§ 5.2.131 - L.R. 18 gennaio 1999, n. 2.
Bilancio per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:18/01/1999
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 giusta [...]
Art. 2.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo, è autorizzato, [...]
Art. 3.      1. E approvato in lire 9.470.260.000.000 il totale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999.
Art. 4.      1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1999 [...]
Art. 5.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso [...]
Art. 6.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità [...]
Art. 7.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della programmazione, bilancio credito e assetto del territorio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in [...]
Art. 8.      1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 9.      1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli [...]
Art. 10.      1. Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese [...]
Art. 11.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di [...]
Art. 12.      1. I capitoli 04027, 04029, 04032, 04033, 04034, 04036, 04037, 04038, 04041, 04042, 04043, 04047, 04056, 04061 e 04065, soppressi nell'anno 1999, trovano corrispondenza in conto del capitolo [...]
Art. 13.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della [...]
Art. 14.      1. E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 annesso alla presente legge (allegato [...]
Art. 15.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di [...]
Art. 16.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, emessi su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata [...]
Art. 17.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di [...]
Art. 18.      1. Il capitolo 07078/01, soppresso nell'anno 1999, trova corrispondenza nel cap. 07025.
Art. 19.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei lavori pubblici per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 20.      1. Ai termini dell'articolo 18, comma 7, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1997 sono portati in aumento del [...]
Art. 21.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, lettera f), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a [...]
Art. 22.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'industria per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso [...]
Art. 23.  
Art. 24.      1. I capitoli 10143 e 10146/01, soppressi nel 1999, trovano corrispondenza nel capitolo 10137/01.
Art. 25.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, [...]
Art. 26.      1. Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11131/01 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio [...]
Art. 27.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di [...]
Art. 28.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con [...]
Art. 29.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei trasporti per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso [...]
Art. 30.      1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999.
Art. 31.      1. Le articolazioni dei capitoli di spesa effettuate, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell'anno finanziario 1998, per l'utilizzazione degli [...]
Art. 32.      1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su [...]
Art. 33.      1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote [...]
Art. 34.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con [...]
Art. 35.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con [...]
Art. 36.      1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso della Unione Europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l'Assessore della programmazione, [...]
Art. 37.      1. Le somme sussistenti nel conto dei residui dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici, impegnate e non pagate entro il 31 dicembre [...]
Art. 38.      1. Gli stanziamenti indicati nei sottoelencati capitoli degli stati di previsione della spesa sono finalizzati al finanziamento degli interventi relativi ai Programmi Integrati d'area i cui [...]
Art. 39.      1. Per gli obblighi derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal Decreto Legislativo 10 aprile 1998, n. 137 relativi all'imposta regionale sulle [...]
Art. 40.      1. A seguito del loro mancato impegno gli stanziamenti dei sottoelencati capitoli relativi ad assegnazioni statali già previsti a carico degli esercizi precedenti sono reiscritti nel bilancio [...]
Art. 41.      1. L'Assessore alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione alle leggi [...]
Art. 42.      1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1999-2000-2001 nel testo allegato alla presente legge.
Art. 43.      1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1999-2000-2001.
Art. 44.      1. E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per il triennio 1999-2000-2001 nel testo allegato alla presente legge (allegato n. 1).
Art. 45.      1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 5.2.131 - L.R. 18 gennaio 1999, n. 2.

Bilancio per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.

(B.U. 19 gennaio 1999, n. 2 - S.O. n. 2).

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

 

Art. 1.

     1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

 

     Art. 2.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.

 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

 

     Art. 3.

     1. E approvato in lire 9.470.260.000.000 il totale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999.

 

     Art. 4.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1999 appartenenti ai Titoli I, II, III, IV e V, sono classificati secondo le seguenti sezioni: 01 - Amministrazione generale

04 - Sicurezza pubblica

06 - Istruzione e cultura

07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni

08 - Azioni ed interventi nel campo sociale

09 - Trasporti e comunicazioni

10 - Azioni ed interventi nel campo economico

11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale

12 - Oneri non ripartibili

13 - Copertura disavanzi.

     2. Gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:

 

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1) Servizi degli organi costituzionali della Regione;

2) Personale in attività di servizio;

3) Personale in quiescenza;

4) Acquisto di beni e servizi;

5) Trasferimenti correnti allo Stato e ad altri enti pubblici; 6) Trasferimenti correnti ad altri settori;

7) Interessi;

8) Partite che si compensano nell'entrata;

9) Somme non attribuibili.

 

TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO

1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione; 2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione;

3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici; 4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori;

5) Partecipazioni azionarie e conferimenti;

6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive; 7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive; 8) Somme non attribuibili.

 

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI

1) Mutui;

2) Obbligazioni;

3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.

 

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

1) Partite di giro.

 

TITOLO V - COPERTURA DISAVANZI

1) Copertura disavanzi.

 

STATO DI PREVISIONE

DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

 

     Art. 5.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO

DEGLI AFFARI GENERALI,

PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

 

     Art. 6.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO

DELLA PROGRAMMAZIONE,

BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 7.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della programmazione, bilancio credito e assetto del territorio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

 

     Art. 8.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

     2. Per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (cap. 03009) di cui al precitato articolo 23, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti sino a lire 500.000.000.

 

     Art. 9.

     1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 1 degli stati di previsione della spesa, nonché del capitolo 08070/01 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici.

     2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere reistituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.

     3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a lire 500.000.000.

 

     Art. 10.

     1. Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese per il personale dell'Amministrazione regionale e di quelli relativi ai contributi di funzionamento degli enti strumentali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto de territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

     2. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 1998 nel conto della competenza e nel conto dei residui del precitato capitolo 03014, sono conservate nel conto dei residui del bilancio 1999 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO

DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

 

     Art. 11.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

 

     Art. 12.

     1. I capitoli 04027, 04029, 04032, 04033, 04034, 04036, 04037, 04038, 04041, 04042, 04043, 04047, 04056, 04061 e 04065, soppressi nell'anno 1999, trovano corrispondenza in conto del capitolo 04024.

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO

DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 13.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

 

     Art. 14.

     1. E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a' termini dell'articolo 8 dello Statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 6.000.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'articolo 9, lett. f) del suo Statuto (cap. 05036).

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA

E RIFORMA AGRO-PASTORALE E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 15.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

 

     Art. 16.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, emessi su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale dai capitoli 06065/01, 06068/01 e 06210/01 ai rispettivi capitoli 06065, 06068, 06210, le occorrenze finanziarie destinate all'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario (art. 9, Legge 2 giugno 1961, n. 454; art. 18, Legge 27 dicembre 1977, n. 984 e art. 3, comma 2, Legge 8 novembre 1986, n. 752) e per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (art. 27, comma 2, Legge 2 giugno 1961 n. 454).

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO,

ARTIGIANATO E COMMERCIO

 

     Art. 17.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

 

     Art. 18.

     1. Il capitolo 07078/01, soppresso nell'anno 1999, trova corrispondenza nel cap. 07025.

 

STATO DI PREVISIONE

DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 19.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei lavori pubblici per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

 

     Art. 20.

     1. Ai termini dell'articolo 18, comma 7, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1997 sono portati in aumento del capitolo 08117 dello stato di previsione della sposa dell'Assessorato dei lavori pubblici e rispettivamente dei capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1999.

     2. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 21.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, lettera f), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d'entrata 36126, l'iscrizione al capitolo di spesa 08096 delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei contributi erogati per interventi di edilizia agevolata.

 

STATO DI PREVISIONE

DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

 

     Art. 22.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'industria per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO

DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

 

     Art. 23.

 

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

 

     Art. 24.

     1. I capitoli 10143 e 10146/01, soppressi nel 1999, trovano corrispondenza nel capitolo 10137/01.

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA

ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO

E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 25.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

 

     Art. 26.

     1. Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11131/01 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO

DELL'IGIENE, SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 27.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

 

     Art. 28.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115, ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l'applicazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che verranno accertate nel corso dell'applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall'articolo 17 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli 12113 e 12115.

 

STATO DI PREVISIONE

DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI

 

     Art. 29.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei trasporti per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

 

     Art. 30.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999.

 

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 31.

     1. Le articolazioni dei capitoli di spesa effettuate, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell'anno finanziario 1998, per l'utilizzazione degli stanziamenti, in conto competenza e in conto residui, relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla  Legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla base delle singole iniziative finanziate restano valide anche nell'anno finanziario 1999.

 

     Art. 32.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi e del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

 

     Art. 33.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

 

     Art. 34.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 e 36203 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1999, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti, agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 ed agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge medesima, al 31 dicembre 1998.

     2. Per capitoli competenti, ai sensi del comma 1, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

     3. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati, abbiano chiesto - a' termini rispettivamente dell'articolo 4, comma 6, e dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi, degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l'Amministrazione regionale disponga l'accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d'entrata - mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.

 

     Art. 35.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a' termini dell'articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti, in applicazione di apposite norme; si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno finanziario 1998 con contestuale minore accertamento della relativa entrata; con lo stesso procedimento è autorizzata l'iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.

     2. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:

     a) l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato;

     b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi integrati d'area approvati a' termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, attingendo alle disponibilità del capitolo 03056.

 

     Art. 36.

     1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso della Unione Europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti le necessarie variazioni di bilancio, anche con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12, attingendo, per quanto concernente le quote di concorso della Regione, all'apposito accantonamento sussistente nel fondo di cui al capitolo 03016.

 

     Art. 37.

     1. Le somme sussistenti nel conto dei residui dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici, impegnate e non pagate entro il 31 dicembre 1998, permangono nel conto dei residui del bilancio 1999:

 

08002           08042/04         08093            08182

08004           08042/0S         08094            08210

08025           08056            08098            08215

08029           08059            08105            08215/01

08031           08059/01         08106            08215/06

08035/03        08059/03         08109            08236

08035/12        08065/01         08111            08237

08035/17        08069/03         08115/03         08261

08035/18        08091            08171            08272

08042           08092            08178

 

 

     Art. 38.

     1. Gli stanziamenti indicati nei sottoelencati capitoli degli stati di previsione della spesa sono finalizzati al finanziamento degli interventi relativi ai Programmi Integrati d'area i cui accordi di programma sono stati approvati nel corso degli anni 1997 e 1998:

 

                     1999                2000

06 - Agricoltura

Cap. 06027          919.975.000         --

Cap. 06234          4.385.250.000       --

 

07 - Turismo

Cap. 07025          12.531.953.000      498.320.000

 

08 - Lavori Pubblici

Cap. 08029          10.700.000.000      950.000.000

 

09 - Industria

Cap. 09016/01        1.500.000.000       --

Cap. 09034          3.189.000.000       --

Cap. 09045/15       93.000.000          --

Cap. 09054          1.500.000.000       --

 

10 - Lavoro

Cap. 10001           1.000.000.000       500.000.000

Cap. 10137/01        13.076.050.000

 

11 - Pubblica

Istruzione

Cap. 11106          1.000.000.000

Cap. 11107          904.400.000         179.000.000

 

 

     Art. 39.

     1. Per gli obblighi derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal Decreto Legislativo 10 aprile 1998, n. 137 relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre con propri decreti in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d'entrata 11607 e 11608, l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa 03105, 03106, 04162/11 e 12132 anche mediante variazioni compensative tra gli stessi capitoli.

 

     Art. 40.

     1. A seguito del loro mancato impegno gli stanziamenti dei sottoelencati capitoli relativi ad assegnazioni statali già previsti a carico degli esercizi precedenti sono reiscritti nel bilancio per l'anno 1999:

Cap. 06130 lire 8.992.000.000

Cap. 08069/01 lire 8.150.000.000

Cap. 08092 lire 12.500.000.000

Cap. 08118 lire 1.009.000.000

 

     Art. 41.

     1. L'Assessore alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione alle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale il 10 e 11 dicembre 1998, concernenti, rispettivamente, "Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio" e "Politiche attive sul costo del lavoro", subordinatamente alla loro entrata in vigore, attingendo, ai fini della copertura delle medesime, all'apposita riserva costituita nel fondo di cui al capitolo 03016.

 

     Art. 42.

     1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1999-2000-2001 nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 43.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1999-2000-2001.

 

     Art. 44.

     1. E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per il triennio 1999-2000-2001 nel testo allegato alla presente legge (allegato n. 1).

 

     Art. 45.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.