§ 4.6.7 - L.R. 8 maggio 1968, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, sullo stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dell'Azienda per le foreste [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 foreste
Data:08/05/1968
Numero:25

§ 4.6.7 - L.R. 8 maggio 1968, n. 25. [1]

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, sullo stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dell'Azienda per le foreste demaniali della Regione Sarda.

 

Art. 1.

     Alla L.R. 29 ottobre 1964, n. 24, concernente lo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti e alle tabelle organiche allegate.

 

     Artt. 2. - 3. [2]

 

Norma transitoria

 

Art. 4.

     Coloro che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e che abbiano prestato per almeno 10 anni la loro opera nei lavori comunque gestiti dagli Ispettorati forestali ed uffici amministrazione foreste demaniali della Sardegna, possono essere collocati nella pianta organica dei salariati permanenti dell'azienda fino alla concorrenza dei posti vacanti.

     La prestazione deve essere avvenuta con una media annuale non inferiore alle 200 giornate e con un minimo di 150 giornate per anno. Il lavoro prestato dovrà risultare da certificato rilasciato dagli uffici alle cui dipendenze il lavoro è stato compiuto.

     La graduatoria degli aspiranti sarà formulata in base al numero complessivo delle giornate di lavoro prestate ed in caso di parità tenendo conto di eventuali titoli preferenziali previsti dalle leggi dello Stato che regolano i pubblici concorsi.

     Il collocamento in organico avverrà con provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda previa conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo secondo la graduatoria di cui al comma precedente.

     Le norme di inquadramento di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale salariato giornaliero della Azienda che almeno da un anno prima della entrata in vigore della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, sia incaricato dei lavori di manutenzione del parco demaniale della Villa presidenziale, e per il quale sono riservati due posti.

 

Art. 5.

     Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli 4 e 5 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda per l'anno finanziario 1968, e dei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

     Allegato A

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.