§ 2.4.1 - L.R. 14 settembre 1979, n. 215.
Riorganizzazione della tutela della salute mentale nella Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 salute mentale
Data:14/09/1979
Numero:215


Sommario
Art. 1.      La Regione siciliana, nell'ambito delle competenze e dei principi fissati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, persegue, in tema di tutela della salute [...]
Art. 2.      Ai fini di assicurare gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali, la Regione siciliana programma e promuove servizi territoriali di tutela della salute [...]
Art. 3.      La programmazione sul territorio delle strutture per la realizzazione del servizio territoriale di tutela della salute mentale deve essere effettuata tenendo conto della necessità di garantire [...]
Art. 4.      Le Amministrazioni provinciali, comprese quelle nel cui territorio non esiste ospedale psichiatrico, sulla base delle segnalazioni e delle indicazioni dei Comuni, entro 90 giorni dall'entrata in [...]
Art. 5.      Il servizio territoriale di tutela della salute mentale, che realizza la ricomposizione, nell'ambito territoriale, degli interventi rivolti alla tutela della salute mentale, alla cura ed al [...]
Art. 6.      Il servizio territoriale di tutela della salute mentale è espletato dal personale proveniente dagli ospedali psichiatrici, dai servizi e presìdi psichiatrici pubblici extra-ospedalieri, compresi [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Spetta all'Assessorato regionale della sanità provvedere a:
Art. 9.      La destinazione dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti pubblici che, all'atto della entrata in vigore della L. 23 dicembre 1978, n. [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      Fino all'entrata in funzione delle Unità sanitarie locali le Province provvedono ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici provinciali ed ogni [...]
Art. 12.      L'Assessore regionale per la sanità, in aggiunta ai benefici spettanti alle cooperative ai sensi della legislazione vigente, è autorizzato a concedere contributi una tantum per l'acquisto di [...]
Art. 13      Alle aziende che assumono stabilmente, o per periodi non inferiori a tre mesi, soggetti, residenti in Sicilia, dimessi da ospedali psichiatrici o che abbiano trascorso, globalmente, almeno un [...]
Art. 14.      Agli enti locali e agli enti pubblici regionali o sottoposti alla tutela e vigilanza della Regione che stipulano convenzioni con le cooperative di cui all'art. 12 della presente legge, per [...]
Art. 15.      Le misure economiche previste dalla presente legge per soggetti affetti da malattia mentale non si applicano a coloro che siano stati assunti ai sensi del precedente art. 13, fintantoché permane [...]
Art. 16.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 1979-1981, la spesa di lire 40.000 milioni, di cui lire 300 milioni a carico dell'esercizio 1979.
Art. 17.      All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario corrente si provvede con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio [...]


§ 2.4.1 - L.R. 14 settembre 1979, n. 215.

Riorganizzazione della tutela della salute mentale nella Regione siciliana.

(G.U.R. 15 settembre 1979, n. 41).

 

Art. 1.

     La Regione siciliana, nell'ambito delle competenze e dei principi fissati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, persegue, in tema di tutela della salute mentale, la realizzazione delle seguenti finalità:

     - tutela e promozione della salute mentale attraverso attività svolte a livello prevalentemente territoriale e rivolte alla prevenzione, alla cura e al reinserimento sociale, attraverso interventi che agiscano soprattutto sui bisogni socio-psicologici della comunità e dei soggetti affetti da malattie mentali;

     - integrazione dei presìdi e dei servizi per la tutela della salute mentale con le altre strutture sanitarie e loro coordinamento con i servizi sociali operanti nel territorio;

     - superamento degli ospedali psichiatrici e loro diversa utilizzazione, realizzando la massima partecipazione dei Comuni o dei loro consorzi.

 

     Art. 2.

     Ai fini di assicurare gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali, la Regione siciliana programma e promuove servizi territoriali di tutela della salute mentale, a struttura dipartimentale, che, quali organismi operativi delle Unità sanitarie locali, quando queste entreranno in funzione, operano nelle strutture e nei presìdi sanitari e sociali del territorio di competenza, compresi quelli universitari secondo le modalità previste dall'art. 39 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

     I predetti servizi territoriali devono essere istituiti con riferimento ad ambiti territoriali che coincidono con ciascuna Unità sanitaria locale.

 

     Art. 3.

     La programmazione sul territorio delle strutture per la realizzazione del servizio territoriale di tutela della salute mentale deve essere effettuata tenendo conto della necessità di garantire una equilibrata diffusione territoriale anche in rapporto a particolari situazioni geografiche, urbanistiche ed epidemiologiche. Il piano relativo, predisposto dall'Assessore regionale per la sanità, è approvato con decreto dello stesso, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     I predetti adempimenti devono essere attuati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni di cui al primo comma del seguente art. 4.

     Restano salve ed operanti le norme di cui al terzo comma dell'art. 5 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702.

 

     Art. 4.

     Le Amministrazioni provinciali, comprese quelle nel cui territorio non esiste ospedale psichiatrico, sulla base delle segnalazioni e delle indicazioni dei Comuni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono:

     a) all'accurata ricognizione dei locali e delle strutture da utilizzare per i servizi territoriali di tutela della salute mentale e per le altre forme di assistenza extra-ospedaliera, tenendo conto dell'esistente personale, locali e attrezzature dei centri di igiene mentale, ospedali psichiatrici, ambulatori dei soppressi enti mutualistici, dei disciolti enti ed in genere di ogni altro presidio assistenziale;:

     b) a predisporre un piano di intervento finalizzato agli obiettivi di cui alla presente legge corredato da analitica relazione finanziaria ed a fornire all'Assessorato regionale della sanità le necessarie indicazioni operative per la programmazione delle attività dei servizi territoriali di tutela della salute mentale, promuovendo la partecipazione dei presìdi e servizi sanitari esistenti nel territorio alla elaborazione della proposta stessa.

     La Regione siciliana favorisce l'attuazione del piano di intervento attraverso l'erogazione di contributi finanziari da assegnare annualmente su base provinciale, commisurandoli al costo di gestione del complesso delle attività di assistenza socio-psichiatrica pubblica provinciale, intra ed extra-ospedaliera, da sostenere.

     Il riparto dei contributi finanziari, che sono concessi alle Province ed ai Comuni interessati con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, è effettuato secondo il piano di cui all'art. 3 della presente legge.

     Le Province ed i Comuni sono tenuti ad informare l'Assessorato regionale della sanità sull'entità delle spese che saranno effettuate per l'attuazione del piano di intervento per la tutela della salute mentale, nonché a fornire una relazione sui risultati degli interventi relativi all'esercizio finanziario scaduto.

     L'Assessore regionale per la sanità accredita i fondi concessi alle Province ed ai Comuni ai sensi del quarto comma del presente articolo contestualmente all'approvazione del piano di cui al precedente art. 3.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni provinciali invitano i Comuni a far pervenire, entro i trenta giorni successivi, le segnalazioni e le indicazioni di cui al primo comma.

 

     Art. 5.

     Il servizio territoriale di tutela della salute mentale, che realizza la ricomposizione, nell'ambito territoriale, degli interventi rivolti alla tutela della salute mentale, alla cura ed al reinserimento sociale in rapporto a tutte le fasce di età e attraverso l'integrazione con le altre funzioni e servizi riguardanti l'assistenza, la scuola, il tempo libero e i servizi sociali degli enti locali, opera con gruppi operativi polivalenti che assicurino la continuità dell'intervento nei tre momenti di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché i servizi di base nelle varie strutture:

     a) nei distretti sanitari e sociali per gli interventi psichiatrici di prevenzione e cura a livello periferico mediante ambulatori, visite domiciliari, riunioni di gruppo, azioni socio-ambientali, azioni negli ambienti di lavoro e mediante ogni altra attività finalizzata alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura, al recupero ed al reinserimento sociale del malato;

     b) nei servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali con funzioni di consulenza, diagnosi e cura. Detti servizi dotati del numero di posti-letto previsti dall'art. 64 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, ricoverano, per brevi periodi, soltanto coloro che necessitano di trattamento sanitario in regime ospedaliero volontario o obbligatorio;

     c) in tutti gli spazi comunitari istituiti, all'esterno dell'ambito dell'ospedale generale, con funzioni di strutture alternative al ricovero, nonché come luogo di incontro e recupero psico-sociale, utilizzando prevalentemente interventi psicoterapici ed attività risocializzanti. Dette strutture sono attuate in relazione alle effettive esigenze;

     d) negli ospedali psichiatrici, fino al loro graduale superamento, sia per l'assistenza diretta dei malati del proprio territorio ancora degenti, sia per favorirne la deospedalizzazione con presa in carico nei servizi territoriali di tutela della salute mentale. Il personale sanitario e parasanitario che opera presso l'ospedale psichiatrico è funzionalmente organizzato dal proprio servizio territoriale di tutela della salute mentale, previo collegamento con i responsabili dell'ospedale psichiatrico secondo le direttive dell'Assessorato regionale della sanità. L'assistenza degli altri ricoverati viene assicurata dai gruppi che operano nel territorio in cui l'ospedale psichiatrico si trova. Allo scopo di favorire ed accelerare la deospedalizzazione dei malati ancora degenti, i predetti gruppi operativi operano in collegamento con il servizio di tutela della salute mentale proprio nel territorio di provenienza del degente

 

     Art. 6.

     Il servizio territoriale di tutela della salute mentale è espletato dal personale proveniente dagli ospedali psichiatrici, dai servizi e presìdi psichiatrici pubblici extra-ospedalieri, compresi i centri di igiene mentale.

     L'organico di ciascun gruppo operativo è costituito dalle seguenti figure professionali: sanitari psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, infermieri/e.

     L'entità numerica degli operatori viene determinata per ciascun servizio territoriale di tutela della salute mentale tenendo conto dell'articolazione del servizio stesso, commisurandolo in relazione alle esigenze derivanti dall'assistenza domiciliare ambulatoriale e degenziale della popolazione, compresa quella eventuale dell'ospedale psichiatrico fino alla sua totale smobilitazione, nonché in riferimento all'estensione del territorio e dei presidi previsti nello stesso.

     La eventuale presenza di personale ausiliario di assistenza, nonché di altre figure professionali quali terapisti, animatori, tecnici di diagnosi strumentale e della riabilitazione, è stabilita in rapporto alle effettive esigenze di ciascun servizio.

     L'organizzazione di ciascun servizio territoriale di tutela della salute mentale prevede:

     a) la sede centrale del coordinamento operativo in uno degli ambulatori territoriali;

     b) l'organizzazione del lavoro in gruppi operativi;

     c) il coordinatore, individuato nel sanitario con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, con maggiore anzianità nel grado, che è anche il responsabile del servizio di diagnosi e cura presso l'ospedale generale, ove esiste.

     Presso ogni servizio territoriale di tutela della salute mentale deve attuarsi la conferenza di tutti gli operatori, presieduta dal coordinatore ed aperta alla partecipazione delle forze sociali operanti nel territorio. Essa si riunisce periodicamente per esprimere pareri sulle linee fondamentali della programmazione dell'organizzazione del lavoro.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8.

     Spetta all'Assessorato regionale della sanità provvedere a:

     a) programmare e coordinare le attività dei servizi territoriali di tutela della salute mentale;

     b) (Omissis) [2].

     c) elaborare dati statistici ed epidemiologici;

     d) provvedere, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, ad eventuali modifiche dei vari servizi territoriali di tutela della salute mentale in rapporto alle disponibilità di personale e alle esigenze di servizio;

     e) verificare l'idoneità dei locali e delle strutture dei servizi territoriali di tutela della salute mentale

     f) indicare annualmente i servizi, o altro idoneo presidio operante nel territorio, presso i quali dovrà effettuarsi il tirocinio psichiatrico del personale medico;

     g) programmare corsi di preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico, da istituire secondo le norme della L.R. 24 luglio 1978, n. 22, nonché corsi di aggiornamento per il personale medico e paramedico destinato ai servizi territoriali di tutela della salute mentale;

     h) indicare le modalità per il superamento della lungodegenza manicomiale.

 

     Art. 9.

     La destinazione dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti pubblici che, all'atto della entrata in vigore della L. 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono, per conto o in convenzione con le Amministrazioni provinciali, al ricovero e alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presìdi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale, è disciplinata secondo quanto previsto dalla suddetta L. 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 11.

     Fino all'entrata in funzione delle Unità sanitarie locali le Province provvedono ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici provinciali ed ogni altra funzione riguardante l'assistenza ed i servizi psichiatrici secondo i princìpi della presente legge e le direttive che saranno impartite, in relazione alla rispettiva competenza, dagli Assessori regionali per la sanità e per gli enti locali.

     Le Province provvedono, altresì, a:

     - fornire all'Assessorato regionale della sanità ogni utile elemento di valutazione ai fini del coordinamento del servizio territoriale di tutela della salute mentale;

     - promuovere le modalità per il superamento della lungodegenza manicomiale indicando a tal fine, con il concorso dei Comuni, adeguate soluzioni residenziali a livello territoriale, misure economiche e sociali a sostegno del reinserimento, nonché gli interventi necessari per una pratica di deospedalizzazione e favorendo la diversa utilizzazione delle strutture manicomiali esistenti;

     - raccogliere i dati statistici ed epidemiologici in conformità alle indicazioni dell'Assessore regionale per la sanità.

 

     Art. 12.

     L'Assessore regionale per la sanità, in aggiunta ai benefici spettanti alle cooperative ai sensi della legislazione vigente, è autorizzato a concedere contributi una tantum per l'acquisto di attrezzature alle cooperative formate per almeno due terzi da soggetti, residenti in Sicilia, dimessi da ospedali psichiatrici o che abbiano trascorso, globalmente, almeno un anno di degenza in strutture psichiatriche private.

     Il contributo di cui al precedente comma non può superare l'importo di lire 2 milioni per ciascuna cooperativa.

     Alle cooperative di cui al primo comma può essere altresì erogato un contributo trimestrale non superiore a lire 150 mila, per spese di assistenza amministrativa e contabile.

 

     Art. 13

     Alle aziende che assumono stabilmente, o per periodi non inferiori a tre mesi, soggetti, residenti in Sicilia, dimessi da ospedali psichiatrici o che abbiano trascorso, globalmente, almeno un anno di degenza in strutture psichiatriche private, viene corrisposto trimestralmente, a titolo di contributo, un importo pari all'ammontare dei versamenti per oneri previdenziali ed assistenziali effettuati in relazione ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi del presente articolo, nel trimestre precedente.

     La corresponsione del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuta effettuazione dei versamenti stessi.

 

     Art. 14.

     Agli enti locali e agli enti pubblici regionali o sottoposti alla tutela e vigilanza della Regione che stipulano convenzioni con le cooperative di cui all'art. 12 della presente legge, per l'effettuazione di lavori socialmente utili o relativi ai propri fini istituzionali, viene erogata, a titolo di contributo, una somma pari al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

     Qualora nel corso dell'esercizio finanziario, per esigenze sopravvenute, l'ammontare delle spese da sostenere ai sensi del precedente comma superi l'ammontare dei fondi all'uopo accreditati all'ente locale per l'esercizio finanziario stesso, l'ente locale, laddove non sia possibile provvedere altrimenti con i fondi già accreditati ai sensi della presente legge, è autorizzato ad anticipare i fondi necessari dando contestuale comunicazione dell'accertata richiesta di integrazione all'Assessore regionale per la sanità.

     L'Assessore regionale per la sanità provvede al versamento dei contributi relativi alle comunicazioni di cui al precedente comma, mediante ordine di accreditamento intestato al legale rappresentante dell'ente locale interessato. Gli oneri di cui al presente comma costituiscono spese obbligatorie.

 

     Art. 15.

     Le misure economiche previste dalla presente legge per soggetti affetti da malattia mentale non si applicano a coloro che siano stati assunti ai sensi del precedente art. 13, fintantoché permane il rapporto di lavoro.

     Le misure economiche previste dalla presente legge per i soggetti affetti da malattia mentale si applicano nella misura ridotta di un terzo ai soci occupati dalle cooperative che abbiano stipulato convenzioni con gli enti locali ai sensi del precedente art. 14, fintantoché permane la loro occupazione.

 

     Art. 16.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 1979-1981, la spesa di lire 40.000 milioni, di cui lire 300 milioni a carico dell'esercizio 1979.

 

     Art. 17.

     All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario corrente si provvede con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, utilizzabili a termini dell'art. 10, secondo comma, della L. 8 luglio 1977, n. 47.

     L'onere ricadente negli esercizi successivi al 1979 troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 13 L.R. 27 dicembre 1985, n. 53.

[2] Disposizione non promulgata perchè impugnata, ai sensi dell'art. 28 St. Si. dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[3] Articolo non promulgato perchè impugnato, ai sensi dell'art. 28 St. Si., dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.