strategici), riguardanti le politiche intraprese da ogni singolo Assessorato;

- obiettivi operativi, descrittivi del modo in cui un singolo dipartimento concorre al perseguimento di corrispondenti obiettivi strategici dell'Assessorato;

- azioni, consistenti, per ciascun obiettivo operativo, nell'esplicitazione di risorse, responsabilità, indicatori di performance e tempi.

3. Il procedimento di adozione del Piano si conclude entro il 31 gennaio di ogni anno. Al fine di garantirne il coordinamento e l'uniformità, il Piano è formalmente adottato dal Presidente della Regione dopo aver acquisito i piani che ciascun Assessore regionale, entro il 31 dicembre, ha elaborato in base alle proposte pervenute dai Dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione e agli uffici speciali di ciascun ramo di amministrazione. Nell'ambito delle predette strutture e uffici le procedure di programmazione delle articolazioni intermedie e delle unità operative vengono avviate nel mese di ottobre.

4. Il Presidente, prima dell'adozione, verifica, avvalendosi degli Uffici di Gabinetto, cui sono affidate le funzioni di programmazione ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, la coerenza di ciascun piano assessoriale rispetto alla direttiva annuale di cui al comma 1, lettera b).

5. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite, in raccordo con i dirigenti di vertice interessati, all'interno del Piano della performance.

6. La ritardata formulazione da parte dei dirigenti di vertice delle proposte di competenza, propedeutiche all'adozione del Piano della performance, è valutata agli effetti della determinazione della retribuzione di risultato, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti; non è erogata la retribuzione di risultato ai dirigenti di vertice che abbiano concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti. In ipotesi di mancata adozione del Piano della performance l'amministrazione regionale non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

7. Entro il mese di febbraio, e comunque entro un mese dalla definizione del Piano della performance, i dirigenti di vertice, coadiuvati dai rispettivi servizi di controllo di gestione, predispongono il piano di lavoro e provvedono all'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti responsabili delle strutture intermedie e loro articolazioni organizzative.

 

     Art. 5. Monitoraggio della performance e relazione sulla performance. [5]

1. L'Organismo indipendente di valutazione avvalendosi della struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 13, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verifica l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2. L'attività di monitoraggio prende avvio con l'approvazione del Piano della performance e comporta un costante riscontro della coerenza e della sostenibilità delle azioni e degli interventi posti in essere rispetto agli obiettivi da conseguire.

3. Il Presidente della Regione, acquisite le relazioni predisposte entro il 30 marzo da ciascun Assessore regionale in collaborazione con i vertici delle rispettive amministrazioni, adotta un documento unico denominato Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato, evidenziando le eventuali variazioni degli obiettivi e degli indicatori, verificatesi durante l'esercizio cui la relazione medesima si riferisce.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze del sistema interno di controllo di gestione e possono, altresì, avvalersi dei dati acquisiti dalla struttura tecnica di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione.

5. La relazione annuale sulla performance, che è adottata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e validata dall'Organismo indipendente di valutazione, è pubblicata entro il 30 giugno sul sito istituzionale della Regione.

 

     Art. 6. Funzioni di programmazione. [6]

1. Le funzioni di programmazione sono espletate dagli Uffici di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

2. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione le funzioni di programmazione sono assegnate a tre dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui uno con qualifica dirigenziale.

3. Nell'ambito degli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali le funzioni di programmazione sono assegnate ad un dipendente dell'Amministrazione regionale.

3-bis. Per la stesura finale dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 5, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si avvalgono del supporto della Segreteria generale della Presidenza.

4. Il dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione di cui al comma 2 deve essere prioritariamente individuato tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea, specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale, in materie giuridiche. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette ovvero in uno dei seguenti settori: dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati. In mancanza dei superiori requisiti, i dirigenti devono essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di pianificazione e controllo della gestione, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.

5. Gli altri dipendenti di cui ai commi 2 e 3 devono essere in possesso di documentata esperienza acquisita in materia di pianificazione e controllo della gestione, del l'organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.

 

CAPO III

Misurazione e valutazione della performance

 

     Art. 7. Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. [7]

1. L'Amministrazione regionale procede annualmente alla verifica della performance organizzativa e individuale valutando il rendimento complessivo della propria struttura e delle singole articolazioni e misurando le prestazioni lavorative e le competenze organizzative espresse dal personale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, tenendo conto, ove compatibili, degli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si dota del Sistema di misurazione e valutazione della performance che, predisposto dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è adottato e aggiornato annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione con decreto del Presidente della Regione.

3. La valutazione dei dirigenti è collegata agli indicatori di performance della struttura operativa di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva ed ha ad oggetto la verifica del raggiungimento di specifici obiettivi individuali, la qualità dei servizi e dei progetti di pertinenza, le competenze tecniche e manageriali, nonché le capacità di valutazione dei propri collaboratori, attraverso una significativa differenziazione dei giudizi, e dei comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento.

4. La valutazione del personale è indirizzata alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, all'accertamento della qualità dell'apporto del singolo dipendente al gruppo di lavoro in cui è inserito (performance operativa), nonché all'accertamento dei comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.

5. La valutazione negativa, rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed ai fini del licenziamento disciplinare.

 

     Art. 8. Soggetti preposti alla misurazione ed alla valutazione della performance.

1. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono svolte:

a) dall'Organismo indipendente di valutazione cui compete la misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso, delle strutture di massima dimensione e degli Uffici speciali di ciascun ramo di amministrazione, nonché la formulazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo della proposta di valutazione annuale della performance individuale dei dirigenti di vertice [8];

b) dai dirigenti di vertice cui compete la valutazione della performance individuale dei dirigenti assegnati alle rispettive strutture;

c) dai dirigenti responsabili delle singole articolazioni organizzative in relazione al personale alle stesse assegnato.

 

     Art. 9. Organismo indipendente di valutazione.

1. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Amministrazione nel suo complesso, delle strutture di massima dimensione e degli Uffici speciali di ciascun ramo dell'Amministrazione, nonché della performance individuale dei dirigenti regionali di vertice sono demandate ad un organismo a tale scopo istituito, denominato Organismo indipendente di valutazione, che, in posizione di autonomia ed indipendenza di giudizio, opera presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica [9].

2. L'Organismo indipendente di valutazione svolge la propria attività in composizione collegiale, con compiti decisionali, di coordinamento e di indirizzo. Esso è composto da tre soggetti esterni all'Amministrazione, dei quali uno designato con funzioni di presidente.

3. Per l'espletamento delle attività ad esso attribuite, l'Organismo indipendente si avvale di una propria struttura tecnica di supporto di cui al successivo articolo 13.

4. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono scelti secondo le procedure di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, in attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 [10].

 

     Art. 10. Procedura di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione.

1. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente medesimo.

2. I provvedimenti di nomina dei componenti dell'Organismo indipendente sono adottati previa pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, a cura della Segreteria generale [11].

3. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4. I soggetti di cui al comma 1 durano in carica 3 anni ed il relativo incarico è rinnovabile una sola volta, anche se non completato. Il contratto di prestazione d'opera professionale dei soggetti medesimi sarà stipulato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, ed il trattamento economico è determinato in euro 25.000,00 lordi annui per il presidente ed in euro 20.000,00 lordi annui per gli altri componenti. Il relativo incarico non instaura un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego [12].

5. La revoca dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione avviene con provvedimento motivato del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, per gravi e/o ripetuti inadempimenti degli obblighi contrattuali e nel caso di sopraggiunta causa di decadenza, incompatibilità o conflitto di interesse, ovvero, per ogni altra causa prevista dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di cui all'articolo 9, comma 4 [13].

6. La procedura di conferimento degli incarichi di cui ai precedenti commi è soggetta alle vigenti disposizioni in materia di nomine e designazioni da parte di organi dell'Amministrazione regionale.

7. In coerenza alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, i nominativi ed i curricula dei soggetti preposti all'Organismo indipendente nonché i compensi percepiti sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione siciliana.

 

     Art. 11. Funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione.

1. L'Organismo indipendente di valutazione esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e svolge, altresì, le seguenti funzioni:

a) riferisce direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo sugli esiti del controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999;

b) propone all'organo di indirizzo la valutazione annuale dei dirigenti responsabili di strutture di massima dimensione e degli Uffici speciali, nonché l'attribuzione agli stessi delle indennità di risultato e/o premialità;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 5 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione. Tale validazione costituisce presupposto necessario per l'erogazione di ogni tipo di premialità;

d) garantisce la congruità dei processi di misurazione e valutazione della performance, nonché dell'erogazione delle premialità secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell'Amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) verifica il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, accertando la trasparenza e l'integrità dei controlli interni;

f) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi di governo ed ai vertici dell'Amministrazione, nonché alla Corte dei conti;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione della pari opportunità;

i) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese, le relative organizzazioni rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali, le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche e gli organismi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione [14].

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo indipendente:

a) si avvale dei sistemi informativi utilizzati per il controllo di gestione e delle strutture deputate al controllo stesso, ed accede a tutte le banche dati dell'Amministrazione regionale al fine dell'espletamento delle funzioni e del perseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento;

b) può richiedere a tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, nel rispetto dei principi di economia delle procedure, documentazioni e informazioni utili allo svolgimento delle proprie attività, ivi inclusi analisi, studi e documenti relativi alla realizzazione di progetti tecnologici ed organizzativi.

3. L'Organismo indipendente si dota di un proprio regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.

 

     Art. 12. Attività di valutazione annuale dell'Organismo indipendente di valutazione.

1. L'Organismo indipendente di valutazione definisce ed approva, a maggioranza dei suoi componenti, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice di cui alla lettera c) del precedente articolo 11 proponendola, successivamente, all'organo di indirizzo politico-amministrativo competente per il ramo di amministrazione di appartenenza del dirigente valutato.

2. In ipotesi di valutazione, anche parzialmente, negativa, l'Organismo deve garantire l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del dirigente valutato. A tal fine assegna al dirigente medesimo 10 giorni per la presentazione di osservazioni o di documentazione integrativa.

Trascorso il suddetto termine l'Organismo, esaminate le osservazioni o l'eventuale documentazione integrativa prodotta e sentito il dirigente valutato, assume la decisione definitiva che viene immediatamente trasmessa all'organo di indirizzo politico-amministrativo competente.

3. L'organo di indirizzo politico-amministrativo, qualora non condivida la proposta di valutazione fornita dall'Organismo indipendente di valutazione, entro 15 giorni può restituirla allo stesso formulando osservazioni e chiedendo un ulteriore approfondimento istruttorio. Entro i successivi 20 giorni l'Organismo indipendente assume la propria proposta di valutazione modificando la precedente valutazione o confermandola, motivando adeguatamente in entrambi i casi la decisione assunta.

 

     Art. 13. Struttura tecnica di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione.

1. L'Organismo indipendente per lo svolgimento delle proprie attività si avvale di una struttura tecnica di supporto, equiparata a struttura intermedia che opera a livello regionale, composta da personale dell'Amministrazione regionale assegnato secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

2. Il responsabile della struttura individuato, tra i dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale, dal presidente dell'Organismo indipendente, deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale o in materie giuridiche e deve possedere una documentata esperienza, almeno quinquennale, acquisita in materia di pianificazione e controllo di gestione e strategico, di misurazione e valutazione della performance.

3. Della struttura fanno parte:

a) un dirigente in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale, il cui trattamento economico accessorio è determinato nella fascia più alta tra quelle attribuibili, in base al vigente C.C.R.L. per l'area della dirigenza, ai dirigenti responsabili di unità operative, da individuare prioritariamente tra quelli in possesso di diploma di laurea specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale o in materie giuridiche e in possesso di documentata esperienza biennale acquisita in materia di pianificazione e controllo di gestione e strategico, di misurazione e valutazione della performance;

b) otto funzionari da individuare prioritariamente tra i dipendenti in possesso di documentata professionalità in materie giuridiche e/o economico-finanziarie e informatiche oltre che di pianificazione e controllo di gestione e strategico, di misurazione e valutazione della performance;

c) due istruttori, da individuare prioritariamente tra i dipendenti in possesso di esperienza almeno biennale nei servizi di pianificazione e controllo strategico e negli uffici di controllo di gestione dei dipartimenti regionali.

4. La struttura assicura il supporto tecnico-amministrativo alle attività svolte dall'Organismo indipendente. Il supporto, le informazioni, le analisi e i risultati delle attività di misurazione delle performance vengono messi a disposizione degli organi di indirizzo politico-amministrativo e dei dirigenti di vertice direttamente interessati al processo di pianificazione.

5. In favore del personale di comparto assegnato alla struttura tecnica di supporto si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

 

CAPO IV

Sistemi premianti

 

     Art. 14. Utilizzo dei sistemi premianti.

1. L'Amministrazione regionale persegue il miglioramento della performance, organizzativa ed individuale, la valorizzazione del merito e l'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa attraverso l'introduzione di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché attraverso l'attribuzione di incentivi, sia economici che di carriera, a vantaggio dei dipendenti che conseguono le migliori performance.

2. La corresponsione di incentivi e premi collegati alla performance può avvenire solo successivamente allo svolgimento delle dovute verifiche ed attestazioni sul rendimento individuale e alla validazione da parte dell'Organismo indipendente di valutazione della Relazione di cui all'articolo 5, comma 3 [15].

3. [L'Amministrazione regionale adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con appositi provvedimenti, i sistemi premianti del merito nonché le metodologie operative e le procedure per l'erogazione dei relativi premi nel rispetto delle prerogative delle organizzazioni sindacali e della contrattazione collettiva] [16].

 

CAPO V

Norme finali e transitorie

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie. [17]

1. Entro il mese di settembre dell'anno 2012 l'Amministrazione regionale si dota, ai sensi del precedente articolo 7, comma 2, del sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. La valutazione della performance relativamente all'anno 2012 è effettuata dall'Organismo indipendente di valutazione sulla base dei vigenti "Criteri per la valutazione dei dirigenti regionali" di cui alla direttiva adottata il 29 ottobre 2007 dall'Assessore regionale destinato alla Presidenza della Regione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 16 novembre 2007, e sulla base dei "Criteri di valutazione di dirigenti di prima fascia, dirigenti generali, dirigenti responsabili uffici diretta collaborazione" di cui alla nota n. 90/spcs del 30 novembre 2007 dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza.

 

     Art. 16. Disposizioni finali e abrogazioni di norme.

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare oneri economici aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

2. L'Organismo indipendente di valutazione di cui al precedente articolo 8è costituito ed opera con decorrenza dal 1° settembre 2012 [18].

3. I Servizi di pianificazione e controllo strategico disciplinati dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 sono soppressi e cessano dalle loro funzioni il 30 agosto 2012. Entro tale data provvedono a definire le procedure di valutazione delle performance relative all'anno 2011.

4. Le procedure di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione e quelle relative alla costituzione della struttura tecnica di supporto sono avviate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Sono soppressi i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, le parole "e Servizio di controllo interno strategico" di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Presidenziale 10 maggio 2001, n. 8 e il comma 11 dell'articolo 2 del Decreto Presidenziale 10 maggio 2001, n. 8.

 

     Art. 17. Misurazione, valutazione e trasparenza della perfomance negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

1. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in armonia con le disposizioni del presente regolamento, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa adeguano con appositi provvedimenti i propri ordinamenti alle disposizioni ed ai principi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

 

     Art. 18. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[4] Articolo così modificato dall'art. 4 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[5] Articolo così modificato dall'art. 5 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[6] Articolo così modificato dall'art. 6 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[7] Articolo così modificato dall'art. 7 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[8] Lettera così modificata dall'art. 8 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[9] Comma così modificato dall'art. 9 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[10] Comma così sostituito dall'art. 9 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[11] Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[12] Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[13] Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[14] Comma così sostituito dall'art. 11 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[15] Comma così modificato dall'art. 12 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[17] Articolo abrogato dall'art. 13 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

[18] Comma così modificato dall'art. 13 del Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.