Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 21/04/2005 |
Numero: | 8 |
§ 5.2.175 - Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 8.
Bilancio di previsione per l’anno 2005 e bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.
(B.U. 22 aprile 2005, n. 13 – S.O. n. 2).
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Art. 1.
1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno 2005, dal 1° gennaio al 31 dicembre, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge.
Art. 2.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata di nuovi capitoli nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art. 3.
1. E’ approvato in euro 9.062.360.000 in termini di competenza ed in euro 7.387.224.000 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l’anno 2005.
STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
Art. 4.
1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l’anno 2005, dal 1° gennaio al 31 dicembre, in conformità agli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge (tabelle da 01 a 13) entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa in conformità a quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 40 della
ELENCHI
Art. 5.
1. Per gli effetti di cui all’articolo 23 della
Art. 6.
1. Per gli effetti di cui all’articolo 24 della
Art. 7.
1. Per gli effetti di cui al comma 1 dell’articolo 25 della
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO ANNUALE
Art. 8.
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005.
Art. 9.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l’istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento, e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a’ termini dell’articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato, dalla Unione europea o da altri enti, in applicazione di apposite norme.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l’economia di stanziamento nell’anno 2004 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.
3. Con lo stesso procedimento di cui al comma 1 è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.
4. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi integrati d’area approvati a’ termini della
c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione a iniziative comunitarie del quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all’apposita riserva iscritta nel fondo per nuovi oneri legislativi.
Art. 10.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio, anche mediante applicazione della procedura prevista dall’articolo 2 della
Art. 11.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad integrare la dotazione del fondo di cassa di cui all’articolo 31 bis della
Art. 12.
1. Ai fini dell’attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inserite nel quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Art. 13.
1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell’Unione europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre, con proprio decreto da comunicare entro cinque giorni alla competente Commissione consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, anche con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della
Art. 14.
1. Per gli obblighi derivanti dall’applicazione del
Art. 15.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o agli interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 16.
1. Lo stanziamento di cui all’articolo 83 della
Art. 17.
1. Al fine dell’attuazione del comma 3 dell’articolo 31 della
Art. 18.
1. Al fine dell’attuazione dell’articolo 103 del contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 1998-2001, il direttore generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del direttore del servizio “Relazioni sindacali e gestione del fondo unico per la contrattazione integrativa” dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento del fondo unico di cui al capitolo 02072 (UPB S02.056) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione, attribuiti a ciascuna direzione generale.
Art. 19.
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di fondo unificato, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l’utilizzo delle economie di spesa, individuate dalle citate disposizioni, da destinare al fondo medesimo.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale per il biennio economico 2000-2001 e con le stesse modalità indicate al comma 1, sono apportate le variazioni di bilancio necessarie per l’utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alla copertura degli oneri.
Art. 20.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede a trasferire dai capitoli 03281 e 03282 (UPB S03.070) le somme necessarie al pagamento delle missioni effettuate per l’attuazione di programmi cofinanziati dell’Unione europea da imputarsi ai capitoli 02053 e 02054 (UPB S02.035).
Art. 21.
1. I trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 29 della
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere reistituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a euro 260.000.
Art. 22.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d’entrata 32404, 32405 (UPB E01.025), 36203/01 (UPB E08.046) e 36203/02 (UPB E08.065) degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui al comma 5 dell’articolo 4 della
2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano richiesto - a’ termini rispettivamente del comma 6 dell’articolo 4 e del comma 3 dell’articolo 9 della
Art. 23.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo di entrata 36211 (UPB E04.045), le somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della Carta tecnica regionale, in conto del capitolo 04198 (UPB S04.094) per essere utilizzate ai fini dell’aggiornamento della Carta medesima e della produzione di materiale cartografico.
Art. 24.
1. Gli stanziamenti sussistenti in conto competenza e in conto residui sul capitolo 04048 (UPB S04.017) di cui all’articolo 19 della
Art. 25.
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 35 della
Art. 26.
1. Ai fini dell’applicazione del
Art. 27.
1. All’utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 05056 (UPB S05.028) e 05062 (UPB S05.029) si provvede previo accertamento delle correlative entrate in conto del capitolo 11605 (UPB E05.013).
Art. 28.
1. Lo stanziamento di cui alla
2. Con le stesse modalità sono, altresì, autorizzate variazioni compensative tra le suddette unità previsionali di base.
Art. 29.
1. Ai fini dell’applicazione della lettera f) dell’articolo 13 della
2. Gli oneri relativi al pagamento delle semestralità di contributo per gli interventi di edilizia rurale attivati ai sensi dell’articolo 26 della
Art. 30.
1. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 08005 (UPB S08.005) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall’Assessorato dei lavori pubblici per l’attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla
Art. 31.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere in conto del capitolo 08166 (UPB S08.045), previo accertamento in conto del capitolo di entrata 36126 (UPB E08.035), le somme derivanti da recuperi relativi ai contributi erogati per interventi di edilizia agevolata, ai fini della tenuta, manutenzione e informatizzazione dell’anagrafe di beneficiari delle agevolazioni in materia di edilizia residenziale.
Art. 32.
1. Per le finalità previste dal comma 4 dall’articolo 164 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al
Art. 33.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12114 (UPB S12.030), ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per l’applicazione della
2. Con le stesse modalità indicate al comma 1 ed in relazione alle quantificazioni definitive che sono accertate nel corso dell’applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall’articolo 17 della
Art. 34.
1. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora operanti, effettuate ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della
BILANCIO PLURIENNALE
Art. 35.
1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2005-2006-2007 nel testo allegato alla presente legge.
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO PLURIENNALE
Art. 36.
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2005-2006-2007.
ENTRATA IN VIGORE
Art. 37.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
ALLEGATI
(Omissis)