§ 1.4.31 - L.R. 13 settembre 1956, n. 47.
Fondo sovvenzioni e prestiti per i dipendenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:13/09/1956
Numero:47


Sommario
Art. 1.      Gli impiegati e salariati dipendenti dalla Regione siciliana hanno la facoltà di contrarre prestiti da estinguersi mediante cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto [...]
Art. 2.      Possono contrarre i prestiti di cui all'articolo precedente i dipendenti in attività di servizio, i quali abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o [...]
Art. 3.      I dipendenti cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, meno di dieci anni, non possono contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i [...]
Art. 4.      Sono ammessi a concedere i prestiti di cui all'art. 1, i seguenti istituti:
Art. 5.      Gli Istituti autorizzati sono garantiti contro i rischi di perdite per i prestiti di cui all'art. 1, dall'Amministrazione regionale.
Art. 6.      Gli istituti autorizzati danno comunicazione, per raccomandata alle amministrazioni dalle quali i mutuatari dipendono, dei mutui concessi da estinguersi mediante cessione di quote di stipendio o [...]
Art. 7.      Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.
Art. 8.      Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso preventivamente concordato, anno per anno, dall'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito con gli istituti di cui [...]
Art. 9.      I prestiti di cui all art. 1 possono essere estinti anticipatamente o rinnovati, nei casi e con le modalità di cui al regolamento.
Art. 10.      Qualora il dipendente, in conseguenza della cessazione dal servizio, percepisca, oltre al trattamento di cui al precedente comma una somma una volta tanto dall'Amministrazione da cui dipende, [...]
Art. 11.      L'Amministrazione regionale, per il recupero dei suoi crediti in conseguenza della garanzia di cui al precedente art. 5 può avvalersi della procedura stabilita per la riscossione delle entrate [...]
Art. 12.      La morte o l'invalidità assoluta e permanente, contratta in servizio e per causa di servizio, dall'impiegato o salariato estingue ogni obbligazione verso l'Amministrazione regionale alla quale [...]
Art. 13.      Sono estese ai prestiti di cui all'art. 1 le agevolazioni fiscali previste dall'art. 47 e dall'art. 66 del T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in quanto applicabili.
Art. 14.      Salve le eccezioni stabilite nella presente legge e relativo regolamento, gli stipendi, salari, indennità ed emolumenti di qualsiasi specie, le pensioni, indennità che tengono luogo di pensione [...]
Art. 15.      Le somme di cui all'articolo precedente possono essere sequestrate e pignorate nei casi e limiti seguenti:
Art. 16.      Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la cessione di cui all'art. 1 non può essere fatta se non limitatamente alla differenza fra i due quinti dello stipendio o salario al netto da [...]
Art. 17.      Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito di cui all'art. 1.
Art. 18.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge.
Art. 19.      Nelle more, l'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, per i casi di comprovata urgenza e necessità, potrà autorizzare la concessione dei prestiti, fissando, di volta in volta, le [...]
Art. 20.      L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni occorrenti all'attuazione della presente legge, prelevando le somme occorrenti dal [...]


§ 1.4.31 - L.R. 13 settembre 1956, n. 47.

Fondo sovvenzioni e prestiti per i dipendenti regionali.

(G.U.R. 15 settembre 1956, n. 61).

 

Art. 1.

     Gli impiegati e salariati dipendenti dalla Regione siciliana hanno la facoltà di contrarre prestiti da estinguersi mediante cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti al netto da ritenute e per periodi di cinque o dieci anni, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Possono contrarre i prestiti di cui all'articolo precedente i dipendenti in attività di servizio, i quali abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire il trattamento di quiescenza di cui all'art. 16 L.R. 29 luglio 1950, n. 65.

     Tale facoltà non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio valido ai fini del trattamento di quiescenza.

     Il limite di cui al precedente comma è ridotto a due anni per i reduci, combattenti ed assimilati e per gli invalidi di guerra.

 

     Art. 3.

     I dipendenti cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, meno di dieci anni, non possono contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per conseguire il diritto al collocamento a riposo.

     Non possono contrarre prestiti:

     a) coloro che non comprovino, ai sensi del regolamento, di avere sana costituzione fisica;

     b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e i salariati che abbiano compiuto sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne;

     c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva.

 

     Art. 4.

     Sono ammessi a concedere i prestiti di cui all'art. 1, i seguenti istituti:

     1) Banco di Sicilia;

     2) Cassa di Risparmio V.E. per le province siciliane.

     I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario, vengono stipulati tra gli impiegati o salariati e i suddetti istituti mediante contratti per iscritto nelle forme e con le modalità indicate dal regolamento; i contratti si perfezionano con l'approvazione dell'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito.

 

     Art. 5.

     Gli Istituti autorizzati sono garantiti contro i rischi di perdite per i prestiti di cui all'art. 1, dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 6.

     Gli istituti autorizzati danno comunicazione, per raccomandata alle amministrazioni dalle quali i mutuatari dipendono, dei mutui concessi da estinguersi mediante cessione di quote di stipendio o salario.

     Le cessioni hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.

     Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.

 

     Art. 7.

     Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.

 

     Art. 8.

     Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso preventivamente concordato, anno per anno, dall'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito con gli istituti di cui all'art. 4; tale tasso non può comunque essere superiore a quello stabilito per i prestiti concessi dallo Stato ai propri dipendenti. Gli interessi sono trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito.

     Il rimborso del prestito avrà inizio dal primo del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito stesso è somministrato.

 

     Art. 9.

     I prestiti di cui all art. 1 possono essere estinti anticipatamente o rinnovati, nei casi e con le modalità di cui al regolamento.

 

     Art. 10.

     Qualora il dipendente, in conseguenza della cessazione dal servizio, percepisca, oltre al trattamento di cui al precedente comma una somma una volta tanto dall'Amministrazione da cui dipende, quest'ultima può stabilire che tale somma sia ritenuta in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione o per sovvenzione.

 

     Art. 11.

     L'Amministrazione regionale, per il recupero dei suoi crediti in conseguenza della garanzia di cui al precedente art. 5 può avvalersi della procedura stabilita per la riscossione delle entrate di spettanza della Regione siciliana, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili o incedibili da leggi speciali e salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore.

 

     Art. 12.

     La morte o l'invalidità assoluta e permanente, contratta in servizio e per causa di servizio, dall'impiegato o salariato estingue ogni obbligazione verso l'Amministrazione regionale alla quale compete l'onere del rimborso del residuo debito nei confronti dell'istituto che ha concesso il prestito.

 

     Art. 13.

     Sono estese ai prestiti di cui all'art. 1 le agevolazioni fiscali previste dall'art. 47 e dall'art. 66 del T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in quanto applicabili.

 

     Art. 14.

     Salve le eccezioni stabilite nella presente legge e relativo regolamento, gli stipendi, salari, indennità ed emolumenti di qualsiasi specie, le pensioni, indennità che tengono luogo di pensione ed altri assegni di quiescenza, che la Regione corrisponde ai propri impiegati, salariati e pensionati, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essa dipendenti, non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti.

 

     Art. 15.

     Le somme di cui all'articolo precedente possono essere sequestrate e pignorate nei casi e limiti seguenti:

     1) nella misura di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

     2) nella misura di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso la Regione, derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro;

     3) nella misura di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alla Regione, alle province e ai comuni, facenti carico fino dalla loro origine all'impiegato o salariato.

     Nell'ipotesi di simultaneo concorso della causa di cui ai nn. 2 e 3, il sequestro o il pignoramento non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e quando concorrano anche le cause di cui al n. 1, non possono estendersi oltre la metà delle somme di cui all'articolo precedente.

     Per i dipendenti della Regione siciliana il sequestro o il pignoramento delle suddette somme si esegue presso l'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito.

 

     Art. 16.

     Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la cessione di cui all'art. 1 non può essere fatta se non limitatamente alla differenza fra i due quinti dello stipendio o salario al netto da ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.

     Quando preesista la cessione, i sequestri o i pignoramenti non possono colpire se non la differenza tra la metà dello stipendio o salario al netto da ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 17.

     Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito di cui all'art. 1.

     Sono nulle altresì le procure e le deleghe a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del prestito.

 

Norme finali e transitorie.

 

     Art. 18.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge.

 

     Art. 19.

     Nelle more, l'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, per i casi di comprovata urgenza e necessità, potrà autorizzare la concessione dei prestiti, fissando, di volta in volta, le necessarie norme di esecuzione.

 

     Art. 20.

     L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni occorrenti all'attuazione della presente legge, prelevando le somme occorrenti dal capitolo n. 73 del bilancio per l'anno finanziario in corso.