§ 3.3.B - L.R. 31 maggio 1984, n. 27.
Interventi straordinari a favore della Sezione staccata dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila, operante in Cagliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:31/05/1984
Numero:27


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'istituzione di un I.S.E.F. sardo, con sede in Cagliari, e al fine di garantire la sopravvivenza e l'autonomia funzionale della Sezione staccata dell'Istituto superiore di [...]
Art. 2.      Il contributo di cui all'art. 1 è erogato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base di una convenzione [...]
Art. 3.      Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r. 30 maggio 1980, n. 8.
Art. 4.      Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Amministrazione regionale assumerà idonee iniziative atte a dotare la Sezione dell'I.S.E.F. di Cagliari di locali necessari per lo [...]


§ 3.3.B - L.R. 31 maggio 1984, n. 27.

Interventi straordinari a favore della Sezione staccata dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila, operante in Cagliari.

 

Art. 1.

     In attesa dell'istituzione di un I.S.E.F. sardo, con sede in Cagliari, e al fine di garantire la sopravvivenza e l'autonomia funzionale della Sezione staccata dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila, operante in Cagliari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla suddetta Sezione dell'I.S.E.F. un contributo straordinario di lire 200.000.000 per l'anno accademico 1983-1984 e di lire 500.000.000 per l'anno accademico 1984-1985.

     Per gli anni successivi l'importo del contributo sarà determinato dalla legge finanziaria della Regione.

 

     Art. 2.

     Il contributo di cui all'art. 1 è erogato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base di una convenzione stipulata tra la Regione e l'I.S.E.F. di L'Aquila, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e di una relazione previsionale presentata dalla Sezione dell'I.S.E.F. di Cagliari.

     Tale contributo è destinato a far fronte alle seguenti spese:

     a) uso di locali e impianti sportivi;

     b) acquisto dell'arredamento e dell'attrezzatura tecnico-didattico scientifica;

     c) funzionamento e gestione dei corsi;

     d) diritto allo studio con particolare riguardo alla mensa;

     e) altre spese di gestione ordinaria e straordinaria.

 

     Art. 3.

     Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r. 30 maggio 1980, n. 8.

 

     Art. 4.

     Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Amministrazione regionale assumerà idonee iniziative atte a dotare la Sezione dell'I.S.E.F. di Cagliari di locali necessari per lo svolgimento della propria attività.