§ 4.2.118 - L.R. 19 maggio 1988, n. 7.
Proroga della validità della iscrizione nel soppresso albo regionale degli appaltatori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:19/05/1988
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è prorogato sino al 31 dicembre 1989 per le imprese che abbiano presentato istanza di [...]
Art. 2.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 4.2.118 - L.R. 19 maggio 1988, n. 7.

Proroga della validità della iscrizione nel soppresso albo regionale degli appaltatori.

(G.U.R. n. 23 del 21 maggio 1988).

 

Art. 1.

     1. Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è prorogato sino al 31 dicembre 1989 per le imprese che abbiano presentato istanza di iscrizione o domanda di modifica all'albo nazionale dei costruttori.

     2. Le imprese di cui al comma precedente per potere continuare a concorrere agli appalti superiori a lire 45 milioni sono tenute a produrre, unitamente alla documentazione necessaria, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante di aver provveduto a richiedere, entro la data del 2 maggio 1988, l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.