Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 istruzione |
Data: | 31/05/1984 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. In attesa dell'istituzione di un I.S.E.F. sardo, con sede in Cagliari, e al fine di garantire la sopravvivenza e l'autonomia funzionale della Sezione staccata dell'Istituto superiore di [...] |
Art. 2. Il contributo di cui all'art. 1 è erogato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base di una convenzione [...] |
Art. 3. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r. 30 maggio 1980, n. 8. |
Art. 4. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Amministrazione regionale assumerà idonee iniziative atte a dotare la Sezione dell'I.S.E.F. di Cagliari di locali necessari per lo [...] |
§ 3.3.B - L.R. 31 maggio 1984, n. 27.
Interventi straordinari a favore della Sezione staccata dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila, operante in Cagliari.
In attesa dell'istituzione di un I.S.E.F. sardo, con sede in Cagliari, e al fine di garantire la sopravvivenza e l'autonomia funzionale della Sezione staccata dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila, operante in Cagliari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla suddetta Sezione dell'I.S.E.F. un contributo straordinario di lire 200.000.000 per l'anno accademico 1983-1984 e di lire 500.000.000 per l'anno accademico 1984-1985.
Per gli anni successivi l'importo del contributo sarà determinato dalla legge finanziaria della Regione.
Il contributo di cui all'art. 1 è erogato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base di una convenzione stipulata tra la Regione e l'I.S.E.F. di L'Aquila, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e di una relazione previsionale presentata dalla Sezione dell'I.S.E.F. di Cagliari.
Tale contributo è destinato a far fronte alle seguenti spese:
a) uso di locali e impianti sportivi;
b) acquisto dell'arredamento e dell'attrezzatura tecnico-didattico scientifica;
c) funzionamento e gestione dei corsi;
d) diritto allo studio con particolare riguardo alla mensa;
e) altre spese di gestione ordinaria e straordinaria.
Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la
Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Amministrazione regionale assumerà idonee iniziative atte a dotare la Sezione dell'I.S.E.F. di Cagliari di locali necessari per lo svolgimento della propria attività.