§ 1.4.99 - L.R. 2 agosto 1982, n. 76.
Istituzione di un ruolo speciale transitorio dell'Amministrazione regionale ed inquadramento del personale dei soppressi enti edilizi e per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:02/08/1982
Numero:76


Sommario
Art. 1.      Il personale dei soppressi enti edilizi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 1° luglio 1977, n. 683, utilizzato a norma della L.R. 21 febbraio 1976, n. 2, il personale dei soppressi Ente nazionale per [...]
Art. 2.      Al personale di cui all'articolo precedente sono attribuite, nel ruolo speciale transitorio, le qualifiche del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale, in base alle corrispondenze di [...]
Art. 3.      Lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale inquadrato nel ruolo di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle norme relative al personale [...]
Art. 4.      Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza della Regione provvederà all'avviamento di un programma di formazione e di riqualificazione professionale del personale [...]
Art. 5.      Il personale del ruolo istituito dall'art. 1 è assegnato alla Presidenza della Regione e agli Assessorati regionali secondo le disposizioni dell'art. 11 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e [...]
Art. 6.      Per il ricongiungimento dei periodi contributivi relativi ai servizi resi presso gli enti di provenienza di cui all'art. 1, ai fini della liquidazione al personale di cui alla presente legge del [...]
Art. 7.      Al personale proveniente dagli enti indicati dall'art. 1, cessato dal servizio durante il periodo di utilizzazione presso l'Amministrazione regionale, per raggiunti limiti di età, per dispensa [...]
Art. 8.      Fino all'effettiva attribuzione del trattamento economico conseguente all'applicazione della presente legge, al personale di cui agli artt. 1 e 7 continua ad essere corrisposto, a titolo di [...]
Art. 9.      Al personale dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 1 della L.R. 28 maggio 1979, n. 114 e successive modifiche, in servizio successivamente al 31 dicembre 1981, nonché al personale del [...]
Art. 10.      Al personale di cui all'art. 13 della L.R. 28 aprile 1981, n. 76, sono attribuiti, con la decorrenza ivi prevista, i livelli economici di cui alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, secondo le [...]
Art. 11.      La dotazione organica dei posti della qualifica di dattilografo di cui alla tabella B annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e successive aggiunte e modifiche, è elevata a n. 550 unità.
Art. 12.      Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente al personale dei soppressi enti edilizi e per l'addestramento professionale nonché dell'ente Utenti motori agricoli, [...]
Art. 13.      Sono abrogati: la L.R. 25 maggio 1979, n. 98; il secondo comma dell'art. 1 e il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 28 maggio 1979, n. 114 e successive modifiche; l'art. 2 della L.R. 28 [...]
Art. 14.      Il personale di cui all'art. 1, con qualifica inferiore a quella di collaboratore od equiparata che, in base all'ordinamento proprio dell'ente di provenienza, abbia conseguito, con concorso per [...]
Art. 15.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.4.99 - L.R. 2 agosto 1982, n. 76.

Istituzione di un ruolo speciale transitorio dell'Amministrazione regionale ed inquadramento del personale dei soppressi enti edilizi e per l'addestramento professionale nonché dell'ente Utenti motori agricoli.

(G.U.R. 7 agosto 1982, n. 34).

 

Art. 1.

     Il personale dei soppressi enti edilizi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 1° luglio 1977, n. 683, utilizzato a norma della L.R. 21 febbraio 1976, n. 2, il personale dei soppressi Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) ed Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), di cui al D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, ed agli artt. 1 e 2 della L.R. 25 maggio 1979, n. 98 [1], nonché il personale del soppresso ente Utenti motori agricoli (UMA), di cui all'art. 2 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218, utilizzato ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Amministrazione regionale, è inquadrato a decorrere dalla stessa data, in un ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione.

     Il personale di cui all'art. 2 della L.R. 25 maggio 1979, n. 98 [1], utilizzato da data successiva all'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato con decorrenza dalla data di effettiva utilizzazione.

 

     Art. 2.

     Al personale di cui all'articolo precedente sono attribuite, nel ruolo speciale transitorio, le qualifiche del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale, in base alle corrispondenze di cui all'allegata tabella.

     Al personale con qualifiche tecniche della carriera direttiva o di concetto ed equiparate, corrispondenti, per titolo di studio richiesto per l'assunzione, a qualifiche proprie dei ruoli tecnici dell'Amministrazione regionale, sono attribuite, nel ruolo di cui all'art. 1, le corrispondenti qualifiche tecniche dei ruoli dell'Amministrazione regionale, nel rispetto delle corrispondenze di cui alla allegata tabella.

     Al personale in possesso di qualifiche tecniche presso l'ente di provenienza, per cui non ricorrano tutti i requisiti di cui al precedente comma, sono attribuite le qualifiche di cui al primo comma.

     Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti comma sono attribuiti i livelli economici di cui alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, secondo le corrispondenze di cui all'art. 28 della medesima legge. Nell'ambito di ciascun livello è attribuita al predetto personale la posizione economica, per classe di stipendio ed anzianità in essa, corrispondente a quella goduta dal personale regionale, con la medesima anzianità, in servizio alla data del 31 dicembre 1978, in applicazione degli artt. 29, 30 e 31 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera di provenienza è valutata interamente, anche se relativa a servizi non di ruolo.

     Il tempo richiesto per il conseguimento della qualifica posseduta all'atto dell'inquadramento è considerato anzianità di servizio da detrarsi, comunque, ai fini dei riconoscimenti di anzianità di cui al successivo art. 9.

     E' fatto salvo, comunque, l'eventuale maggiore trattamento economico globale goduto, la cui differenza è conservata dagli interessati come assegno personale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, esclusi quelli relativi alla revisione dell'indennità di contingenza.

 

     Art. 3.

     Lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale inquadrato nel ruolo di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle norme relative al personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale, istituiti con L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 4.

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza della Regione provvederà all'avviamento di un programma di formazione e di riqualificazione professionale del personale immesso nel ruolo di cui all'art. 1. A tal fine si applica l'art. 3 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

 

     Art. 5.

     Il personale del ruolo istituito dall'art. 1 è assegnato alla Presidenza della Regione e agli Assessorati regionali secondo le disposizioni dell'art. 11 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche.

     Il personale proveniente dalla qualifica di archivista-dattilografo o da qualifica o posizione di allineamento corrispondente, inquadrato nella qualifica di operatore archivista, continua a disimpegnare mansioni di dattilografia per un periodo di almeno 12 anni dalla nomina nella qualifica o posizione di provenienza.

 

     Art. 6.

     Per il ricongiungimento dei periodi contributivi relativi ai servizi resi presso gli enti di provenienza di cui all'art. 1, ai fini della liquidazione al personale di cui alla presente legge del trattamento di quiescenza, si applica l'art. 6 della L. 7 febbraio 1979, n. 29.

     Il ricongiungimento ai fini del trattamento di previdenza dei servizi di ruolo o a tempo indeterminato resi presso gli enti di provenienza è effettuato senza onere di riscatto salvo recupero dell'indennità di anzianità dovuta dagli enti medesimi [2].

     Per il ricongiungimento a domanda ai fini dell'indennità di buonuscita dei servizi non di ruolo od a tempo determinato resi dal personale di cui alla presente legge presso gli enti di provenienza o presso altri enti e riconosciuti ai sensi della presente legge, dal contributo di riscatto dovuto dagli interessati a termine della L. 6 dicembre 1965, n. 1368, è detratto l'ammontare dell'indennità di anzianità o di buonuscita eventualmente spettante per i servizi da ricongiungere a carico dei rispettivi enti di provenienza e recuperata dall'Amministrazione regionale [2].

 

     Art. 7.

     Al personale proveniente dagli enti indicati dall'art. 1, cessato dal servizio durante il periodo di utilizzazione presso l'Amministrazione regionale, per raggiunti limiti di età, per dispensa dal servizio o decesso o per dimissioni ai fini dell'art. 3 della L. 24 maggio 1970, n. 336, nonché ai loro superstiti aventi diritto agli assegni di reversibilità, è liquidato, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di quiescenza e di previdenza definitivo, ai sensi della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, in base all'anzianità complessiva posseduta, ivi compreso il periodo di utilizzazione presso l'Amministrazione regionale, alla data di cessazione del servizio ed in base al trattamento economico complessivo goduto in applicazione della normativa regionale.

     Al personale collocato in pensione a norma del precedente comma anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si applica, altresì, con effetto non anteriore al 1° gennaio 1979, la disposizione dell'art. 41 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'anzianità posseduta al 31 dicembre 1978 o alla data di cessazione del servizio se anteriore.

     Per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, in favore del personale di cui ai precedenti commi, si applica la disposizione contenuta nel precedente art. 6, calcolandosi il contributo di riscatto - ove dovuto

- sull'ultima retribuzione fissa e continuativa integralmente percepita. A

tal fine gli interessati possono inoltrare la relativa istanza entro il

termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8.

     Fino all'effettiva attribuzione del trattamento economico conseguente all'applicazione della presente legge, al personale di cui agli artt. 1 e 7 continua ad essere corrisposto, a titolo di acconto e salvi eventuali conguagli, il trattamento economico già in godimento, ivi compresa l'indennità prevista dall'art. 56 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, e dall'art. 40 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97.

     Al personale proveniente dagli enti edilizi soppressi di cui all'art. 1 è corrisposta la differenza tra le anticipazioni disposte con la L.R. 24 marzo 1975, n. 10 e successive modifiche, ed il trattamento economico in godimento nel periodo considerato dalla predetta legge.

 

     Art. 9.

     Al personale dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 1 della L.R. 28 maggio 1979, n. 114 e successive modifiche, in servizio successivamente al 31 dicembre 1981, nonché al personale del ruolo istituito dalla presente legge, i servizi indicati dall'art. 1 della predetta legge nonché quelli di cui all'art. 5 della L.R. 1° agosto 1974, n. 34, ed all'art. 6 della L.R. 3 giugno 1975, n. 38, comunque non già valutati per effetto di specifiche norme, sono valutati, ai fini della progressione giuridica ed economica, per intero, se prestati in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori a quella posseduta, e nella misura del 60%, se prestati in qualifiche o carriere immediatamente inferiori.

     I benefici giuridici ed economici di cui al comma precedente sono attribuiti in aggiunta all'anzianità posseduta dal personale interessato alla data del 1° gennaio 1982 o successiva se inquadrato in ruolo successivamente.

     Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo è effettuato a domanda dei dipendenti interessati o dei relativi aventi causa, da presentarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi non di ruolo di cui al presente articolo, in quanto già non valutabili, sono riconosciuti previo riscatto, salva la facoltà del dipendente di chiederne la ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 29.

 

     Art. 10.

     Al personale di cui all'art. 13 della L.R. 28 aprile 1981, n. 76, sono attribuiti, con la decorrenza ivi prevista, i livelli economici di cui alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, secondo le corrispondenze di cui all'art. 28 della medesima legge. Nell'ambito di ciascun livello è attribuita al predetto personale la posizione economica, per classe di stipendio ed anzianità in essa, corrispondente a quella goduta dal personale regionale, con la medesima anzianità, in servizio alla data del 31 dicembre 1978.

 

     Art. 11.

     La dotazione organica dei posti della qualifica di dattilografo di cui alla tabella B annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e successive aggiunte e modifiche, è elevata a n. 550 unità.

 

     Art. 12.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente al personale dei soppressi enti edilizi e per l'addestramento professionale nonché dell'ente Utenti motori agricoli, graveranno, per l'esercizio finanziario in corso, negli esistenti capitoli di bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     Per gli esercizi successivi, le spese predette graveranno sui pertinenti capitoli del bilancio della Regione relativi al personale dell'Amministrazione regionale, in relazione alle assegnazioni che saranno disposte, a norma dell'art. 5 della presente legge, alle varie Amministrazioni della Regione.

     Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario in corso in lire 800 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 13.

     Sono abrogati: la L.R. 25 maggio 1979, n. 98; il secondo comma dell'art. 1 e il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 28 maggio 1979, n. 114 e successive modifiche; l'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1979, n. 254; l'art. 40 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97.

     Sono, inoltre, abrogate le disposizioni degli artt. 56, 57, 58, 59 e 60 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145 e successive modifiche, in quanto dispongono per il personale di cui ai precedenti articoli, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

     La disposizione dell'art. 2 della L.R. 25 maggio 1979, n. 98, continua ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno presentato la prevista istanza alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14.

     Il personale di cui all'art. 1, con qualifica inferiore a quella di collaboratore od equiparata che, in base all'ordinamento proprio dell'ente di provenienza, abbia conseguito, con concorso per titoli ed esami presso il medesimo ente, l'idoneità a qualifica superiore che, in seguito allo scioglimento dello stesso, non ha avuto attribuita, può chiedere, a domanda da presentarsi alla Presidenza della Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, di essere immesso nella qualifica corrispondente all'idoneità conseguita.

 

     Art. 15.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE QUALIFICHE DEGLI ENTI DI PROVENIENZA CON LE

            QUALIFICHE DEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

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                                         Qualifiche dei ruoli

Qualifiche di provenienza              amministrativo e tecnici

                                    dell'Amministrazione regionale

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Qualifiche delle carriere direttive,

didattica di gruppo A ed equiparate.

 

Qualifiche funzionali di dirigente        Dirigente ed equiparato

superiore, dirigente, collaboratore

coordinatore, collaboratore ed

equiparate, direttore di centro A e B.

 

Qualifiche della carriera di concetto,

didattica di gruppo B ed equiparate.

 

Qualifiche funzionali di assistente       Assistente ed equiparato

coordinatore, assistente ed equiparate.

 

Qualifiche della carriera esecutiva,

didattica di gruppo C ed equiparate.

 

Qualifiche funzionali di archivista,      Operatore archivista

archivista dattilografo, operatore

tecnico ed equiparate

 

Qualifiche della carriera ausiliaria      Commesso

ed equiparate.

Qualifiche funzionali di commesso ed

equiparate.

 

Agente tecnico ed equiparato.             Agente tecnico

 

Operaio ed equiparato.                    Operaio

 

 

 


[1] La L.R. 25 maggio 1979, n. 98, è stata abrogata dall'art. 13 della legge annotata.

[1] La L.R. 25 maggio 1979, n. 98, è stata abrogata dall'art. 13 della legge annotata.

[2] Comma così modificato con art. 76 L.R. 29 ottobre 1985, n. 41.

[2] Comma così modificato con art. 76 L.R. 29 ottobre 1985, n. 41.