§ 4.6.6 - L.R. 29 ottobre 1964, n. 24. [*]
Stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente della Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 foreste
Data:29/10/1964
Numero:24

§ 4.6.6 - L.R. 29 ottobre 1964, n. 24. [*]

Stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente della Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.

 

Norme generali.

 

Art. 1.

     Lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere degli impiegati dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati dell'Amministrazione regionale, salvo quanto stabilito dalla presente legge e in quanto compatibili con essa.

     Lo stato giuridico dei salariati dell'Azienda è regolato dalle norme riguardanti i salariati dell'Amministrazione regionale, salvo quanto stabilito dalla presente legge e in quanto compatibili con essa.

     Il trattamento economico degli impiegati e salariati dell'Azienda è quello degli impiegati e salariati dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 2.

     La tabella prima allegata alla presente legge stabilisce l'organico del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico, nonché le qualifiche relative a ciascuna carriera.

     Il personale inquadrato nell'anzidetta tabella assolve tutte le funzioni amministrative dell'Azienda e le funzioni tecniche degli Uffici provinciali di amministrazione.

 

Art. 3.

     La pianta organica dei salariati permanenti ed il numero delle relative unità sono fissati nell'apposita tabella seconda allegata.

     Nella stessa tabella seconda è indicato il numero delle guardie giurate che l'Azienda può destinare al servizio di vigilanza.

     Alle guardie giurate compete lo stesso trattamento economico degli operai.

     L'Azienda è autorizzata ad assumere, per esigenze dei lavori che vengono condotti in amministrazione diretta, operai giornalieri con le norme di cui alla L. 12 aprile 1962, n. 205.

 

Art. 4.

     Per i servizi di polizia forestale l'Azienda si avvale di Sottufficiali, Guardie scelte e Guardie del Corpo forestale dello Stato in posizione di comando presso l'Ispettorato regionale delle foreste.

 

Art. 5. [1]

     Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda provvede su conforme deliberazione del Consiglio d'Amministrazione medesimo, a bandire i pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti delle tabelle organiche in relazione alle esigenze del servizio.

     I pubblici concorsi sono banditi per la qualifica iniziale di ciascuna carriera.

     Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, sentito il Consiglio d'Amministrazione medesimo, secondo le norme previste per l'assunzione nei [2] ruoli del personale dell'Amministrazione regionale.

     I vincitori dei concorsi sono nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'azienda, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione medesimo.

     I posti della tabella organica rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui ai comuni precedenti possono essere coperti con personale dello Stato o della Regione.

     Il comando di personale di cui al comma precedente è a titolo temporaneo e verrà a cessare non appena i posti saranno coperti da vincitori dei successivi concorsi. Tale comando non potrà avere una durata superiore ai cinque anni.

 

Art. 6.

     In sede di prima applicazione della presente legge, il direttore tecnico-amministrativo può essere assunto per chiamata diretta da parte del Consiglio d'Amministrazione dell'azienda.

     Successivamente, il direttore tecnico-amministrativo verrà nominato, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, o a scelta tra i direttori di ufficio provinciale di amministrazione aventi il grado di ispettore generale ovvero per pubblico concorso tra tecnici laureati in scienze forestali.

     Il Consiglio d'Amministrazione dell'azienda, in casi di indisponibilità del direttore tecnico-amministrativo, può affidare temporaneamente le funzioni di questo ad uno dei direttori di ufficio provinciale di amministrazione.

     L'incarico di reggere temporaneamente un ufficio provinciale di amministrazione può essere conferito a un funzionario del ruolo tecnico della carriera direttiva di qualifica non inferiore ad ispettore superiore.

     I requisiti specificati al secondo comma del presente articolo sono richiesti per l'ammissione al concorso per la qualifica iniziale della carriera direttiva del personale tecnico.

 

Art. 7.

     E' istituito il Consiglio di amministrazione per il personale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

     Esso è costituito:

     - dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, che lo presiede;

     - dal Direttore tecnico amministrativo dell'Azienda:

     - dai Direttori degli Uffici provinciali di amministrazione dell'Azienda;

     - da un rappresentante di ciascuna delle carriere di cui alla allegata tabella prima, da un rappresentante degli operai e da uno delle guardie giurate.

     I rappresentanti di ciascuna delle carriere e dei salariati permanenti sono nominati per un biennio dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste su designazione elettiva da parte di tutto il personale appartenente alla carriera od alla categoria interessata.

     I compiti e le funzioni del Consiglio di amministrazione di cui al presente articolo sono quelli attribuiti dagli artt. 9 ed 11 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, al Consiglio di amministrazione per il personale dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 8.

     Con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, è costituita, all'inizio di ogni biennio, la Commissione di disciplina per il personale dell'Azienda.

     Essa è composta da un Ispettore Capo che la presiede e da due Ispettori uno dei quali esercita le funzioni di Segretario.

     I compiti e le funzioni attribuiti alla Commissione di disciplina sono gli stessi attribuiti dagli artt. 10 ed 11 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, alla Commissione di disciplina per il personale della Amministrazione regionale.

 

Art. 9.

     Gli atti riguardanti il personale dell'Azienda, corrispondenti a quelli per i quali le leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato dispongono la pubblicazione nella G.U. e nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri, sono pubblicati, rispettivamente, nella parte seconda del B. U. e nel Notiziario del personale dell'Azienda.

 

Art. 10.

     Le agevolazioni e le concessioni in materia di trasporto di persone e di cose in favore del personale dell'Amministrazione regionale e relative famiglie sono estese al personale dell'Azienda e relative famiglie.

     Le spese relative sono a carico dell'Azienda stessa.

 

Art. 11.

     Ai corsi di aggiornamento e perfezionamento di cui all'art. 17 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, può essere chiamato, su proposta del Direttore tecnico amministrativo, anche il personale dell'Azienda.

 

Art. 12.

     Al personale dell'Azienda sono estesi i benefici assistenziali e previdenziali della Cassa mutua costituita per i dipendenti dell'Amministrazione regionale a termini dell'art. 18 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10.

 

Art. 13.

     I provvedimenti concernenti il personale, in ordine alla nomina, al collocamento a riposo, alla revoca ed alle promozioni degli impiegati e dei salariati, sono adottati per i dipendenti dell'Azienda dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo.

 

Art. 14.

     L'Azienda è ordinata nei seguenti Uffici:

     - Direzione Generale con sede in Cagliari;

     - Uffici di Amministrazione delle Foreste Demaniali: uno per ciascuna Provincia con sede nel capoluogo. All'Ufficio di amministrazione di Nuoro sono affidati i servizi di amministrazione, vigilanza e custodia del Parco nazionale del Gennargentu, la cui istituzione è prevista dal secondo comma dell'art. 22 della L. 11 giugno 1962, n. 588.

     - Comandi di Stazione per il servizio di custodia e sorveglianza con sede nelle singole foreste demaniali.

     L'organizzazione dei Comandi di stazione per i servizi di custodia e sorveglianza, sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda qualora se ne ravvisi la necessità.

 

Norme finali e transitorie.

 

Art. 15.

     In sede di primo inquadramento il personale avventizio già inquadrato ai sensi della L.R. 29 novembre 1957, n. 26, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene assunto nei ruoli di cui alla allegata tabella prima con la stessa anzianità, nella medesima carriera di appartenenza e con la qualifica rivestita. Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza.

     Il personale avventizio che alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti inquadrato in carriera corrispondente al titolo di studio posseduto viene assunto nei ruoli della carriera superiore competente; per la ricostruzione della carriera si applicano le norme della L.R. 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione.

 

Art. 16.

     Il personale salariato di cui alla tabella organica provvisoria allegata alla L.R. 29 novembre 1957, n. 26, viene inquadrato nella pianta organica dei salariati permanenti allegata alla presente legge, nella categoria e con la qualifica corrispondente alla specifica capacità professionale di ciascuno, con la stessa anzianità di servizio regionale posseduta. Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza.

     Il personale giornaliero assunto secondo le norme della L. 12 aprile 1962, n. 205, in servizio presso gli Uffici dell'Azienda da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato nei ruoli allegati, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e con la qualifica iniziale.

 

Art. 17.

     Gli inquadramenti previsti dai precedenti artt. 15 e 16 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono disposti con provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo.

 

Art. 18.

     Il personale del Corpo forestale dello Stato, del ruolo tecnico superiore della carriera direttiva, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso l'Azienda, può chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze dell'Azienda con la qualifica rivestita e con il trattamento economico goduto all'atto del passaggio.

 

Art. 19.

     Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 212 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964, e dei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 

ALLEGATO [3]

 

                                TABELLA 1ª

                         PIANTA ORGANICA IMPIEGATI

 

Direttore tecnico-amministrativo

Ispettore Generale Capo                                      n. 1

 

 

                           RUOLO AMMINISTRATIVO

                           Carriera di concetto

 

Segretario superiore o ragioniere superiore                  n. 1

 

Segretario capo o ragioniere capo

Segretario principale o ragioniere principale                n. 2

 

Primo segretario o primo ragioniere

Segretario o ragioniere

Segretario aggiunto o ragioniere aggiunto

Vice Segretario o vice ragioniere                            n. 3

                                                     Totale  n. 6

 

                            Carriera esecutiva

 

Archivista superiore

Archivista capo                                              n. 3

 

Primo archivista

Archivista

Applicato

Applicato aggiunto                                           n. 4

                                                    Totale   n. 7

 

                     Carriera del personale ausiliario

 

Commesso superiore (coefficiente 193)

Commesso capo                                                 n. 3

 

Commesso

Usciere capo

Usciere

Inserviente                                                   n. 4

                                                     Totale   n. 7

 

                               RUOLO TECNICO

 

                            Carriera direttiva

 

a) Direttore di Ufficio Provinciale di amministrazione

Ispettore generale

Ispettore capo [2]                                           n. 3

 

b) Ispettore addetto alla Direzione dell'Azienda od Uffici provinciali di

amministrazione

Ispettore capo

Ispettore superiore

Ispettore principale

Ispettore

Ispettore aggiunto                                            n. 4

                                                     Totale   n. 7

 

                           Carriera di concetto

 

Coadiutore principale                                        n.  1

Coadiutore superiore

Coadiutore capo                                              n.  3

 

Primo coadiutore

Coadiutore

Coadiutore aggiunto

Vice coadiutore                                              n.  6

                                                    Totale   n. 10

 

                     Carriera del personale ausiliario

 

Agente tecnico superiore (coefficiente 193)                   n. 3

Agente tecnico capo

Agente tecnico                                                n. 5

                                                     Totale   n. 8

 

 

                                TABELLA 2ª

                 PIANTA ORGANICA DEI SALARIATI PERMANENTI

 

A) Operai

Capi operai                                                  n. 15

Categoria - 1ª - Specializzati

Categoria - 2ª - qualificati

Categoria 3ª comuni                                          n. 35

 

B) Guardie giurate

Guardia giurata superiore (coefficiente 193)                 n. 15

Guardia giurata capo

Guardia giurata scelta

Guardia giurata                                              n. 35

                                                   Totale   n. 100

 

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 maggio 1968, n. 25.

[2] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 24 maggio 1968, n. 18.

[3] Tabelle sostituite dall'allegato A alla L.R. 8 maggio 1968, n. 25.

[2] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 24 maggio 1968, n. 18.